Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/03/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 224/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 26/03/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. resa a seguito dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 26/03/2025 nella causa n. 224/2023 avente ad oggetto opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 464/2022, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 09/05/2022 e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CANNIZZARO GIUSEPPE
- attore/opponente - e C.F./P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di
[...] già ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_2 CP_1
Lucio Ghia e Enrica Maria Ghia
- convenuto/opposto - Conclusioni All'udienza del 26/03/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatti rilevanti della causa odierna opposta, chiedeva ed otteneva Parte_2
l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di , Parte_1 odierno opponente, per conseguire il pagamento della somma di € 19.730,85, oltre interessi e spese, a titolo di mancato pagamento di una serie di contratti di finanziamento, facenti capo a quest'ultimo, di cui era divenuta cessionaria. Avverso il predetto decreto il medesimo Parte_1 proponeva opposizione ex art. 650 c.p.c. con contestuale istanza di sospensione dell'esecutorietà già concessa, per i seguenti motivi:
1. Irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo. Ammissibilità dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo de quo solo a seguito della notifica dell'atto di precetto, avvenuta a mani proprie in data
15.12.2022, presso l'indirizzo di Avellino dove egli risiede, vale a dire, Via Due
Principati n. 136 ed essendo la notifica al Sig. del decreto ingiuntivo n. Pt_1
464/2022 del Tribunale di Avellino, eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., è del tutto
2 Tribunale di Avellino n. 224/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi irregolare e, dunque, inesistente e/o nulla;
nonché nel merito
2. Difetto di legittimazione attiva, per essere la priva della titolarità Parte_2 sostanziale del credito azionato nei confronti dell'opponente;
3. Mancanza di prova del credito, non potendo i documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo dalla società opposta costituire prova sufficiente del credito;
4. Linea di credito e carta di credito ad opzione fine mese e revolving a tempo indeterminato (Carta Pass Mastercard): nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 del Testo Unico Bancario, emergendo la nullità parziale del contratto per difetto della forma scritta, richiesta ad substantiam dall'art. 117 del TUB;
5. Prestito Personale n. 300052127 del 02.07.2015 (Carrefour Banque): difformità tra TAEG contrattuale e TAEG reale del finanziamento, emergendo la nullità parziale del finanziamento n. 300052127 del 02.07.2015 (dal quale sarebbe scaturito un credito, comprensivo di interessi di mora, pari a € 7.569,38), conseguente alla errata indicazione nel contratto del TAEG;
6. Prestito Personale n. 10393034850260 del 01.08.2016 ( : difformità tra TAEG Parte_3 contrattuale e TAEG reale del finanziamento, valendo le osservazioni svolte anche per l'ulteriore prestito personale n. 10393034850260 del 01.08.2016 (dal quale sarebbe scaturito un credito, comprensivo di interessi di mora, pari a € 10.229,83) intercorso tra l'opponente e la
7. Nullità della clausola relativa al Parte_3
TAN per violazione della forma scritta prevista ad substantiam per la pattuizione degli interessi ultra-legali e/o per indeterminatezza del tasso di interesse;
usurarietà dei finanziamenti, atteso che in relazione ai prestiti personali n. 300052127 del 02.07.2015 e n. 10393034850260 del 01.08.2016, l'opponente dovrebbe corrispondere alla (per la parte rimasta inadempiuta), Parte_2 interessi passivi relativi ad un piano di ammortamento alla francese calcolato in base al regime finanziario della capitalizzazione composta, ma il tasso di interesse (TAN) è indicato nei contratti di finanziamento in questione, senza che sia precisato il regime finanziario, semplice o composto, adottato per l'elaborazione del piano di rimborso della somma mutuata. All'esito della disposta sospensione inaudita altera parte dell'esecutorietà del decreto opposto, si costituiva la quale Controparte_1 mandataria di (già ), che Parte_2 CP_1 chiedeva la conferma del decreto opposto, per essere l'opposizione proposta inammissibile, oltre che infondata in fatto e in diritto. Confermata la disposta sospensione, concessi i termini richiesti, la causa, ritenuta matura per la decisione, giungeva all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza, previa assegnazione di un termine per note conclusive alle parti. II Ragioni giuridiche della decisione Sull'opposizione
3 Tribunale di Avellino n. 224/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Inammissibile, per le ragioni di cui in seguito, si ritiene l'opposizione tardiva, così come proposta. Ai sensi dell'art. 650 c.p.c., infatti, L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente. L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione. Secondo condivisa giurisprudenza, tuttavia, Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (Cass. Sez. 3, 21/08/2018, n. 20850). La medesima giurisprudenza, invero, ha sul punto inteso chiarire anche che L'art. 650 cod. proc. civ. ricollega l'ammissibilità dell'opposizione tardiva non già al mero "ritardo" della conoscenza del decreto ingiuntivo, sibbene alla circostanza che l'ingiunto non abbia avuto "tempestiva conoscenza" dello stesso. Di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità della sua opposizione l'ingiunto deve fornire la prova, non solo della mancata conoscenza del provvedimento monitorio come effetto di una irregolarità della sua notifica o di un caso fortuito
o di forza maggiore, ma anche della "non tempestività" della conoscenza stessa, ossia dell'aver acquisito cognizione del decreto solo quando non era più in grado di proporre un'opposizione tempestiva. (Cass. Sez. 1, 28/12/1995, n. 13132). La Cassazione, del resto, ribadendo il principio secondo cui Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione, è giunta a confermare la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva valorizzando una missiva nella quale il legale dell'opponente riconosceva esplicitamente che il suo cliente aveva avuto tempestiva conoscenza del provvedimento monitorio (v. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27529 del 20/11/2017). Nella medesima prospettiva, partendo dall'assunto secondo cui La proposizione dell'opposizione tardiva è subordinata alla prova da parte dell'intimato di non avere avuto conoscenza del decreto emesso "inaudita altera parte" causa l'irregolarità, al pari della prova del caso fortuito o di forza maggiore, della notificazione del decreto, la Suprema Corte ha ritenuto l'opposizione tardiva correttamente rigettata nell'ipotesi in cui l'opponente
