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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/11/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.C. 903/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel reclamo iscritto al numero sopra indicato, proposto da:
(C.F. Controparte_1
), con sede in piazza Turati, 4, , in persona del Direttore P.IVA_1 CP_1
Provinciale p.t., e (C.F. Controparte_2 P.IVA_2 rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino (cod. fisc.
– fax 06.96514020 – PEC , presso la P.IVA_3 Email_1 quale è ivi domiciliato in via Arsenale n.21;
PARTE RECLAMANTE
contro
:
, nato a [...], il [...] e ivi residente in [...]
Bruna, n. 20, ai fini del presente procedimento, in ogni suo stato -anche d'esecuzione- e grado rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vogliano (C.F.: e C.F._1 presso quest'ultima elettivamente domiciliato in Casale Monferrato (AL), via Mameli, n. 33, fax: 0142814190, PEC: , giusta delega Email_2 in data 09.10.2025 allegata alla comparsa di costituzione nel reclamo,
PARTE RECLAMATA
avverso:
la sentenza del Tribunale di Vercelli emessa il 18 giugno 2025 e pubblicata il 20 giugno 2025 nel procedimento R.g. n. 1/2024, con la quale è stata disposta l'omologazione forzosa del concordato minore ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 3, CCII.
1 Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto dott.ssa Marta Lombardi, che, con comparsa del 21 agosto 2025, ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE RECLAMANTE
“In accoglimento del presente reclamo, revocarsi il decreto di omologa forzosa del 18/20 giugno 2025 del Tribunale di Vercelli, reso nel procedimento n. 1/2024”.
PER PARTE RECLAMATA
“ … nel merito: accertarsi e dichiararsi l'infondatezza del reclamo avversario per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto confermarsi l'impugnato Provvedimento di omologa del concordato minore reso dal Tribunale di Vercelli in data 18.06.2025 e pubblicato il 20.06.2025 nel procedimento RG 1/2024. In via subordinata: come già domandato con istanza del 24.03.2025 depositata nel procedimento RG 1/2024 del Tribunale di Vercelli, in ipotesi di mancata conferma della Sentenza di primo grado:
- dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del sig. CP_3 con messa a disposizione della procedura di parte dei redditi futuri derivanti dalla propria attività lavorativa, nei limiti di cui all'art. 286 co. 4, lett. A) CCII;
- nominare un liquidatore, disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione controllata, agli adempimenti di cui all'art.270 CCII e in particolare a fissare i limiti di quanto occorre al mantenimento del ricorrente e della propria famiglia tenuto conto del fabbisogno di euro 920,00 mensili per il sostentamento;
- disporre l'esclusione dalla procedura dei beni di cui al doc.
1.19 allegato alla proposta di Concordato Minore con conseguente autorizzazione ex art. 270, comma 2, lett. e) CCII del sig. all'uso dei beni strumentali esclusi dalla liquidazione, al fine di poter CP_3 continuare a svolgere la propria attività lavorativa e contribuire al soddisfacimento dei creditori. in ogni caso: con il favore delle spese e degli onorari di giudizio, oltre Iva e Cpa come per legge”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 22 novembre 2024, il signor titolare dell'omonima CP_3 impresa individuale operante nel settore dell'installazione di impianti di riscaldamento, idrosanitari e gas, chiedeva al Tribunale di Vercelli l'omologa di un Concordato Minore ai sensi degli articoli 74 e seguenti del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII).
La maggioranza dei creditori, individuata in base all'ammontare dei crediti ammessi al voto e costituita, in particolare, dalle odierne reclamanti e Controparte_1 [...]
, esprimeva voto contrario alla proposta. Controparte_4
2 Ciononostante, il Tribunale di Vercelli, con la sentenza qui reclamata, emessa il 18 giugno 2025 e pubblicata il 20 giugno 2025 nel procedimento R.g. n. 1/2024, procedeva all'omologazione forzosa del concordato minore, ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 3 CCII (cram down).
La proposta di concordato
La domanda di Concordato Minore veniva presentata per il tramite dell'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) nominato dal Tribunale di Vercelli. L'OCC, sulla base di una relazione particolareggiata depositata nel novembre 2024, attestava la fattibilità e la convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, richiesta dal in via meramente subordinata. CP_3
Secondo la relazione particolareggiata dell'OCC, le cause che avevano determinato la crisi dell'impresa individuale del risalivano al 2008, allorché il settore dell'edilizia CP_3 aveva subìto un grave tracollo. Proprio in quel periodo, l'imprenditore aveva contratto un mutuo per la costruzione della casa familiare, un impegno economico che le sue risorse finanziarie inizialmente gli consentivano di fronteggiare ma che, in seguito, divenne eccessivamente oneroso, tanto che l'immobile dovette essere venduto nel 2016. Nonostante la vendita, rimase con un debito residuo verso la banca di circa CP_3
50.000,00 euro, saldato grazie al sostegno di amici e parenti ai quali
“attualmente, sta ancora restituendo le somme ricevute”. CP_3
Il reddito netto medio mensile del veniva calcolato in circa € 1.900,00, somma CP_3 corrispondente alla media dei suoi redditi netti mensili degli ultimi tre anni. Tenuto conto delle spese necessarie per il sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare, quantificate in € 920,00 mensili, e dell'onere derivante dalla rateizzazione in corso CP_5
(circa € 185,00/mese), la disponibilità economica mensile da destinare al ripianamento debitorio veniva quantificata in € 800,00. La proposta di concordato minore prevedeva quindi che il debitore mettesse a disposizione della procedura un importo mensile costante di € 800,00 per la durata di sette anni (84 rate mensili), per un realizzo complessivo stimato in € 67.200,00. La continuazione dell'attività imprenditoriale era considerata quindi, nel piano, essenziale per generare tale flusso di cassa.
