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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/06/2025, n. 4775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4775 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 15-5-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 8- 4-2025, in data 13 giugno 2025, ha adottato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 19297/2024 del ruolo generale Previdenza
T R A
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Aurelio n. 43, C.F. , elettivamente domiciliato in Scafati (SA) alla via C.F._1
Leonardo da Vinci 5, presso lo studio dell'Avv. Luca Maria Maranca, che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti
Ricorrente
E
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'Avv. Anna di Stefano, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi 55
Convenuto
Oggetto: Fondo di garanzia – TFR CP_2
Conclusioni per parte ricorrente: “1) condannare l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_3 alla corresponsione del T.F.R., ai sensi dell'articolo 2 legge 29 maggio 1982 n. 297, pari ad
Euro 3.788,54; 2) condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario” per la parte convenuta: “Voglia l'On le Tribunale adito preliminarmente dichiarare improponibile il ricorso;
dichiarare prescritto il diritto al TFR reclamato ed in ogni caso integralmente infondata ogni pretesa azionata, per cui si chiede di rigettare tutte le istanze di controparte, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11-9-2024 presso la Cancelleria, sezione lavoro, del Tribunale di Napoli, la parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo ex art. 2 D.Lgs. 297/1982 CP_2 accertarsi il proprio diritto alla liquidazione del TFR da parte del Fondo di Garanzia con consequenziale condanna al pagamento in suo favore dei rispettivi importi. Esponeva in premessa il ricorrente di aver lavorato alle dipendenze della , CP_4 corrente in Monte di Procida alla via Panoramica n. 51, con contratto di lavoro subordinato dal 11/06/2015 al 24/05/2017; che la Società all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro non corrispondeva il trattamento di fine rapporto maturato (pari ad Euro 3.788.54, come da CUD 2018: all.1); che in seguito a ricorso ex art. 633 c.p.c. R.G. n. 4134/2022, il Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro e Previdenza emetteva decreto ingiuntivo n. 349/2022 del 23/03/2022, con il quale condannava al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro CP_4
3.788.54 per i titoli reclamati;
che, a seguito di regolare notifica alla Società e di mancanza di opposizione, il decreto ingiuntivo veniva dichiarato esecutivo in data 06/09/2022; che a seguito
1 di notifica di atto di precetto presso la sede legale alla società datrice di lavoro (avvenuta in data 15/07/2022: all. 3), il ricorrente in data 07/06/2023 procedeva al pignoramento mobiliare presso la sede legale della società, che però aveva esito negativo (all. 4); che in data 12/10/2023 il ricorrente adiva la Sezione Fallimentare del Tribunale di Napoli per l'apertura della liquidazione giudiziale, che, tuttavia, in data 05/12/2023 dichiarava il ricorso improcedibile (all.
5). Deduceva ancora che in data 12/12/2023 aveva presentato all' domanda telematica di CP_2 accesso al Fondo di Garanzia (all. 6 e 7) per ottenere il pagamento dell'importo di Euro 3.788.54 maturati a titolo di trattamento di fine rapporto, allegando tutta la documentazione necessaria alla liquidazione della domanda;
che sono decorsi, inutilmente, i termini previsti dalla legge, senza che tuttavia sia stato adottato alcun provvedimento dell'Istituto previdenziale. Su tali premesse ha quindi rassegnato le conclusioni esposte. Fissata udienza di discussione, si costituiva tempestivamente l' , contestando le CP_1 argomentazioni espresse in ricorso e chiedendo il rigetto dello stesso. In via preliminare eccepiva l'improponibilità del ricorso in quanto la domanda amministrativa CP_ all' era stata inoltrata senza la documentazione amministrativa di supporto e comunque parte ricorrente non aveva dato prova di aver posto in essere tutte le attività prodromiche richieste ex lege. Eccepiva inoltre la prescrizione quinquennale del Tfr a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Nel merito contestava la fondatezza della domanda. La causa, all'esito della concessione di termine per il deposito di note difensive, veniva rinviata al 15-5-2025 per la discussione;
in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, la causa
è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
*****
Il ricorso è fondato.
Il Fondo di Garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro, con la particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo.
Si tratta dunque di una forma di tutela previdenziale da parte del Fondo di garanzia istituito presso l' e destinato ad operare allorché, a causa dell'insolvenza di parte datoriale, il credito CP_2 lavorativo non sia provvisto di tutela nell'ambito del rapporto col datore di lavoro. L'art. 2 della L. 297/1982 dispone “È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del
2 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia (1). Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”. Tenuto conto del disposto normativo, rileva il giudicante che non ha fondamento l'eccezione di improponibilità sollevata dall' , risultando documentata l'allegazione alla domanda CP_2 amministrativa del 12-12-2023 di tutta la documentazione necessaria ai fini della liquidazione delle competenze poste a carico del Fondo di garanzia: parte ricorrente ha infatti documentato l'accertamento giudiziale dei crediti retributivi richiesti (vd. decreto ingiuntivo n. 349/2022 emesso dal Tribunale di Napoli il 23-3-2022: all. 2, dichiarato esecutivo il 6-9-2022), la non assoggettabilità del debitore insolvente a procedura fallimentare (vd. decreto di improcedibilità della Sezione Fallimentare del Tribunale di Napoli: all. 5), l'esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata presso la sede legale della società debitrice (vd. atti di precetto e verbale di pignoramento negativo del 15-7-2022: all. 3 e 4). L'ulteriore documentazione oggi richiesta dall' - segnatamente l'esito negativo delle CP_2 procedure esecutive presso le sedi operative della società debitrice -, risulta ultronea e non necessaria al fine della prova della insolvenza di parte datoriale e della diligenza del lavoratore, soprattutto ove si consideri che dalla Visura camerale storica della datrice di lavoro
[...]
(datata 31-7-2023 ed allegata dalla parte ricorrente in allegato alle note di trattazione CP_4 scritta depositate il 8-11-2024) non risultano ulteriori sedi della debitrice insolvente, oltre a quella legale, e che le diverse risultanze dei modelli Unilav allegati dall' sono frutto di attestazioni CP_2 unilaterali rese dalla società debitrice all'atto dell'assunzione e della risoluzione dei rapporti di lavoro con i propri dipendenti, e pertanto non possono andare a ledere il diritto di chi, come il ricorrente, ritenga di dovere procedere all'esecuzione forzata presso la sola sede risultante dalle indagini camerali poste in essere. In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte che, proprio per l'ipotesi di datore di lavoro non assoggettabile ad alcuna procedura concorsuale, ha ritenuto di non dover subordinare l'intervento del Fondo di Garanzia dell' al preventivo infruttuoso esperimento di una qualsivoglia CP_2 attività esecutiva in tutte quelle ipotesi in cui lo stato di insolvenza del datore di lavoro risulti, comunque, in altro modo acclarato (“….deve ritenersi che debba escludersi la necessità di esperire l'esecuzione forzata anche nel caso in cui, in relazione alla peculiarità della fattispecie, la stessa debba essere considerata del tutto superflua in quanto la prova della mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore sia già stata acquisita. In sostanza deve concludersi che se la previsione dell'esperimento dell'esecuzione forzata deve essere considerata quale espressione dell'ordinaria diligenza che il creditore deve adottare per la realizzazione del proprio diritto, finalizzata, in particolare, a dimostrare la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore, il relativo obbligo viene meno allorché il suo adempimento ecceda i limiti dell'ordinaria diligenza ovvero quando l'esecuzione forzata non sia necessaria a dimostrare la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore essendo già stata fornita aliunde la relativa prova……” Cass. Sez. Lav. n. 9108/2007, sostanzialmente confermata da Cass. Sez. Lav. n. 8529/2012 “……Nell'ipotesi esaminata, il lavoratore potrà, dunque, giovarsi del meccanismo di cui alla L.n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, dimostrando di avere esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione e, nel caso in cui si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, di avere esperito tutte quelle che,
3 secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose ……..ovvero dimostrando che la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore debbono ritenersi provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto…..”). Ne consegue che il ricorrente, al fine di ottenere la prestazione previdenziale rivendicata in giudizio, non era tenuto ad esperire alcuna ulteriore attività esecutiva oltre quella già documentata all'atto della presentazione della domanda amministrativa e per tale ragione risulta infondata l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata dall' . CP_2
Parimenti, non risulta essersi consumata la prescrizione del credito azionato.
Invero, il diritto al TFR rivendicato dal ricorrente è maturato alla data di cessazione del rapporto di lavoro intercorso con la (24-5-2017) ed è stato giudizialmente riconosciuto CP_4 solo a seguito del decreto ingiuntivo n. 349/2022 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli in data 23-3-2022 e notificato in pari data, dichiarato esecutivo in quanto non opposto il 6-9-2022, che, peraltro, ha determinato il prolungamento a dieci anni ai sensi dell'art. 2953 c.c. del termine prescrizionale breve di 5 anni per il TFR (previsto dall'art. 2935 c.c.. Pertanto, alla data di inoltro della domanda amministrativa al Fondo di Garanzia (12-12-2023) il termine prescrizionale (ormai decennale) del diritto di credito oggi vantato dal ricorrente non era affatto decorso.
Né può parlarsi di intervenuta prescrizione della prestazione previdenziale rivendicata nei confronti dell' convenuto. Invero, il termine quinquennale di prescrizione della CP_1 prestazione oggetto di causa – costituente prestazione di natura previdenziale il cui ammontare, tuttavia, coincide perfettamente con quanto dovrebbe essere corrisposto a titolo di TFR dal datore di lavoro insolvente, incluso interessi e rivalutazione monetaria dal giorno di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo ex art. 429 c.p.c. (ex plurimis Cass. Sez. Lav. n. 27917/05, Cass. Sez. Lav. 16617/11, Cass. Sez. VI n. 12971/14, Cass. Sez. Lav. n. 9210/15, Cass. Sez. Lav.
n. 6480/15) – alla data di inoltro della domanda amministrativa risultava anch'esso decorso solo parzialmente per un anno e tre mesi. Invero il meccanismo di intervento predisposto dal legislatore per il soddisfacimento a carico del Fondo di Garanzia del credito maturato dal lavoratore a titolo di TFR è stato congegnato in modo tale da condizionare l'insorgenza e, comunque, l'esercizio del relativo diritto: a) all'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza del datore di lavoro inadempiente nelle ipotesi di sua assoggettabilità a procedura concorsuale, e quindi alla successiva insinuazione del credito per TFR vantato dal lavoratore al passivo della suddetta procedura;
b) ovvero, all'accertamento giudiziale del credito vantato dal lavoratore a titolo di TFR nei confronti del datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale, ed al successivo infruttuoso esperimento (ove possibile) dell'azione esecutiva in danno di quest'ultimo, acclarante di fatto il suo stato di insolvenza. È evidente, quindi, che prima che vengano ad esistenza i suddetti requisiti il lavoratore non è legittimato ad avanzare alcuna richiesta al Fondo di Garanzia, ovvero, è nell'assoluta impossibilità di esercitare il diritto alla prestazione di cui all'art. 2 della L.n. 297/82, in quanto prima di tale momento il relativo diritto non può dirsi che si sia già perfezionato, ovvero, che sia già divenuto esigibile e quindi esercitabile da parte del lavoratore per cui, anche in ossequio al generale principio fissato dall'art. 2935 c.c., alcun termine prescrizionale può iniziare a decorre prima di tale momento. Le suddette osservazioni trovano piena conferma nella stessa giurisprudenza della Suprema Corte la quale, da tempo, ha avuto modo di affermare in materia il principio secondo cui “….. il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione CP_2 del TFR a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della L.n. 297 del 1982 ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, senza che possa configurarsi un'ipotesi di obbligazione solidale ( restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale
)……esso si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge ( quali l'insolvenza del datore di lavoro, la verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva ), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la CP_2
4 prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia …” ( ex plurimis Cass. Sez. VI n. 12971/14, Cass. Sez. Lav. n. 16617/11, Cass. Sez. Lav. n. 4183/06).
Nel merito la domanda proposta risulta fondata, ricorrendo nella specie i presupposti costitutivi della prestazione rivendicata. Risultano infatti documentati: l'accertamento giudiziale dei crediti retributivi richiesti, la non assoggettabilità del debitore insolvente a procedura fallimentare e l'esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata presso la sede legale della società debitrice. Conclusivamente, dunque, la domanda va accolta, con riconoscimento del diritto del ricorrente alla liquidazione da parte del Fondo di Garanzia ex art. 2 L. 297/82 del TFR (per euro 3.788.54) CP_ e condanna dell' al pagamento dei relativi importi. Quanto agli accessori, secondo Cass. SS. UU., 3 ottobre 2002 n. 14220 “Il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto e per gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto non muta la propria natura retributiva quando, in forza della legge 29 maggio 1982 n. 297 e del
D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, sia fatto valere nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall per l'insolvenza o l'inadempimento del datore di lavoro, ed è quindi comprensivo, CP_2 come di regola, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali accessori stabilito dall'art. 16, sesto comma, legge 30 dicembre 1991 n. 412”. Pertanto, sulla sorta capitale, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (24-5-2017) competono gli interessi legali sulle somme via via rivalutate al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
a) In accoglimento della domanda, dichiara il diritto di alla liquidazione da parte Parte_1 CP_ del Fondo di Garanzia del TFR per euro 3.788.54 e condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, del suddetto importo, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dal 24-5-
2017 al soddisfo;
b) condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.480,00, CP_2 oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, 13 giugno 2025
Il giudice
Dr. Francesco Armato
5
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 15-5-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 8- 4-2025, in data 13 giugno 2025, ha adottato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 19297/2024 del ruolo generale Previdenza
T R A
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Aurelio n. 43, C.F. , elettivamente domiciliato in Scafati (SA) alla via C.F._1
Leonardo da Vinci 5, presso lo studio dell'Avv. Luca Maria Maranca, che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti
Ricorrente
E
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'Avv. Anna di Stefano, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi 55
Convenuto
Oggetto: Fondo di garanzia – TFR CP_2
Conclusioni per parte ricorrente: “1) condannare l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_3 alla corresponsione del T.F.R., ai sensi dell'articolo 2 legge 29 maggio 1982 n. 297, pari ad
Euro 3.788,54; 2) condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario” per la parte convenuta: “Voglia l'On le Tribunale adito preliminarmente dichiarare improponibile il ricorso;
dichiarare prescritto il diritto al TFR reclamato ed in ogni caso integralmente infondata ogni pretesa azionata, per cui si chiede di rigettare tutte le istanze di controparte, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11-9-2024 presso la Cancelleria, sezione lavoro, del Tribunale di Napoli, la parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo ex art. 2 D.Lgs. 297/1982 CP_2 accertarsi il proprio diritto alla liquidazione del TFR da parte del Fondo di Garanzia con consequenziale condanna al pagamento in suo favore dei rispettivi importi. Esponeva in premessa il ricorrente di aver lavorato alle dipendenze della , CP_4 corrente in Monte di Procida alla via Panoramica n. 51, con contratto di lavoro subordinato dal 11/06/2015 al 24/05/2017; che la Società all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro non corrispondeva il trattamento di fine rapporto maturato (pari ad Euro 3.788.54, come da CUD 2018: all.1); che in seguito a ricorso ex art. 633 c.p.c. R.G. n. 4134/2022, il Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro e Previdenza emetteva decreto ingiuntivo n. 349/2022 del 23/03/2022, con il quale condannava al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro CP_4
3.788.54 per i titoli reclamati;
che, a seguito di regolare notifica alla Società e di mancanza di opposizione, il decreto ingiuntivo veniva dichiarato esecutivo in data 06/09/2022; che a seguito
1 di notifica di atto di precetto presso la sede legale alla società datrice di lavoro (avvenuta in data 15/07/2022: all. 3), il ricorrente in data 07/06/2023 procedeva al pignoramento mobiliare presso la sede legale della società, che però aveva esito negativo (all. 4); che in data 12/10/2023 il ricorrente adiva la Sezione Fallimentare del Tribunale di Napoli per l'apertura della liquidazione giudiziale, che, tuttavia, in data 05/12/2023 dichiarava il ricorso improcedibile (all.
