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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 4305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4305 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa LL BL Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2740/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 16/12/2025, sostituita dalla trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA nato a [...] il [...] (CF: Parte_1 C.F._1
) elettivamente domiciliato in Sessa Aurunca (CE) alla Via XXI
[...]
Luglio n. 133, presso lo studio dall'Avv. Rossana Miniello
[...]
) che lo rappresenta e difende, il quale dichiara di voler C.F._2 ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al presente giudizio, in alternativa al servizio N. e P., al numero di fax 0823/681889 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avv Email_1
1
[...] Appellante
E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., sig.ra , corrente in Minturno (LT), CP_2 località Ag.to Industriale Penitro, 61, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Somma del Foro di Santa Maria Capua Vetere e con lui elettivamente domiciliata in Formia alla via Vitruvio, 228, presso il suo studio, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni alla casella
PEC: Email_2
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
212/2024, depositata il 6/3/2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, in via preliminare, ordinare la comparizione personale delle parti;
ordinare, altresì, l'acquisizione del CCNL Controparte_3
accogliere la domanda del ricorrente e, conseguentemente, condannare la in persona del legale rapp.te p.t. al Controparte_1 pagamento in favore di parte ricorrente della somma di €. 67.961,58 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei diritti fino all'effettivo soddisfo;
con espressa richiesta di condanna degli appellati al pagamento delle spese, diritti ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio oltre il 15%, Iva e C.p.a. come per legge”.
Per l'appellata:
2 “in via principale, nel merito rigettare l'appello proposto dal sig. Pt_1
poiché infondato in fatto ed in diritto, così confermando la
[...] sentenza n. 212/2024 depositata in data 06.03.2024 dal Tribunale di
Cassino- Sezione Lavoro e Previdenza -;
- condannare controparte al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato in data 5.10.2021, Parte_1 ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la società
[...]
deducendo: CP_1
- di aver lavorato alle dipendenze della società società CP_1 CP_1 che si occupa del trasporto merci, dal 23.02.2013 al 22.07.2016, con inquadramento nel livello 3S del CCNL applicato dall'azienda al rapporto di lavoro, con mansioni di autotrasportatore;
- di aver prestato la propria attività lavorativa per un orario superiore a quanto previsto nel contratto, svolgendo turni di lavoro giornalieri dalle
7:00 alle 19:00, lavorando altresì nei giorni festivi e per due sabati e domeniche al mese;
- di non aver percepito le retribuzioni inerenti al lavoro straordinario svolto.
Si è costituita la società contestando l'orario Controparte_1 lavorativo su cui si è articolata la domanda attorea, ribadendo l'osservanza dell'orario lavorativo stabilito nel contratto e fornendo la prova del pagamento dell'espletato lavoro ordinario.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria svolta, ha ritenuto non provato da parte del ricorrente lo svolgimento del maggiore orario lavorativo, con conseguente rigetto delle domande formulate.
3 Con ricorso depositato in data 4.10.2024, ha promosso Parte_1 gravame affidato a tre motivi:
I) Sulla ritenuta mancanza di allegazione in ordine all'orario di lavoro.
Erronea interpretazione e valutazione dei mezzi istruttori e vizio di motivazione.
II) Violazione di legge e violazione nell'applicazione della normativa di settore.
III) Violazione di legge. Violazione del principio dispositivo della prova.
Ha resistito al gravame contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto ed eccepito.
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo e il secondo motivo di appello, in ragione della stretta connessione tra le censure ivi formulate, possono essere trattati congiuntamente.
Con essi la parte impugna la sentenza del Tribunale nella parte in cui
è stato ritenuto che il ricorrente non abbia soddisfatto l'onere probatorio posto in capo al medesimo in punto di lavoro straordinario svolto, essendosi egli limitato alla mera allegazione di un conteggio relativo alle differenze retributive richieste.
1.1. Sul punto occorre richiamare gli insegnamenti della Corte di cassazione, la quale statuisce che, in applicazione dell'art. 2697 c.c., il dipendente, il quale agisca per ottener il compenso del proprio lavoro straordinario, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale contrattualmente previsto e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (Cass., sent. n.
3714/2009).
4 Quindi, sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo (Cass. sent. n. 16150/2018).
1.2. Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha correttamente individuato e applicato i principi appena richiamati.
1.3. Difatti il lavoratore ha allegato un conteggio delle ore di straordinario asseritamente svolte e delle correlate differenze retributive reclamate;
conteggio che, tuttavia, seppur analiticamente predisposto, con ogni evidenza non può essere considerato – come sostiene con l'atto di appello il lavoratore - prova del fatto costitutivo posto a fondamento della pretesa attorea, ossia dell'aver svolto lavoro straordinario.
