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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/03/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3818/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – gop - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3818/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Pescara, Via Raffaele Paolucci n. 47, presso e nello studio dell'Avv.
Francesco Bafile, che lo rappresenta e difende, giusta procura conferita su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Opponente - contro
(P. VA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Castiglione Messer Raimondo, Via Piane n. 119, presso e nello studio dell'Avv. Lucio
Capanna, che la rappresenta e difende giusta procura conferita su foglio separato posto in calce al ricorso anteposto a decreto ingiuntivo n. 963/2021 del 17/09/2021 emesso da Tribunale di Teramo;
- Opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di forniture di beni e servizi
CONCLUSIONI:
Opponente, “a) in accoglimento dell'opposizione proposta con il presente atto, riconoscere e dichiarare nullo ed improduttivo di effetti e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto ed indicato in epigrafe;
b) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta con il presente atto, riconoscere e dichiarare che il danno complessivamente subito dall'esponente è pari ad €. 20.935,50 o alla somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta all'esito delle indagini istruttorie da svolgere all'uopo, con interessi e rivalutazione come per legge;
c) condannare, quindi, la convenuta in opposizione al pagamento della suddetta somma o di quella, che, per effetto della compensazione con l'eventuale credito residuo della medesima convenuta, risulterà dalla stessa dovuta, sempre con gli interessi e la rivalutazione monetaria;
d) condannare in ogni caso la convenuta in opposizione al rimborso delle spese, comprese quelle forfettarie, ed al pagamento del compenso professionale conseguente al giudizio;
con ogni salvezza;
con riserva di produrre altri documenti, in aggiunta a quelli già allegati al fascicolo e risultanti dal relativo indice, come di formulare eventuali richieste di mezzi istruttori”.
Opposta “Voglia l'On.le Giudice del Tribunale adito, in accoglimento del presente atto : - In via preliminare: ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecutorietà del Dec. Ing. n. 963/2021 – n. 2681/2021 Trib. Teramo, in quanto l'opposizione oltre che chiaramente pretestuosa e dilatoria non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione, per le motivazioni tutte spiegate nella narrativa che precede;
- Nel merito: rigettare l'opposizione spiegata dal Parte_1
, in persona dell'amministratore/legale rapp.te p.t., avverso il Decreto Ingiuntivo n. 963/2021 emesso dal Tribunale
[...] di Teramo in data 16/09/2021, per le motivazioni tutte esposte in comparsa e, per l'effetto, confermare il provvedimento monitorio opposto con tutte le conseguenti statuizioni di legge”.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, il ha Parte_1 convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale la formulando opposizione al decreto CP_2 ingiuntivo n. 963/2021 (R.G. 2681/2021) emesso dal Tribunale di Teramo in data 17/09/2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro € 21.910,59, oltre interessi e spese di procedura, quale corrispettivo della fattura n. 68 del 16/07/2021, a saldo di quanto dovuto alla appaltatrice/odierna opposta per i lavori di manutenzione straordinaria delle parti condominiali e manutenzione balconi, oltre ad opere di carattere individuale presso il sito in Pineto Parte_1
(TE), Via Della Quiete n. 1.
L'opponente ha eccepito e dedotto, in sintesi, che la i) avrebbe eseguito lavori e forniture non CP_1 richieste e non approvate dal committente;
ii) avrebbe eseguito lavori e forniture difformi rispetto alle categorie di lavoro approvate dal committente;
iii) avrebbe maturato un ritardo ingiustificato di 54 giorni rispetto all'ultima scadenza concordata, così esponendosi al pagamento della penale contrattualmente convenuta.
La costituitasi in giudizio, ha eccepito e dedotto, in sintesi, che il credito di cui sopra sarebbe CP_2 comprovato da circostanze di fatto e di diritto, a fronte di un'opposizione dilatoria, per le ragioni meglio descritte in atti.
Istruita la causa a mezzo documentale e prove orali, il Giudicante, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., presa visione delle note di trattazione scritta depositate in atti, ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
----------
L'opposizione è infondata e va rigettata, per le ragioni di seguito enunciate.
Occorre premettere che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto di credito dedotto in lite.
In particolare, in ossequio al tradizionale criterio di riparto dell'onere della prova (cfr. per tutte Cass. Civ.
SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533), l'opposto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento, pur qualificato, spettando di converso all'opponente dimostrare o che l'inadempimento non vi è stato o che esso non è causalmente o psicologicamente imputabile allo stesso.
Ciò premesso e venendo al caso di specie, deve anzitutto ritenersi provato il titolo alla base della pretesa creditoria dell'opposta, atteso che l'assemblea condominiale ha approvato i quadri economici di spesa riportati nel fascicolo di intervento generale e lo stato di riparto delle spese, anche con rilievo ex art. 115
c.p.c., e che dall'analisi documentale allegata in atti è emerso che il credito è definito nei certificati di regolare esecuzione del direttore dei lavori (doc. 3 fasc. monitorio, doc. 6 e 7 fasc. opposizione) approvati dai condomini e/o provenienti dal Direttore dei Lavori e che, inoltre, l'amministratrice del con Parte_1 propria nota del 23/07/2021 (cfr. doc. 11) riscontrava il sollecito di pagamento inviandolo per conoscenza ai condomini. Inoltre, non può non evidenziarsi che il motivo del mancato pagamento oggetto del presente giudizio non è quanto posto a fondamento dell'opposizione, bensì la morosità di alcuni condomini che impedivano il saldo di quanto dovuto alla CP_1
Viceversa, in ordine alle eccezioni di parte opponente, non è stata raggiunta la prova che il credito ingiunto riguardasse opere non commissionate (genericamente riassunte in “levigatura marmi”), atteso che il Direttore dei Lavori risulta aver attestato la regolare esecuzione delle opere e certificato la corrispondenza delle opere realizzate con quelle commissionate. Tale circostanza, documentata per tabulas, è stata altresì confermata dal teste il quale, ha dichiarato che la “levigatura” era stata richiesta successivamente alla stipula Testimone_1 del contratto dalla medesima amministratrice del condominio. Inoltre, è documentato in atti (cfr. e-mail del
9/02/2020 e 10/02/2020, doc. nn. 8, 14 e 19 e doc. n. 16), che il Condominio ha commissionato la
“levigatura”, ma non ha accettato la fase successiva della “lucidatura”. Risulta provato altresì che la lucidatura non è stata eseguita e neppure contabilizzata. Con riferimento, invece, ai paventati vizi dell'opera sollevati dall'opponente, trattasi di mera eccezione formulata in maniera del tutto generica, sfornita di alcun elemento probatorio, il cui onere probatorio gravava su parte opponente, essendo fatto costitutivo dell'eccezione sollevata, nonché in ossequio al principio di vicinanza della prova e della natura positiva del fatto da dimostrare (SS.UU. 3/05/2019 n. 11748).
Infine, parte opponente non ha ottemperato al noto criterio del riparto dell'onere della prova in ordine al ritardo nella conclusione dei lavori, risultando pertanto infondata la domanda proposta in via riconvenzionale al fine del riconoscimento della cd. penale. Al contrario, testi escussi hanno evidenziato l'esatto contrario, dichiarando che i lavori sono stati conclusi entro il termine concordato di ottobre 2020, risultando, con ciò, del tutto superfluo disquisire sulla perentorietà o meno di detto termine. Parimenti, per conseguenza, si rivela del tutto sfornita di elementi probatori la domanda avanzata da parte opponente avente ad oggetto il ricorrere dei presupposti dell'azione risarcitoria.
Acclarata, dunque, da un lato, la fondatezza della pretesa creditoria azionata, e, dall'altro il difetto di prova in ordine ai fatti costitutivi delle eccezioni articolate dall'opponente, rivelatesi generiche, del tutto estranee al presente giudizio e in contrasto con quanto emerso in corso di causa, non resta che ritenere dimostrato il credito vantato dall'opposta, con conseguente reiezione dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Giova, infine, dar conto della correttezza dell'instaurazione del giudizio di opposizione innanzi a questo ufficio, atteso che, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., in materia di opposizione a decreto ingiuntivo vige il criterio della competenza funzionale ed inderogabile dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, in base alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii., avuto riguardo allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), con l'applicazione, per tutte le fasi del giudizio, dei valori medi, ridotti rispettivamente del 50%, tenuto conto delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva concretamente espletata (ex art. 4 D.M. cit.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio di opposizione iscritto al numero di ruolo di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 963/2021;
2) Condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 rifusione delle spese di lite, in favore di liquidate in euro 2.538,50 per compenso Controparte_1 professionale al difensore, oltre I.V.A. e C.P.A. ove dovute come per legge.
Così è deciso in Teramo, il 24 marzo 2025.
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – gop - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3818/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Pescara, Via Raffaele Paolucci n. 47, presso e nello studio dell'Avv.
Francesco Bafile, che lo rappresenta e difende, giusta procura conferita su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Opponente - contro
(P. VA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Castiglione Messer Raimondo, Via Piane n. 119, presso e nello studio dell'Avv. Lucio
Capanna, che la rappresenta e difende giusta procura conferita su foglio separato posto in calce al ricorso anteposto a decreto ingiuntivo n. 963/2021 del 17/09/2021 emesso da Tribunale di Teramo;
- Opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di forniture di beni e servizi
CONCLUSIONI:
Opponente, “a) in accoglimento dell'opposizione proposta con il presente atto, riconoscere e dichiarare nullo ed improduttivo di effetti e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto ed indicato in epigrafe;
b) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta con il presente atto, riconoscere e dichiarare che il danno complessivamente subito dall'esponente è pari ad €. 20.935,50 o alla somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta all'esito delle indagini istruttorie da svolgere all'uopo, con interessi e rivalutazione come per legge;
c) condannare, quindi, la convenuta in opposizione al pagamento della suddetta somma o di quella, che, per effetto della compensazione con l'eventuale credito residuo della medesima convenuta, risulterà dalla stessa dovuta, sempre con gli interessi e la rivalutazione monetaria;
d) condannare in ogni caso la convenuta in opposizione al rimborso delle spese, comprese quelle forfettarie, ed al pagamento del compenso professionale conseguente al giudizio;
con ogni salvezza;
con riserva di produrre altri documenti, in aggiunta a quelli già allegati al fascicolo e risultanti dal relativo indice, come di formulare eventuali richieste di mezzi istruttori”.
Opposta “Voglia l'On.le Giudice del Tribunale adito, in accoglimento del presente atto : - In via preliminare: ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecutorietà del Dec. Ing. n. 963/2021 – n. 2681/2021 Trib. Teramo, in quanto l'opposizione oltre che chiaramente pretestuosa e dilatoria non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione, per le motivazioni tutte spiegate nella narrativa che precede;
- Nel merito: rigettare l'opposizione spiegata dal Parte_1
, in persona dell'amministratore/legale rapp.te p.t., avverso il Decreto Ingiuntivo n. 963/2021 emesso dal Tribunale
[...] di Teramo in data 16/09/2021, per le motivazioni tutte esposte in comparsa e, per l'effetto, confermare il provvedimento monitorio opposto con tutte le conseguenti statuizioni di legge”.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, il ha Parte_1 convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale la formulando opposizione al decreto CP_2 ingiuntivo n. 963/2021 (R.G. 2681/2021) emesso dal Tribunale di Teramo in data 17/09/2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro € 21.910,59, oltre interessi e spese di procedura, quale corrispettivo della fattura n. 68 del 16/07/2021, a saldo di quanto dovuto alla appaltatrice/odierna opposta per i lavori di manutenzione straordinaria delle parti condominiali e manutenzione balconi, oltre ad opere di carattere individuale presso il sito in Pineto Parte_1
(TE), Via Della Quiete n. 1.
L'opponente ha eccepito e dedotto, in sintesi, che la i) avrebbe eseguito lavori e forniture non CP_1 richieste e non approvate dal committente;
ii) avrebbe eseguito lavori e forniture difformi rispetto alle categorie di lavoro approvate dal committente;
iii) avrebbe maturato un ritardo ingiustificato di 54 giorni rispetto all'ultima scadenza concordata, così esponendosi al pagamento della penale contrattualmente convenuta.
La costituitasi in giudizio, ha eccepito e dedotto, in sintesi, che il credito di cui sopra sarebbe CP_2 comprovato da circostanze di fatto e di diritto, a fronte di un'opposizione dilatoria, per le ragioni meglio descritte in atti.
Istruita la causa a mezzo documentale e prove orali, il Giudicante, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., presa visione delle note di trattazione scritta depositate in atti, ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
----------
L'opposizione è infondata e va rigettata, per le ragioni di seguito enunciate.
Occorre premettere che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto di credito dedotto in lite.
In particolare, in ossequio al tradizionale criterio di riparto dell'onere della prova (cfr. per tutte Cass. Civ.
SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533), l'opposto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento, pur qualificato, spettando di converso all'opponente dimostrare o che l'inadempimento non vi è stato o che esso non è causalmente o psicologicamente imputabile allo stesso.
Ciò premesso e venendo al caso di specie, deve anzitutto ritenersi provato il titolo alla base della pretesa creditoria dell'opposta, atteso che l'assemblea condominiale ha approvato i quadri economici di spesa riportati nel fascicolo di intervento generale e lo stato di riparto delle spese, anche con rilievo ex art. 115
c.p.c., e che dall'analisi documentale allegata in atti è emerso che il credito è definito nei certificati di regolare esecuzione del direttore dei lavori (doc. 3 fasc. monitorio, doc. 6 e 7 fasc. opposizione) approvati dai condomini e/o provenienti dal Direttore dei Lavori e che, inoltre, l'amministratrice del con Parte_1 propria nota del 23/07/2021 (cfr. doc. 11) riscontrava il sollecito di pagamento inviandolo per conoscenza ai condomini. Inoltre, non può non evidenziarsi che il motivo del mancato pagamento oggetto del presente giudizio non è quanto posto a fondamento dell'opposizione, bensì la morosità di alcuni condomini che impedivano il saldo di quanto dovuto alla CP_1
Viceversa, in ordine alle eccezioni di parte opponente, non è stata raggiunta la prova che il credito ingiunto riguardasse opere non commissionate (genericamente riassunte in “levigatura marmi”), atteso che il Direttore dei Lavori risulta aver attestato la regolare esecuzione delle opere e certificato la corrispondenza delle opere realizzate con quelle commissionate. Tale circostanza, documentata per tabulas, è stata altresì confermata dal teste il quale, ha dichiarato che la “levigatura” era stata richiesta successivamente alla stipula Testimone_1 del contratto dalla medesima amministratrice del condominio. Inoltre, è documentato in atti (cfr. e-mail del
9/02/2020 e 10/02/2020, doc. nn. 8, 14 e 19 e doc. n. 16), che il Condominio ha commissionato la
“levigatura”, ma non ha accettato la fase successiva della “lucidatura”. Risulta provato altresì che la lucidatura non è stata eseguita e neppure contabilizzata. Con riferimento, invece, ai paventati vizi dell'opera sollevati dall'opponente, trattasi di mera eccezione formulata in maniera del tutto generica, sfornita di alcun elemento probatorio, il cui onere probatorio gravava su parte opponente, essendo fatto costitutivo dell'eccezione sollevata, nonché in ossequio al principio di vicinanza della prova e della natura positiva del fatto da dimostrare (SS.UU. 3/05/2019 n. 11748).
Infine, parte opponente non ha ottemperato al noto criterio del riparto dell'onere della prova in ordine al ritardo nella conclusione dei lavori, risultando pertanto infondata la domanda proposta in via riconvenzionale al fine del riconoscimento della cd. penale. Al contrario, testi escussi hanno evidenziato l'esatto contrario, dichiarando che i lavori sono stati conclusi entro il termine concordato di ottobre 2020, risultando, con ciò, del tutto superfluo disquisire sulla perentorietà o meno di detto termine. Parimenti, per conseguenza, si rivela del tutto sfornita di elementi probatori la domanda avanzata da parte opponente avente ad oggetto il ricorrere dei presupposti dell'azione risarcitoria.
Acclarata, dunque, da un lato, la fondatezza della pretesa creditoria azionata, e, dall'altro il difetto di prova in ordine ai fatti costitutivi delle eccezioni articolate dall'opponente, rivelatesi generiche, del tutto estranee al presente giudizio e in contrasto con quanto emerso in corso di causa, non resta che ritenere dimostrato il credito vantato dall'opposta, con conseguente reiezione dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Giova, infine, dar conto della correttezza dell'instaurazione del giudizio di opposizione innanzi a questo ufficio, atteso che, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., in materia di opposizione a decreto ingiuntivo vige il criterio della competenza funzionale ed inderogabile dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, in base alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii., avuto riguardo allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), con l'applicazione, per tutte le fasi del giudizio, dei valori medi, ridotti rispettivamente del 50%, tenuto conto delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva concretamente espletata (ex art. 4 D.M. cit.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio di opposizione iscritto al numero di ruolo di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 963/2021;
2) Condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 rifusione delle spese di lite, in favore di liquidate in euro 2.538,50 per compenso Controparte_1 professionale al difensore, oltre I.V.A. e C.P.A. ove dovute come per legge.
Così è deciso in Teramo, il 24 marzo 2025.
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)