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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/03/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, nella persona del
GOP D.ssa Paola Pasqualucci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 192 R. G. 2021
PROMOSSA DA
p.i. ) in p.l.r.p.t. domiciliata c/ Parte_1 P.IVA_1
o e nello studio dell'Avv. Michele Dei in Siena, Via Camollia n. 83
-attrice -
NEI CONFRONTI DI
contumace CP_1
-convenuto–
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L.
18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “ concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
pagina 1 di 4 Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16 comma 5 D. Lvo
5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “ concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con atto di citazione ritualmente notificato la nella qualità di Parte_1
impresa territorialmente designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada
(FGVS), conveniva in giudizio al fine di ottenerne la condanna al CP_1
pagamento della somma di € 16.400,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo, quale regresso ex art. 292, comma 1, D. Lgs. n° 209/2005 nonché vittoria di spese e competenze di causa.
L'attrice, quale FGVS, ha dedotto di aver provveduto alla liquidazione, in favore dei danneggiati del sinistro avvenuto il 12.06.2005, in Ardea, tra il mezzo tg.
AH723NC (privo di copertura assicurativa) di proprietà della e Controparte_2
condotto da ed il mezzo tg. AX483VY di proprietà e condotto da CP_1 CP_3
sul quale era altresì presente la
[...] Parte_2
Più specifcatamente l'attrice ha dedotto di aver definito il sinistro in via Pt_3
transattiva tramite risarcimento dei danni al danneggiato per la somma omnicomprensiva di € 16.400,00.
Concessi i termini ex art. 183 VI co. cpc la causa è stata istruita con l'esame dei testi di parte attrice e rinviata all'udienza del 20/12/2024 per la precisazione delle conclusioni.
A detta udienza, tenutasi nella forma della trattazione scritta, avendo le parti depositato le note in sostituzione dell'udienza e precisato le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda attrice è fondata e pertanto deve essere accolta.
pagina 2 di 4 Presupposto per l'applicabilità della norma che ci occupa è la responsabilità nella causazione del sinistro.
Nella fattispecie, non v'è dubbio che il sinistro per cui è causa è figlio della violazione dell'art. 149 C.d.S. (distanza di sicurezza fra i veicoli) imputabile al convenuto, come risulta dal Rapporto incidente stradale (cfr. doc. n°1 in atti) atteso che già nel citato verbale si attestava la mancata copertura assicurativa del veicolo tg. AH723NC.
Circostanza confermata anche all'esito dell'istruttoria espletata.
In merito alla corretta liquidazione del sinistro: il risarcimento danni attuato dal
FGVS risulta liquidato secondo i criteri di cui al D. Lgs. n°209/2005 (applicazione della franchigia di € 500,00) e gli opportuni principi di congruità e proporzionalità, stante la prova documentale del sinistro e la quantificazione del danno anche a mezzo della relazione medico legale (cfr. doc.
1-2 in atti).
Ne deriva che il FGVS, sussistendo la possibilità di definire il sinistro in via transattiva per ovvie ragioni di celerità e, quindi, economicità, non poteva che procedere in tal senso e secondo le cifre e modalità che si sono delineate nel caso di specie.
La fondatezza dell'azione risulta ampiamente provata dalle quietanze in atti e dall'esito della prova testimoniale.
Non solo.
La domanda di rivalsa merita accoglimento anche in ragione dell'art. 232 c.p.c. poiché la mancata comparizione del convenuto contumace ai fini dell'interrogatorio formale rafforza, di fatto, le circostanze tutte dedotte nei capitoli di cui all'interrogatorio formale e viene valutato da questo giudicante ai sensi dell'art. 116 cpc.
Il convenuto quindi deve essere condannato al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 16.400,00 maggiorata di interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
pagina 3 di 4 Le spese di lite seguono la soccombenza. In merito alla liquidazione delle spese processuali, essendo le prestazioni professionali dei difensori delle parti in causa esauritesi dopo l'entrata in vigore del D.M. 10.3.2014, n. 55 e dovendosi considerare il compenso unitario e non frazionabile secondo i diversi periodi (cfr.
Cass., Sez. Un., sent. n. 17405/2012), le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al predetto decreto, in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa. Pertanto, utilizzando i parametri di cui al D.M. 147/2022 per la fascia di valore ed applicando i compensi minimi vista la non complessità delle questioni trattate, deve condannarsi la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice che si liquidano in € 2.540,00 per compensi oltre spese generali, oltre IVA e CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie la domanda attrice;
- condanna il convenuto al pagamento in favore della parte attrice della somma di €
16.400,00 maggiorata di interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
-condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice che si liquidano in € 2.540,00 per compensi oltre spese generali, oltre IVA e
CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.
Così deciso in Velletri il 18/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Pasqualucci
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, nella persona del
GOP D.ssa Paola Pasqualucci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 192 R. G. 2021
PROMOSSA DA
p.i. ) in p.l.r.p.t. domiciliata c/ Parte_1 P.IVA_1
o e nello studio dell'Avv. Michele Dei in Siena, Via Camollia n. 83
-attrice -
NEI CONFRONTI DI
contumace CP_1
-convenuto–
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L.
18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “ concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
pagina 1 di 4 Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16 comma 5 D. Lvo
5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “ concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con atto di citazione ritualmente notificato la nella qualità di Parte_1
impresa territorialmente designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada
(FGVS), conveniva in giudizio al fine di ottenerne la condanna al CP_1
pagamento della somma di € 16.400,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo, quale regresso ex art. 292, comma 1, D. Lgs. n° 209/2005 nonché vittoria di spese e competenze di causa.
L'attrice, quale FGVS, ha dedotto di aver provveduto alla liquidazione, in favore dei danneggiati del sinistro avvenuto il 12.06.2005, in Ardea, tra il mezzo tg.
AH723NC (privo di copertura assicurativa) di proprietà della e Controparte_2
condotto da ed il mezzo tg. AX483VY di proprietà e condotto da CP_1 CP_3
sul quale era altresì presente la
[...] Parte_2
Più specifcatamente l'attrice ha dedotto di aver definito il sinistro in via Pt_3
transattiva tramite risarcimento dei danni al danneggiato per la somma omnicomprensiva di € 16.400,00.
Concessi i termini ex art. 183 VI co. cpc la causa è stata istruita con l'esame dei testi di parte attrice e rinviata all'udienza del 20/12/2024 per la precisazione delle conclusioni.
A detta udienza, tenutasi nella forma della trattazione scritta, avendo le parti depositato le note in sostituzione dell'udienza e precisato le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda attrice è fondata e pertanto deve essere accolta.
pagina 2 di 4 Presupposto per l'applicabilità della norma che ci occupa è la responsabilità nella causazione del sinistro.
Nella fattispecie, non v'è dubbio che il sinistro per cui è causa è figlio della violazione dell'art. 149 C.d.S. (distanza di sicurezza fra i veicoli) imputabile al convenuto, come risulta dal Rapporto incidente stradale (cfr. doc. n°1 in atti) atteso che già nel citato verbale si attestava la mancata copertura assicurativa del veicolo tg. AH723NC.
Circostanza confermata anche all'esito dell'istruttoria espletata.
In merito alla corretta liquidazione del sinistro: il risarcimento danni attuato dal
FGVS risulta liquidato secondo i criteri di cui al D. Lgs. n°209/2005 (applicazione della franchigia di € 500,00) e gli opportuni principi di congruità e proporzionalità, stante la prova documentale del sinistro e la quantificazione del danno anche a mezzo della relazione medico legale (cfr. doc.
1-2 in atti).
Ne deriva che il FGVS, sussistendo la possibilità di definire il sinistro in via transattiva per ovvie ragioni di celerità e, quindi, economicità, non poteva che procedere in tal senso e secondo le cifre e modalità che si sono delineate nel caso di specie.
La fondatezza dell'azione risulta ampiamente provata dalle quietanze in atti e dall'esito della prova testimoniale.
Non solo.
La domanda di rivalsa merita accoglimento anche in ragione dell'art. 232 c.p.c. poiché la mancata comparizione del convenuto contumace ai fini dell'interrogatorio formale rafforza, di fatto, le circostanze tutte dedotte nei capitoli di cui all'interrogatorio formale e viene valutato da questo giudicante ai sensi dell'art. 116 cpc.
Il convenuto quindi deve essere condannato al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 16.400,00 maggiorata di interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
pagina 3 di 4 Le spese di lite seguono la soccombenza. In merito alla liquidazione delle spese processuali, essendo le prestazioni professionali dei difensori delle parti in causa esauritesi dopo l'entrata in vigore del D.M. 10.3.2014, n. 55 e dovendosi considerare il compenso unitario e non frazionabile secondo i diversi periodi (cfr.
Cass., Sez. Un., sent. n. 17405/2012), le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al predetto decreto, in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa. Pertanto, utilizzando i parametri di cui al D.M. 147/2022 per la fascia di valore ed applicando i compensi minimi vista la non complessità delle questioni trattate, deve condannarsi la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice che si liquidano in € 2.540,00 per compensi oltre spese generali, oltre IVA e CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie la domanda attrice;
- condanna il convenuto al pagamento in favore della parte attrice della somma di €
16.400,00 maggiorata di interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
-condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice che si liquidano in € 2.540,00 per compensi oltre spese generali, oltre IVA e
CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.
Così deciso in Velletri il 18/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Pasqualucci
pagina 4 di 4