5). Deduceva ancora che in data 12/12/2023 aveva presentato all' domanda telematica di CP_2 accesso al Fondo di Garanzia (all. 6 e 7) per ottenere il pagamento dell'importo di Euro 3.788.54 maturati a titolo di trattamento di fine rapporto, allegando tutta la documentazione necessaria alla liquidazione della domanda;
che sono decorsi, inutilmente, i termini previsti dalla legge, senza che tuttavia sia stato adottato alcun provvedimento dell'Istituto previdenziale. Su tali premesse ha quindi rassegnato le conclusioni esposte. Fissata udienza di discussione, si costituiva tempestivamente l' , contestando le CP_1 argomentazioni espresse in ricorso e chiedendo il rigetto dello stesso. In via preliminare eccepiva l'improponibilità del ricorso in quanto la domanda amministrativa CP_ all' era stata inoltrata senza la documentazione amministrativa di supporto e comunque parte ricorrente non aveva dato prova di aver posto in essere tutte le attività prodromiche richieste ex lege. Eccepiva inoltre la prescrizione quinquennale del Tfr a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Nel merito contestava la fondatezza della domanda. La causa, all'esito della concessione di termine per il deposito di note difensive, veniva rinviata al 15-5-2025 per la discussione;
in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, la causa
è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
*****
Il ricorso è fondato.
Il Fondo di Garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro, con la particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo.
Si tratta dunque di una forma di tutela previdenziale da parte del Fondo di garanzia istituito presso l' e destinato ad operare allorché, a causa dell'insolvenza di parte datoriale, il credito CP_2 lavorativo non sia provvisto di tutela nell'ambito del rapporto col datore di lavoro. L'art. 2 della L. 297/1982 dispone “È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del
2 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia (1). Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”. Tenuto conto del disposto normativo, rileva il giudicante che non ha fondamento l'eccezione di improponibilità sollevata dall' , risultando documentata l'allegazione alla domanda CP_2 amministrativa del 12-12-2023 di tutta la documentazione necessaria ai fini della liquidazione delle competenze poste a carico del Fondo di garanzia: parte ricorrente ha infatti documentato l'accertamento giudiziale dei crediti retributivi richiesti (vd. decreto ingiuntivo n. 349/2022 emesso dal Tribunale di Napoli il 23-3-2022: all. 2, dichiarato esecutivo il 6-9-2022), la non assoggettabilità del debitore insolvente a procedura fallimentare (vd. decreto di improcedibilità della Sezione Fallimentare del Tribunale di Napoli: all. 5), l'esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata presso la sede legale della società debitrice (vd. atti di precetto e verbale di pignoramento negativo del 15-7-2022: all. 3 e 4). L'ulteriore documentazione oggi richiesta dall' - segnatamente l'esito negativo delle CP_2 procedure esecutive presso le sedi operative della società debitrice -, risulta ultronea e non necessaria al fine della prova della insolvenza di parte datoriale e della diligenza del lavoratore, soprattutto ove si consideri che dalla Visura camerale storica della datrice di lavoro
[...]
(datata 31-7-2023 ed allegata dalla parte ricorrente in allegato alle note di trattazione CP_4 scritta depositate il 8-11-2024) non risultano ulteriori sedi della debitrice insolvente, oltre a quella legale, e che le diverse risultanze dei modelli Unilav allegati dall' sono frutto di attestazioni CP_2 unilaterali rese dalla società debitrice all'atto dell'assunzione e della risoluzione dei rapporti di lavoro con i propri dipendenti, e pertanto non possono andare a ledere il diritto di chi, come il ricorrente, ritenga di dovere procedere all'esecuzione forzata presso la sola sede risultante dalle indagini camerali poste in essere. In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte che, proprio per l'ipotesi di datore di lavoro non assoggettabile ad alcuna procedura concorsuale, ha ritenuto di non dover subordinare l'intervento del Fondo di Garanzia dell' al preventivo infruttuoso esperimento di una qualsivoglia CP_2 attività esecutiva in tutte quelle ipotesi in cui lo stato di insolvenza del datore di lavoro risulti, comunque, in altro modo acclarato (“….deve ritenersi che debba escludersi la necessità di esperire l'esecuzione forzata anche nel caso in cui, in relazione alla peculiarità della fattispecie, la stessa debba essere considerata del tutto superflua in quanto la prova della mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore sia già stata acquisita. In sostanza deve concludersi che se la previsione dell'esperimento dell'esecuzione forzata deve essere considerata quale espressione dell'ordinaria diligenza che il creditore deve adottare per la realizzazione del proprio diritto, finalizzata, in particolare, a dimostrare la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore, il relativo obbligo viene meno allorché il suo adempimento ecceda i limiti dell'ordinaria diligenza ovvero quando l'esecuzione forzata non sia necessaria a dimostrare la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore essendo già stata fornita aliunde la relativa prova……” Cass. Sez. Lav. n. 9108/2007, sostanzialmente confermata da Cass. Sez. Lav. n. 8529/2012 “……Nell'ipotesi esaminata, il lavoratore potrà, dunque, giovarsi del meccanismo di cui alla L.n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, dimostrando di avere esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione e, nel caso in cui si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, di avere esperito tutte quelle che,
3 secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose ……..ovvero dimostrando che la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore debbono ritenersi provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto…..”). Ne consegue che il ricorrente, al fine di ottenere la prestazione previdenziale rivendicata in giudizio, non era tenuto ad esperire alcuna ulteriore attività esecutiva oltre quella già documentata all'atto della presentazione della domanda amministrativa e per tale ragione risulta infondata l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata dall' . CP_2
Parimenti, non risulta essersi consumata la prescrizione del credito azionato.
Invero, il diritto al TFR rivendicato dal ricorrente è maturato alla data di cessazione del rapporto di lavoro intercorso con la (24-5-2017) ed è stato giudizialmente riconosciuto CP_4 solo a seguito del decreto ingiuntivo n. 349/2022 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli in data 23-3-2022 e notificato in pari data, dichiarato esecutivo in quanto non opposto il 6-9-2022, che, peraltro, ha determinato il prolungamento a dieci anni ai sensi dell'art. 2953 c.c. del termine prescrizionale breve di 5 anni per il TFR (previsto dall'art. 2935 c.c.. Pertanto, alla data di inoltro della domanda amministrativa al Fondo di Garanzia (12-12-2023) il termine prescrizionale (ormai decennale) del diritto di credito oggi vantato dal ricorrente non era affatto decorso.
Né può parlarsi di intervenuta prescrizione della prestazione previdenziale rivendicata nei confronti dell' convenuto. Invero, il termine quinquennale di prescrizione della CP_1 prestazione oggetto di causa – costituente prestazione di natura previdenziale il cui ammontare, tuttavia, coincide perfettamente con quanto dovrebbe essere corrisposto a titolo di TFR dal datore di lavoro insolvente, incluso interessi e rivalutazione monetaria dal giorno di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo ex art. 429 c.p.c. (ex plurimis Cass. Sez. Lav. n. 27917/05, Cass. Sez. Lav. 16617/11, Cass. Sez. VI n. 12971/14, Cass. Sez. Lav. n. 9210/15, Cass. Sez. Lav.
n. 6480/15) – alla data di inoltro della domanda amministrativa risultava anch'esso decorso solo parzialmente per un anno e tre mesi. Invero il meccanismo di intervento predisposto dal legislatore per il soddisfacimento a carico del Fondo di Garanzia del credito maturato dal lavoratore a titolo di TFR è stato congegnato in modo tale da condizionare l'insorgenza e, comunque, l'esercizio del relativo diritto: a) all'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza del datore di lavoro inadempiente nelle ipotesi di sua assoggettabilità a procedura concorsuale, e quindi alla successiva insinuazione del credito per TFR vantato dal lavoratore al passivo della suddetta procedura;
b) ovvero, all'accertamento giudiziale del credito vantato dal lavoratore a titolo di TFR nei confronti del datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale, ed al successivo infruttuoso esperimento (ove possibile) dell'azione esecutiva in danno di quest'ultimo, acclarante di fatto il suo stato di insolvenza. È evidente, quindi, che prima che vengano ad esistenza i suddetti requisiti il lavoratore non è legittimato ad avanzare alcuna richiesta al Fondo di Garanzia, ovvero, è nell'assoluta impossibilità di esercitare il diritto alla prestazione di cui all'art. 2 della L.n. 297/82, in quanto prima di tale momento il relativo diritto non può dirsi che si sia già perfezionato, ovvero, che sia già divenuto esigibile e quindi esercitabile da parte del lavoratore per cui, anche in ossequio al generale principio fissato dall'art. 2935 c.c., alcun termine prescrizionale può iniziare a decorre prima di tale momento. Le suddette osservazioni trovano piena conferma nella stessa giurisprudenza della Suprema Corte la quale, da tempo, ha avuto modo di affermare in materia il principio secondo cui “….. il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione CP_2 del TFR a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della L.n. 297 del 1982 ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, senza che possa configurarsi un'ipotesi di obbligazione solidale ( restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale
)……esso si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge ( quali l'insolvenza del datore di lavoro, la verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva ), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la CP_2
4 prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia …” ( ex plurimis Cass. Sez. VI n. 12971/14, Cass. Sez. Lav. n. 16617/11, Cass. Sez. Lav. n. 4183/06).
Nel merito la domanda proposta risulta fondata, ricorrendo nella specie i presupposti costitutivi della prestazione rivendicata. Risultano infatti documentati: l'accertamento giudiziale dei crediti retributivi richiesti, la non assoggettabilità del debitore insolvente a procedura fallimentare e l'esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata presso la sede legale della società debitrice. Conclusivamente, dunque, la domanda va accolta, con riconoscimento del diritto del ricorrente alla liquidazione da parte del Fondo di Garanzia ex art. 2 L. 297/82 del TFR (per euro 3.788.54) CP_ e condanna dell' al pagamento dei relativi importi. Quanto agli accessori, secondo Cass. SS. UU., 3 ottobre 2002 n. 14220 “Il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto e per gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto non muta la propria natura retributiva quando, in forza della legge 29 maggio 1982 n. 297 e del
D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, sia fatto valere nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall per l'insolvenza o l'inadempimento del datore di lavoro, ed è quindi comprensivo, CP_2 come di regola, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali accessori stabilito dall'art. 16, sesto comma, legge 30 dicembre 1991 n. 412”. Pertanto, sulla sorta capitale, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (24-5-2017) competono gli interessi legali sulle somme via via rivalutate al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
a) In accoglimento della domanda, dichiara il diritto di alla liquidazione da parte Parte_1 CP_ del Fondo di Garanzia del TFR per euro 3.788.54 e condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, del suddetto importo, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dal 24-5-
2017 al soddisfo;
b) condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.480,00, CP_2 oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, 13 giugno 2025
Il giudice
Dr. Francesco Armato
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