4 Tribunale di Avellino n. 224/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi aveva dedotto che il decreto ingiuntivo gli era stato notificato, ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., in luogo diverso dall'effettiva dimora essendosi egli trasferito altrove ma il luogo della notifica era risultato essere ancora a quel tempo la sua residenza anagrafica (Sez. 3, Sentenza n. 25737 del 24/10/2008). Nel caso di specie, se è vero che, come dedotto dall'opponente, la notifica del decreto ingiuntivo opposto, così come eseguita in data 7/07/2022 ai sensi dell'art. 143 c.p.c., per asserita irreperibilità il suo indirizzo di residenza (id est: Via Due Principati n. 136 Avellino), non poteva a dirsi rituale, avendo lo stesso ricevuto a mani proprie in data 15/12/2022 presso il medesimo indirizzo l'atto di precetto, esitato nell'odierna opposizione (v. notifica precetto in atti), è altrettanto vero che dalle risultanze in atti emerge l'effettuazione su iniziativa della controparte di ben due tentativi di notifica presso il medesimo indirizzo (id est: Via Due Principati n. 136 Avellino), conclusisi entrambi, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con il deposito di copia dell'atto presso la casa comunale e la contestuale affissione alla porta dell'abitazione dell'avviso prescritto (v. relata primo tentativo del 17/05/2022 con invio della , rimasta senza esito per irreperibilità del destinatario, in data 18/05/2022; nonché relata secondo tentativo del 14/06/2022 con invio della , rimasta senza esito per irreperibilità del destinatario, in data 16/06/2022). Ne deriva che, non avendo l'opponente medesimo in alcun modo contestato quanto riportato nelle predette relate (id est: affissione alla porta di ingresso dell'abitazione, ove dichiaratamente risiede dei citati avvisi), né tantomeno, pur essendo gravato della relativa prova, dedotto di non aver preso visione, per caso fortuito o forza maggiore, di tali avvisi, non potrà che dichiararsi inammissibile l'opposizione per cui è causa. Diversamente opinando, d'altronde, si consentirebbe al destinatario di una notifica di protrarre sine die, o quantomeno sino ad una ricezione autenticamente a mani proprie della stessa, i termini impugnatori eventualmente previsti dalla legge, semplicemente non attivandosi (diligentemente) a fronte dell'affissione presso la propria abitazione di avvisi ex art. 140 c.p.c. (che, a mente dell'art. 48 disp. att. c.p.c., hanno un contenuto tutt'altro che equivoco, recando: 1) il nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario;
2) l'indicazione della natura dell'atto notificato;
3) l'indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire con la data o il termine di comparizione;
4) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario). Secondo parimenti condivisa giurisprudenza, d'altra parte, L'ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 cod. proc. civ. presuppone che l'intimato cui sia stato notificato il decreto provi le circostanze di forza maggiore o di caso fortuito impeditive della tempestiva opposizione, da identificarsi necessariamente in vicende costituite da una forza esterna ostativa in modo assoluto alla conoscenza dell'atto ed in un fatto
5 Tribunale di Avellino n. 224/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi di carattere oggettivo, avulso dalla volontà umana e causativo dell'evento per forza propria. Dette circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, essendo l'allontanamento un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza del contenuto delle missive pervenutegli nel periodo di assenza. (Cass. Sez. 2, 15/03/2001, n. 3769). Nella specifica fattispecie in esame, poi, non si vede come attribuire rilievo dirimente al mancato esito per irreperibilità del destinatario delle CAD di cui in atti (v. avvisi di ricevimento prodotti), atteso che risulta comprovato - oltre che esplicitamente ammesso - il fatto che il destinatario medesimo, odierno opponente, risiedesse anche a quel tempo all'indirizzo ove era stato dichiarato irreperibile (id est: Via Due Principati n. 136 Avellino), con la conseguenza che le citate notifiche (id est: notifica del 17/05/2022 con invio della , rimasta senza esito per irreperibilità del destinatario, in data 18/05/2022; e notifica del 14/06/2022 con invio della , rimasta senza esito per irreperibilità del destinatario, in data 16/06/2022) risulterebbero in realtà eseguite sin dal principio presso la residenza effettiva - ed anagrafica - del destinatario. Alla stregua di quanto precede, dunque, non può che dichiararsi inammissibile la proposta opposizione tardiva, attesa l'insussistenza dei presupposti normativamente previsti per la relativa proposizione, con il contestuale assorbimento di ogni altra deduzione, istanza od eccezione, comunque sollevata dalle parti in causa. Sulle spese Alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione segue la condanna dell'opponente al rimborso delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (fino a € 26.000,00), della natura e della complessità (minima) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta ex art. 650 c.p.c. da avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 464/2022, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 09/05/2022 nei confronti di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di
[...]
(già , respinta o comunque assorbita, Parte_2 Controparte_1 ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione così come proposta e, per l'effetto,
6 Tribunale di Avellino n. 224/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi conferma il decreto ingiuntivo n. 464/2022 emesso dal Tribunale di Avellino in data 09/05/2022; condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte Parte_1 opposta in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, quale mandataria di (già Parte_2 CP_1
, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 2.540,00 per compensi,
[...] oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 27/03/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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