Il Gestore della crisi (OCC) evidenziava che la liquidazione dei beni, interrompendo l'attività, non avrebbe garantito un soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati, rendendo così il concordato in continuità economicamente più vantaggioso. La durata estesa (sette anni) del piano di cui trattasi veniva considerata migliorativa rispetto al potenziale realizzo in una liquidazione controllata, che avrebbe consentito di vincolare il reddito futuro del debitore per una durata massima di soli tre anni ai fini dell'esdebitazione (come indicato dalla Corte costituzionale, con la sentenza del 19 gennaio 2024, n. 6, e, successivamente, dal d.lgs. 136/2024 - “correttivo ter”), per un attivo stimato in soli euro 41.245,71 (contro, si ripete, i 67.200 euro ricavabili nei sette anni di cui al piano di concordato minore). Per i creditori privilegiati ( e ) e Controparte_2 Controparte_1 per il creditore chirografario (NC FI S.p.A.) veniva previsto il soddisfacimento del 43% del credito:
3 1. : titolare di un privilegio generale per euro Controparte_2
93.999,43, soddisfatta per un totale di euro 40.320,00, mediante il versamento di 84 rate mensili da euro 480,00.
2. titolare di un privilegio generale per euro 23.221,46, Controparte_1 soddisfatta per un totale di euro 10.080,00, mediante il versamento di 84 rate mensili da euro 120,00.
3. NC FI S.p.A. (già : creditore chirografario per euro 39.161,00, CP_6 soddisfatta per un totale di euro 16.800,00, mediante il versamento di 84 rate mensili da euro 200,00. Si riteneva di non formare classi di creditori, pur prevedendosi il pagamento integrale del debito di € 11.549,65, trattato extra-piano e già in fase di rateizzazione: pagamento CP_5 indispensabile per ottenere il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC, essenziale per la prosecuzione dell'attività imprenditoriale e, di conseguenza, per la generazione delle risorse utili al ripianamento degli altri debiti.
Il voto contrario dell'Amministrazione finanziaria
L'Amministrazione finanziaria Controparte_7 Controparte_2
, che rappresentava la maggioranza dei crediti, esprimeva voto contrario
[...] all'omologa della proposta di concordato minore per una serie di motivazioni di diritto e di merito. Innanzitutto, l'Amministrazione contestava l'applicabilità della falcidia nel contesto del concordato minore, che, a differenza di altre procedure concorsuali (come il concordato preventivo) non prevede la transazione fiscale (disciplinata, invece, nel concordato preventivo, dall'art. 88 del CCII). Nella specie, quindi, l'Amministrazione finanziaria evidenziava di non poter legittimamente rinunciare, neppure parzialmente, alla pretesa tributaria, la quale costituisce, in linea di principio, un credito non
“disponibile”. Sul piano sostanziale, il voto contrario era motivato dalla carenza di interesse concorsuale, poiché il debito erariale rappresentava circa il 75% dell'esposizione complessiva, di talché i costi della ristrutturazione avrebbero gravato in larga parte sul creditore pubblico. L'Amministrazione riteneva, inoltre, la proposta non sufficientemente conveniente rispetto alla liquidazione, poiché la somma messa a disposizione (€ 800,00 mensili) era stata calcolata a partire da un reddito medio storico di € 1.900,00 mensili al netto delle imposte: imposte che, però, il signor non aveva mai versato per oltre CP_3 un decennio. Tale circostanza, secondo l'Amministrazione, minava l'attendibilità del calcolo in assenza di finanza esterna o di garanzie. Inoltre, l'Amministrazione rilevava che la proposta si fondava su "dati non del tutto precisi e non aggiornati".
La sentenza del Tribunale
A fronte del voto negativo, l'OCC depositava la relazione integrativa ex art. 80 CCII, ribadendo la convenienza della proposta in continuazione rispetto all'alternativa liquidatoria, sottolineando che il debitore aveva messo a disposizione la massima somma possibile compatibilmente con le proprie capacità patrimoniali e reddituali per una durata di sette anni. L'OCC respingeva, inoltre, le contestazioni sulla necessità di aggiornamento del credito erariale, evidenziando che gli Enti, pur essendo a conoscenza della pendenza della
4 procedura e della nomina del Gestore, non avevano provveduto autonomamente a comunicare ulteriori variazioni debitorie. Il Giudice di prime cure riteneva infondate le opposizioni, confermando che il piano era fattibile, migliorativo e conveniente rispetto alla liquidazione controllata, giustificando il superamento (cram down) del voto negativo dell'Amministrazione finanziaria sulla base della maggiore acquisizione di risorse (euro 67.200,00 contro € 41.245,71 in caso di liquidazione controllata, per una differenza di € 25.954,29) in virtù della prosecuzione dell'attività imprenditoriale per sette anni anziché per tre.
