TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 16/12/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. Civile
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 631/25 del Ruolo Generale dell'anno 2025, posta in deliberazione all'udienza del 20.12.2025 e vertente tra
, in atti gen.to, res.te in Serravalle Scrivia, rappresentato e difeso dagli Parte_1
Avv.ti Luciano Marro e Massimo Mancini del foro di Roma, e presso gli stessi domiciliato, come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione
Attore
contro
con sede in Conegliano (TV), e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2
a sua volta rappresentata da , con sede in Milano, in persona
[...] Controparte_3
del legale rappr.te pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv.to Fabrizio Lazzaro del Foro di
Milano, in forza di mandato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo opposto e presso lo stesso domiciliata
Convenuta opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 26/2025 del 9-10 gennaio 2026
1 CONCLUSIONI: vedi note di precisazione delle conclusioni depositate rispettivamente il 10 e 8 ottobre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla cessionaria del credito, già in capo a
[...]
contro i fideiussori, tra cui l'odierno opponente Controparte_4 Parte_1
, è solo parzialmente fondata.
[...]
Trattasi di credito discendente da alcuni rapporti bancari ( vedi doc.ti da 5 a 12 ricorso monitorio), in sintesi: apertura di credito in conto corrente ordinario n. 22339; apertura di credito per anticipi su fatture s.b.f. n. 22357 e 22358, e per anticipi su crediti all'esportazione n. 11594996, accesi dalla debitrice principale con l'allora poi confluita per CP_5 Controparte_6
fusione in , a sua volta divenuta Controparte_7 Controparte_8
A garanzia delle obbligazioni assunte dall'obbligata principale aveva rilasciato fideiussione, tra gli altri, l'odierno opponente , con contratto di garanzia specifica rilasciato il 23 gennaio Parte_1
2013 fino alla concorrenza di € 250.000, aumentati a € 350.000 il 6 maggio 2014 ( doc. 13 ricorso).
Il 21 agosto 2015 , stante l'andamento insoddisfacente dei rapporti, la NC li aveva risolti, intimando alla debitrice principale e ai fideiussori a mezzo lettere raccomandate (vedi doc.ti sub 8 allegati alla comparsa di costituzione e risposta) l'immediato rientro dalle posizioni debitorie.
Successivamente, con ricorso per D.I. depositato a novembre 2024, , in qualità di CP_1
cessionaria dei crediti ( vedi pubblicazione di cessione in Gazzetta Ufficiale sub doc.to 4) ha agito contro i fideiussori e per il recupero dei crediti nascenti dai tre Parte_1 Parte_2
rapporti sopra indicati per la somma complessiva di € 260.617,72 per la cui esatta individuazione ha rimandato ai certificati ex art. 50 Tub prodotti. Dall'esame di tali certificati risulta che €
225.869,90 sono chiesti a titolo di scoperto del conto corrente ordinario, € 16.070 a titolo di scoperto conto anticipi su crediti all'esportazione n. 11594996, € 9.328,06 per finanziamento chirografario non meglio identificato ed altri € 9.358,76 per altro prestito non identificato, oltre ad altri piccolissimi importi la cui causale non è chiara.
Avverso il decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale per la complessiva somma di € 260.617,72 è stata proposta opposizione da che ha eccepito 1) la prescrizione decennale Parte_1
del credito;
2) la nullità, tra le altre, della clausola di cui all'art. 6 delle fideiussioni prestate dal per violazione della normativa antitrust, in ossequio al provvedimento della NC d'TA n. Per_1
55/05, in particolare rilevando come, con la riviviscenza dell'art. 1957 c.c. la NC fosse incorsa
2 nella decadenza dalla garanzia, non avendo avanzato le sue pretese nei confronti del debitore principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni ( avutasi con la CP_5
risoluzione dei rapporti il 21 agosto 2015).
Si è costituita in giudizio la convenuta che ha contestato l'avvenuta prescrizione del credito evidenziando come il termine decennale fosse stato interrotto, se non altrimenti, quando la CP_6
aveva depositato, in data 11 giugno 2018 come da PEC in atti ( doc. 11 comparsa) domanda di ammissione al passivo del fallimento della debitrice principale dichiarato con sentenza CP_5
1° dicembre 2017 dal Tribunale di Roma. Quanto all'eccezione di decadenza dalla garanzia, dopo aver contestato che la clausola n. 6 di cui alle fideiussioni oggetto di causa fosse nulla posto che si trattava di fideiussioni specifiche e non omnibus, evidenziava come in ogni caso fosse stata sufficiente ad impedire la decadenza dalla garanzia la raccomandata di diffida di pagamento e messa in mora spedita dalla in data 21 agosto 2015 sia alla debitrice principale che a tutti i CP_6
fideiussori ( doc.ti sub 8 e 9 comparsa di risposta).
La causa è stata istruita a mezzo le sole produzioni documentali e poi avviata alla fase decisionale.
All'esito il Tribunale decide come segue.
La prima eccezione, quella di prescrizione, è certamente infondata.
Ed invero è pacifico fra le parti e risulta dai documenti in atti che i rapporti furono risolti in data 21 agosto 2015, la prescrizione decennale maturando quindi il 21 agosto 2025: ebbene a quella data era stata interrotta una prima volta in data 11 giugno 2018 come da PEC in atti ( doc. 11 comparsa), domanda di ammissione al passivo del fallimento della debitrice principale CP_5
dichiarato con sentenza 1° dicembre 2017 dal Tribunale di Roma ( si noti che l'interruzione delle prescrizione nei confronti della debitrice principale estende i suoi effetti anche ai garanti ai sensi dell'art. 1310 c.c.) ; ed una seconda volta nel novembre 2024 con il deposito del ricorso monitorio a seguito del quale venne emesso il decreto ingiuntivo qui opposto.
Procedendo con l'esame delle eccezioni proposte, parte opponente ha evidenziato la nullità, tra le altre, della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione prestata dal per violazione della Per_1
normativa antitrust, in ossequio al provvedimento della NC d'TA n. 55/05.
Sul punto in primo luogo occorre statuire che la fideiussione in questione, una fideiussione specifica per le operazioni di affidamento su conto corrente per la somma massima di € 350.000 è in effetti stata stipulata utilizzando il modulo ABI colpito da censura, visto che in essa vi sono, agli artt. 2, 6 e 9 le clausole ritenute anticoncorrenziali dall'autorità garante della concorrenza.
3 Inoltre come noto le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 41994 del 30 dicembre
2021, hanno stabilito che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti – propendendo dunque per la tesi della nullità parziale dei contratti di fideiussione i quali sono perfettamente validi, mentre sono nulle solo le clausole n. 2,6 e 8 individuate dall'autorità garante.
La difesa di parte opponente ha quindi eccepito in particolare la nullità della clausola sub art. 6, di deroga all'art. 1957 c.c.: dalla nullità di tale deroga deriverebbe l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. con la conseguenza che la NC sarebbe decaduta dalla garanzia non avendo proposto azioni giudiziali contro la società debitrice principale nel termine di sei mesi previsto dalla norma, decorrente nel caso di specie dalla lettera di risoluzione dei rapporti, inviata dalla NC alla debitrice principale e ai fideiussori in data 21 agosto 2015.
Senza inoltrarci – poiché non rilevante ai fini del decidere - nella questione relativa alla possibilità di estendere o meno le conclusioni cui sono giunte la NC d'TA e la Corte di Cassazione dalla fideiussioni omnibus alle fideiussioni specifiche come è quella di cui qui si tratta, va qui osservato che parte convenuta opposta ha evidenziato come nelle raccomandate di risoluzione dei rapporti
21 agosto 2015 già fosse contenuta, oltre alla comunicazione di risoluzione, anche l'intimazione di pagamento e la costituzione in mora stragiudiziali, più che sufficienti, per giurisprudenza ormai consolidata, a ritenere soddisfatta la condizione prevista dall'art. 1957 c.c. per evitare la decadenza dalla garanzia.
Nel caso di specie, va in effetti rilevato che nelle fideiussioni in oggetto è anche presente, sub art. 7, la clausola di pagamento a prima richiesta, ritenuta legittima dalla NC d'TA, che fa sì che quanto richiesto dall'art. 1957 c.c. sia pienamente soddisfatto anche dalla semplice richiesta, fatta per iscritto al debitore principale e al fideiussore, di pagamento del dovuto, senza necessità di agire giudizialmente. Sul punto vedi alcune sentenze sia di legittimità (Cass. 21 maggio 2008 n.
13078; Cass. 26 settembre 2017 n. 22346 che richiama la prima) che di merito ( Corte di Appello di
Milano 24 gennaio 2023 n. 220), che rimarcano come in presenza di fideiussione a prima richiesta
4 – cioè contenente proprio una clausola come quella contenuta dall'art. 7 della fideiussione in oggetto, l'osservanza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. è soddisfatta anche senza intraprendere azioni giudiziali - necessarie invece negli altri casi di garanzia personale - essendo sufficiente una semplice richiesta di pagamento, così come previsto dalla clausola stessa, che, altrimenti argomentando, sarebbe priva di efficacia e di ragione d'essere. In altre parole uno degli effetti, di non secondaria importanza, della clausola a prima richiesta contenuta in una fideiussione sarebbe proprio quella di esonerare il creditore dall'intraprendere azioni giudiziali contro il debitore nei termini di decadenza previsti dall'art. 1957 c.c.
Ebbene nel caso di specie la NC ha certamente azionato la garanzia a prima richiesta inviando, contestualmente alla risoluzione dei rapporti di conto corrente e di apertura di credito, anche la richiesta stragiudiziale di pagamento sia al debitore principale che ai fideiussori (vedi doc.ti sub 8), con ciò facendo quanto in suo potere per non decadere dalle garanzie personali prestate a suo favore da . Parte_1
L'eccezione di decadenza per violazione dell'art. 1957 c.c. deve quindi essere rigettata.
Per quanto riguarda invece la fondatezza della pretesa di parte opposta occorre osservare che mentre nel ricorso per decreto ingiuntivo si fa riferimento, quale causa petendi, esclusivamente ai rapporti oggetto della fideiussione specifica di cui si discute – e cioè apertura di credito in conto corrente ordinario n. 22339; apertura di credito per anticipi su fatture s.b.f. n. 22357 e 22358, e per anticipi su crediti all'esportazione n. 11594996, come petitum viene però richiesta la somma risultante dai (sono più di uno) certificati ex art. 50 TUB prodotti, di cui due, quelli che portano i saldi rispettivamente di € € 9.328,06 per finanziamento chirografario non meglio identificato ed altri € 9.358,76 per altro prestito non identificato, non sono contemplati nella fideiussione specifica azionata dalla NC. Ne discende che per tali importi il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale non può essere confermato, e che il deve essere condannato a pagare la Pt_1
minor somma di € € 225.869,90 a titolo di scoperto del conto corrente ordinario n. 22339, e di €
16.070 a titolo di scoperto conto anticipi su crediti all'esportazione n. 11594996, in tutto €
241.930, 90 oltre interessi come da domanda e cioè dal 26 giugno 2018 al saldo, da calcolarsi secondo il tasso convenzionalmente stabilito fra le parti.
Le spese seguono comunque la soccombenza prevalente di parte attrice e si liquidano in dispositivo in base al D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M. 147/22, causa di valore fino a €
5 260.000, valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le altre due fasi, considerato che non è stata svolta istruttoria e che gli scritti conclusionali sono una mera ripetizione delle stesse argomentazioni difensive già svolte nei precedenti atti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni altra domanda rigettata, così decide:
Revoca il decreto ingiuntivo opposto - anche in punto spese - e, in accoglimento parziale dell'opposizione, condanna a pagare a parte opposta la minor somma di € Parte_1
241.930, 90 oltre interessi come da domanda e cioè dal 26 giugno 2018 al saldo, da calcolarsi secondo il tasso convenzionalmente stabilito fra le parti.
Condanna inoltre a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in Parte_1
€ 9.141,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPA nelle percentuali di legge.
Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 15 dicembre 2025
Il Giudice
(Dr.ssa Antonella Dragotto)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. Civile
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 631/25 del Ruolo Generale dell'anno 2025, posta in deliberazione all'udienza del 20.12.2025 e vertente tra
, in atti gen.to, res.te in Serravalle Scrivia, rappresentato e difeso dagli Parte_1
Avv.ti Luciano Marro e Massimo Mancini del foro di Roma, e presso gli stessi domiciliato, come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione
Attore
contro
con sede in Conegliano (TV), e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2
a sua volta rappresentata da , con sede in Milano, in persona
[...] Controparte_3
del legale rappr.te pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv.to Fabrizio Lazzaro del Foro di
Milano, in forza di mandato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo opposto e presso lo stesso domiciliata
Convenuta opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 26/2025 del 9-10 gennaio 2026
1 CONCLUSIONI: vedi note di precisazione delle conclusioni depositate rispettivamente il 10 e 8 ottobre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla cessionaria del credito, già in capo a
[...]
contro i fideiussori, tra cui l'odierno opponente Controparte_4 Parte_1
, è solo parzialmente fondata.
[...]
Trattasi di credito discendente da alcuni rapporti bancari ( vedi doc.ti da 5 a 12 ricorso monitorio), in sintesi: apertura di credito in conto corrente ordinario n. 22339; apertura di credito per anticipi su fatture s.b.f. n. 22357 e 22358, e per anticipi su crediti all'esportazione n. 11594996, accesi dalla debitrice principale con l'allora poi confluita per CP_5 Controparte_6
fusione in , a sua volta divenuta Controparte_7 Controparte_8
A garanzia delle obbligazioni assunte dall'obbligata principale aveva rilasciato fideiussione, tra gli altri, l'odierno opponente , con contratto di garanzia specifica rilasciato il 23 gennaio Parte_1
2013 fino alla concorrenza di € 250.000, aumentati a € 350.000 il 6 maggio 2014 ( doc. 13 ricorso).
Il 21 agosto 2015 , stante l'andamento insoddisfacente dei rapporti, la NC li aveva risolti, intimando alla debitrice principale e ai fideiussori a mezzo lettere raccomandate (vedi doc.ti sub 8 allegati alla comparsa di costituzione e risposta) l'immediato rientro dalle posizioni debitorie.
Successivamente, con ricorso per D.I. depositato a novembre 2024, , in qualità di CP_1
cessionaria dei crediti ( vedi pubblicazione di cessione in Gazzetta Ufficiale sub doc.to 4) ha agito contro i fideiussori e per il recupero dei crediti nascenti dai tre Parte_1 Parte_2
rapporti sopra indicati per la somma complessiva di € 260.617,72 per la cui esatta individuazione ha rimandato ai certificati ex art. 50 Tub prodotti. Dall'esame di tali certificati risulta che €
225.869,90 sono chiesti a titolo di scoperto del conto corrente ordinario, € 16.070 a titolo di scoperto conto anticipi su crediti all'esportazione n. 11594996, € 9.328,06 per finanziamento chirografario non meglio identificato ed altri € 9.358,76 per altro prestito non identificato, oltre ad altri piccolissimi importi la cui causale non è chiara.
Avverso il decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale per la complessiva somma di € 260.617,72 è stata proposta opposizione da che ha eccepito 1) la prescrizione decennale Parte_1
del credito;
2) la nullità, tra le altre, della clausola di cui all'art. 6 delle fideiussioni prestate dal per violazione della normativa antitrust, in ossequio al provvedimento della NC d'TA n. Per_1
55/05, in particolare rilevando come, con la riviviscenza dell'art. 1957 c.c. la NC fosse incorsa
2 nella decadenza dalla garanzia, non avendo avanzato le sue pretese nei confronti del debitore principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni ( avutasi con la CP_5
risoluzione dei rapporti il 21 agosto 2015).
Si è costituita in giudizio la convenuta che ha contestato l'avvenuta prescrizione del credito evidenziando come il termine decennale fosse stato interrotto, se non altrimenti, quando la CP_6
aveva depositato, in data 11 giugno 2018 come da PEC in atti ( doc. 11 comparsa) domanda di ammissione al passivo del fallimento della debitrice principale dichiarato con sentenza CP_5
1° dicembre 2017 dal Tribunale di Roma. Quanto all'eccezione di decadenza dalla garanzia, dopo aver contestato che la clausola n. 6 di cui alle fideiussioni oggetto di causa fosse nulla posto che si trattava di fideiussioni specifiche e non omnibus, evidenziava come in ogni caso fosse stata sufficiente ad impedire la decadenza dalla garanzia la raccomandata di diffida di pagamento e messa in mora spedita dalla in data 21 agosto 2015 sia alla debitrice principale che a tutti i CP_6
fideiussori ( doc.ti sub 8 e 9 comparsa di risposta).
La causa è stata istruita a mezzo le sole produzioni documentali e poi avviata alla fase decisionale.
All'esito il Tribunale decide come segue.
La prima eccezione, quella di prescrizione, è certamente infondata.
Ed invero è pacifico fra le parti e risulta dai documenti in atti che i rapporti furono risolti in data 21 agosto 2015, la prescrizione decennale maturando quindi il 21 agosto 2025: ebbene a quella data era stata interrotta una prima volta in data 11 giugno 2018 come da PEC in atti ( doc. 11 comparsa), domanda di ammissione al passivo del fallimento della debitrice principale CP_5
dichiarato con sentenza 1° dicembre 2017 dal Tribunale di Roma ( si noti che l'interruzione delle prescrizione nei confronti della debitrice principale estende i suoi effetti anche ai garanti ai sensi dell'art. 1310 c.c.) ; ed una seconda volta nel novembre 2024 con il deposito del ricorso monitorio a seguito del quale venne emesso il decreto ingiuntivo qui opposto.
Procedendo con l'esame delle eccezioni proposte, parte opponente ha evidenziato la nullità, tra le altre, della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione prestata dal per violazione della Per_1
normativa antitrust, in ossequio al provvedimento della NC d'TA n. 55/05.
Sul punto in primo luogo occorre statuire che la fideiussione in questione, una fideiussione specifica per le operazioni di affidamento su conto corrente per la somma massima di € 350.000 è in effetti stata stipulata utilizzando il modulo ABI colpito da censura, visto che in essa vi sono, agli artt. 2, 6 e 9 le clausole ritenute anticoncorrenziali dall'autorità garante della concorrenza.
3 Inoltre come noto le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 41994 del 30 dicembre
2021, hanno stabilito che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti – propendendo dunque per la tesi della nullità parziale dei contratti di fideiussione i quali sono perfettamente validi, mentre sono nulle solo le clausole n. 2,6 e 8 individuate dall'autorità garante.
La difesa di parte opponente ha quindi eccepito in particolare la nullità della clausola sub art. 6, di deroga all'art. 1957 c.c.: dalla nullità di tale deroga deriverebbe l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. con la conseguenza che la NC sarebbe decaduta dalla garanzia non avendo proposto azioni giudiziali contro la società debitrice principale nel termine di sei mesi previsto dalla norma, decorrente nel caso di specie dalla lettera di risoluzione dei rapporti, inviata dalla NC alla debitrice principale e ai fideiussori in data 21 agosto 2015.
Senza inoltrarci – poiché non rilevante ai fini del decidere - nella questione relativa alla possibilità di estendere o meno le conclusioni cui sono giunte la NC d'TA e la Corte di Cassazione dalla fideiussioni omnibus alle fideiussioni specifiche come è quella di cui qui si tratta, va qui osservato che parte convenuta opposta ha evidenziato come nelle raccomandate di risoluzione dei rapporti
21 agosto 2015 già fosse contenuta, oltre alla comunicazione di risoluzione, anche l'intimazione di pagamento e la costituzione in mora stragiudiziali, più che sufficienti, per giurisprudenza ormai consolidata, a ritenere soddisfatta la condizione prevista dall'art. 1957 c.c. per evitare la decadenza dalla garanzia.
Nel caso di specie, va in effetti rilevato che nelle fideiussioni in oggetto è anche presente, sub art. 7, la clausola di pagamento a prima richiesta, ritenuta legittima dalla NC d'TA, che fa sì che quanto richiesto dall'art. 1957 c.c. sia pienamente soddisfatto anche dalla semplice richiesta, fatta per iscritto al debitore principale e al fideiussore, di pagamento del dovuto, senza necessità di agire giudizialmente. Sul punto vedi alcune sentenze sia di legittimità (Cass. 21 maggio 2008 n.
13078; Cass. 26 settembre 2017 n. 22346 che richiama la prima) che di merito ( Corte di Appello di
Milano 24 gennaio 2023 n. 220), che rimarcano come in presenza di fideiussione a prima richiesta
4 – cioè contenente proprio una clausola come quella contenuta dall'art. 7 della fideiussione in oggetto, l'osservanza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. è soddisfatta anche senza intraprendere azioni giudiziali - necessarie invece negli altri casi di garanzia personale - essendo sufficiente una semplice richiesta di pagamento, così come previsto dalla clausola stessa, che, altrimenti argomentando, sarebbe priva di efficacia e di ragione d'essere. In altre parole uno degli effetti, di non secondaria importanza, della clausola a prima richiesta contenuta in una fideiussione sarebbe proprio quella di esonerare il creditore dall'intraprendere azioni giudiziali contro il debitore nei termini di decadenza previsti dall'art. 1957 c.c.
Ebbene nel caso di specie la NC ha certamente azionato la garanzia a prima richiesta inviando, contestualmente alla risoluzione dei rapporti di conto corrente e di apertura di credito, anche la richiesta stragiudiziale di pagamento sia al debitore principale che ai fideiussori (vedi doc.ti sub 8), con ciò facendo quanto in suo potere per non decadere dalle garanzie personali prestate a suo favore da . Parte_1
L'eccezione di decadenza per violazione dell'art. 1957 c.c. deve quindi essere rigettata.
Per quanto riguarda invece la fondatezza della pretesa di parte opposta occorre osservare che mentre nel ricorso per decreto ingiuntivo si fa riferimento, quale causa petendi, esclusivamente ai rapporti oggetto della fideiussione specifica di cui si discute – e cioè apertura di credito in conto corrente ordinario n. 22339; apertura di credito per anticipi su fatture s.b.f. n. 22357 e 22358, e per anticipi su crediti all'esportazione n. 11594996, come petitum viene però richiesta la somma risultante dai (sono più di uno) certificati ex art. 50 TUB prodotti, di cui due, quelli che portano i saldi rispettivamente di € € 9.328,06 per finanziamento chirografario non meglio identificato ed altri € 9.358,76 per altro prestito non identificato, non sono contemplati nella fideiussione specifica azionata dalla NC. Ne discende che per tali importi il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale non può essere confermato, e che il deve essere condannato a pagare la Pt_1
minor somma di € € 225.869,90 a titolo di scoperto del conto corrente ordinario n. 22339, e di €
16.070 a titolo di scoperto conto anticipi su crediti all'esportazione n. 11594996, in tutto €
241.930, 90 oltre interessi come da domanda e cioè dal 26 giugno 2018 al saldo, da calcolarsi secondo il tasso convenzionalmente stabilito fra le parti.
Le spese seguono comunque la soccombenza prevalente di parte attrice e si liquidano in dispositivo in base al D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M. 147/22, causa di valore fino a €
5 260.000, valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le altre due fasi, considerato che non è stata svolta istruttoria e che gli scritti conclusionali sono una mera ripetizione delle stesse argomentazioni difensive già svolte nei precedenti atti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni altra domanda rigettata, così decide:
Revoca il decreto ingiuntivo opposto - anche in punto spese - e, in accoglimento parziale dell'opposizione, condanna a pagare a parte opposta la minor somma di € Parte_1
241.930, 90 oltre interessi come da domanda e cioè dal 26 giugno 2018 al saldo, da calcolarsi secondo il tasso convenzionalmente stabilito fra le parti.
Condanna inoltre a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in Parte_1
€ 9.141,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPA nelle percentuali di legge.
Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 15 dicembre 2025
Il Giudice
(Dr.ssa Antonella Dragotto)
6