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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/07/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
dott.ssa Margherita Bortolaso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1266/2024 RG promossa con ricorso da
Parte_1
difesa dall'avv.to Cristiano Dalla Torre
- ricorrente -
contro
Controparte_1
in proprio ex art. 417 bis c.p.c.
- resistente -
in punto: ricostruzione carriera - preruolo personale AT;
decisa il 3.7.2025
FATTO
Con ricorso ex art 414 cpc depositato il 21.6.2024 ha agito nei confronti del Parte_1 [...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni : Controparte_1
i. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, sia ai fini giuridici che a quelli economici per la ricostruzione di carriera, dell'integrale servizio prestato, sia di ruolo che pre-ruolo, e, per l'effetto: ii. Condannare l'Amministrazione resistente ad effettuare l'esatta ricostruzione di carriera della parte ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria n.1999/70/CE, previa disapplicazione del CCNL scuola 2006/2009 e del D.Lgs. n.297/2004, e dei decreti di ricostruzione carriera già emanati e, dunque:
iii. Condannare l'Amministrazione resistente ad inquadrare parte ricorrente nella corretta fascia stipendiale a decorrere dal primo contratto a termine, con l'anzianità di servizio correttamente determinata alla luce dei servizi prestati sia in ruolo che in pre-ruolo;
iv. Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola
e delle tabelle di riferimento annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo effettivo nonché al pagamento di ogni altro beneficio economico così come contrattualmente previsto;
v. Spese di lite integralmente rifuse, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
Premesso di essere dipendente del a tempo indeterminato dall' 01.09.2016 nella qualifica di
“Collaboratore scolastico”, allega di avere prestato attività lavorativa per il medesimo , prima CP_1 dell'immissione in ruolo, per anni 7 mesi 4 giorni 6 quale pre-ruolo in scuole statali, in forza dei seguenti rapporti di lavoro a tempo determinato a partire dall'a.s. 2006/2007 :
- dal 22/12/2006 al 30/06/2007;
- dal 17/09/2007 al 20/10/2007;
- dal 12/11/2007 al 01/12/2007;
- dal 03/12/2007 al 03/12/2007;
- dal 05/12/2007 al 07/12/2007;
- dal 11/12/2007 al 12/01/2008;
- dal 18/01/2008 al 26/01/2008;
- dal 07/02/2008 al 20/02/2008;
- dal 04/03/2008 al 07/03/2008;
- dal 11/03/2008 al 14/03/2008;
- dal 17/03/2008 al 19/03/2008;
- dal 02/04/2008 al 25/05/2008;
- dal 27/05/2008 al 31/05/2008; - dal 09/10/2008 al 16/11/2008;
- dal 09/12/2008 al 30/06/2009;
- dal 23/09/2009 al 30/06/2010;
- dal 01/09/2010 al 30/06/2011;
- dal 01/09/2011 al 30/06/2012;
- dal 20/09/2012 al 30/06/2013;
- dal 06/09/2013 al 30/06/2014;
- dal 12/09/2014 al 30/06/2015;
- dal 12/09/2015 al 30/06/2016.
A fronte di riconoscimento da parte del , in sede di immissione in ruolo, di parte soltanto di tale anzianità preruolo, invoca - in forza del principio di non discriminazione di cui alla Direttiva 1999/77/CE, clausola 4 dell' Accordo Quadro - il diritto al computo dell' intero periodo, sia ai fini della progressione di carriera che delle relative differenze retributive.
Agisce dunque per ottenere la cd ricostruzione di carriera e l' inquadramento nella corretta fascia stipendiale corrispondente all'anzianità maturata, con riconoscimento del servizio non di ruolo ai fini della progressione economica di carriera e pagamento delle relative differenze retributive, chiedendo il computo anche dell' as 2013.
Il convenuto si è difeso contestata la pretesa nel merito eccepita in via preliminare la CP_1
prescrizione quinquennale dei crediti retributivi vantati ex art. 2948, n. 4 c.c..