Il reclamo
Avverso tale sentenza di omologa, l e l Controparte_1 Controparte_8
hanno interposto reclamo, ribadendo le ragioni sottese al voto contrario e
[...] allegando, quindi, l'erroneità della valutazione di fattibilità e di convenienza del piano e, più in generale, l'assenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'omologazione forzosa del concordato minore. Le appellanti hanno, in particolare, sottolineato come il CP_3 abbia omesso sistematicamente, per oltre dieci anni (dal 2008 al 2022), il versamento delle imposte autoliquidate e abbia proseguito un'attività in crisi soddisfacendo deliberatamente i creditori privati e aumentando il debito erariale. Il debitore, signor si è costituito in sede di reclamo chiedendo la conferma CP_3 dell'omologa o, in via subordinata, l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni. All'udienza del 4 novembre 2025, le parti hanno discusso oralmente la causa e la Corte l'ha trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte osserva, innanzitutto, che le Agenzie reclamanti non possono oggi dolersi del fatto che il signor abbia sistematicamente omesso, sin dal 2008, di versare le CP_3 imposte autoliquidate, non risultando che le stesse Agenzie abbiano intrapreso, nell'arco di oltre un decennio in cui ne avrebbero avuto piena facoltà, alcuna iniziativa in autotutela.
Il reclamo proposto è comunque fondato e va accolto. Infatti, il concordato minore in continuità proposto dal signor non può essere omologato perché non sussistono CP_3 le condizioni di fattibilità del relativo piano.
Nel contesto di un concordato in continuità aziendale come quello presentato dal signor la fattibilità implica il conseguimento della sostenibilità economica dell'impresa CP_3
e il ripristino dell'equilibrio finanziario. Non è sufficiente che il piano miri a procrastinare la crisi, dovendosi dimostrare una capacità strutturale di stare sul mercato e di remunerare adeguatamente i fattori produttivi. La continuità dell'attività d'impresa è ammissibile solo se idonea a produrre utilità effettive per i creditori, non potendo tradursi in un artificio dilatorio o in una sospensione sostanzialmente sine die delle obbligazioni contratte.
5 La proposta di concordato minore presentata dal signor si fonda esclusivamente CP_3 sull'apporto di flussi reddituali futuri, stimati in € 800,00 mensili per un periodo di sette anni. L'attivo complessivamente destinato ai creditori, pari a € 67.200,00, trae origine unicamente da tale proiezione di reddito. Nessuna risorsa proviene dalla liquidazione di asset patrimoniali, poiché il debitore dispone soltanto di beni strumentali indispensabili alla prosecuzione dell'attività.
In questa proposta, si rilevano plurimi profili che compromettono la fattibilità del piano, ponendolo al di sotto della soglia di "non manifesta inattitudine" a conseguire gli obiettivi prefissati.
Innanzitutto, l'importo di € 800,00 mensili è ricavato sottraendo dalle entrate medie stimate di € 1.900,00 al mese le spese di sostentamento del e della sua famiglia CP_3
e quelle afferenti alla rateizzazione in corso. CP_5
L'importo stimato di € 1.900,00 mensili di "reddito netto" storico appare viziato da un presupposto contabile errato: tale reddito, negli anni pregressi, è risultato disponibile al debitore solo perché egli non ha mai versato, per oltre dieci anni, le imposte autoliquidate. Non a caso, l'indebitamento erariale costituisce, oggi, la massima parte dell'esposizione debitoria del Assumere tale reddito storico per calcolare l'attivo CP_3 disponibile futuro, senza considerare la necessità di adempiere anche al debito fiscale corrente, significa fondare l'intero piano sulla perpetuazione della stessa condotta che ha generato la crisi e su una base di calcolo dei flussi disponibili manifestamente incoerente rispetto agli obblighi fiscali futuri. La fattibilità, in termini di riequilibrio finanziario, richiede che i flussi positivi siano in grado non solo di sostenere il debito residuo ma anche di coprire gli oneri futuri. Tale prospettiva è del tutto obliterata nel piano di cui si discute.
Va poi considerata l'assenza di strategie di risanamento convincenti. La crisi coincide, dal punto di vista temporale, con gli inadempimenti fiscali (dal 2008 al 2022). Il piano di continuità aziendale deve indicare strategie di intervento concrete e appropriate per rimuovere le cause della crisi. Il piano del signor si limita, invece, a prevedere CP_3 un "andamento analogo" dell'attività per i prossimi sette anni. Non sono state indicate iniziative finanziarie od organizzative che possano far presumere un cambiamento radicale nella condotta gestionale o nella capacità di onorare gli impegni fiscali correnti e futuri, elementi essenziali per la credibilità di un risanamento. La crisi non può dirsi superata se non è convincente il ripristino della sostenibilità economica. L'attestazione dell'OCC non fornisce elementi idonei a comprovare la futura e duratura stabilità dei ricavi ipotizzati, tenuto conto che l'attività imprenditoriale de qua risulta in contrazione da oltre un decennio e che non è stato offerto alcun elemento idoneo a dimostrare un'effettiva ripresa del settore di riferimento. L'intera sostenibilità del piano dipende, dunque, dalla continuazione, telle quelle, di un'attività fragile, priva di margini di autofinanziamento e già segnata da un lungo periodo di costanti e strutturali inadempienze tributarie. In sostanza, non viene minimamente indicato quale elemento di discontinuità l'imprenditore apporterebbe per poter esercitare fruttuosamente un'impresa sinora cronicamente improduttiva di utili.
Infine, deve darsi rilievo negativo, ai fini della valutazione di fattibilità, all'alea derivante dalla durata eccessiva del piano in continuità di cui trattasi. I redditi del signor CP_3
6 derivando esclusivamente dalla sua impresa individuale, sono intrinsecamente caratterizzati da alea. L'affidamento esclusivo a questi redditi, per una durata estesa a sette anni, espone l'intera esecuzione del piano a un rischio di inattuabilità significativamente elevato. Il piano d'impresa, per mantenere un sufficiente grado di affidabilità, dovrebbe limitarsi a un orizzonte temporale che i principii contabili e di attestazione normalmente condivisi collocano tendenzialmente in un arco di 3-5 anni, salva adeguata giustificazione per ritenere attendibile una previsione a più lungo termine. Un periodo di esecuzione del piano di sette anni, senza apporti di finanza esterna né garanzie di adempimento, amplifica il rischio inerente e richiede, quindi, l'individuazione di strumenti non solo di monitoraggio ma anche di gestione degli scostamenti critici (contingency plan): questi ultimi, in particolare, sono del tutto assenti nel piano in esame.
In conclusione, la prospettiva di mantenere un flusso costante di pagamenti di € 800,00 mensili per un periodo di sette anni, in assenza di riserve o garanzie, non può ritenersi realistica, non essendo supportata da un'attesa di consolidamento progressivo delle condizioni reddituali del debitore né essendo coerente con la tipologia di attività esercitata, di modeste dimensioni, esposta – per sua natura – all'instabilità dei flussi di cassa e riguardante un settore, come quello edile, che non risulta avere particolari prospettive di floridezza nel breve e nel medio periodo. Il piano, quindi, comporta un'incertezza eccessiva, tale da rendere il risultato finale fortemente aleatorio e incompatibile con l'efficacia della procedura concorsuale. Il Tribunale ha omologato la proposta in presenza del voto negativo dei creditori pubblici ( , applicando il cram down fiscale (art. 80, co. 3, CCII), Controparte_9 basandosi sulla presunta convenienza del piano rispetto all'alternativa della liquidazione controllata. Tuttavia, la convenienza economica (che nel caso di specie viene calcolata in un attivo nominale di € 67.200,00 contro € 41.245,71 nell'alternativa liquidatoria) non può reggersi su un piano che, per le ragioni esposte, è inficiato alla radice da manifesta inattitudine alla sua realizzazione. La convenienza è una valutazione differenziale che presuppone la fattibilità della proposta in continuità. Laddove la base finanziaria della proposta si riveli, come nella specie, inaffidabile, anche la comparazione economica con la liquidazione diviene astratta e insufficiente a giustificare l'omologazione forzata.
Per i motivi esposti, la sentenza reclamata che ha omologato il concordato minore proposto da deve essere integralmente revocata. CP_3
Non vi sono preclusioni né opposizione della parte odierna reclamante all'apertura della liquidazione controllata richiesta dal Gli atti vanno quindi rimessi al Tribunale CP_3 di Vercelli per i provvedimenti consequenziali di competenza dello stesso.
Le spese di reclamo vengono poste a carico della parte reclamata a fronte della soccombenza della medesima. Tali spese vengono liquidate in complessivi euro 3.473,00 per onorari (di cui euro 1.029 per la fase di studio, euro 709 per la fase introduttiva, euro 1.735 per la fase decisionale), ai sensi del D.M. 55/2014 e smi, sulla base dei valori minimi dello scaglione di valore indeterminabile a complessità bassa, con esclusione della fase istruttoria (che non si è tenuta) e di quella di trattazione (non essendo state presentate difese diverse da quelle dell'atto introduttivo).
7 Sugli onorari, inoltre, deve essere calcolato e corrisposto il rimborso forfettario nella misura del 15%, ma non gli oneri riflessi. Si richiama sul punto, la sentenza n. 422/18 CA Torino, sezione lavoro: 208, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) dispone che “Le somme fínalizzate alla corresponsione dei compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro”. Secondo la recente interpretazione della Suprema Corte (Cass. 16579/2017, in espressa adesione ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 33/2009), la norma risulta inserita nell'ambito di un complesso di disposizioni volte al contenimento della spesa per il pubblico impiego ed è diretta ad incidere sull'assetto del riparto interno degli oneri contributivi inerenti la prestazione del personale dell'avvocatura delle pubbliche amministrazioni. In particolare, con la disposizione in esame il legislatore ha inteso introdurre una deroga al principio del concorso paritario previsto dall'art. 2115 c.c., stabilendo che la componente accessoria della retribuzione, costituita dalle somme erogate al pubblico dipendente per compensi professionali (cd. propine), sia da ritenersi al lordo, ossia comprensiva anche della quota degli oneri contributivi gravante sull'Amministrazione datore di lavoro. L'art. 1, comma 208, l. 207/2005 non assume, pertanto, alcun rilievo diretto ai fini della liquidazione giudiziale delle spese di lite, come del resto indirettamente confermato dal fatto che l'incidenza di tali oneri non è direttamente correlata all'ammontare dei compensi professionali liquidati dal giudice a favore dell'amministrazione, quanto alle somme “finalizzate” alla corresponsione di tali compensi, ossia alle quote corrisposte dall'Amministrazione al dipendente a titolo di compensi professionali, nell'importo determinato secondo i criteri definiti dal CCNL e dalla disciplina regolamentare>.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, in accoglimento del reclamo proposto da CP_7
e in parziale accoglimento della domanda
[...] Controparte_4 subordinata di definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, CP_3 istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
1. REVOCA la sentenza n. 1/2024 del Tribunale di Vercelli del 18 giugno 2025 con la quale è stato omologato il concordato minore proposto da e con la CP_3 quale sono stati assunti i provvedimenti consequenziali.
2. CONDANNA a rimborsare alla parte reclamante CP_3 [...] le spese di reclamo, che si liquidano in Controparte_10 complessivi euro 3.473,00 per onorari, oltre rimborso forfettario del 15%.
3. DICHIARA aperta la liquidazione controllata nei confronti di CP_3 rimettendo gli atti al Tribunale di Vercelli per gli adempimenti consequenziali di competenza.
Così deciso in Torino dalla Corte d'Appello, Prima Sezione Civile, nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025. La Presidente Dott.ssa Gabriella Ratti Il Consigliere Estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel reclamo iscritto al numero sopra indicato, proposto da:
(C.F. Controparte_1
), con sede in piazza Turati, 4, , in persona del Direttore P.IVA_1 CP_1
Provinciale p.t., e (C.F. Controparte_2 P.IVA_2 rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino (cod. fisc.
– fax 06.96514020 – PEC , presso la P.IVA_3 Email_1 quale è ivi domiciliato in via Arsenale n.21;
PARTE RECLAMANTE
contro
:
, nato a [...], il [...] e ivi residente in [...]
Bruna, n. 20, ai fini del presente procedimento, in ogni suo stato -anche d'esecuzione- e grado rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vogliano (C.F.: e C.F._1 presso quest'ultima elettivamente domiciliato in Casale Monferrato (AL), via Mameli, n. 33, fax: 0142814190, PEC: , giusta delega Email_2 in data 09.10.2025 allegata alla comparsa di costituzione nel reclamo,
PARTE RECLAMATA
avverso:
la sentenza del Tribunale di Vercelli emessa il 18 giugno 2025 e pubblicata il 20 giugno 2025 nel procedimento R.g. n. 1/2024, con la quale è stata disposta l'omologazione forzosa del concordato minore ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 3, CCII.
1 Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto dott.ssa Marta Lombardi, che, con comparsa del 21 agosto 2025, ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE RECLAMANTE
“In accoglimento del presente reclamo, revocarsi il decreto di omologa forzosa del 18/20 giugno 2025 del Tribunale di Vercelli, reso nel procedimento n. 1/2024”.
PER PARTE RECLAMATA
“ … nel merito: accertarsi e dichiararsi l'infondatezza del reclamo avversario per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto confermarsi l'impugnato Provvedimento di omologa del concordato minore reso dal Tribunale di Vercelli in data 18.06.2025 e pubblicato il 20.06.2025 nel procedimento RG 1/2024. In via subordinata: come già domandato con istanza del 24.03.2025 depositata nel procedimento RG 1/2024 del Tribunale di Vercelli, in ipotesi di mancata conferma della Sentenza di primo grado:
- dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del sig. CP_3 con messa a disposizione della procedura di parte dei redditi futuri derivanti dalla propria attività lavorativa, nei limiti di cui all'art. 286 co. 4, lett. A) CCII;
- nominare un liquidatore, disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione controllata, agli adempimenti di cui all'art.270 CCII e in particolare a fissare i limiti di quanto occorre al mantenimento del ricorrente e della propria famiglia tenuto conto del fabbisogno di euro 920,00 mensili per il sostentamento;
- disporre l'esclusione dalla procedura dei beni di cui al doc.
1.19 allegato alla proposta di Concordato Minore con conseguente autorizzazione ex art. 270, comma 2, lett. e) CCII del sig. all'uso dei beni strumentali esclusi dalla liquidazione, al fine di poter CP_3 continuare a svolgere la propria attività lavorativa e contribuire al soddisfacimento dei creditori. in ogni caso: con il favore delle spese e degli onorari di giudizio, oltre Iva e Cpa come per legge”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 22 novembre 2024, il signor titolare dell'omonima CP_3 impresa individuale operante nel settore dell'installazione di impianti di riscaldamento, idrosanitari e gas, chiedeva al Tribunale di Vercelli l'omologa di un Concordato Minore ai sensi degli articoli 74 e seguenti del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII).
La maggioranza dei creditori, individuata in base all'ammontare dei crediti ammessi al voto e costituita, in particolare, dalle odierne reclamanti e Controparte_1 [...]
, esprimeva voto contrario alla proposta. Controparte_4
2 Ciononostante, il Tribunale di Vercelli, con la sentenza qui reclamata, emessa il 18 giugno 2025 e pubblicata il 20 giugno 2025 nel procedimento R.g. n. 1/2024, procedeva all'omologazione forzosa del concordato minore, ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 3 CCII (cram down).
La proposta di concordato
La domanda di Concordato Minore veniva presentata per il tramite dell'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) nominato dal Tribunale di Vercelli. L'OCC, sulla base di una relazione particolareggiata depositata nel novembre 2024, attestava la fattibilità e la convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, richiesta dal in via meramente subordinata. CP_3
Secondo la relazione particolareggiata dell'OCC, le cause che avevano determinato la crisi dell'impresa individuale del risalivano al 2008, allorché il settore dell'edilizia CP_3 aveva subìto un grave tracollo. Proprio in quel periodo, l'imprenditore aveva contratto un mutuo per la costruzione della casa familiare, un impegno economico che le sue risorse finanziarie inizialmente gli consentivano di fronteggiare ma che, in seguito, divenne eccessivamente oneroso, tanto che l'immobile dovette essere venduto nel 2016. Nonostante la vendita, rimase con un debito residuo verso la banca di circa CP_3
50.000,00 euro, saldato grazie al sostegno di amici e parenti ai quali
“attualmente, sta ancora restituendo le somme ricevute”. CP_3
Il reddito netto medio mensile del veniva calcolato in circa € 1.900,00, somma CP_3 corrispondente alla media dei suoi redditi netti mensili degli ultimi tre anni. Tenuto conto delle spese necessarie per il sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare, quantificate in € 920,00 mensili, e dell'onere derivante dalla rateizzazione in corso CP_5
(circa € 185,00/mese), la disponibilità economica mensile da destinare al ripianamento debitorio veniva quantificata in € 800,00. La proposta di concordato minore prevedeva quindi che il debitore mettesse a disposizione della procedura un importo mensile costante di € 800,00 per la durata di sette anni (84 rate mensili), per un realizzo complessivo stimato in € 67.200,00. La continuazione dell'attività imprenditoriale era considerata quindi, nel piano, essenziale per generare tale flusso di cassa.
Il Gestore della crisi (OCC) evidenziava che la liquidazione dei beni, interrompendo l'attività, non avrebbe garantito un soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati, rendendo così il concordato in continuità economicamente più vantaggioso. La durata estesa (sette anni) del piano di cui trattasi veniva considerata migliorativa rispetto al potenziale realizzo in una liquidazione controllata, che avrebbe consentito di vincolare il reddito futuro del debitore per una durata massima di soli tre anni ai fini dell'esdebitazione (come indicato dalla Corte costituzionale, con la sentenza del 19 gennaio 2024, n. 6, e, successivamente, dal d.lgs. 136/2024 - “correttivo ter”), per un attivo stimato in soli euro 41.245,71 (contro, si ripete, i 67.200 euro ricavabili nei sette anni di cui al piano di concordato minore). Per i creditori privilegiati ( e ) e Controparte_2 Controparte_1 per il creditore chirografario (NC FI S.p.A.) veniva previsto il soddisfacimento del 43% del credito:
3 1. : titolare di un privilegio generale per euro Controparte_2
93.999,43, soddisfatta per un totale di euro 40.320,00, mediante il versamento di 84 rate mensili da euro 480,00.
2. titolare di un privilegio generale per euro 23.221,46, Controparte_1 soddisfatta per un totale di euro 10.080,00, mediante il versamento di 84 rate mensili da euro 120,00.
3. NC FI S.p.A. (già : creditore chirografario per euro 39.161,00, CP_6 soddisfatta per un totale di euro 16.800,00, mediante il versamento di 84 rate mensili da euro 200,00. Si riteneva di non formare classi di creditori, pur prevedendosi il pagamento integrale del debito di € 11.549,65, trattato extra-piano e già in fase di rateizzazione: pagamento CP_5 indispensabile per ottenere il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC, essenziale per la prosecuzione dell'attività imprenditoriale e, di conseguenza, per la generazione delle risorse utili al ripianamento degli altri debiti.
Il voto contrario dell'Amministrazione finanziaria
L'Amministrazione finanziaria Controparte_7 Controparte_2
, che rappresentava la maggioranza dei crediti, esprimeva voto contrario
[...] all'omologa della proposta di concordato minore per una serie di motivazioni di diritto e di merito. Innanzitutto, l'Amministrazione contestava l'applicabilità della falcidia nel contesto del concordato minore, che, a differenza di altre procedure concorsuali (come il concordato preventivo) non prevede la transazione fiscale (disciplinata, invece, nel concordato preventivo, dall'art. 88 del CCII). Nella specie, quindi, l'Amministrazione finanziaria evidenziava di non poter legittimamente rinunciare, neppure parzialmente, alla pretesa tributaria, la quale costituisce, in linea di principio, un credito non
“disponibile”. Sul piano sostanziale, il voto contrario era motivato dalla carenza di interesse concorsuale, poiché il debito erariale rappresentava circa il 75% dell'esposizione complessiva, di talché i costi della ristrutturazione avrebbero gravato in larga parte sul creditore pubblico. L'Amministrazione riteneva, inoltre, la proposta non sufficientemente conveniente rispetto alla liquidazione, poiché la somma messa a disposizione (€ 800,00 mensili) era stata calcolata a partire da un reddito medio storico di € 1.900,00 mensili al netto delle imposte: imposte che, però, il signor non aveva mai versato per oltre CP_3 un decennio. Tale circostanza, secondo l'Amministrazione, minava l'attendibilità del calcolo in assenza di finanza esterna o di garanzie. Inoltre, l'Amministrazione rilevava che la proposta si fondava su "dati non del tutto precisi e non aggiornati".
La sentenza del Tribunale
A fronte del voto negativo, l'OCC depositava la relazione integrativa ex art. 80 CCII, ribadendo la convenienza della proposta in continuazione rispetto all'alternativa liquidatoria, sottolineando che il debitore aveva messo a disposizione la massima somma possibile compatibilmente con le proprie capacità patrimoniali e reddituali per una durata di sette anni. L'OCC respingeva, inoltre, le contestazioni sulla necessità di aggiornamento del credito erariale, evidenziando che gli Enti, pur essendo a conoscenza della pendenza della
4 procedura e della nomina del Gestore, non avevano provveduto autonomamente a comunicare ulteriori variazioni debitorie. Il Giudice di prime cure riteneva infondate le opposizioni, confermando che il piano era fattibile, migliorativo e conveniente rispetto alla liquidazione controllata, giustificando il superamento (cram down) del voto negativo dell'Amministrazione finanziaria sulla base della maggiore acquisizione di risorse (euro 67.200,00 contro € 41.245,71 in caso di liquidazione controllata, per una differenza di € 25.954,29) in virtù della prosecuzione dell'attività imprenditoriale per sette anni anziché per tre.
Il reclamo
Avverso tale sentenza di omologa, l e l Controparte_1 Controparte_8
hanno interposto reclamo, ribadendo le ragioni sottese al voto contrario e
[...] allegando, quindi, l'erroneità della valutazione di fattibilità e di convenienza del piano e, più in generale, l'assenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'omologazione forzosa del concordato minore. Le appellanti hanno, in particolare, sottolineato come il CP_3 abbia omesso sistematicamente, per oltre dieci anni (dal 2008 al 2022), il versamento delle imposte autoliquidate e abbia proseguito un'attività in crisi soddisfacendo deliberatamente i creditori privati e aumentando il debito erariale. Il debitore, signor si è costituito in sede di reclamo chiedendo la conferma CP_3 dell'omologa o, in via subordinata, l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni. All'udienza del 4 novembre 2025, le parti hanno discusso oralmente la causa e la Corte l'ha trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte osserva, innanzitutto, che le Agenzie reclamanti non possono oggi dolersi del fatto che il signor abbia sistematicamente omesso, sin dal 2008, di versare le CP_3 imposte autoliquidate, non risultando che le stesse Agenzie abbiano intrapreso, nell'arco di oltre un decennio in cui ne avrebbero avuto piena facoltà, alcuna iniziativa in autotutela.
Il reclamo proposto è comunque fondato e va accolto. Infatti, il concordato minore in continuità proposto dal signor non può essere omologato perché non sussistono CP_3 le condizioni di fattibilità del relativo piano.
Nel contesto di un concordato in continuità aziendale come quello presentato dal signor la fattibilità implica il conseguimento della sostenibilità economica dell'impresa CP_3
e il ripristino dell'equilibrio finanziario. Non è sufficiente che il piano miri a procrastinare la crisi, dovendosi dimostrare una capacità strutturale di stare sul mercato e di remunerare adeguatamente i fattori produttivi. La continuità dell'attività d'impresa è ammissibile solo se idonea a produrre utilità effettive per i creditori, non potendo tradursi in un artificio dilatorio o in una sospensione sostanzialmente sine die delle obbligazioni contratte.
5 La proposta di concordato minore presentata dal signor si fonda esclusivamente CP_3 sull'apporto di flussi reddituali futuri, stimati in € 800,00 mensili per un periodo di sette anni. L'attivo complessivamente destinato ai creditori, pari a € 67.200,00, trae origine unicamente da tale proiezione di reddito. Nessuna risorsa proviene dalla liquidazione di asset patrimoniali, poiché il debitore dispone soltanto di beni strumentali indispensabili alla prosecuzione dell'attività.
In questa proposta, si rilevano plurimi profili che compromettono la fattibilità del piano, ponendolo al di sotto della soglia di "non manifesta inattitudine" a conseguire gli obiettivi prefissati.
Innanzitutto, l'importo di € 800,00 mensili è ricavato sottraendo dalle entrate medie stimate di € 1.900,00 al mese le spese di sostentamento del e della sua famiglia CP_3
e quelle afferenti alla rateizzazione in corso. CP_5
L'importo stimato di € 1.900,00 mensili di "reddito netto" storico appare viziato da un presupposto contabile errato: tale reddito, negli anni pregressi, è risultato disponibile al debitore solo perché egli non ha mai versato, per oltre dieci anni, le imposte autoliquidate. Non a caso, l'indebitamento erariale costituisce, oggi, la massima parte dell'esposizione debitoria del Assumere tale reddito storico per calcolare l'attivo CP_3 disponibile futuro, senza considerare la necessità di adempiere anche al debito fiscale corrente, significa fondare l'intero piano sulla perpetuazione della stessa condotta che ha generato la crisi e su una base di calcolo dei flussi disponibili manifestamente incoerente rispetto agli obblighi fiscali futuri. La fattibilità, in termini di riequilibrio finanziario, richiede che i flussi positivi siano in grado non solo di sostenere il debito residuo ma anche di coprire gli oneri futuri. Tale prospettiva è del tutto obliterata nel piano di cui si discute.
Va poi considerata l'assenza di strategie di risanamento convincenti. La crisi coincide, dal punto di vista temporale, con gli inadempimenti fiscali (dal 2008 al 2022). Il piano di continuità aziendale deve indicare strategie di intervento concrete e appropriate per rimuovere le cause della crisi. Il piano del signor si limita, invece, a prevedere CP_3 un "andamento analogo" dell'attività per i prossimi sette anni. Non sono state indicate iniziative finanziarie od organizzative che possano far presumere un cambiamento radicale nella condotta gestionale o nella capacità di onorare gli impegni fiscali correnti e futuri, elementi essenziali per la credibilità di un risanamento. La crisi non può dirsi superata se non è convincente il ripristino della sostenibilità economica. L'attestazione dell'OCC non fornisce elementi idonei a comprovare la futura e duratura stabilità dei ricavi ipotizzati, tenuto conto che l'attività imprenditoriale de qua risulta in contrazione da oltre un decennio e che non è stato offerto alcun elemento idoneo a dimostrare un'effettiva ripresa del settore di riferimento. L'intera sostenibilità del piano dipende, dunque, dalla continuazione, telle quelle, di un'attività fragile, priva di margini di autofinanziamento e già segnata da un lungo periodo di costanti e strutturali inadempienze tributarie. In sostanza, non viene minimamente indicato quale elemento di discontinuità l'imprenditore apporterebbe per poter esercitare fruttuosamente un'impresa sinora cronicamente improduttiva di utili.
Infine, deve darsi rilievo negativo, ai fini della valutazione di fattibilità, all'alea derivante dalla durata eccessiva del piano in continuità di cui trattasi. I redditi del signor CP_3
6 derivando esclusivamente dalla sua impresa individuale, sono intrinsecamente caratterizzati da alea. L'affidamento esclusivo a questi redditi, per una durata estesa a sette anni, espone l'intera esecuzione del piano a un rischio di inattuabilità significativamente elevato. Il piano d'impresa, per mantenere un sufficiente grado di affidabilità, dovrebbe limitarsi a un orizzonte temporale che i principii contabili e di attestazione normalmente condivisi collocano tendenzialmente in un arco di 3-5 anni, salva adeguata giustificazione per ritenere attendibile una previsione a più lungo termine. Un periodo di esecuzione del piano di sette anni, senza apporti di finanza esterna né garanzie di adempimento, amplifica il rischio inerente e richiede, quindi, l'individuazione di strumenti non solo di monitoraggio ma anche di gestione degli scostamenti critici (contingency plan): questi ultimi, in particolare, sono del tutto assenti nel piano in esame.
In conclusione, la prospettiva di mantenere un flusso costante di pagamenti di € 800,00 mensili per un periodo di sette anni, in assenza di riserve o garanzie, non può ritenersi realistica, non essendo supportata da un'attesa di consolidamento progressivo delle condizioni reddituali del debitore né essendo coerente con la tipologia di attività esercitata, di modeste dimensioni, esposta – per sua natura – all'instabilità dei flussi di cassa e riguardante un settore, come quello edile, che non risulta avere particolari prospettive di floridezza nel breve e nel medio periodo. Il piano, quindi, comporta un'incertezza eccessiva, tale da rendere il risultato finale fortemente aleatorio e incompatibile con l'efficacia della procedura concorsuale. Il Tribunale ha omologato la proposta in presenza del voto negativo dei creditori pubblici ( , applicando il cram down fiscale (art. 80, co. 3, CCII), Controparte_9 basandosi sulla presunta convenienza del piano rispetto all'alternativa della liquidazione controllata. Tuttavia, la convenienza economica (che nel caso di specie viene calcolata in un attivo nominale di € 67.200,00 contro € 41.245,71 nell'alternativa liquidatoria) non può reggersi su un piano che, per le ragioni esposte, è inficiato alla radice da manifesta inattitudine alla sua realizzazione. La convenienza è una valutazione differenziale che presuppone la fattibilità della proposta in continuità. Laddove la base finanziaria della proposta si riveli, come nella specie, inaffidabile, anche la comparazione economica con la liquidazione diviene astratta e insufficiente a giustificare l'omologazione forzata.
Per i motivi esposti, la sentenza reclamata che ha omologato il concordato minore proposto da deve essere integralmente revocata. CP_3
Non vi sono preclusioni né opposizione della parte odierna reclamante all'apertura della liquidazione controllata richiesta dal Gli atti vanno quindi rimessi al Tribunale CP_3 di Vercelli per i provvedimenti consequenziali di competenza dello stesso.
Le spese di reclamo vengono poste a carico della parte reclamata a fronte della soccombenza della medesima. Tali spese vengono liquidate in complessivi euro 3.473,00 per onorari (di cui euro 1.029 per la fase di studio, euro 709 per la fase introduttiva, euro 1.735 per la fase decisionale), ai sensi del D.M. 55/2014 e smi, sulla base dei valori minimi dello scaglione di valore indeterminabile a complessità bassa, con esclusione della fase istruttoria (che non si è tenuta) e di quella di trattazione (non essendo state presentate difese diverse da quelle dell'atto introduttivo).
7 Sugli onorari, inoltre, deve essere calcolato e corrisposto il rimborso forfettario nella misura del 15%, ma non gli oneri riflessi. Si richiama sul punto, la sentenza n. 422/18 CA Torino, sezione lavoro: 208, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) dispone che “Le somme fínalizzate alla corresponsione dei compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro”. Secondo la recente interpretazione della Suprema Corte (Cass. 16579/2017, in espressa adesione ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 33/2009), la norma risulta inserita nell'ambito di un complesso di disposizioni volte al contenimento della spesa per il pubblico impiego ed è diretta ad incidere sull'assetto del riparto interno degli oneri contributivi inerenti la prestazione del personale dell'avvocatura delle pubbliche amministrazioni. In particolare, con la disposizione in esame il legislatore ha inteso introdurre una deroga al principio del concorso paritario previsto dall'art. 2115 c.c., stabilendo che la componente accessoria della retribuzione, costituita dalle somme erogate al pubblico dipendente per compensi professionali (cd. propine), sia da ritenersi al lordo, ossia comprensiva anche della quota degli oneri contributivi gravante sull'Amministrazione datore di lavoro. L'art. 1, comma 208, l. 207/2005 non assume, pertanto, alcun rilievo diretto ai fini della liquidazione giudiziale delle spese di lite, come del resto indirettamente confermato dal fatto che l'incidenza di tali oneri non è direttamente correlata all'ammontare dei compensi professionali liquidati dal giudice a favore dell'amministrazione, quanto alle somme “finalizzate” alla corresponsione di tali compensi, ossia alle quote corrisposte dall'Amministrazione al dipendente a titolo di compensi professionali, nell'importo determinato secondo i criteri definiti dal CCNL e dalla disciplina regolamentare>.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, in accoglimento del reclamo proposto da CP_7
e in parziale accoglimento della domanda
[...] Controparte_4 subordinata di definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, CP_3 istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
1. REVOCA la sentenza n. 1/2024 del Tribunale di Vercelli del 18 giugno 2025 con la quale è stato omologato il concordato minore proposto da e con la CP_3 quale sono stati assunti i provvedimenti consequenziali.
2. CONDANNA a rimborsare alla parte reclamante CP_3 [...] le spese di reclamo, che si liquidano in Controparte_10 complessivi euro 3.473,00 per onorari, oltre rimborso forfettario del 15%.
3. DICHIARA aperta la liquidazione controllata nei confronti di CP_3 rimettendo gli atti al Tribunale di Vercelli per gli adempimenti consequenziali di competenza.
Così deciso in Torino dalla Corte d'Appello, Prima Sezione Civile, nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025. La Presidente Dott.ssa Gabriella Ratti Il Consigliere Estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
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