Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 07/01/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1849/2023 R.G. vertente
TRA
Parte_1 parte rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. MARTONE MICHEL e
[...] dall'Avv. LUCCHETTI GIANLUCA
APPELLANTE
E
contumace Controparte_1
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 1803/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il
21.2.2023
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, ferma per il resto, condanna l'appellata al risarcimento del danno in favore dell'appellante, liquidato in misura pari all'importo delle cartelle di pagamento n. 09720050047130644000 e n. 09720160141070044000, oltre agli interessi legali dall'1.9.2022 al saldo. Compensa integralmente tra l'appellante e l'appellata le spese di entrambi i gradi di giudizio. Roma, lì 07/01/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma, per quel che rileva ancora nel presente grado, in parziale accoglimento del ricorso proposto in opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/1999 dal dott.
Salvidio Ascanio, ha dichiarato estinte per prescrizione le pretese contributive della
[...]
(nel prosieguo, per brevità, anche: nei Parte_1 PT
confronti del proprio iscritto di cui alle cartelle n. 09720050047130644000 e n.
09720160141070044000, recanti intimazione di pagamento, rispettivamente, di euro 8.347,54 per conguaglio contributo soggettivo e contributo integrativo anno 2001 e di euro 37.792,45 per conguaglio contributo soggettivo e contributo integrativo anni 2014 e 2015.
Il primo giudice, inoltre, ha omesso di statuire in ordine alla domanda riconvenzionale della tendente alla condanna dell' , quale unico soggetto PT Controparte_1 responsabile della procedura esattoriale e, conseguentemente, dell'eventuale annullamento del credito della al risarcimento dei danni causati alla medesima per l'omesso svolgimento della PT
diligente attività di recupero del credito.
Ha proposto appello la Parte_1 notificato soltanto all' , esclusivamente avverso il capo della Controparte_2
decisione gravata con il quale è stata omessa la pronuncia sulla sua domanda di condanna dell' al risarcimento del danno per omesso diligente svolgimento Controparte_2 dell'attività di recupero del credito affidatole.
L'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare i vizi della sentenza per omessa pronuncia e/o omessa motivazione in ordine alla richiesta risarcitoria del danno formulata in via riconvenzionale in primo grado dalla nei confronti di Parte_2 Controparte_3
e per l'effetto, condannare la , in persona del legale
[...] Controparte_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore della Parte_2
l'importo del credito contributivo contenuto nelle cartelle di pagamento nn.
[...] Con ordinanza pronunciata all'udienza del 9.4.2024 il Collegio ha invitato l'appellante a prendere posizione sulla questione, rilevata di ufficio, del difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda proposta con l'atto di appello.
L'appellante ha depositato note autorizzate in data 7.11.2024, con le quali ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale la controversia tra la
[...]
, ente privatizzato ex D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 1, e l'agente di Controparte_5
riscossione dei contributi degli iscritti (...) appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non alla giurisdizione della Corte dei conti, poiché la natura "pubblica" della contribuzione, inerente alla sua finalità istituzionale, riguarda unicamente il rapporto previdenziale tra la e il proprio iscritto PT
(Cass. S.U. 10132/2012; da ultimo Cass. S.U. 8948/2022)” (Cass. n. 24257/2023).
All'udienza odierna la causa è stata discussa e, all'esito, è stata data lettura del dispositivo in epigrafe.
Preliminarmente deve darsi atto che, nel presente grado, è devoluta alla Corte la sola questione attinente la giurisdizione e il merito in ordine alla domanda della condanna dell' PT [...]
al risarcimento del danno, mentre è passata in giudicato la statuizione di Controparte_2
accoglimento parziale dell'opposizione del dott. Salvidio.
Ne consegue che, poiché la domanda proposta in appello riguarda solo il rapporto tra e PT
, fondato sul dedotto diritto della prima al risarcimento del danno, Controparte_2
rapporto al quale è estraneo il Salvidio, non sussiste litisconsorzio sostanziale o processuale tra le altre parti e quest'ultimo.
Conseguentemente, ben può il Collegio entrate nel merito dell'impugnazione, benché la parte ricorrente dinanzi al Tribunale non sia stata evocata nel presente grado.
Tanto precisato in punto di integrità del contraddittorio, l'appello è fondato.
Ben consapevole è il Collegio di avere affermato, con sentenza n. 2578/2023, il principio secondo cui il concessionario del servizio di riscossione delle imposte e dei contributi deve essere qualificato come agente contabile, essendo incaricato, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere danaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici e del quale il medesimo ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento.
La qualifica di agente contabile, sottoposto all'obbligo di presentazione del conto, soggetto quest'ultimo ad approvazione dell'ente titolare del credito, è stata quindi ritenuta di per sé idonea, nel citato precedente, a radicare in capo alla Corte dei Conti e non nel giudice ordinario la giurisdizione sul rapporto dare avere tra agente della riscossione ed ente creditore.
Quanto, poi, alla natura del rapporto giuridico intercorrente tra questi ultimi, il Collegio non ha condiviso, con la citata sentenza 2578/2023, la ricostruzione dell'attuale appellante, la quale allude a un comune mandato, quasi che la relazione giuridica tra le parti fosse disciplinata, nel caso di specie, dal codice civile.
Ciò perché la materia è regolata, al contrario, dall'articolo 19 del d.lgs. 112/1999, il quale, sul presupposto che l'agente è tenuto ad assicurare all'ente creditore il recupero del credito affidato secondo la regola del “riscosso per non riscosso”, prevede la facoltà per il concessionario di ottenere il “discarico” per inesigibilità del credito, presentando apposita dichiarazione corredata dalla dimostrazione di avere compiuto tutti i tentativi necessari e diligenti per la riscossione coattiva.
Questa Corte territoriale, quindi, ne ha tratto la conclusione che l'ente creditore può, entro i due anni successivi a quello nel quale è presentata la dichiarazione, formulare osservazioni di merito
(e, in difetto, il discarico è riconosciuto), ovvero chiedere chiarimenti e integrazioni da presentarsi entro 120 giorni.
Dopo la presentazione delle eventuali integrazioni l'ultima parola spetta all'ente creditore, che può negare il discarico.
Il procedimento per il controllo del discarico da parte dell'ente creditore è analiticamente disciplinato dall'art. 20 del d.lgs. 112/1999.
Non soltanto, quindi, il rapporto tra ente creditore e è Controparte_2 regolato da una concessione (anziché, come deduce l'appellante, da un contratto di mandato di carattere comune) e il concessionario è agente contabile, qualità che implica obbligo di maneggio del denaro pubblico e di rendere conto;
anche la disciplina dell'esecuzione, lungi dall'ispirarsi ai principi civilistici dell'adempimento, è contraddistinta da una posizione di soggezione dell'agente alla potestà del creditore, che si spinge fino alla mancata approvazione unilaterale del discarico.
La menzionata sentenza 2578/2023 di questa Sezione, quindi, ha affermato che si esulerebbe dalla disciplina di diritto comune del mandato e conseguentemente mancherebbe ogni elemento per fare rientrare il rapporto predetto nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario, dovendo affermarsi quella generale della Corte de Conti nelle materie di finanza pubblica in senso ampio.
Né rileverebbe in contrario, infine, l'assunto dell'appellante che si fonda sull'allegazione che essa si finanzierebbe solo con i contributi dei propri iscritti. Questi ultimi, infatti, pur PT
provenendo da privati, si connotano comunque quali atti di adempimento di obbligazioni derivanti dal rapporto assicurativo obbligatorio che ha chiaramente carattere previdenziale pubblico. Senonché, non può questa Corte territoriale esimersi dal prestare adesione all'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, sia a Sezioni Unite (sentenza 8498/2022), sia a Sezioni semplici (ordinanza 24257/2023), secondo il quale la controversia tra la
[...]
, ente privatizzato ex D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 1 (qualità del tutto Controparte_5 identica a quella dell'attuale appellante), e l'agente di riscossione dei contributi degli iscritti (...) appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non alla giurisdizione della Corte dei conti, poiché la natura "pubblica" della contribuzione, inerente alla sua finalità istituzionale, riguarda unicamente il rapporto previdenziale tra la e il proprio iscritto (Cass. S.U. 10132/2012; da PT ultimo Cass. S.U. 8948/2022)” (Cass. n. 24257/2023).
Alla stregua di tale consolidato orientamento, correttamente richiamato dall'appellante nelle note autorizzate depositate il 7.11.2024, ritiene questa Corte territoriale di dovere affermare la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda riproposta nel presente giudizio con l'atto di appello.
Nel merito della quale, in continuità con l'indirizzo già espresso da questa Corte con sentenza
1839/2023 in fattispecie del tutto analoga, nel caso in esame, è stato accertato che i crediti contributivi di cui alle cartelle n. 09720050047130644000 e n. 09720160141070044000 non sono dovuti per intervenuta prescrizione, stante l'assenza di idonei atti interruttivi.
La responsabilità dell'estinzione del credito è dunque imputabile all'ente concessionario che non ha posto in essere tutti gli atti idonei a tutelare la pretesa creditoria dagli effetti estintivi.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello è fondato e l'appellata deve essere condannata al risarcimento del danno, da liquidarsi in misura pari all'importo delle cartelle di pagamento n. 09720050047130644000 e n. 09720160141070044000, oltre agli interessi legali dall'1.9.2022 (giorno della domanda, proposta mediante deposito della comparsa contenente l'apposita riconvenzionale) al saldo
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione dell'esistenza di precedenti giurisprudenziali, anche di questa Sezione, nel senso del difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda riproposta nel presente grado, tali da integrare le ragioni di eccezionale gravità di cui all'art. 92 c.p.c., possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, ferma per il resto, condanna l'appellata al risarcimento del danno in favore dell'appellante, liquidato in misura pari all'importo delle cartelle di pagamento n. 09720050047130644000 e n. 09720160141070044000, oltre agli interessi legali dall'1.9.2022 al saldo. Compensa integralmente tra l'appellante e l'appellata le spese di entrambi i gradi di giudizio. Roma, lì 07/01/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
09720050047130644000 e 09720160141070044000 oggetto di annullamento, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.”.
In proposito con l'atto di appello si deduce che il rapporto giuridico tra la medesima e l' CP_4
sarebbe qualificabile in termini di mandato e ha osservato che, finanziandosi la solo mediante PT
i contributi dei propri iscritti e non già attraverso il ricorso alla finanza pubblica, la giurisdizione sarebbe del giudice ordinario, nella specie con il rito delle controversie di lavoro e previdenziali.