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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 519/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CHINDEMI DOMENICO, Presidente
CIVARDI STEFANO PIO MARIA, Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4668/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250065905434000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 102/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato.
Resistente/Appellato: cessazione della materia del contendere e conferma dell'atto per il residuo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento in epigrafe indicata conseguente al controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 riguardante il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero e agli oneri deducibili e detraibili, per un importo complessivo di € 17.200,85. Nel proprio ricorso il contribuente spiegava di essere proprietario di immobili in Spagna producenti reddito tassato sia in Spagna, per il principio di territorialità, sia in Italia, per la residenza del percettore del reddito. La doppia imposizione comportava un credito di imposta dichiarato nel quadro CE e rigo RN29 del Modello Redditi 2022, pari ad Euro 9.651,00.
Inoltre il contribuente aveva dedotto dal proprio reddito i contributi versati all'ente di previdenza complementare FASI e le donazioni effettuate a Unicef e Medici senza Frontiere, detraendo dalle imposte le spese mediche non rimborsate dall'ente FASI. Ricevuta comunicazione di irregolarità dall'Ufficio il ricorrente aveva proposto istanza in autotutela alla quale l'Amministrazione non replicava. Emessa la cartella di pagamento il contribuente inviava nuova istanza di annullamento in autotutela alla quale l'Amministrazione rispondeva, lamentando un deficit di prova a fondamento sia del credito di imposta estero, sia delle deduzioni sia delle detrazioni. Nel presente ricorso parte ricorrente chiedeva l'annullamento della cartella ritenendo di aver provato per tabula il pagamento delle imposte in Spagna e di aver fornito piena prova documentale delle spese dedotte e detratte giusta il combinato disposto degli artt. 2697 c.c. e 165, 10 e 15 TUIR, in violazione dei quali era, quindi, stata emessa la cartella.
Si costituiva in giudizio l'evocata Agenzia Entrate Riscossione che protestava la correttezza del proprio operato non avendo elementi per interloquire nel merito del credito.
SI costituiva ritualmente in giudizio l'ente impositore dando atto dallo sgravio parziale della cartella in accoglimento delle doglianze del contribuente per tutte le voci, fuorché per le spese sanitarie.
Chiamato il ricorso all'udienza camerale del 20.1.2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre principiare dal provvedimento di sgravio del 17.11.2025 che ha drasticamente ridotto la pretesa dell'Erario, passata da euro 17.194,97 a euro 1.073,44. Evidentemente occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla pretesa di euro 16.121,53. L'unica doglianza non accolta riguarda la ripresa sulla detrazione delle spese sanitarie. In ordine a quest'ultima e residuale voce l'Amministrazione ha convincentemente argomentato la mancanza dei presupposti sia per la detrazione di spese relative al coniuge non a carico sia il deficit di documentazione di alcune spese nelle forme tracciabili prescritte. La soccombenza parziale del contribuente è ampiamente bilanciata dalla tardività del preponderante sgravio, sicché sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento a due partite di ruolo indicate in motivazione, rigetta il ricorso nel resto. Dichiara compensate le spese del giudizio
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CHINDEMI DOMENICO, Presidente
CIVARDI STEFANO PIO MARIA, Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4668/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250065905434000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 102/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato.
Resistente/Appellato: cessazione della materia del contendere e conferma dell'atto per il residuo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento in epigrafe indicata conseguente al controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 riguardante il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero e agli oneri deducibili e detraibili, per un importo complessivo di € 17.200,85. Nel proprio ricorso il contribuente spiegava di essere proprietario di immobili in Spagna producenti reddito tassato sia in Spagna, per il principio di territorialità, sia in Italia, per la residenza del percettore del reddito. La doppia imposizione comportava un credito di imposta dichiarato nel quadro CE e rigo RN29 del Modello Redditi 2022, pari ad Euro 9.651,00.
Inoltre il contribuente aveva dedotto dal proprio reddito i contributi versati all'ente di previdenza complementare FASI e le donazioni effettuate a Unicef e Medici senza Frontiere, detraendo dalle imposte le spese mediche non rimborsate dall'ente FASI. Ricevuta comunicazione di irregolarità dall'Ufficio il ricorrente aveva proposto istanza in autotutela alla quale l'Amministrazione non replicava. Emessa la cartella di pagamento il contribuente inviava nuova istanza di annullamento in autotutela alla quale l'Amministrazione rispondeva, lamentando un deficit di prova a fondamento sia del credito di imposta estero, sia delle deduzioni sia delle detrazioni. Nel presente ricorso parte ricorrente chiedeva l'annullamento della cartella ritenendo di aver provato per tabula il pagamento delle imposte in Spagna e di aver fornito piena prova documentale delle spese dedotte e detratte giusta il combinato disposto degli artt. 2697 c.c. e 165, 10 e 15 TUIR, in violazione dei quali era, quindi, stata emessa la cartella.
Si costituiva in giudizio l'evocata Agenzia Entrate Riscossione che protestava la correttezza del proprio operato non avendo elementi per interloquire nel merito del credito.
SI costituiva ritualmente in giudizio l'ente impositore dando atto dallo sgravio parziale della cartella in accoglimento delle doglianze del contribuente per tutte le voci, fuorché per le spese sanitarie.
Chiamato il ricorso all'udienza camerale del 20.1.2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre principiare dal provvedimento di sgravio del 17.11.2025 che ha drasticamente ridotto la pretesa dell'Erario, passata da euro 17.194,97 a euro 1.073,44. Evidentemente occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla pretesa di euro 16.121,53. L'unica doglianza non accolta riguarda la ripresa sulla detrazione delle spese sanitarie. In ordine a quest'ultima e residuale voce l'Amministrazione ha convincentemente argomentato la mancanza dei presupposti sia per la detrazione di spese relative al coniuge non a carico sia il deficit di documentazione di alcune spese nelle forme tracciabili prescritte. La soccombenza parziale del contribuente è ampiamente bilanciata dalla tardività del preponderante sgravio, sicché sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento a due partite di ruolo indicate in motivazione, rigetta il ricorso nel resto. Dichiara compensate le spese del giudizio