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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/06/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 506 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 506 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'Avv. MONTANARI MARTINA ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'Avv. URBINATI ALESSANDRA (C. F. ) e dall'Avv. C.F._4
ALESSANDRINI MICHELA ( ) CodiceFiscale_5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 18/03/2025 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al Parte_2
matrimonio celebrato in data 27.06.2017, a Castrignano del Capo (LE), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 28.08.2018 e
5.12.2019, i figli e;
Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 29.05.2025 e 4.06.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. i figli minori vengono affidati in via condivisa con collocazione paritaria presso entrambi i genitori;
2. entrambi i genitori sono tenuti a provvedere alla cura, educazione ed istruzione dei figli garantendo agli stessi il diritto di mantenere, con entrambi i genitori, nonché con gli ascendenti e le rispettive famiglie d'origine, un rapporto equilibrato e continuativo. Entrambi i genitori, nell'interesse dei figli minori, si impegnano a collaborare e a portarsi reciproco rispetto, ad evitare discussioni in presenza dei bambini, a non portare discredito all'altro genitore ed a rispettare la vita privata dell'altro;
3. i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sui figli per le decisioni di ordinaria amministrazione, ciascuno nei periodi in cui avrà con sé i minori, adottando, invece, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione, alla religione ed alla salute;
ogni decisione relativa ai figli dovrà essere prima concordata dai genitori e poi spiegata ai bambini;
4. la sig.ra continuerà a risiedere nella casa familiare, che verrà a lei assegnata, Parte_2
di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, completa di arredi, mobili ed accessori;
5. la sig.ra provvederà alle volture delle utenze della casa familiare ed al relativo Parte_2
pagamento, così come al pagamento della tassa sui rifiuti. Ai sensi di legge, le spese di ordinaria manutenzione saranno poste a carico della sig.ra mentre quelle di straordinaria Parte_2
manutenzione saranno poste a carico di entrambi i proprietari, così come le tasse e imposte sulla proprietà;
6. il sig. si allontanerà dalla casa coniugale entro e non oltre 60 giorni dalla Parte_1
sottoscrizione del ricorso congiunto di separazione consensuale, portando con sé i propri effetti personali e quelli domestici previo accordo con la coniuge;
7. la rata del mutuo cointestato ad entrambi i coniugi ed acceso per l'acquisto della casa coniugale sarà pagata al 50% da ciascuno mediante pagamento sul c/c cointestato;
8. i genitori potranno vedere e tenere con sé i figli minori, salvo diverse modalità di organizzazione della propria attività lavorativa, che andranno previamente concordate, secondo il seguente schema mensile:
- nelle giornate di domenica, mercoledì e venerdì, alle ore 19.00, i due figli minori cambieranno casa trasferendosi dalla casa di un genitore a quella dell'altro; - previo accordo tra i genitori può essere prevista periodicamente una cena di tutta la famiglia;
- i genitori si impegnano a rispettare i giorni del calendario concordato e anche gli orari, avvisando in caso di imprevisti ed emergenze o cambiamenti di programma, che saranno ammessi solo in via eccezionale;
9. le festività ed i ponti durante l'anno saranno trascorsi dai figli con i genitori seguendo il calendario ordinario di cui sopra, ad eccezione dei giorni di Natale e S. Stefano, che saranno alternati tra i genitori, ed i giorni di Pasqua e Pasquetta, anche essi alternati tra i genitori, salvo diversi accordi tra i genitori;
10. durante l'anno i minori potranno trascorrere le vacanze con ciascuno dei genitori per 3 settimane, anche non consecutive, salvo diverso ulteriore accordo e salva la facoltà dell'altro genitore di recuperare i giorni con i figli di cui non ha potuto godere. A tale effetto i genitori si impegnano a programmare le proprie ferie e quelle con i figli assumendo l'impegno di comunicarlo all'altro genitore con adeguato e congruo anticipo (almeno 30 giorni prima della partenza). Entrambi i genitori si danno reciprocamente atto che le rispettive programmazioni delle vacanze con i figli avverranno tenendo conto primariamente dell'età degli stessi, dei loro desideri ed esigenze;
11. i coniugi avranno l'obbligo di comunicarsi sempre il proprio recapito, anche telefonico, e devono altresì comunicarsi gli eventuali spostamenti fuori regione quando sono con i figli;
12. i coniugi si impegnano a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità con il professionista psicologo/pedagogista per il benessere dei figli;
13. tenuto conto della collocazione paritaria dei figli, del tempo paritario trascorso da entrambi con padre e madre e delle condizioni reddituali dei coniugi, ciascun genitore manterrà in forma diretta i figli nel tempo in cui li avrà con sé, senza corresponsione di un contributo al mantenimento ordinario mensile;
14. le spese straordinarie di vita dei figli verranno suddivise al 50% tra i genitori che provvederanno al pagamento tramite il conto corrente cointestato sul quale verseranno la somma di euro 750,00
(settecentocinquanta) ciascuno entro il giorno 15 di ogni mese. Le parti si riservano di poterlo concordemente aumentare secondo le necessità future e le esigenze sopravvenute, anche in considerazione della crescita dei figli. Tra le spese straordinarie si ritengono comprese quelle previste e regolamentate secondo il Protocollo applicabile al distretto di cui fa parte il Tribunale di Rimini.
Tali spese dovranno essere supportate da documento o ricevuta che attesti l'esborso funzionale all'esigenza esclusiva del minore. I genitori concordano fin d'ora espressamente di condividere equamente anche le spese di abbigliamento per i bambini per cui potrà essere utilizzato lo stesso c/c cointestato. Per quanto non previsto espressamente in ordine alle spese straordinarie, i genitori dichiarano consensualmente di adottare i criteri di riparto, gestione, consenso e comunicazione previsti nel protocollo del Tribunale di Bologna, c.d. “Linee Guida” che, sottoscritte ed allegate al ricorso congiunto di separazione consensuale, ne costituiscono parte integrante;
15. I figli saranno fiscalmente a carico di entrambi i genitori al 50% e l'assegno unico sarà ripartito al 50% tra gli stessi, che si impegnano a fornirsi reciprocamente la documentazione necessaria;
16. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti per cui non vi è richiesta di contributo mensile al mantenimento;
17. I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto per l'estero e/o di ogni altro documento ad esso equipollente. In caso di vacanza all'estero o di necessità, ciascuno dei genitori dovrà essere munito dei documenti di identità e dei passaporti dei figli minori.
18. Le parti, fatto salvo quanto previsto e disciplinato nel presente atto, danno atto di aver già definito ogni altra questione patrimoniale tra loro esistente e di non avere, pertanto, l'una nei confronti dell'altro, alcuna pretesa da esigere o far valere per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa;
19. Le spese legali per la presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...]
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
Parte_2
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castrignano del Capo (LE) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 26 Parte II Serie A Anno
2017 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 506 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'Avv. MONTANARI MARTINA ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'Avv. URBINATI ALESSANDRA (C. F. ) e dall'Avv. C.F._4
ALESSANDRINI MICHELA ( ) CodiceFiscale_5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 18/03/2025 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al Parte_2
matrimonio celebrato in data 27.06.2017, a Castrignano del Capo (LE), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 28.08.2018 e
5.12.2019, i figli e;
Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 29.05.2025 e 4.06.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. i figli minori vengono affidati in via condivisa con collocazione paritaria presso entrambi i genitori;
2. entrambi i genitori sono tenuti a provvedere alla cura, educazione ed istruzione dei figli garantendo agli stessi il diritto di mantenere, con entrambi i genitori, nonché con gli ascendenti e le rispettive famiglie d'origine, un rapporto equilibrato e continuativo. Entrambi i genitori, nell'interesse dei figli minori, si impegnano a collaborare e a portarsi reciproco rispetto, ad evitare discussioni in presenza dei bambini, a non portare discredito all'altro genitore ed a rispettare la vita privata dell'altro;
3. i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sui figli per le decisioni di ordinaria amministrazione, ciascuno nei periodi in cui avrà con sé i minori, adottando, invece, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione, alla religione ed alla salute;
ogni decisione relativa ai figli dovrà essere prima concordata dai genitori e poi spiegata ai bambini;
4. la sig.ra continuerà a risiedere nella casa familiare, che verrà a lei assegnata, Parte_2
di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, completa di arredi, mobili ed accessori;
5. la sig.ra provvederà alle volture delle utenze della casa familiare ed al relativo Parte_2
pagamento, così come al pagamento della tassa sui rifiuti. Ai sensi di legge, le spese di ordinaria manutenzione saranno poste a carico della sig.ra mentre quelle di straordinaria Parte_2
manutenzione saranno poste a carico di entrambi i proprietari, così come le tasse e imposte sulla proprietà;
6. il sig. si allontanerà dalla casa coniugale entro e non oltre 60 giorni dalla Parte_1
sottoscrizione del ricorso congiunto di separazione consensuale, portando con sé i propri effetti personali e quelli domestici previo accordo con la coniuge;
7. la rata del mutuo cointestato ad entrambi i coniugi ed acceso per l'acquisto della casa coniugale sarà pagata al 50% da ciascuno mediante pagamento sul c/c cointestato;
8. i genitori potranno vedere e tenere con sé i figli minori, salvo diverse modalità di organizzazione della propria attività lavorativa, che andranno previamente concordate, secondo il seguente schema mensile:
- nelle giornate di domenica, mercoledì e venerdì, alle ore 19.00, i due figli minori cambieranno casa trasferendosi dalla casa di un genitore a quella dell'altro; - previo accordo tra i genitori può essere prevista periodicamente una cena di tutta la famiglia;
- i genitori si impegnano a rispettare i giorni del calendario concordato e anche gli orari, avvisando in caso di imprevisti ed emergenze o cambiamenti di programma, che saranno ammessi solo in via eccezionale;
9. le festività ed i ponti durante l'anno saranno trascorsi dai figli con i genitori seguendo il calendario ordinario di cui sopra, ad eccezione dei giorni di Natale e S. Stefano, che saranno alternati tra i genitori, ed i giorni di Pasqua e Pasquetta, anche essi alternati tra i genitori, salvo diversi accordi tra i genitori;
10. durante l'anno i minori potranno trascorrere le vacanze con ciascuno dei genitori per 3 settimane, anche non consecutive, salvo diverso ulteriore accordo e salva la facoltà dell'altro genitore di recuperare i giorni con i figli di cui non ha potuto godere. A tale effetto i genitori si impegnano a programmare le proprie ferie e quelle con i figli assumendo l'impegno di comunicarlo all'altro genitore con adeguato e congruo anticipo (almeno 30 giorni prima della partenza). Entrambi i genitori si danno reciprocamente atto che le rispettive programmazioni delle vacanze con i figli avverranno tenendo conto primariamente dell'età degli stessi, dei loro desideri ed esigenze;
11. i coniugi avranno l'obbligo di comunicarsi sempre il proprio recapito, anche telefonico, e devono altresì comunicarsi gli eventuali spostamenti fuori regione quando sono con i figli;
12. i coniugi si impegnano a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità con il professionista psicologo/pedagogista per il benessere dei figli;
13. tenuto conto della collocazione paritaria dei figli, del tempo paritario trascorso da entrambi con padre e madre e delle condizioni reddituali dei coniugi, ciascun genitore manterrà in forma diretta i figli nel tempo in cui li avrà con sé, senza corresponsione di un contributo al mantenimento ordinario mensile;
14. le spese straordinarie di vita dei figli verranno suddivise al 50% tra i genitori che provvederanno al pagamento tramite il conto corrente cointestato sul quale verseranno la somma di euro 750,00
(settecentocinquanta) ciascuno entro il giorno 15 di ogni mese. Le parti si riservano di poterlo concordemente aumentare secondo le necessità future e le esigenze sopravvenute, anche in considerazione della crescita dei figli. Tra le spese straordinarie si ritengono comprese quelle previste e regolamentate secondo il Protocollo applicabile al distretto di cui fa parte il Tribunale di Rimini.
Tali spese dovranno essere supportate da documento o ricevuta che attesti l'esborso funzionale all'esigenza esclusiva del minore. I genitori concordano fin d'ora espressamente di condividere equamente anche le spese di abbigliamento per i bambini per cui potrà essere utilizzato lo stesso c/c cointestato. Per quanto non previsto espressamente in ordine alle spese straordinarie, i genitori dichiarano consensualmente di adottare i criteri di riparto, gestione, consenso e comunicazione previsti nel protocollo del Tribunale di Bologna, c.d. “Linee Guida” che, sottoscritte ed allegate al ricorso congiunto di separazione consensuale, ne costituiscono parte integrante;
15. I figli saranno fiscalmente a carico di entrambi i genitori al 50% e l'assegno unico sarà ripartito al 50% tra gli stessi, che si impegnano a fornirsi reciprocamente la documentazione necessaria;
16. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti per cui non vi è richiesta di contributo mensile al mantenimento;
17. I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto per l'estero e/o di ogni altro documento ad esso equipollente. In caso di vacanza all'estero o di necessità, ciascuno dei genitori dovrà essere munito dei documenti di identità e dei passaporti dei figli minori.
18. Le parti, fatto salvo quanto previsto e disciplinato nel presente atto, danno atto di aver già definito ogni altra questione patrimoniale tra loro esistente e di non avere, pertanto, l'una nei confronti dell'altro, alcuna pretesa da esigere o far valere per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa;
19. Le spese legali per la presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...]
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
Parte_2
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castrignano del Capo (LE) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 26 Parte II Serie A Anno
2017 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi