Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 2
- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
- 2. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 18 febbraio 2026
FATTO E DIRITTO 1. Con il ricorso di primo grado, il sig. S. ha proposto una azione avverso il silenzio serbato dal Comune di Boscoreale sulla diffida presentata dal ricorrente il 10 maggio 2024, finalizzata al rilascio dell'attestazione di avvenuto silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire prot. n. 1238 del 15 gennaio 2018, per la realizzazione di una nuova struttura con destinazione commerciale - centro servizi, ai sensi dell'art. 20, comma 8, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (di seguito, t.u. edilizia). 2. Con la sentenza impugnata, il T.A.R. ha dichiarato il ricorso inammissibile per "l'insussistenza dell'obbligo di provvedere sulla diffida" (pag. 5 della motivazione), …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 03/06/2025, n. 4179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4179 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04179/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04990/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4990 del 2024, proposto da
Gan S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Vingiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Massa Lubrense, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Massa Lubrense in ordine alla domanda del 14 novembre 2023 avanzata dalla ricorrente al fine del rilascio della prevista attestazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20, comma 8, secondo periodo, del D.P.R. 380/2001 (T.U. Edilizia) ovvero del permesso di costruire per la realizzazione di una piscina esterna pertinenziale al complesso alberghiero “Punta Campanella”;
nonché per l’accertamento dell’obbligo del Comune intimato di provvedere in ordine alla menzionata domanda;
e per la condanna dello stesso Comune intimato a provvedere in ordine alla menzionata domanda entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 17 aprile 2025 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente, con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. notificato l’08/10/2024 e depositato in giudizio il 15/10/2024, chiede l'accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Massa Lubrense in ordine alla domanda del 14 novembre 2023 (recante in oggetto “ Pratica 984/2021 - Permesso di Costruire per la realizzazione di una piscina esterna pertinenziale al complesso alberghiero "Punta Campanella Resort & SPA", avanzata telematicamente, completa della documentazione prescritta, in data 29 novembre 2021. Richiesta rilascio attestazione ex art. 20, comma 8, del D.P.R. 380/2001 ovvero permesso di costruire ovvero provvedimento motivato di diniego al rilascio del permesso di costruire. Intimazione ex Legge 241/1990 ed art. 328 del Codice Penale ”), avanzata dalla ricorrente, la quale, premettendo di avere, in data 29 novembre 2021, “ avanzato richiesta di rilascio del PdC in oggetto, completa della prevista documentazione, regolarmente protocollata da codesto Spett.le Comune ” e, tra l’altro, fornito, con nota del 19/09/2022, inviata a mezzo p.e.c., “ anche tutte le integrazioni richieste da codesto Spett.le Comune con la nota del 28/03/2022 ”, lamentava che “ nonostante una serie di incontro presso i Vs. uffici, negli orari prefissati di visita del pubblico (si pensi ben 5 solo da agosto ad ottobre 2023) e malgrado le assicurazioni ricevute di un esame a breve della pratica, ad oggi nessun riscontro è pervenuto da parte di codesto Spett.le Comune ” e chiedeva, pertanto, il rilascio, anche in via telematica, in alternativa,
“ 1. della prevista attestazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 8, del TU Edilizia, in ordine all'intervenuta formazione del silenzio-assenso, per decorso dei termini del procedimento di rilascio del richiesto Permesso di Costruire in oggetto, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego
ovvero
2. Del richiesto Permesso di Costruire per la realizzazione dell'intervento edilizio in oggetto ovvero ancora
3. del provvedimento motivato di diniego al rilascio del Permesso di Costruire ovvero dell'attestazione ex art. 20, c. 8, del TU Edilizia ”; nonché l’accertamento dell’obbligo del Comune intimato di provvedere in ordine alla menzionata domanda; e la condanna dello stesso Comune intimato a provvedere in ordine alla menzionata domanda entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:
A) SULL’ILLEGITTIMITÀ E/O, IN OGNI CASO, SULLA VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO: VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 1, COMMI 1, 2, 2 E 2 BIS L. 241/990, ART. 97 COSTITUZIONE.
B) SULL’ILLEGITTIMITÀ DEL MANCATO RILASCIO DELLA PREVISTA ATTESTAZIONE IN ORDINE AL PERFEZIONAMENTO DEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE DE QUO PER INTERVENUTO SILENZIO-ASSENSO, OVVERO IN ALTERNATIVA E SUBORDINATAMENTE, DEL PRECEDENTE MANCATO RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE: VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 20, COMMA 8, SECONDO PERIODO DEL D.P.R. 380/2001 E ART. 20, LEGGE 241/1990, ART. 10, COMMA 1, LETT. I), D.L. 76/2020 E ART. 62, COMMA 1, D.L. 77/2021 - ART. 97 COST. - ART. 1, COMMI 1, 2 E 2 BIS L. 241/90 S.M.I., ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, TRAVISAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI E/O OMISSIONE IMMOTIVATA DEGLI STESSI.
Nella Camera di Consiglio del 10/04/2025, parte ricorrente ha precisato che il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento rispetto all'istanza di ottenimento della certificazione, quindi, il Collegio, su istanza di parte ricorrente, ha rinviato la causa alla Camera di Consiglio del 17/04/2025 per consentire l'integrazione della documentazione.
In pari data 10/04/2025, il ricorrente ha depositato in giudizio le ricevute di consegna via p.e.c. al Comune di Massa Lubrense della domanda del 14 novembre 2023, avanzata al fine del rilascio della attestazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20, comma 8, secondo periodo, del D.P.R. 380/2001, e dei successivi solleciti del 4/12/2023 e del 29/08/2024.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Massa Lubrense.
Nella Camera di Consiglio del 17/04/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso - ritualmente proposto, ex art. 31 e 117 c.p.a., l’08/10/2024 e depositato in giudizio il 15/10/2024, nell’osservanza del dimezzamento dei termini processuali previsto nel giudizio in materia di silenzio dall’art. 87, terzo comma, c.p.a. - è fondato e deve, pertanto, essere accolto nei sensi e nei limiti di seguito precisati.
1. - Il Tribunale ritiene fondato ed assorbente il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 2 della L. n. 241/1990, con il quale afferma che “ Nel caso di specie sussiste senza dubbio in capo al Comune l’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso, mentre nella specie, come già esposto, la domanda presentata ex art. 20, comma 8, secondo periodo del DPR n. 380/2001, benché anche sollecitata è rimasta del tutto priva di riscontro, nonostante l’eseguita intimazione ad adempiere e conseguentemente il relativo procedimento amministrativo non si è affatto concluso ”.
Osserva, infatti, il Tribunale che l’art. 20 (“ Procedimento per il rilascio del permesso di costruire ”), comma 8, del D.P.R. n. 380/2001, prevede, al primo periodo, che “ Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241” e, in particolare, al secondo periodo, che “ Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti ”, nel mentre l’art. 2 della Legge n. 241/1990 (che, in particolare, al comma 1, recita: “ Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso ”) sancisce il principio fondamentale di certezza del tempo amministrativo, da un lato, imponendo alla P.A. di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, dall’altro, prescrivendo alla stessa Amministrazione di fissare il termine entro il quale il procedimento si deve concludere, stabilendo, a tal fine, il termine legale suppletivo di 30 giorni decorrente dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se trattasi di procedimento ad istanza di parte.
Secondo la giurisprudenza prevalente, inoltre, “ perché possa esservi un silenzio-inadempimento dell'Amministrazione non è sufficiente che questa, compulsata da un privato che presenta una istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto per il procedimento del genere evocato con l'istanza, ma occorre che l'Amministrazione contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere; tale obbligo e, quindi, l'obbligo di procedere sull'istanza del privato, sussiste non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali o dalla peculiarità del caso, per il quale ragioni di giustizia o rapporti esistenti tra amministrazioni ed amministrati impongono l'adozione di un provvedimento espresso, soprattutto al fine di consentire all'interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni ” (T.A.R. Lazio, Sezione Terza Ter, 16/03/2015, n. 4207; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 11/02/2020, n. 185).
