CA
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 5709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5709 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composto dai sigg.ri Magistrati
Dott. Raffaella Genovese Presidente relatore
Dott. Rosa Del Prete Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 13.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3342/2019 R.G. Aff. Contez. civili, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv.Domenico Sabia e con lo Parte_1 stesso elettivamente domiciliata in Corso Vittorio Emanuele n.715 – Napoli
A ppella nte
E
, sede territoriale di Avellino (già Controparte_1 [...]
- Controparte_2
d.lgs. 2015 n. 149), in persona del legale rappr. p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli ed elettivamente domiciliato in via
A.Diaz n° 11 – Napoli
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02.05.2014 convenne in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino - sezione civile, l'odierno appellato proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 125/14, emessa in data 28.04.2014 dal Direttore Provinciale del Lavoro di Avellino e notificata il
1 02.04.2014, con la quale gli era stata irrogata - nella qualità di legale rappresentante della - la sanzione amministrativa Parte_2 pecuniaria di euro 188.057,70, oltre accessori, per varie violazioni inerenti l'assunzione di diversi lavoratori.
Dedusse preliminarmente la violazione dell'art.14 della L.n.689/1981 e la prescrizione dell'illecito amministrativo ex art.28 della L.n.689/1981, nel merito l'insussistenza della sua responsabilità, in quanto estranea alla gestione della società per esserne solo formalmente amministratrice, nonché l'assenza di prova certa circa il sotteso rapporto di lavoro dei lavoratori sopra-elencati. Il tutto con vittoria di spese del giudizio.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituì l Controparte_1
concludendo, con diverse argomentazioni, per l'infondatezza e il
[...] rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n.853/2019 dell'08.05.2019 e pubblicata in pari data, il Tribunale adito rigettò l'opposizione ritenendo responsabile l'opponente in quanto legale rappresentante della Parte_2
Avverso tale pronuncia ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 15.07.2019, chiedendo alla Corte di Napoli – sez.civile, in riforma della sentenza impugnata, di voler accogliere le domande avanzate in primo grado con vittoria di spese e onorari di causa.
Si è costituito l con comparsa depositata il Controparte_1
07.10.2019, concludendo per il rigetto dell'appello, con conferma dell'impugnata sentenza e vittoria del doppio grado del giudizio.
Con decreto n.402/2024 del 12.12.2024 l della Corte Controparte_3
d'Appello di Napoli ha provveduto alla riassegnazione alla Sezione Lavoro e
Previdenza di n.274 processi d'appello in materia di Opposizione ad
Ingiunzione Amministrativa (OIA), tra i quali l'odierno giudizio sottoposto, pertanto, all'esame di questo Collegio.
All'odierna udienza, la causa, svoltasi con trattazione cartolare ex art.127 ter c.p.c., è stata decisa, all'esito del deposito delle note, mediante pubblicazione della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione del decesso della parte appellante, , avvenuta in data Parte_1
2 28.09.2025, come risultante dal certificato di morte versato in atti in data
28.10.2025 dall' Avv. Domenico Sabia, difensore della stessa.
Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di sanzioni ammnistrative, la morte dell'autore della presunta violazione comporta, quale espressione del principio di personalità della sanzione amministrativa,
l'inefficacia dell'ordinanza-ingiunzione e l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria irrogata.
Infatti, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 689 del 1981 “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi” con la conseguente inefficacia dell'adottata ordinanza-ingiunzione e la correlata cessazione della materia del contendere, la cui declaratoria può essere effettuata anche in sede di legittimità, ove il decesso sia documentato ex art. 372 c.p.c. (ex multis,
Cass.ord.n.639/2022; Cass.ord.n.2415/2024; Cass.ord.n.26205/2024; Cass. n.
3505/2023; Cass. n. 16747/2022; Cass. n. 27650/2018; Cass. n. 6737/2016;
Cass. n. 5880/2007).
Pertanto, nella specie, la Corte, in considerazione del documentato decesso di
, destinataria dell'impugnata ordinanza-ingiunzione n.125/14 Parte_1 emessa in data 28.04.2014 dal e Controparte_4 notificata il 02.04.2014, dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria irrogata.
L'esito del giudizio rende opportuna la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria irrogata nei confronti di con ordinanza-ingiunzione n.125/14 Parte_1 emessa in data 28.04.2014 dal di Controparte_4
Avellino;
• compensa le spese del presente grado.
Napoli, 13/11/2025
Il Presidente relatore
3 Dott. Raffaella Genovese
4