Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 21/03/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
OGGETTO:
licenziamento individuale REPUBBLICA ITALIANA per giustificato motivo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO oggettivo – retribuzione – fattispecie interpositoria IL TRIBUNALE DI FERRARA illecita
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 21/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nelle cause riunite nn. 422/2023 e 434/2023 R.G. promosse
DA
• (C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. DI CANDIA CLAUDIO come da C.F._2 procura in atti;
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Veglie (LE), piazza
Umberto I°; RICORRENTI
CONTRO
• (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. MARESCA ARTURO CP_1 P.IVA_1
e dagli Avv.ti D'ONOFRIO ENRICO MARIA, FOCHERINI GIANFRANCO e BONOMO
MARCELLO, come da procura in atti;
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Focherini in Bologna, via Val D'Aposa n. 13;
• (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. ZAPPATERRA Parte_3 P.IVA_2
VITTORIO, come da procura in atti;
elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Ferrara, Corso della Giovecca n. 140; RESISTENTI
OGGETTO: licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo – retribuzione - fattispecie interpositoria illecita
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorsi successivamente riuniti per connessione i lavoratori
[...]
e convenivano in giudizio e Parte_1 Parte_2 CP_1 Parte_3 esponendo di lavorare da anni, con mansioni di autista, per la prima società (già
Bartolini S.p.A.) ma formalmente assunti alle dipendenze di numerose società che
1
In questo quadro, erano stati da ultimo assunti alle dipendenze di
[...] con contratto full time a tempo indeterminato con inquadramento nel livello Pt_3
A3 – operaio CCNL settore Autotrasporto Merci-Industria.
I ricorrenti descrivevano nello specifico le concrete modalità di svolgimento della loro attività lavorativa che asserivano essere tutte indicative dell'esistenza di Cont un diretto rapporto di lavoro in capo alla anche in ragione del fatto che presso la filiale della medesima non era presente alcun responsabile di
[...]
formale datore di lavoro, né alcun referente e/o responsabile di questa, a Pt_3 riprova del fatto che le istruzioni e le direttive venivano impartite al lavoratore esclusivamente dai responsabili di alla quale era riservata in via esclusiva la CP_1 eterodirezione ed il controllo dell'attività del ricorrente.
Deducevano altresì che con lettera del 17.4.2023 aveva loro Parte_3 irrogato il licenziamento per asserita “cessazione di attività” con decorrenza dal
17.5.2023, omettendo di corrispondere le retribuzioni mensili di aprile e maggio
2023, oltre a tutte le competenze di fine rapporto. Parte di tali emolumenti venivano direttamente corrisposti da per € 2.000,00 netti ciascuno, CP_1 condizionando espressamente il pagamento del saldo alla sottoscrizione di una Cont dichiarazione con la quale i lavoratori avrebbero dovuto surrogare nei propri diritti, azioni e privilegi maturati alle dipendenze di Parte_3
2. In punto di diritto, i ricorrenti deducevano la illegittimità dell'appalto intercorrente tra le due società per assoluta carenza dei presupposti di cui all'att.
29 D. Lgs n. 276/2003 (mancanza della organizzazione di mezzi da parte dell'appaltatore, mancanza di assunzione del rischio di impresa da parte della appaltatrice, mancato esercizio del potere organizzativo e direttivo dei lavoratori utilizzati nell'appalto), configurandosi invece un'intermediazione illecita di manodopera.
Di cui conseguiva il diritto dei ricorrenti alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dirette dell'azienda utilizzatrice.
In via alternativa i ricorrenti chiedevano l'accertamento dell'obbligo in via solidale di al pagamento delle retribuzioni ancora dovute ai ricorrente CP_1 unitamente alla formale datrice di lavoro Parte_3
2 3. Deducevano inoltre i lavoratori la nullità/illegittimità del licenziamento, attesa la natura simulata del rapporto di lavoro in capo alla formale datrice di lavoro.
Soggiungevano, quale ulteriore profilo di illegittimità, il fatto che Parte_3 aveva proceduto a licenziare contestualmente circa una quarantina di lavoratori impiegati fra Bologna e Ferrara, per asserita cessazione di attività, senza tuttavia porre in essere la procedura di rito, prevista per i licenziamenti collettivi, così come prescritto dalla normativa di riferimento.
4. Concludevano pertanto i ricorrenti come segue:
Per : Parte_2
«- Dichiararsi la illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del licenziamento irrogato da per i motivi dedotti nel presente ricorso e comunque per violazione Parte_3 delle norme che disciplinano il licenziamento collettivo, con ogni conseguenza di legge, con condanna in solido o di chi ritenuto di giustizia al pagamento delle indennità risarcitorie come per legge;
- Accertarsi e dichiararsi per tutti i motivi indicati nel presente atto, la sussistenza tra la società e la società di un contratto di appalto/servizi CP_1 Parte_3 di trasporto;
- Accertarsi e dichiararsi l'illiceità ex art. 29 d.lgs. 10.09.2003, n. 276, degli appalti stipulati tra e CP_1 Parte_3
- Per l'effetto, ove occorra previa declaratoria di nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del licenziamento irrogato da dichiararsi l'esistenza tra Parte_3
ed il ricorrente, con decorrenza dall'01.01.2022, o a decorrere dalla CP_1 diversa data che verrà accertata in corso di causa, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con diritto del ricorrente stesso all'inquadramento nel Livello 3° A) del CCNL Autotrasporti Merci – Industria, ovvero nel corrispondente livello di cui al CCNL applicato dalla società appaltante;
CP_1
- Per ulteriore effetto e per tutti i titoli e motivi indicati nel presente atto, condannarsi la società , in persona del l.r.p.t. a corrispondere al ricorrente CP_1 la somma di € 7.616,70, da cui detrarre € 2.000,00 già corrisposti da CP_1 maturata alle dipendenze formali di per i titoli indicati nei conteggi Parte_3 riportati nel presente atto (paragrafo sub d), salvo diversa maggiore
e/o minore stima, a titolo di retribuzioni ed emolumenti maturati nel corso del rapporto lavorativo, il tutto anche ex art. 36 Cost.
3 - IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice del lavoro ritenesse legittimi i contratti di appalto/sub-appalto intercorsi tra e la Parte_3 società e non ritenga sussistere un rapporto di lavoro subordinato a CP_1 tempo indeterminato tra il ricorrente e la società , condannarsi CP_1 Pt_3
in persona del l.r.p.t. e , in persona del l.r.p.t., in quanto solidalmente
[...] CP_1 responsabili ex art. 29, comma II, D.Lgs. 276/03 ed ex art. 1676 c.c. ed ex art. 1 commi 246 e 247 della legge di stabilità 2015, a corrispondere sempre per i titoli ed i motivi di cui al presente ricorso la somma di € 7.616,70, da cui detrarre €
2.000,00 già corrisposti da salvo diversa maggiore e/o minore stima, a CP_1 titolo di retribuzioni maturate nel corso del rapporto lavorativo e non corrisposte.
Per tutti i crediti si chiedono rivalutazione monetaria secondo dati ISTAT ed interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei di credito al saldo.
Spese, diritti ed onorari rifusi».
Per : Parte_1 le conclusioni sono le medesime, con la precisazione che le somma richiesta veniva quantificata in € 9.294,70, da cui detrarre € 2.000 già corrisposti.
Il tutto come da conteggi allegati in entrambi ricorsi riuniti.
5. Si costituiva in entrambe le cause contestando in fatto ed in CP_1 diritto le pretese attoree.
Deduceva in buona sostanza che la Società EL, datrice di lavoro di parte ricorrente, era dotata di una propria autonoma organizzazione e struttura imprenditoriale, di mezzi e personale e ribadiva la legittimità e genuinità del rapporto contrattuale intercorrente tra le due società, da non potersi ricondurre al figura del contratto di appalto, bensì alla diversa figura del contratto di trasporto.
Deduceva inoltre che, a fronte della comunicazione del perdurante Con mancato pagamento delle retribuzioni da parte della datrice di lavoro, procedeva al pagamento di parte delle competenze insolute dei lavoratori ai sensi dell'art. 12 del contratto di trasporto, trattenendo gli importi dai corrispettivi ancora dovuti a . Pt_3
Cont Contestava comunque la dedotta responsabilità solidale tra e Pt_3 per i crediti insoluti di parte ricorrente, deducendo l'inammissibilità e infondatezza Cont di tale domanda nei confronti di
Contestava l'inquadramento indicato dai lavoratori, i conteggi allegati e la quantificazione dei crediti.
4 Concludeva chiedendo, previa ogni opportuna declaratoria, ivi incluse quelle di inammissibilità, improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso e/o di singole domande per intervenuta decadenza e/o per le altre ragioni sopra esposte, di respingere il ricorso avversario. Con Nella denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità solidale di e/o della ritenuta spettanza di qualsivoglia somma, chiedeva dichiararsi l'obbligo di manleva a carico di Parte_3
6. Si costituiva infine Parte_3
Affermava di avere avuto la titolarità dei mezzi con cui venivano effettuate le consegne e di essersi assunta il rischio di impresa;
non contestava le obbligazioni assunte nei confronti dei lavoratori, rimaste inadempiute, ma deduceva che la perdita dell'unico cliente, la l'aveva esposta CP_1 all'azzeramento degli incassi e costretta alla cessazione dell'attività e, per effetto del mancato accordo circa la remunerazione dei servizi di trasporto, essa aveva dovuto recedere dal contratto di appalto;
precisava che anche a sua CP_1 volta aveva successivamente comunicato il recesso.
Ammetteva tuttavia che i lavoratori si rapportavano con solo per le Pt_3 questioni riguardanti lo stipendio e poco altro ed erano tenuti ad indossare una Cont divisa con il marchio così come parimenti utilizzavano furgoni con le visibili Con insegne di quest'ultima. Era poi sempre – contraente forte – a dettare i comportamenti che avrebbe dovuto tenere con i dipendenti: ne Pt_3 decideva infatti l'inquadramento contrattuale ed economico, l'orario di lavoro,
l'assegnazione delle zone per le consegne e le eventuali sanzioni disciplinari. Di fatto, quindi, gli autisti sotto contratto con erano al servizio di Parte_3 CP_1
Negava comunque la illiceità della interposizione fittizia di manodopera, fattispecie ormai depenalizzata.
Contestava infine la quantificazione degli emolumenti dovuti ai ricorrenti.
Sosteneva che, in ogni caso, le somme ancora dovute andavano “in prima Con battuta” poste a carico di “effettivo datore di lavoro” dei ricorrenti.
Concludeva pertanto chiedendo l'accertamento che l'effettivo datore di lavoro era da individuarsi nella con conseguente condanna di CP_1 quest'ultima a disporne l'assunzione “con e modalità ritenute di giustizia” e con condanna della medesima al pagamento degli emolumenti arretrati nella misura che verrà accertata come dovuta.
5 7. Alla prima udienza del 8.2.2024, fallito il tentativo di conciliazione, il giudice disponeva la riunione delle cause.
Con ordinanza ex art. 423 c.p.c. del 28.2.2024 ingiungeva a CP_1 corrispondere a la somma netta di € 2.678,54 ed a Parte_2 Parte_1
la somma netta di € 4.093,67.
[...]
Si costituiva nelle more quale nuovo quale difensore della società
[...]
l'Avv. Vittorio Zappaterra. Pt_3
Alla successiva udienza del 25.6.2024 i ricorrenti conciliavano la controversia esclusivamente con la società con prosecuzione della causa in CP_1 relazione domande dei ricorrenti nei confronti di e di quest'ultima nei Parte_3 confronti di CP_1
Alla odierna udienza, a seguito del deposito di memorie autorizzate ex art. 429 c.p.c., le parti hanno discusso la causa che viene decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
8. Rapporto processuale tra i ricorrenti e CP_1
Si osserva in primo luogo che, in forza del processo verbale di conciliazione del 25.6.2024, i ricorrenti hanno rinunciato nei confronti di alle domande CP_1 ed a tutti i diritti fatti valere nei suoi confronti;
in particolare hanno rinunciato alla costituzione di un rapporto di lavoro con nonché alla conversione e CP_1 ripristino con dei rapporti di lavoro, in esecuzione dei quali hanno CP_1
Cont prestato attività lavorativa su trasporti o servizi per tra cui quelli intercorsi con riconoscendo la legittimità dei contratti di trasporto di quest'ultima Parte_3 con e la soggezione al potere direttivo ed organizzativo datoriale CP_1 esercitato da nonché rinunciando nei confronti di ad ogni Parte_3 CP_1 diritto ed azione per responsabilità solidale, anche ex artt. 1676 cod. civ., 29 D.
Lgs. 276/2003 e 26 D. Lgs. 81/2008.
I ricorrenti hanno inoltre rinunciato nei confronti di ad ogni diritto, CP_1 azione e pretesa derivante dalle domande formulate da EL S.r.l. Cont A fronte di tali rinunce ha offerto a titolo di transazione generale novativa ex art. 1965 comma 2 c.c. le somme lorde di € 10.175,00 per
[...]
e di € 8.350,00 per , da versarsi entro 30 giorni dalla Parte_1 Parte_2 sottoscrizione dell'accordo, oltre ad un contributo alle spese di lite dei ricorrenti, nella somma specificata nell'accordo, con compensazione integrale tra le parti delle restanti spese.
6 Di qui consegue che è cessata la materia del contendere in relazione a tutte le domande promosse dai lavoratori ricorrenti nei confronti di CP_1
Dalla conciliazione è già conseguita, con ordinanza resa all'udienza del
25.6.2024, la declaratoria di estinzione del processo tra le medesime parti.
Come sopra detto, la causa prosegue invece tra i lavoratori e la formale datrice di lavoro nonché per le domande reciprocamente proposte Parte_3 in via trasversale: da quest'ultima società nei confronti di di CP_1 accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro intercorrente direttamente tra la medesima ed i lavoratori e di condanna di quest'ultima al pagamento delle retribuzioni ancora dovute e di della domanda di manleva di Cont nei confronti di . Pt_3
9. Rapporto processuale tra i ricorrenti e Parte_3
Va precisato che i ricorrenti non hanno rinunciato alla domanda di condanna di al pagamento delle retribuzioni e TFR di aprile, maggio e TFR. Pt_3
Cont Senonché, esclusa la possibilità di costituire direttamente in capo a un rapporto di lavoro, in relazione alla obbligazione retributiva è stata in via alternativa invocato, il vincolo di solidarietà ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003 tra committente ed appaltatore.
Va evidenziato che con la memoria ex art. 429 c.p.c. ha Parte_3 espressamente dichiarato di volere approfittare della transazione intercorsa tra i Cont creditori e la condebitrice così che la conciliazione dispiega i suoi effetti anche nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 1304 c.c. (“Ebbene, va evidenziato in questa sede che, vista l'unicità della domanda e la richiesta di condanna in solido formulata nei confronti di ambedue le società, l'avvenuta transazione è da considerarsi conciliativa e idonea a dispiegare i propri effetti anche nei confronti di – così a pag. 6 della memoria). Parte_3
Per tale ragione deve essere respinta la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive azionata dai lavoratori nei confronti della datrice di lavoro.
Parte ricorrente non ha ripreso nella memoria autorizzata la domanda avente ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti individuali con conseguente condanna al pagamento delle indennità risarcitorie previste dalla legge.
Come già osservato nella sentenza del Tribunale di Bologna n. 1546/2024 del
13.11.2024 in causa connessa alla presente (prodotta in giudizio), la domanda pur non riproposta nella comparsa conclusionale non può ritenersi rinunciata,
7 necessitando, a differenza del rito civile ordinario, di un'espressa manifestazione in tal senso.
L'impugnativa dei licenziamenti poggia su due diversi profili.
Il primo attiene alla dedotta illecita interposizione di manodopera, tale per cui il licenziamento sarebbe stato intimato da soggetto che non era l'effettivo datore di lavoro dei ricorrenti.
Pare evidente che la conciliazione intercorsa con l'asserita effettiva utilizzatrice delle prestazioni lavorative, nei termini sopra ricordati (riconoscimento della legittimità dei contratti di trasporto tra e e della Pt_3 CP_1 soggezione al potere direttivo ed organizzativo datoriale esercitato da
[...]
implica il venir meno di tale causa petendi. Pt_3
Il secondo profilo di illegittimità attiene all'asserita violazione delle norme relative ai licenziamenti collettivi da parte della formale datrice di lavoro.
A tal proposito, si evidenzia che entrambi i lavoratori hanno dichiarato in ricorso che, dopo essere stati licenziati da , hanno continuato le proprie Pt_3
Con mansioni alle dipendenze di un'altra società, anch'essa scelta da
Trattasi dunque di una ipotesi di cambio di appalto.
Trova applicazione nella fattispecie in esame l'art. 7 comma 4-bis. D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 il quale dispone: “Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative”.
Per l'ipotesi di cambio appalto, il CCNL del Trasporto merci e della logistica prodotto dai ricorrenti (doc. 11) prevede, all'art. 54, apposite clausole di salvaguardia secondo cui: “2. La gestione subentrante, su richiesta delle OO.SS. competenti, informerà sulle problematiche relative al subentro, con particolare riferimento di questioni di organizzazione del lavoro e sicurezza.
8 3. L'azienda appaltante farà includere nel contratto di appalto con l'impresa subentrante l'impegno di questa, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale, a parità di condizioni di appalto ed a fronte di obiettive necessità operative e produttive dell'impresa subentrante, a dare preferenza,
a parità di condizioni, ai lavoratori della gestione uscente”.
Come osservato nel precedente conforme sopra citato del Tribunale di
Bologna, che si richiama anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., in materia di successione negli appalti, con previsione di apposite procedure di salvaguardia, la tutela dei lavoratori è garantita proprio dalla continuità lavorativa (che sia prosecuzione, ovvero nuova costituzione a parità di condizioni), con la conseguenza che le norme previste per i licenziamenti collettivi perderebbero la loro ragione fondante (cfr., Cassazione civile sez. lav.,
11/04/2023, n. 9650: «In caso di licenziamento di lavoratori per motivo oggettivo intimato per cessazione della commessa in appalto con subentro di appaltatore terzo, la deroga all'applicabilità dell'art. 24 legge n. 223/1991 prevista dall'art. 7, comma 4-bis, d.l. 248/2007, necessita dell'accertamento delle condizioni ivi previste e cioè dell'offerta di assunzione dei lavoratori interessati da parte dell'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o dell'offerta della loro assunzione a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative»).
Ulteriori precedenti conformi da citarsi in questa sede ex art. 118 disp. att c.p.c. sono le pronunce del Tribunale di Bologna, sentenze n. 84/2025 e 234/2025 emesse in cause del tutto analoghe alla presente.
10. Il rapporto processuale tra le due società.
Residua infine il rapporto processuale tra le due società. Cont Va in primo luogo rilevato che la domanda di manleva di nei confronti di viene assorbita dagli effetti della transazione integrale intercorsa tra le Pt_3 parti principali.
Si osserva poi che le domande di , per come proposte, risultano Pt_3 inammissibili in quanto azionate da soggetto che non è titolare dei diritti dedotti in Con giudizio (accertamento della quale effettivo datore di lavoro e condanna di quest'ultima a disporre l'assunzione dei lavoratori ed a pagare le loro retribuzioni).
Ad ogni buon conto, anche prescindendo dalla questione dell'applicabilità
o meno alla fattispecie della riconvenzionale trasversale del meccanismo del rinvio di cui all'art. 418 c.p.c., su cui non vi è uniformità di vedute in dottrina e giurisprudenza, anche tali domande sono destinate ad essere assorbite per effetto della intervenuta conciliazione e dalle statuizioni relative al rapporto 9 processuale intercorso con i lavoratori ricorrenti, trattandosi di azioni promosse dalla società in via consequenziale alle domande promosse da costoro. Pt_3
11. L'esito complessivo del giudizio costituisce grave ed eccezionale motivo per compensare interamente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando,
1) dà atto che tra i ricorrenti e la società il giudizio è già stato dichiarato CP_1 estinto con ordinanza resa all'udienza del 25.6.2024 a seguito dell'intervenuta conciliazione giudiziale tra i medesimi intercorsa;
2) rigetta tutte le domande promosse dai ricorrenti nei confronti di Parte_3
3) dichiara inammissibili le domande proposte da nei confronti di Parte_3 [...]
CP_1
4) compensa per intero, tra le parti ancora in giudizio, le spese processuali.
Così deciso in Ferrara il 21/03/2025
IL GIUDICE Alessandra De Curtis
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