Ciò premesso, nel peculiare caso di specie, si rileva che, dopo la presentazione della domanda del 14/11/2023 avanzata dalla Società ricorrente al fine del rilascio della attestazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20, comma 8, secondo periodo, del D.P.R. 380/2001, e nonostante una nota di sollecito a mezzo p.e.c. del 04/12/2023 (per “ ricordare che il termine di 30 gg. di cui alla precedente nostra pec del 14/11/2023 scade il 14/12/2023 ”) e un ulteriore sollecito via p.e.c. del 29/08/2024 inviati dalla Società ricorrente, il Comune intimato non si è ancora determinato sulla predetta domanda della Società ricorrente; sicché il Collegio ritiene che - con ogni evidenza - il Comune intimato abbia l’obbligo di riscontrare espressamente la predetta domanda del 14/11/2023 della Società ricorrente, non sussistendo alcun motivo che giustifichi il silenzio della P.A. protrattosi oltre il termine di legge per provvedere sull’istanza di che trattasi.
Non viene, invece, scrutinato il secondo motivo di gravame, con il quale la Società ricorrente sostiene che “ Nel caso di specie - essendo stato il progetto per la realizzazione della piscina che ci occupa già assentito con la citata autorizzazione paesaggistica - è legittimamente configurabile il silenzio-assenso, ex art. 20, comma 8°, primo comma, del D.P.R. n. 380/2001 ”, in quanto parte ricorrente ha precisato, nella Camera di Consiglio del 10/04/2025, che il presente giudizio, ex artt. 31 e 117 c.p.a., ha ad oggetto (solo) l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento rispetto all'istanza di rilascio della attestazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20, comma 8, secondo periodo, del D.P.R. 380/2001 (e non, quindi, l’accertamento dell’asserita intervenuta formazione del silenzio assenso ex art. 20, comma 8, primo periodo, del D.P.R. 380/2001, sulla domanda di rilascio del permesso di costruire presentata dalla Società ricorrente in data 29 novembre 2021).
2. - Per le ragioni innanzi sinteticamente illustrate, il ricorso deve essere, quindi, accolto nei sensi e nei limiti sopra precisati, ordinandosi, per l’effetto, al Comune di Massa Lubrense, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, c.p.a., di pronunciarsi espressamente sull’istanza del 14/11/2023 avanzata dalla Società ricorrente al fine del rilascio della attestazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20, comma 8, secondo periodo, del D.P.R. 380/2001, e comunicare la relativa determinazione alla Società ricorrente entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
3. - In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, c.p.a., Commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, il quale, nell’ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, della perdurante inottemperanza, provvederà - in sostituzione del Comune di Massa Lubrense - con atto espresso e motivato a riscontrare l’istanza del 14 novembre 2023, trasmessa, via p.e.c., dall’odierna ricorrente. Il compenso per l’eventuale funzione commissariale viene posto a carico del Comune intimato e liquidato come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.
4. - Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Comune di Massa Lubrense e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, c.p.a., ordina al Comune di Massa Lubrense di provvedere, entro il termine di giorni trenta (30) decorrente dalla data di notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, pronunciandosi espressamente sull’istanza del 14/11/2023 di parte ricorrente e comunicando la relativa determinazione alla medesima ricorrente.
Nomina quale Commissario ad acta , per il caso di infruttuoso decorso del termine innanzi indicato, il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, determinando in € 1.000,00 (Mille/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, nei sensi e nei termini indicati in motivazione, e ponendolo a carico del Comune intimato.
Condanna il Comune di Massa Lubrense, in persona del Sindaco pro-tempore , al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00 (Millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO