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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/06/2025, n. 2440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2440 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG n. 395/2024,
tra in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Parte_1
Frattamaggiore (NA), alla Via M. Stanzione n.133, Parco dei Fiori, fabbricato D, scala B,
presso lo studio dell'avv. Vincenzo Cirillo che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
(C.F. ; Controparte_1 CodiceFiscale_1
APPELLATO CONTUMACE
nonché
P.IVA ) in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli, Controparte_2 P.IVA_1
alla Via Vittoria Colonna n. 14, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Capuano che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Marano di Napoli,
n. 5079/2023, pubblicata in data 21.07.2023, e non notificata, all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 14760/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 5079/2023 del 21.07.2023 emessa dal
[...]
Giudice di pace di Marano di Napoli nel giudizio RG n. 14760/2021.
Emerge dagli atti di causa che all'odierno appellato, in data 17.09.2021, veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 07120219002594651000 (per la somma complessiva di €
522,12) relativa alla cartella esattoriale n. 07120120110807303000 emessa per Controparte_2
e avente ad oggetto il mancato pagamento di infrazioni D.P.R. 11/07/1980 n. 753, risalenti all'anno 2008.
quindi, adiva il Giudice di pace lamentando: 1) l'intervenuta prescrizione Controparte_1
del credito per il decorso del termine quinquennale ex art. 28 L. n. 689/1981; 2) l'omessa notifica della cartella esattoriale;
3) la nullità dell'intimazione per incertezza del credito, per omessa motivazione e omessa indicazione del responsabile del procedimento.
Pertanto, in ragione dell'estinzione dei crediti azionati, chiedeva dichiararsi l'illegittimità
dell'intimazione di pagamento e della cartella di pagamento.
Costituitasi in giudizio, l' eccepiva l'infondatezza della Controparte_3
domanda attorea e dava prova di aver regolarmente notificato la cartella n.
07120120110807303000, in data 16.07.2012, e l'intimazione di pagamento n.
07120169010652180000, in data 29.04.2016, da cui iniziava a decorrere nuovamente il termine di prescrizione quinquennale, di cui all'art. 28 L. 689/1981.
Successivamente si costituiva spiegando domanda riconvenzionale Controparte_2
trasversale nei confronti dell' . Controparte_3
Il Giudice di pace di Marano di Napoli accoglieva la domanda attorea e la domanda riconvenzionale trasversale spiegata da Dichiarava, quindi, la prescrizione Controparte_2
e l'illegittimità della pretesa creditoria e, conseguentemente, l'inesistenza del diritto di a procedere ad esecuzione forzata, con condanna di quest'ultima al pagamento delle CP_4
spese di giudizio.
L' ha impugnato la sentenza di primo grado lamentando: Parte_1
1) la mancata maturazione della prescrizione del credito oggetto di cartella esattoriale, data la sospensione del termine in virtù della disciplina emergenziale Covid, art. 68, commi 1, 2,
2 bis e 4 bis, d.l. n. 18/2020; 2) la condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di di Controparte_1 Controparte_2
Si è costituita in giudizio chiedendo di rigettare l'appello, poiché infondato Controparte_2
in fatto e in diritto, e di confermare la sentenza n. 5079/2023 del 21/07/2023.
invece, seppur ritualmente citato, non si è costituito. Ne va, pertanto, Controparte_1
dichiarata la contumacia.
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Il credito oggetto della cartella esattoriale impugnata in primo grado riguarda infrazioni amministrative D.P.R. 11/07/1980 n. 753. Pertanto, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Occorre, inoltre, tener conto che la prescrizione può dirsi maturata nonostante l'applicazione della sospensione straordinaria 2020 per l'emergenza Covid disposta dall'art. 67 d.l. n. 18 del 2020.
In merito, la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025 ha affermato che
“l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza
pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini
relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da
parte degli uffici degli enti impositori.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione
e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle
disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3,
del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale
generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati
all' Controparte_5
Осcorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si
applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla
norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti
del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”. Ebbene, nel caso de quo, tra la data della notifica dell'intimazione di pagamento n.
07120169010652180000, quale ultimo atto interruttivo dei termini di prescrizione, avvenuta il 29.04.2016, e la data della notifica della successiva intimazione di pagamento n.
7120219002594651000, avvenuta il 17.09.2021, sono trascorsi più di cinque anni, ancorché
maggiorati di 85 giorni.
Pertanto, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base alla somma riportata in cartella.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
395/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Marano
di Napoli, n. 5079/2023, pubblicata in data 21.07.2023 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 14760/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione delle spese di lite in favore di e di CP_4 Controparte_2
ella misura di € 462,00 per compensi professionali, oltre spese generali al Controparte_1
15%, IVA e CPA, se dovute come per legge, con attribuzione.
Aversa, 23.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG n. 395/2024,
tra in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Parte_1
Frattamaggiore (NA), alla Via M. Stanzione n.133, Parco dei Fiori, fabbricato D, scala B,
presso lo studio dell'avv. Vincenzo Cirillo che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
(C.F. ; Controparte_1 CodiceFiscale_1
APPELLATO CONTUMACE
nonché
P.IVA ) in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli, Controparte_2 P.IVA_1
alla Via Vittoria Colonna n. 14, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Capuano che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Marano di Napoli,
n. 5079/2023, pubblicata in data 21.07.2023, e non notificata, all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 14760/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 5079/2023 del 21.07.2023 emessa dal
[...]
Giudice di pace di Marano di Napoli nel giudizio RG n. 14760/2021.
Emerge dagli atti di causa che all'odierno appellato, in data 17.09.2021, veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 07120219002594651000 (per la somma complessiva di €
522,12) relativa alla cartella esattoriale n. 07120120110807303000 emessa per Controparte_2
e avente ad oggetto il mancato pagamento di infrazioni D.P.R. 11/07/1980 n. 753, risalenti all'anno 2008.
quindi, adiva il Giudice di pace lamentando: 1) l'intervenuta prescrizione Controparte_1
del credito per il decorso del termine quinquennale ex art. 28 L. n. 689/1981; 2) l'omessa notifica della cartella esattoriale;
3) la nullità dell'intimazione per incertezza del credito, per omessa motivazione e omessa indicazione del responsabile del procedimento.
Pertanto, in ragione dell'estinzione dei crediti azionati, chiedeva dichiararsi l'illegittimità
dell'intimazione di pagamento e della cartella di pagamento.
Costituitasi in giudizio, l' eccepiva l'infondatezza della Controparte_3
domanda attorea e dava prova di aver regolarmente notificato la cartella n.
07120120110807303000, in data 16.07.2012, e l'intimazione di pagamento n.
07120169010652180000, in data 29.04.2016, da cui iniziava a decorrere nuovamente il termine di prescrizione quinquennale, di cui all'art. 28 L. 689/1981.
Successivamente si costituiva spiegando domanda riconvenzionale Controparte_2
trasversale nei confronti dell' . Controparte_3
Il Giudice di pace di Marano di Napoli accoglieva la domanda attorea e la domanda riconvenzionale trasversale spiegata da Dichiarava, quindi, la prescrizione Controparte_2
e l'illegittimità della pretesa creditoria e, conseguentemente, l'inesistenza del diritto di a procedere ad esecuzione forzata, con condanna di quest'ultima al pagamento delle CP_4
spese di giudizio.
L' ha impugnato la sentenza di primo grado lamentando: Parte_1
1) la mancata maturazione della prescrizione del credito oggetto di cartella esattoriale, data la sospensione del termine in virtù della disciplina emergenziale Covid, art. 68, commi 1, 2,
2 bis e 4 bis, d.l. n. 18/2020; 2) la condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di di Controparte_1 Controparte_2
Si è costituita in giudizio chiedendo di rigettare l'appello, poiché infondato Controparte_2
in fatto e in diritto, e di confermare la sentenza n. 5079/2023 del 21/07/2023.
invece, seppur ritualmente citato, non si è costituito. Ne va, pertanto, Controparte_1
dichiarata la contumacia.
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Il credito oggetto della cartella esattoriale impugnata in primo grado riguarda infrazioni amministrative D.P.R. 11/07/1980 n. 753. Pertanto, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Occorre, inoltre, tener conto che la prescrizione può dirsi maturata nonostante l'applicazione della sospensione straordinaria 2020 per l'emergenza Covid disposta dall'art. 67 d.l. n. 18 del 2020.
In merito, la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025 ha affermato che
“l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza
pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini
relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da
parte degli uffici degli enti impositori.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione
e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle
disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3,
del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale
generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati
all' Controparte_5
Осcorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si
applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla
norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti
del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”. Ebbene, nel caso de quo, tra la data della notifica dell'intimazione di pagamento n.
07120169010652180000, quale ultimo atto interruttivo dei termini di prescrizione, avvenuta il 29.04.2016, e la data della notifica della successiva intimazione di pagamento n.
7120219002594651000, avvenuta il 17.09.2021, sono trascorsi più di cinque anni, ancorché
maggiorati di 85 giorni.
Pertanto, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base alla somma riportata in cartella.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
395/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Marano
di Napoli, n. 5079/2023, pubblicata in data 21.07.2023 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 14760/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione delle spese di lite in favore di e di CP_4 Controparte_2
ella misura di € 462,00 per compensi professionali, oltre spese generali al Controparte_1
15%, IVA e CPA, se dovute come per legge, con attribuzione.
Aversa, 23.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione