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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/09/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 18 settembre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2924/2024 R.G. e vertente
fra
nato a [...] il [...] (C.F Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Mario Antonio C.F._1
Giordano e dall'avv. Viviana Telesca ed elettivamente domiciliato presso il di loro studio, in Potenza, alla via Cavour n. 48, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar
[...] del 5\08\2009, Rep. 78152, dall'avv. Ippolito Arabia ed Persona_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale INAIL, in Potenza, al
Viale Marconi, Rampa Pascoli, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 10.10.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, adiva il Tribunale e domandava di accertare e dichiarare che l'istante, a seguito degli eventi direttamente collegati all'attività lavorativa ed esposti in ricorso, ha diritto al riconoscimento della malattia professionale;
di accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'indennizzo da parte dell' per i danni subiti dalla data della domanda amministrativa e/o dalla CP_1 diversa data risultante di giustizia, nella misura 29% (di cui 22% già accertato e riconosciuto) o in quella maggiore o minore da stabilirsi anche a mezzo C.T.U. che sin da adesso si richiede;
di condannare l'
[...]
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al riconoscimento in favore dell'istante dei benefici economici dipendenti e/o connessi al riconoscimento della malattia professionale ed all'indennizzo per il danno biologico subito, a norma di legge, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva in giudizio l in persona del legale rappresentante p.t., e CP_1 domandava di dichiarare la domanda nulla ovvero inammissibile per carenza di prova e comunque rigettarla in quanto infondata;
con spese come per legge.
La causa veniva istruita mediante C.T.U. e, in data 18 settembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Parte ricorrente, con menomazione dell'integrità psico-fisica del 22%, giusta comunicazione dell' del 20.10.2022, con il presente giudizio domanda il CP_1
2 riconoscimento della malattia professionale richiesta il 16 dicembre 2022, denegata in via amministrativa.
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che:
“… In considerazione dell'esame anamnestico, obiettivo, della documentazione clinica esaminata, vista l'attività lavorativa svolta dal periziando, si ritiene che vi sia stata adeguatezza della causa lesiva nel determinismo della malattia denunciata dal Sig. in data 14.12.2022, per cui si viene Parte_1
a determinare una menomazione dell'integrità psico-fisica per il caso in oggetto valutabile nella misura dell'8% (otto per cento), con decorrenza dalla data della denuncia”.
D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dall' che conduca CP_2 il Tribunale a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento CP_2 della relativa prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo e in applicazione di quanto disposto nel verbale del 03 novembre 2022 sottoscritto dal Presidente della Sezione Civile e dai Giudici della Sottosezione Lavoro dell'intestato Tribunale.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di
. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1 depositato il 10.10.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a una menomazione dell'integrità Parte_1 psico-fisica dell'8% con decorrenza dalla data della denuncia;
2) condanna in persona del presidente p.t., alla corresponsione in CP_1
3 favore di della relativa prestazione, oltre accessori Parte_1 come per legge;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €
1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
4) spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di
CP_1
Potenza, 18 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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