Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/04/2025, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Fabio Massimo Saga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 terdecies c.p.c. nella causa R.G. n. 17282/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv.to Bragadin Alvise;
Parte_1
-RICORRENTE- contro
e , contumaci; CP_1 CP_2
-CONVENUTI-
Oggetto: risarcimento dei danni.
Il procuratore di parte ricorrente all'udienza del 25.3.2025 ha precisato che “conclude come da ricorso”.
Con ricorso ha concluso:
“
1. Accertata e dichiarata la sussistenza dei danni nell'abitazione di proprietà del signor
[...]
nato a [...] il [...] residente a [...]
Marconi 10 (codice fiscale ), per un importo pari ad euro 15.163,50 alla C.F._1 data del 27 marzo 2024 causati dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento di proprietà dei signori nato il [...] a [...] C. F. CP_1
e nata il [...] a [...] C. F. C.F._2 CP_2
ultima residenza in Meolo (Venezia) Via Guglielmo Marconi 14 P. T. e C.F._3
primo.
2. In conseguenza di quanto accertato e dichiarato al punto precedente condannarsi i signori
nato il [...] a [...] C. F. e CP_1 C.F._2 [...]
nata il [...] a [...] C. F. ultima CP_2 C.F._3
residenza a Meolo (Venezia) Via Guglielmo Marconi 14 al pagamento nei confronti del signor
1
Via Marconi 10 (codice fiscale ), per un importo pari ad euro 25.000,00 C.F._1
alla data del 27 marzo 2024 o altro importo che sarà ritenuto in corso di causa per i danni materiali e morali conseguenti alla inabilità del proprio appartamento;
3. In ogni caso competenze e spese di causa rifuse.
In via istruttoria: Si chiede la prova per interpello e testi sulle circostanze indicate ai punti da 1 a 5 del presente ricorso precedute dalla locuzione “vero che”; quali testi si indicano i soggetti di cui al punto 6 del presente ricorso.
In via istruttoria subordinata: disporsi consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare entità dei danni lamentati dal ricorrente ed quantificazione dei costi per la remissione in pristino dei locali danneggiati dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento di proprietà dei signori
nato il [...] a [...] C. F. e CP_1 C.F._2 [...]
nata il [...] a [...] C. F. ultima CP_2 C.F._3 residenza a Meolo (Venezia) Via Guglielmo Marconi 14.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. datato 1°.7.2024, il sig. deduceva che, Parte_1 aggiudicandoselo all'asta, il 1°.10.2019 avrebbe acquistato un immobile sito nel Comune di Meolo, confinante con l'appartamento di proprietà dei sig.ri e CP_1 CP_2
Il ricorrente si doleva che dall'appartamento di questi ultimi proverrebbero perdite d'acqua e che, in occasione di fenomeni atmosferici particolarmente gravi, l'acqua, entrando dalle finestre spesso lasciate aperte, intaccherebbe i locali confinanti al proprio appartamento, arrecando danni alle pareti.
Il ricorrente allegava che, durante la permanenza nell'immobile da parte dei sig.ri convenuti, sarebbe stato vano ogni tentativo di confronto e che, successivamente, gli stessi si sarebbero resi irreperibili.
Sulla quantificazione dei danni, il sig. ricorrente richiamava un preventivo di spesa per € 15.163,50 per le riparazioni dei danni causati dalle infiltrazioni d'acqua e chiedeva un ulteriore ristoro di
€ 10.000,00 per la “scarsa abitabilità” del proprio appartamento.
Indicava infine taluni soggetti capaci di riferire sulle anzidette circostanze.
Con decreto del 5.11.2024 il Giudice fissava udienza per la comparizione delle parti.
All'udienza del 25.3.2025, l'avvocato di parte ricorrente illustrava la posizione, chiedeva dichiararsi la contumacia dei convenuti ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni, anche istruttorie.
Il Giudice, dichiarata la contumacia dei convenuti, invitava le parti a concludere.
L'avvocato di parte ricorrente precisava le conclusioni.
2 Il Giudice si ritirava in camera di consiglio.
Orbene, anticipando le conclusioni, la domanda del ricorrente va parzialmente accolta.
La presente causa è documentale.
Il ricorrente ha chiarito lo stato dei luoghi e le circostanze che hanno portato alla verificazione dei danni alla propria abitazione, documentalmente comprovati (v. documentazione fotografica prodotta quale doc. 5).
Il ricorrente ha altresì specificato la decisione di adire le vie legali per far valere le proprie ragioni nei confronti degli odierni convenuti, dei quali risulta verosimile l'irreperibilità (v. certificati di residenza sub docc. 2 e 3 e la notifica dell'atto introduttivo ex art. 143 c.p.c.).
Si consideri anche il carattere contumaciale della presente causa.
Nelle proprie conclusioni parte ricorrente quantifica complessivamente i danni, morali e materiali, in € 25.000,00 e chiede la condanna dei convenuti al relativo pagamento.
Più precisamente, i costi di ripristino per il deterioramento subito dall'immobile a causa delle infiltrazioni d'acqua vengono determinati come da preventivo di spesa depositato come doc. 4.
Tali costi di ripristino, pari a € 15.163,50, risultano congrui.
Il ricorrente chiede poi € 10.000,00 in ragione dell'inabitabilità della propria abitazione.
Per questa seconda voce di danno, tuttavia, non vengono forniti elementi volti a circostanziare con chiarezza il pregiudizio sofferto in ragione della vicenda.
Considerata la carente allegazione, anche le istanze istruttorie non risultano idonee ad assolvere l'onere a carico dell'odierno ricorrente (si noti anche che la richiesta istruttoria per interpello e per testi consisterebbe nel far precedere alle circostanze indicate in ricorso la locuzione “vero che”).
Dell'importo da corrispondere in favore del sig. viene dunque riconosciuto Parte_1
solamente il minor ammontare corrispondente ai costi di ripristino dell'immobile di cui al menzionato preventivo di spesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi, scaglione da € 5.200,01 a
€ 26.000,00 del D.M. 55/2014, Tab. 2, con riferimento alle fasi di studio, introduzione e decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 17282/2024:
- Condanna, in solido, le parti convenute al pagamento di € 15.163,50 in favore di parte ricorrente;
3 - Condanna, in solido, le parti convenute a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.397,00 oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge per compensi al difensore ed in € 317,20 per esborsi documentati;
- Dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, 15.4.2025.
Il Giudice
Fabio Massimo Saga
4