La causa, istruita documentalmente, all' esito di odierna udienza da remoto via teams, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
Va confermato l' orientamento dell' Ufficio - che ha trovato conferma in sede di legittimità fin dal 2016,
e poi costantemente nel tempo con specifiche pronunce di novembre 2019 e luglio 2020 e successive
- secondo cui il mancato riconoscimento al personale non di ruolo delle progressioni stipendiali invece previste per il personale di ruolo in ragione dell'anzianità di servizio è in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla Direttiva 1999/77/CE, clausola 4 dell' Accordo Quadro, non poggiando la difformità di trattamento ivi prevista su ragioni oggettive nel senso fatto proprio dalla direttiva come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.
V. Cass. 22558/16, 8945/2017, 20918/2019, 31150/2019, 20924/2020, 25231/2020, 25232/2020. Tanto il principio in questione, che le sentenze della Corte di Giustizia, costituiscono nell'ambito del diritto interno fonti dell'ordinamento, cui il giudicante è tenuto ad attenersi se del caso anche disapplicando le norme interne.
All' esito della nota sentenza (= sentenza della CGCE del 20.9.2018 in causa C-466/17) quanto Per_1 al personale Ata l' unico elemento di novità, già desumibile da Cass 31149/2019 punto 10) relativamente al personale docente, è costituito dal c.d. riconoscimento integrale dell' anzianità, ovvero dall' estensione del computo anche agli incarichi a termine antecedenti alla scadenza il 10.7.2001 del termine per il recepimento della Direttiva CE 1999/70.
Cass. n. 31150 del 28.11.2019 ( a sugli AT gemella rispetto alla n. 31149/2019, riguardante i docenti, all' esito della sentenza insegna che : “ In tema di riconoscimento dei servizi preruolo Per_1 del personale amministrativo te ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”.
Cass n. 15231 del 16.7.2020 (conf Cass 25232/2020 ), sub parr 6.1 e segg della parte motiva così recita:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizion rno(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C- Persona_2
177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C- 305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
6.2. La Corte di Giustizia ha precisato, inoltre, ed il principio è stato ripreso da questa Corte con le recenti sentenze nn. 31149 e 31150 del 2019 in tema di ricostruzione della carriera del personale della scuola, che l'applicabilità della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa nei casi in cui il rapporto abbia acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo. Della disposizione, infatti, si deve fornire un'interpretazione non restrittiva perché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C- 305/11, Valenza ed altri, punto 36).
6.3. E' stata altresì affrontata la questione della prescrittibilità del diritto alla ricostruzione della carriera e si è affermato, in linea con un orientamento già consolidatosi nell'ambito dell'impiego privato, che l'anzianità di servizio non è uno status né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, e, pertanto, «l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione» ( Cass. n. 2232/2020).
6.4. I richiamati principi, ai quali il Collegio intende dare continuità, orientano anche nella soluzione della questione che qui viene più specificamente in rilievo, ossia quella della computabilità, ai fini del calcolo dell'anzianità complessiva dell'assunto a tempo indeterminato, dei rapporti a termine che si collocano temporalmente in data antecedente l'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE.
Sul punto questa Corte si è già incidentalmente pronunciata (Cass. n. 31149/2019 punto 10 della motivazione) pervenendo alla conclusione che ai fini dell'applicabilità della direttiva, quanto alla rilevanza dell'anzianità pregressa, occorre avere riguardo all'epoca in cui sorge il diritto del quale l'anzianità stessa costituisce un presupposto di fatto.
Il principio deve essere qui ribadito, perché non sono condivisibili gli argomenti sui quali la Corte territoriale ha fondato il rigetto della domanda, asserendo che la stessa implicasse un'applicazione retroattiva della direttiva.
Va detto subito che la Corte di Giustizia, ai punti 89 e 90 della sentenza 22.10.2010 in cause riunite C- 444/09 e C-456/09, richiamata dal giudice d'appello, si è limitata ad affermare che «il beneficio delle indennità per anzianità di servizio, come quelle triennali oggetto della causa principale» deve essere riconosciuto, fatta salva l'applicazione delle norme interne sul regime di prescrizione, solo per il periodo successivo alla scadenza del termine fissato per la trasposizione della direttiva. Non è, però, questa la questione che qui viene in rilievo, perché il ricorrente non domanda una modifica delle condizioni di impiego in relazione al periodo antecedente l'entrata in vigore dell'accordo quadro, bensì invoca quest'ultimo per ottenere la parificazione agli assunti ab origine a tempo indeterminato nei successivi sviluppi di carriera ed in particolare in relazione all'anzianità riconosciuta al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro del 28 dicembre 2001, stipulato, in piena vigenza della direttiva, all'esito del superamento della procedura concorsuale alla quale aveva partecipato per acquisire la qualifica di primo ricercatore di II livello.
Può, pertanto, essere esteso alla fattispecie il medesimo principio affermato dalla Corte di Giustizia con riferimento all'applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro 97/81/CE sul lavoro a tempo parziale, principio secondo cui il diritto alla parità di trattamento può essere fatto valere, facendo leva su contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore della direttiva, per ottenere la parificazione in ordine ad un trattamento spettante in data successiva. Ciò perché «secondo una giurisprudenza costante, una nuova norma si applica, salvo deroghe, immediatamente agli effetti futuri delle situazioni sorte sotto l'impero della vecchia legge (v., in tal senso, in particolare, sentenze 14 aprile 1970, causa 68/69, Brock, Racc. pag. 171, punto 7; 10 luglio 1986, causa 270/84, Licata/CES, Racc. pag. 2305, punto 31; 18 aprile 2002, causa C-290/00, Racc. pag. 1-3567, punto 21; 11 dicembre 2008, causa C-334/07 P, Per_3
Commissi 65, punto 43, nonché 22 dicembre 2008, causa C- 443/07 P, e c. pag. 1-10945, punto 61)» (Corte di Giustizia Controparte_3 CP_4
10.6.2010 , punto 53; negli stessi termini Corte di Giustizia 12.9.2013 in causa C- 614/11, ).
Nessuna espressa deroga a detto principio, proprio dell'ordinamento eurounitario, è contenuta nella clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 99/10/CE, che sostanzialmente ricalca quella interpretata dalla Corte di Giustizia nei termini sopra indicati.
Non occorre, pertanto, fare ricorso allo strumento del rinvio pregiudiziale, perché lo stesso presuppone il dubbio interpretativo su una norma del diritto dell'Unione, dubbio che non ricorre, oltre che nei casi in cui il senso della disposizione sia evidente, qualora sulla stessa, o su norme analoghe, la Corte di Giustizia si sia già pronunciata (Cass. n. 15041/2017 che richiama Cass. S.U. n. 12067/2007).
6.5. La Corte territoriale ha ritenuto infondata la domanda sul presupposto, assorbente ma erroneo, che il ricorrente in nessun caso potesse fare valere l'anzianità maturata in forza di rapporti a termine stipulati prima dell'entrata in vigore della direttiva. La sentenza, pertanto, deve essere cassata con rinvio al giudice d'appello indicato in sitivo che procederà ad un nuovo esame, anche delle questioni assorbite e qui riproposte dal attenendosi ai principi di diritto sopra richiamati nonché a quello che qui si enuncia nei termini eguono: “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento. Il principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia antecedente alla data sopra indicata, di entrata in vigore della direttiva, perché, in assenza di espressa deroga, il diritto * dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina.»
Se ne deduce che alla ricorrente, nell'ambito degli incarichi a termine via via affidati, e da ultimo in sede di ricostruzione della carriera all' atto dell' immissione in ruolo, avrebbe dovuto essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata in relazione al periodo lavorativo svolto in precedenza, non essendo giustificato, attesa l' identità di mansioni e la conseguente esperienza maturata, escluderne rilevanza solo perché prestato nell'ambito di rapporti a tempo determinato.
Va considerato tutto il preruolo prestato fin dalla prima assunzione a termine (riconoscimento integrale come da sopra richiamate pronunce della Cassazione post Motter)
ANNO 2013
Dal computo ai fini della progressione stipendiale va, tuttavia, escluso l' anno 2013 in forza del c.d. blocco stipendiale tuttora operante, dovendosi tenere conto delle seguenti disposizioni di riferimento:
➢ art. 9, comma 23, del D.L. 78/2010 convertito dalla Legge 122/2010, secondo cui "Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti"; ➢ art. 1, comma 1, lettera b), del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, che ha poi esteso il blocco anche all' annualità 2013, prevendo che "le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013",
➢ decreto interministeriale n. 3 del 14.1.2011 e Ccnl Comparto Scuola del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014 che hanno recuperato l' utilità (“ sbloccato”) degli anni dal 2010 al 2012, non anche del
2013.
Dalle stesse deriva la permanente operatività del cd blocco stipendiale quanto all' as 2013, ovvero la non utilità del servizio reso in tale as ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali.
Tale “blocco” economico del 2013 non riguarda i soli effetti economici immediati, bensì - secondo quanto statuito con puntuali persuasive argomentazioni dal TL di Genova sentenza 12.7.2024 in RG
3863/2023 est Maria Ida Scotto, e definitivamente chiarito da Cass. 13618/2025 - l'anno 2013 va escluso dal computo anche ai fini delle progressioni economiche successive.
L'anno 2013 non può essere dunque considerato ai fini della progressione economica della carriera per il personale scolastico, nel senso che il servizio svolto in tale annualità, pacificamente rilevante a fini giuridici, non è invece utile per gli incrementi stipendiali, segnatamente ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattali.
La normativa di riferimento (comma 23 art 9 sopra citato) va, in altre parole, intesa come definitiva sterilizzazione allo stato, a fini economici, dell' annualità in questione, non computabile neppure, sino all' eventuale intervento della contrattazione collettiva previo stanziamento delle relative risorse, nello sviluppo stipendiale successivo.
PRESCRIZIONE
Quanto infine, all' eccezione di prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c., la stessa riguarda la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive derivanti dall'applicazione della progressione stipendiale, mentre non può dirsi prescritto il diritto al riconoscimento in sé dell'anzianità di servizio, che costituisce elemento di fatto non suscettibile di prescrizione, neppure decennale (v. Cass
2232/2020).
Il decorso della prescrizione relativamente alle differenze retributive non può ritenersi sospeso ovvero interrotto in ragione del carattere a termine degli intercorsi rapporti di lavoro poichè nella peculiare fattispecie di cui è causa va esclusa una situazione psicologica di “metus” del lavoratore, considerato che la proposta relativa all'affidamento di contratti a tempo determinato nell'ambito del settore scolastico avviene secondo procedure rigidamente predeterminate tali da escludere qualsivoglia margine di discrezionalità del datore di lavoro.
E' dunque maturata la prescrizione in relazione alle differenze retributive riferibili al quinquennio precedente la diffida 18.6.2024 doc 2 ric, primo atto interruttivo documentato in atti.
Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
1. accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento a fini economici e giuridici dell'anzianità maturata nei servizi pre-ruolo prestati fin dal primo contratto a termine e condanna il CP_1
convenuto a riconoscere detta anzianità di servizio e a collocare la medesima ricorrente nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata computando anche l' intero pre-ruolo ed escludendo a fini economici l' as 2013, e a corrispondere alla stessa le conseguenti differenze stipendiali nei limiti della prescrizione quinquennale tenuto conto della diffida via pec 18.6.2024, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria;
2. condanna il medesimo convenuto alla rifusione delle spese di lite, che liquida, al netto di CP_1
accessori di legge, in euro 2.250,00 + rimborso del CU pari a euro 259,00, con distrazione a favore del difensore anticipatario avv.to Cristiano Dalla Torre
Così deciso in Venezia, 3.7.2025
Il Giudice