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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 12/06/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 473/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 473/2025 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 06.03.2025, congiuntamente da:
nata a [...] il Parte_1
15.04.1972 ed ivi residente in [...], Cod. Fisc.
, C.F._1
e nato a [...] il [...] e Parte_2 residente in [...], Cod.
Fisc. , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
Simone Lucarelli del Foro di Pistoia, con studio in Montecatini
Terme (PT), Viale Giacomo Puccini n. 8 ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 06.03.2025,
e esponendo di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio il 06.03.1999 in Montecatini Terme (PT), precisavano che dalla loro unione era nato il figlio (in data Per_1
15.09.1999).
Le parti evidenziavano peraltro che con il tempo l'unione affettiva fra loro veniva meno per incompatibilità di carattere ed incomprensioni al punto da rendere impossibile il protrarsi della convivenza coniugale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, ed il
Sig. trasferirà altrove la propria residenza entro Parte_2 il termine massimo di 06 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso;
la casa coniugale di Montecatini Terme, Via
Castel Lemmi, 9, di proprietà esclusiva della Sig.ra Parte_1
continuerà ad essere abitata da questa. Per quanto
[...] occorrer possa, i ricorrenti si danno fin d'ora consenso al rilascio
e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente, compresa la carta di identità valida per l'espatrio;
2. Il Sig. in ragione del proprio maggior Parte_2 reddito, della durata del matrimonio ed allo scopo di garantire alla
Sig.ra un tenore di vita analogo a quello goduto Parte_1 nel corso della convivenza, provvederà a versare a quest'ultima un assegno di mantenimento – entro il giorno 20 di ciascun mese – pari ad € 2.000,00 = (duemila/00) mensili, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente alla medesima intestato;
3. niente sarà versato al figlio , ormai maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente;
2
4. con riguardo agli animali domestici, il Sig. Parte_2
Per prenderà con sé il cane meticcio di nome “ ” (a lui già intestato): la Sig.ra avrà comunque diritto di frequentare o visitare Pt_1
Per
“ ” previo accordo telefonico con il Sig. Pt_2
5. I coniugi dichiarano di aver tra loro già compiutamente definito con reciproca soddisfazione ogni altra questione inerente i rapporti economici o relativi a proprietà di altri beni personali, mobili, arredi
o quant'altro;
6. I coniugi si impegnano a rispettare ed eseguire gli accordi sopra esposti a partire dalla sottoscrizione del presente.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 14.05.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
3 - pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] e
[...]
nato a [...] il [...], che Parte_2 hanno contratto matrimonio il 06.03.1999 in Montecatini Terme
(PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Montecatini Terme (PT), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto n. 5, P. 2, S. A, anno 1999);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 473/2025 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 06.03.2025, congiuntamente da:
nata a [...] il Parte_1
15.04.1972 ed ivi residente in [...], Cod. Fisc.
, C.F._1
e nato a [...] il [...] e Parte_2 residente in [...], Cod.
Fisc. , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
Simone Lucarelli del Foro di Pistoia, con studio in Montecatini
Terme (PT), Viale Giacomo Puccini n. 8 ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 06.03.2025,
e esponendo di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio il 06.03.1999 in Montecatini Terme (PT), precisavano che dalla loro unione era nato il figlio (in data Per_1
15.09.1999).
Le parti evidenziavano peraltro che con il tempo l'unione affettiva fra loro veniva meno per incompatibilità di carattere ed incomprensioni al punto da rendere impossibile il protrarsi della convivenza coniugale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, ed il
Sig. trasferirà altrove la propria residenza entro Parte_2 il termine massimo di 06 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso;
la casa coniugale di Montecatini Terme, Via
Castel Lemmi, 9, di proprietà esclusiva della Sig.ra Parte_1
continuerà ad essere abitata da questa. Per quanto
[...] occorrer possa, i ricorrenti si danno fin d'ora consenso al rilascio
e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente, compresa la carta di identità valida per l'espatrio;
2. Il Sig. in ragione del proprio maggior Parte_2 reddito, della durata del matrimonio ed allo scopo di garantire alla
Sig.ra un tenore di vita analogo a quello goduto Parte_1 nel corso della convivenza, provvederà a versare a quest'ultima un assegno di mantenimento – entro il giorno 20 di ciascun mese – pari ad € 2.000,00 = (duemila/00) mensili, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente alla medesima intestato;
3. niente sarà versato al figlio , ormai maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente;
2
4. con riguardo agli animali domestici, il Sig. Parte_2
Per prenderà con sé il cane meticcio di nome “ ” (a lui già intestato): la Sig.ra avrà comunque diritto di frequentare o visitare Pt_1
Per
“ ” previo accordo telefonico con il Sig. Pt_2
5. I coniugi dichiarano di aver tra loro già compiutamente definito con reciproca soddisfazione ogni altra questione inerente i rapporti economici o relativi a proprietà di altri beni personali, mobili, arredi
o quant'altro;
6. I coniugi si impegnano a rispettare ed eseguire gli accordi sopra esposti a partire dalla sottoscrizione del presente.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 14.05.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
3 - pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] e
[...]
nato a [...] il [...], che Parte_2 hanno contratto matrimonio il 06.03.1999 in Montecatini Terme
(PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Montecatini Terme (PT), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto n. 5, P. 2, S. A, anno 1999);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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