1.4. Detto prospetto, difatti, non può che essere logicamente successivo alla prova del fatto materiale dello svolgimento di un surplus di ore di lavoro, posta a carico del dipendente;
solo successivamente, una volta provati tali fatti, il conteggio può operare ai fini della quantificazione della pretesa, ma mai come prova dell'esistenza dei fatti in esso presupposti.
1.5. Infine, nel primo motivo, si fa riferimento ad una asserita esclusione dalla prova richiesta dal ricorrente, concernente l'esibizione dei dischi tachigrafi.
1.6. Dall'esame degli atti del fascicolo del primo grado, emerge, al contrario, come il giudice abbia accolto tale istanza, disponendo con l'ordinanza del 27.1.2022 che parte resistente depositasse copia dei dischi cronotachigrafi con riferimento ai mezzi guidati dal ricorrente per il periodo di riferimento.
1.7. Tuttavia, la società ha legittimamente eccepito di non essere più in possesso dei dischi, in quanto risultavano superati i termini di conservazione degli stessi prescritti dalla normativa di riferimento.
5 1.8. Per quanto attiene poi alla affermata disponibilità degli stessi presso l' , oltre che la mancanza di prova di una Controparte_4 preventiva istanza direttamente avanzata in tal senso all' CP_4 da parte del lavoratore – che pure poteva vantare un legittimo interesse all'accesso al fine di averne la disponibilità ai fini del giudizio
-, o dell'eventuale rigetto dell'istanza, deve rilevarsi che non è stata mai articolata richiesta istruttoria relativa all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Pertanto, le censure di parte ricorrente devono essere disattese.
2. Con il terzo, il quarto e il quinto motivo, l'appellante impugna la sentenza del Tribunale per aver ritenuto che la prova testi espletata non fosse risultata sufficiente a colmare le lacune probatorie maturate, atteso il mancato deposito del CCNL di riferimento.
2.1. Occorre preliminarmente chiarire che dalla lettura della sentenza, anzitutto, emerge come il giudice di prime cure abbia ritenuto le prove testimoniali assunte insufficienti a provare lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie in ragione della loro intrinseca caratura, vale a dire a prescindere dall'omesso deposito del CCNL di riferimento.
2.2. Ciò chiarito, dalla lettura dei verbali delle udienze delle escussioni per testi, emerge come l'unico teste indotto da parte ricorrente confermi l'orario di lavoro del ricorrente dalle 7,00 alle 19,00 e lo svolgimento della prestazione lavorativa anche per due sabati e due domeniche al mese.
Tuttavia, lo stesso afferma di aver lavorato assieme al ricorrente “a volte, […] credo con cadenze settimanale” e ancora, a proposito di come lo stesso abbia avuto contezza dell'orario di lavoro allegato dall'appellante (dalle ore 7,00 alle ore 19,00, oltre a due sabati e due domeniche al mese), il teste riferisce esclusivamente situazioni di occasionalità: “talvolta camminavano insieme”, “talvolta partivano o rientravano insieme”, “talvolta ci sentivano per telefono”.
6 Ciò, dunque, non consente una verifica continuativa e sistematica dell'orario del ricorrente. Il teste non dichiara di essere stato presente con costanza negli stessi orari;
anzi, precisa di essersi trovato con il ricorrente solo in alcune circostanze.
Ne deriva che la sua conoscenza dell'orario di lavoro è indiretta, parziale, non costante.
Ciò non consente di ritenere provati i fatti posti a fondamento della pretesa del ricorrente, prova che richiede invece riscontri precisi, continui e temporalmente determinati.
2.3. Pertanto, anche questa Corte, in linea con le valutazioni del tribunale, ritiene insufficiente la prova in ordine allo svolgimento del lavoro straordinario reclamato dall'appellante.
2.4. A questo punto, è possibile esaminare anche le doglianze mosse all'omessa acquisizione d'ufficio ex art. 421 c.p.c. del CCNL di riferimento.
2.5. Si è chiarito, infatti, come non sia stata l'omessa produzione del CCNL
a determinare l'insufficienza della risultanza probatoria, carente – piuttosto – di per sé; pertanto, la questione del CCNL si sarebbe posta
- peraltro unicamente in caso di contestazione in ordine all'individuazione dello stesso e/o del suo contenuto - soltanto in un momento logicamente successivo, essendo il riferimento al contratto necessario solamente per l'esame sulla correttezza dei conteggi predisposti dalla parte.
Tale verifica che, si ribadisce, non ha avuto né può avere luogo nel giudizio, non essendo provato il presupposto a monte del diverso orario lavorativo osservato.
2.6. Conclusivamente, anche il terzo, quarto e quinto motivo devono essere respinti.
3. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sulla base delle tariffe vigenti, sono regolate secondo soccombenza.
7 4. Si dà atto, infine, che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi euro 4.997,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 16.12.2025
Il Presidente Estensore
LL BL
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa Ludovica
Sforza.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa LL BL Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2740/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 16/12/2025, sostituita dalla trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA nato a [...] il [...] (CF: Parte_1 C.F._1
) elettivamente domiciliato in Sessa Aurunca (CE) alla Via XXI
[...]
Luglio n. 133, presso lo studio dall'Avv. Rossana Miniello
[...]
) che lo rappresenta e difende, il quale dichiara di voler C.F._2 ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al presente giudizio, in alternativa al servizio N. e P., al numero di fax 0823/681889 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avv Email_1
1
[...] Appellante
E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., sig.ra , corrente in Minturno (LT), CP_2 località Ag.to Industriale Penitro, 61, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Somma del Foro di Santa Maria Capua Vetere e con lui elettivamente domiciliata in Formia alla via Vitruvio, 228, presso il suo studio, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni alla casella
PEC: Email_2
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
212/2024, depositata il 6/3/2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, in via preliminare, ordinare la comparizione personale delle parti;
ordinare, altresì, l'acquisizione del CCNL Controparte_3
accogliere la domanda del ricorrente e, conseguentemente, condannare la in persona del legale rapp.te p.t. al Controparte_1 pagamento in favore di parte ricorrente della somma di €. 67.961,58 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei diritti fino all'effettivo soddisfo;
con espressa richiesta di condanna degli appellati al pagamento delle spese, diritti ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio oltre il 15%, Iva e C.p.a. come per legge”.
Per l'appellata:
2 “in via principale, nel merito rigettare l'appello proposto dal sig. Pt_1
poiché infondato in fatto ed in diritto, così confermando la
[...] sentenza n. 212/2024 depositata in data 06.03.2024 dal Tribunale di
Cassino- Sezione Lavoro e Previdenza -;
- condannare controparte al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato in data 5.10.2021, Parte_1 ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la società
[...]
deducendo: CP_1
- di aver lavorato alle dipendenze della società società CP_1 CP_1 che si occupa del trasporto merci, dal 23.02.2013 al 22.07.2016, con inquadramento nel livello 3S del CCNL applicato dall'azienda al rapporto di lavoro, con mansioni di autotrasportatore;
- di aver prestato la propria attività lavorativa per un orario superiore a quanto previsto nel contratto, svolgendo turni di lavoro giornalieri dalle
7:00 alle 19:00, lavorando altresì nei giorni festivi e per due sabati e domeniche al mese;
- di non aver percepito le retribuzioni inerenti al lavoro straordinario svolto.
Si è costituita la società contestando l'orario Controparte_1 lavorativo su cui si è articolata la domanda attorea, ribadendo l'osservanza dell'orario lavorativo stabilito nel contratto e fornendo la prova del pagamento dell'espletato lavoro ordinario.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria svolta, ha ritenuto non provato da parte del ricorrente lo svolgimento del maggiore orario lavorativo, con conseguente rigetto delle domande formulate.
3 Con ricorso depositato in data 4.10.2024, ha promosso Parte_1 gravame affidato a tre motivi:
I) Sulla ritenuta mancanza di allegazione in ordine all'orario di lavoro.
Erronea interpretazione e valutazione dei mezzi istruttori e vizio di motivazione.
II) Violazione di legge e violazione nell'applicazione della normativa di settore.
III) Violazione di legge. Violazione del principio dispositivo della prova.
Ha resistito al gravame contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto ed eccepito.
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo e il secondo motivo di appello, in ragione della stretta connessione tra le censure ivi formulate, possono essere trattati congiuntamente.
Con essi la parte impugna la sentenza del Tribunale nella parte in cui
è stato ritenuto che il ricorrente non abbia soddisfatto l'onere probatorio posto in capo al medesimo in punto di lavoro straordinario svolto, essendosi egli limitato alla mera allegazione di un conteggio relativo alle differenze retributive richieste.
1.1. Sul punto occorre richiamare gli insegnamenti della Corte di cassazione, la quale statuisce che, in applicazione dell'art. 2697 c.c., il dipendente, il quale agisca per ottener il compenso del proprio lavoro straordinario, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale contrattualmente previsto e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (Cass., sent. n.
3714/2009).
4 Quindi, sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo (Cass. sent. n. 16150/2018).
1.2. Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha correttamente individuato e applicato i principi appena richiamati.
1.3. Difatti il lavoratore ha allegato un conteggio delle ore di straordinario asseritamente svolte e delle correlate differenze retributive reclamate;
conteggio che, tuttavia, seppur analiticamente predisposto, con ogni evidenza non può essere considerato – come sostiene con l'atto di appello il lavoratore - prova del fatto costitutivo posto a fondamento della pretesa attorea, ossia dell'aver svolto lavoro straordinario.
1.4. Detto prospetto, difatti, non può che essere logicamente successivo alla prova del fatto materiale dello svolgimento di un surplus di ore di lavoro, posta a carico del dipendente;
solo successivamente, una volta provati tali fatti, il conteggio può operare ai fini della quantificazione della pretesa, ma mai come prova dell'esistenza dei fatti in esso presupposti.
1.5. Infine, nel primo motivo, si fa riferimento ad una asserita esclusione dalla prova richiesta dal ricorrente, concernente l'esibizione dei dischi tachigrafi.
1.6. Dall'esame degli atti del fascicolo del primo grado, emerge, al contrario, come il giudice abbia accolto tale istanza, disponendo con l'ordinanza del 27.1.2022 che parte resistente depositasse copia dei dischi cronotachigrafi con riferimento ai mezzi guidati dal ricorrente per il periodo di riferimento.
1.7. Tuttavia, la società ha legittimamente eccepito di non essere più in possesso dei dischi, in quanto risultavano superati i termini di conservazione degli stessi prescritti dalla normativa di riferimento.
5 1.8. Per quanto attiene poi alla affermata disponibilità degli stessi presso l' , oltre che la mancanza di prova di una Controparte_4 preventiva istanza direttamente avanzata in tal senso all' CP_4 da parte del lavoratore – che pure poteva vantare un legittimo interesse all'accesso al fine di averne la disponibilità ai fini del giudizio
-, o dell'eventuale rigetto dell'istanza, deve rilevarsi che non è stata mai articolata richiesta istruttoria relativa all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Pertanto, le censure di parte ricorrente devono essere disattese.
2. Con il terzo, il quarto e il quinto motivo, l'appellante impugna la sentenza del Tribunale per aver ritenuto che la prova testi espletata non fosse risultata sufficiente a colmare le lacune probatorie maturate, atteso il mancato deposito del CCNL di riferimento.
2.1. Occorre preliminarmente chiarire che dalla lettura della sentenza, anzitutto, emerge come il giudice di prime cure abbia ritenuto le prove testimoniali assunte insufficienti a provare lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie in ragione della loro intrinseca caratura, vale a dire a prescindere dall'omesso deposito del CCNL di riferimento.
2.2. Ciò chiarito, dalla lettura dei verbali delle udienze delle escussioni per testi, emerge come l'unico teste indotto da parte ricorrente confermi l'orario di lavoro del ricorrente dalle 7,00 alle 19,00 e lo svolgimento della prestazione lavorativa anche per due sabati e due domeniche al mese.
Tuttavia, lo stesso afferma di aver lavorato assieme al ricorrente “a volte, […] credo con cadenze settimanale” e ancora, a proposito di come lo stesso abbia avuto contezza dell'orario di lavoro allegato dall'appellante (dalle ore 7,00 alle ore 19,00, oltre a due sabati e due domeniche al mese), il teste riferisce esclusivamente situazioni di occasionalità: “talvolta camminavano insieme”, “talvolta partivano o rientravano insieme”, “talvolta ci sentivano per telefono”.
6 Ciò, dunque, non consente una verifica continuativa e sistematica dell'orario del ricorrente. Il teste non dichiara di essere stato presente con costanza negli stessi orari;
anzi, precisa di essersi trovato con il ricorrente solo in alcune circostanze.
Ne deriva che la sua conoscenza dell'orario di lavoro è indiretta, parziale, non costante.
Ciò non consente di ritenere provati i fatti posti a fondamento della pretesa del ricorrente, prova che richiede invece riscontri precisi, continui e temporalmente determinati.
2.3. Pertanto, anche questa Corte, in linea con le valutazioni del tribunale, ritiene insufficiente la prova in ordine allo svolgimento del lavoro straordinario reclamato dall'appellante.
2.4. A questo punto, è possibile esaminare anche le doglianze mosse all'omessa acquisizione d'ufficio ex art. 421 c.p.c. del CCNL di riferimento.
2.5. Si è chiarito, infatti, come non sia stata l'omessa produzione del CCNL
a determinare l'insufficienza della risultanza probatoria, carente – piuttosto – di per sé; pertanto, la questione del CCNL si sarebbe posta
- peraltro unicamente in caso di contestazione in ordine all'individuazione dello stesso e/o del suo contenuto - soltanto in un momento logicamente successivo, essendo il riferimento al contratto necessario solamente per l'esame sulla correttezza dei conteggi predisposti dalla parte.
Tale verifica che, si ribadisce, non ha avuto né può avere luogo nel giudizio, non essendo provato il presupposto a monte del diverso orario lavorativo osservato.
2.6. Conclusivamente, anche il terzo, quarto e quinto motivo devono essere respinti.
3. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sulla base delle tariffe vigenti, sono regolate secondo soccombenza.
7 4. Si dà atto, infine, che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi euro 4.997,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 16.12.2025
Il Presidente Estensore
LL BL
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa Ludovica
Sforza.
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