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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 6080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6080 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Francesco NOTARO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1397/2019 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza collegiale del 07.10.2025, svolta a trattazione scritta, come previsto dall'art. 221 del D.L. 19/05/2020 n.
34, conv. con mod. dalla L. 17/07/2020 n. 77 e succ. mod. e integrazioni, con termini ridotti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. CERVONE GINEVRA (C.F. C.F._2
ed elettivamente domiciliati in Castello di Cisterna, alla via Kennedy n. 4 – C.F._3
Email_1
APPELLANTI
E
1 (P.I. , in persona del sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Benevento, alla Via Raguzzini n. 10, presso lo studio dell'avv. Salvatore Del
Prete (C.F. ), che lo rappresenta e difende – C.F._4 Email_2
APPELLATO
NONCHÉ
(P.I. Controparte_2
), in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Benevento, alla P.IVA_2
Via Mommsen n. 6, presso la sede dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Cornacchia CP_2
(C.F. ) - C.F._5 Email_3
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 110/2019, pubblicata il 18.01.2019
e notificata il 16.02.2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 28.10.2015, e convenivano in giudizio, dinanzi Parte_1 Parte_2 al Tribunale di Benevento, il e l Controparte_1 [...]
chiedendone la condanna, in solido o per quanto di ragione, al Controparte_2 ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della realizzazione dei lavori di edificazione di un complesso di alloggi di edilizia popolare.
Assumevano di essere proprietari di un appezzamento di terreno, confinante con il terreno di proprietà comunale assegnato allo per la realizzazione degli alloggi. CP_2
Deducevano che, nel corso dei lavori, era stato effettuato uno sbancamento verso la proprietà a monte, ove era situato il loro terreno, reso in parte impraticabile, atteso era stato modificato l'andamento naturale del pendio e che, terminati i lavori, non si era provveduto al ripristino dello stato dei luoghi, essendo residuato un forte dislivello, causa di continui smottamenti e frane.
Lamentavano la mancata esecuzione delle necessarie opere di sostegno, rimodellamento del terreno e corretta regimentazione delle acque meteoriche.
Chiedevano, pertanto, condannarsi gli enti convenuti, in solido o per quanto di ragione, a ripristinare lo stato dei luoghi e a porre in sicurezza l'area. In subordine, chiedevano la condanna del alla CP_1
2 realizzazione di un muro di sostegno della scarpata al confine tra i due fondi, oltre, in ogni caso, al risarcimento dei danni.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il , contestando la propria Controparte_1 CP_1 legittimazione passiva, dal momento che gli alloggi erano stati realizzati in totale autonomia dallo cui andavano imputati i danni lamentati. CP_2
Nel merito, negava qualsivoglia responsabilità omissiva in ordine al controllo sull'esecuzione dei lavori, avendone attestato l'ultimazione e certificato la piena agibilità e abitabilità dell'opera, previa verifica della conformità al progetto approvato e della sussistenza di tutti i requisiti di legge.
Deduceva, infine, la mancanza di prova circa l'esistenza e l'ammontare dei danni lamentati, posto che il terreno di proprietà comunale era posto ad un livello inferiore rispetto al fondo attoreo.
Si costituiva anche lo il quale eccepiva la prescrizione, la nullità dell'atto di citazione e il CP_2 proprio difetto di legittimazione passiva, per non essere proprietario dell'area e per non aver effettuato il lamentato sbancamento di terra.
La causa, istruita solo documentalmente, veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale rigettava le domande attoree ritenendole infondate, e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna parte convenuta.
In sintesi, il primo giudice riteneva non allegati né provati sia la situazione dei luoghi antecedente all'esecuzione delle opere sia la limitazione patita in conseguenza della loro esecuzione, posto che l'area appariva “già e normalmente scoscesa”, quale che fosse l'entità dello sbancamento.
Reputava carente la dimostrazione dell'effettiva privazione dell'area occupata. Evidenziava che la gran parte della proprietà attorea era collocata a monte della scarpata, e che non era stata offerta la prova della verificazione di fenomeni di smottamento o di frane, tant'è che gli attori non avevano mai avanzato domande possessorie o nunciatorie.
Infine, essendo verosimile che lo aveva realizzato gli alloggi mediante affidamento delle opere CP_2 ad un appaltatore (non evocato in lite), gli attori avrebbero dovuto fornire la prova che la committenza si era ingerita nella loro esecuzione, riducendo l'autonomia dell'appaltatore, mancando la quale ricadeva in via esclusiva su quest'ultimo la responsabilità per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera.
3 Avverso la sentenza hanno proposto appello e con citazione del Parte_1 Parte_2
15.03.2019, deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Il e lo si sono costituiti, Controparte_1 Controparte_2 rispettivamente, con comparse del 19.06.2019 e del 08.07.2019 (per l'udienza del 09.07.2019), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione, con la concessione di termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'impugnazione promossa, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017).
Sempre in via preliminare, va dato atto della produzione documentale tardiva, a cura degli appellanti, di un “documento nuovo”, denominato “Avviso esplorativo di manifestazione di interesse per l'alienazione di beni immobili” del Comune di del 07.01.2023, versato in atti in Controparte_1 allegato alle note di udienza del 6.10.2025, e ritenuto “indispensabile ai fini della decisione”.
Anche a volerne ritenere ammissibile la produzione, trattandosi di documento formatosi successivamente alle preclusioni istruttorie maturate in primo grado, trattasi, peraltro, a giudizio della
Corte, di un documento irrilevante ai fini della decisione.
Nel predetto avviso, col quale l'ente ha posto in vendita un lotto di terreno confinante con l'appezzamento attoreo, si legge infatti che il promissario acquirente “dovrà garantire la realizzazione di
4 adeguate opere di regimentazione delle acque meteoriche al fine di evitare danneggiamenti agli immobili esistenti” e “di materializzare il confine con adeguate opere permanenti”.
Esso non contiene, come dedotto dagli appellanti, alcun implicito riconoscimento della fondatezza delle avverse doglianze, né l'ammissione della pericolosità del fondo e della necessità degli interventi invocati, apparendo piuttosto ispirato alla cautela del in previsione di una propria soccombenza nel CP_1 presente procedimento, affinché siano riversati sul futuro acquirente gli obblighi derivanti da un'eventuale condanna.
Ciò precisato, nel merito si osserva quanto segue.
Col primo motivo gli appellanti denunciano il vizio di omessa pronuncia, atteso che il giudice di prime cure, pur rigettando tutte le domande, avrebbe esaminato unicamente la domanda di risarcimento danni, in violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.
Assumono di aver chiesto, oltre al risarcimento, la condanna degli appellati al ripristino dello stato dei luoghi e alla realizzazione delle opere necessarie ad elidere le conseguenze dannose delle loro condotte illecite. In via subordinata, hanno chiesto la condanna del alla Controparte_1 realizzazione di un muro di sostegno della scarpata al confine tra i due fondi, e al riempimento del dislivello artificiosamente creato, su cui il primo giudice non si sarebbe affatto pronunciato.
Le doglianze sono infondate.
Dalla lettura della sentenza impugnata emerge chiaramente come il rigetto di tutte le domande formulate costituisca il portato logico della ritenuta insussistenza di prova del lamentato mutamento dello stato dei luoghi, non avendo gli attori provato la situazione antecedente, l'entità dello sconfinamento, la modifica sostanziale al godimento del bene.
Il rigetto della domanda di ripristino dello “status quo ante” discende, appunto, dalla mancanza di prova della situazione preesistente.
Gli attori avrebbero dovuto provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito e, dunque, la condotta dolosa o colposa del danneggiante;
il danno, inteso nella duplice accezione di danno evento e di danno conseguenza;
il nesso di causalità tra la condotta e il danno.
E ciò, sia in caso di domanda di reintegrazione in forma specifica, sia in caso di domanda risarcitoria per equivalente.
5 È noto, infatti, che il danno patrimoniale e non patrimoniale può essere risarcito in forma specifica, a richiesta del danneggiato, affinché si ripristini la situazione di fatto preesistente alla lesione, qualora ciò sia in tutto o in parte possibile, purché il giudice non ritenga la reintegrazione eccessivamente onerosa per il debitore, tanto da disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, ai sensi dell'art. 2058
c.c.
Nel caso di specie, come meglio si dirà in prosieguo, non vi è prova: a) della condotta di trasformazione dei luoghi posta in essere dallo;
b) degli ingenti danni derivanti Controparte_2 CP_2 dall'impraticabilità e inutilizzabilità della porzione di terreno inclinata;
c) dei continui smottamenti e/o frane lamentati, tali da compromettere la stabilità del pendio.
Né risulta che gli appellanti abbiano mai esperito azioni a difesa del possesso o azioni di nunciazione, né hanno introdotto procedimenti per ATP.
È incontestato che gli attori non hanno esperito l'azione di manutenzione di cui all'art. 1170 c.c., onde far cessare le lamentate molestie e turbative nel possesso, e conseguire il ripristino della situazione dei luoghi eventualmente alterata o modificata dall'azione lesiva.
Del pari, e ancor prima, avrebbero potuto esperire l'azione di nuova opera, di cui all'art. 1171 c.c., con finalità tipicamente cautelare, così da prevenire il pregiudizio che sarebbe potuto derivare dall'attività di spianatura e di sbancamento, in attesa del successivo accertamento del diritto alla proibizione.
Invece, nulla di tutto ciò è stato fatto.
Conclusivamente, il motivo deve essere rigettato.
Col secondo motivo gli appellanti deducono l'erroneità della sentenza in relazione alla dichiarata carenza di prova.
Assumono che l'impraticabilità del luogo, a causa del profondo dislivello creato dallo sbancamento di terra, risulterebbe dai documenti tempestivamente e ritualmente prodotti.
Richiamano la relazione di consulenza tecnica di parte redatta dall'ing. , i rilievi grafici e Pt_2 fotografici, che riproducono lo stato dei luoghi;
e il verbale di sopralluogo redatto nel contraddittorio con l'amministrazione comunale, in persona del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Ing.
. Persona_1
6 Contestano il rigetto delle richieste istruttorie formulate - ed in questa sede reiterate - sostenendo l'ammissibilità dei capitoli di prova articolati, in quanto rilevanti, specifici e non valutativi, con puntale indicazione dei fatti da provare.
Contestano anche la valutazione di inammissibilità e irrilevanza della chiesta CTU, che il primo giudice ha giudicato meramente esplorativa, ritenendo di aver assolto l'onere probatorio su di essi gravante.
L'espletamento della CTU avrebbe consentito di determinare la situazione geomorfologica configuratasi a seguito dei lavori di sbancamento, l'entità dei danni subiti, le opere volte all'eliminazione del pericolo di frane e cedimenti, e gli interventi atti al migliore e duraturo ripristino dello stato dei luoghi.
Anche tali doglianze sono infondate.
Il Tribunale, correttamente, ha ritenuto carente il corredo probatorio allegato dagli odierni appellanti, per le ragioni già esposte e per quelle che si andranno ad illustrare.
La relazione di consulenza tecnica di parte redatta dall'ing. è un elaborato connotato da estrema Pt_2 sinteticità, privo di intellegibilità nell'iter argomentativo, nel quale ci si limita ad affermare, in meno di due pagine complessive, quanto sostenuto nell'atto di citazione.
Nella predetta relazione il consulente afferma che “…veniva effettuato uno sbancamento del terreno che interessava anche la particella n. 291 di proprietà per una profondità di oltre metri Parte_3
5 e lasciando una scarpata di altezza variabile di circa 6 metri dal piano di sbancamento…”, senza chiarire gli elementi valorizzati per giungere alla conclusione che vi sia stato uno sbancamento di terra e che il pendio sia stato creato artificialmente. (cfr. relazione di CTP pag. 1).
Ancora, nella citata relazione si legge: “L'intervento effettuato, non è stato completato dal ripristino dello stato dei luoghi originario, soprattutto nella proprietà . Sicuramente, la situazione Parte_3 attuale comporta notevoli rischi di smottamento e/o di trascinamento a valle di detriti durante i periodi di pioggia, come spesso verificatosi”. (cfr. relazione di CTP pag. 2).
Manca il documentato raffronto con lo stato dei luoghi originario, né sono riscontrati i notevoli rischi di smottamento e/o di trascinamento a valle di detriti durante i periodi di pioggia, che il tecnico indica come fenomeni frequenti (“come spesso verificatosi”), senza però allegare alcunché sul punto. (cfr. relazione CTP pag. 2).
7 I grafici e le fotografie dello stato dei luoghi, allegati in atti, raffigurano un pendio scosceso, coperto da vegetazione spontanea, naturalmente degradante verso valle, di cui non è palese la derivazione dall'opera di sbancamento.
Il dislivello sembra, infatti, attribuibile alla naturale consistenza dei luoghi, senza che possa imputarsene all'attività umana l'alterazione.
In definitiva, mancando rilievi tecnici e fotografici antecedenti all'esecuzione dei lavori, non è possibile operare un confronto con la situazione attuale, stabilire come si presentasse, in origine, il fondo attoreo,
e in che misura venisse utilizzato.
Né vi è prova degli ingenti danni derivanti dall'impraticabilità e inutilizzabilità della porzione di terreno inclinata, così come non vi è traccia dei continui smottamenti e/o frane lamentati, tali da compromettere la stabilità del pendio.
Il verbale di sopralluogo, stilato in contraddittorio con il responsabile dell'UTC, Ing. , Persona_1 non apporta alcun elemento utile sotto il profilo probatorio, dal momento che il tecnico Comunale si riserva testualmente “di comunicare ogni successiva determinazione”. (cfr. verbale di sopralluogo).
In definitiva, non essendo provato l'illecito sbancamento di terra con sconfinamento nel fondo di proprietà degli appellanti, non può dirsi che il dislivello presente sia stato creato artificialmente, così come non è possibile affermare che la parziale impraticabilità del fondo e il rischio di smottamenti e/o frane siano imputabili alla condotta dello nell'esecuzione dei lavori. CP_2
Né tale difetto originario di prova poteva essere colmato attraverso l'espletamento della prova testimoniale o della CTU, avendo gli attori indicato, quale unico teste della propria lista, proprio l'ing.
, che nulla avrebbe potuto aggiungere rispetto al contenuto della relazione a sua firma, Persona_2 già di per sé non decisiva per le ragioni esposte, ed apparendo meramente esplorativa la c.t.u., a fronte delle evidenziate deficienze allegatorie.
È noto, infatti, che “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. 30218/17; analogamente, in precedenza, Cass. 3130/11).
8 Col terzo motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha escluso la responsabilità dei convenuti richiamando la giurisprudenza che esclude la responsabilità oggettiva del proprietario-committente allorquando le opere siano state affidate in appalto e l'appaltatore abbia agito in autonomia, con propria organizzazione e con propri mezzi.
Assumono, in senso contrario, che, ai sensi dell'art. 840 comma 1 c.c., il proprietario di un fondo risponderebbe direttamente dei danni causati ai vicini dalle opere di escavazione intraprese, anche ove esse siano state appaltata a terzi.
Il dovrebbe sopportare le spese di costruzione e di manutenzione del muro di sostegno, CP_1 rispondendo altresì dei danni cagionati, in solido con lo autore delle opere, non essendo, nel CP_2 caso di specie, applicabile il disposto dell'art. 887 c.c. - a norma del quale, nei fondi a dislivello, il proprietario del fondo superiore deve sopportare le spese di costruzione e di manutenzione del muro di sostegno – essendo tale disposizione applicabile alle sole ipotesi in cui il dislivello tra i due fondi è di origine naturale.
Le doglianze sono infondate.
E' incontestato che le opere siano state eseguite mediante affidamento in appalto.
E' pure evidente che i danni lamentati non sono connessi alla connotazione della cosa in custodia, nel quale caso opererebbe il criterio di imputazione dell'art. 2051 c.c., ma deriverebbero immediatamente ed esclusivamente dalle modalità con cui l'appaltatore ha scelto di eseguire i lavori (cfr. Cass. Sez. 3 -,
Ordinanza n. 4288 del 16/02/2024).
In ragione di ciò i richiami giurisprudenziali del primo giudice sono pertinenti, e la pronuncia è coerente con l'orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo il quale, in caso di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto, dei danni derivanti dall'attività dell'appaltatore risponde, di regola, esclusivamente l'appaltatore ex art. 2043 c.c., salvo il caso in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo (ex plurimis: Cassazione civile, sez. III, 28/09/2018, n. 23442).
Quanto all'invocata condanna dei convenuti alla realizzazione del muro di sostegno, la stessa resta preclusa dalla mancanza di prova della riconducibilità causale all'attività di scavo della formazione del pendio attualmente esistente.
Il quarto motivo, inerente al governo delle spese di lite, resta assorbito dal rigetto dei motivi di merito, come sopra argomentato.
9 Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato, e la sentenza di primo grado impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (indeterminabile – complessità bassa), ai minimi della tariffa, per la ripetitività delle difese svolte.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti, per il pagamento, in solido, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese processuali del grado in favore delle parti appellate costituite, che liquida in euro 4.996,00 per compensi professionali in favore di ciascuna, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti soccombenti per il pagamento, in solido, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 28.11.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
Sentenza redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott.ssa Lidia
MIGLIORELLI
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Francesco NOTARO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1397/2019 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza collegiale del 07.10.2025, svolta a trattazione scritta, come previsto dall'art. 221 del D.L. 19/05/2020 n.
34, conv. con mod. dalla L. 17/07/2020 n. 77 e succ. mod. e integrazioni, con termini ridotti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. CERVONE GINEVRA (C.F. C.F._2
ed elettivamente domiciliati in Castello di Cisterna, alla via Kennedy n. 4 – C.F._3
Email_1
APPELLANTI
E
1 (P.I. , in persona del sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Benevento, alla Via Raguzzini n. 10, presso lo studio dell'avv. Salvatore Del
Prete (C.F. ), che lo rappresenta e difende – C.F._4 Email_2
APPELLATO
NONCHÉ
(P.I. Controparte_2
), in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Benevento, alla P.IVA_2
Via Mommsen n. 6, presso la sede dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Cornacchia CP_2
(C.F. ) - C.F._5 Email_3
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 110/2019, pubblicata il 18.01.2019
e notificata il 16.02.2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 28.10.2015, e convenivano in giudizio, dinanzi Parte_1 Parte_2 al Tribunale di Benevento, il e l Controparte_1 [...]
chiedendone la condanna, in solido o per quanto di ragione, al Controparte_2 ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della realizzazione dei lavori di edificazione di un complesso di alloggi di edilizia popolare.
Assumevano di essere proprietari di un appezzamento di terreno, confinante con il terreno di proprietà comunale assegnato allo per la realizzazione degli alloggi. CP_2
Deducevano che, nel corso dei lavori, era stato effettuato uno sbancamento verso la proprietà a monte, ove era situato il loro terreno, reso in parte impraticabile, atteso era stato modificato l'andamento naturale del pendio e che, terminati i lavori, non si era provveduto al ripristino dello stato dei luoghi, essendo residuato un forte dislivello, causa di continui smottamenti e frane.
Lamentavano la mancata esecuzione delle necessarie opere di sostegno, rimodellamento del terreno e corretta regimentazione delle acque meteoriche.
Chiedevano, pertanto, condannarsi gli enti convenuti, in solido o per quanto di ragione, a ripristinare lo stato dei luoghi e a porre in sicurezza l'area. In subordine, chiedevano la condanna del alla CP_1
2 realizzazione di un muro di sostegno della scarpata al confine tra i due fondi, oltre, in ogni caso, al risarcimento dei danni.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il , contestando la propria Controparte_1 CP_1 legittimazione passiva, dal momento che gli alloggi erano stati realizzati in totale autonomia dallo cui andavano imputati i danni lamentati. CP_2
Nel merito, negava qualsivoglia responsabilità omissiva in ordine al controllo sull'esecuzione dei lavori, avendone attestato l'ultimazione e certificato la piena agibilità e abitabilità dell'opera, previa verifica della conformità al progetto approvato e della sussistenza di tutti i requisiti di legge.
Deduceva, infine, la mancanza di prova circa l'esistenza e l'ammontare dei danni lamentati, posto che il terreno di proprietà comunale era posto ad un livello inferiore rispetto al fondo attoreo.
Si costituiva anche lo il quale eccepiva la prescrizione, la nullità dell'atto di citazione e il CP_2 proprio difetto di legittimazione passiva, per non essere proprietario dell'area e per non aver effettuato il lamentato sbancamento di terra.
La causa, istruita solo documentalmente, veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale rigettava le domande attoree ritenendole infondate, e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna parte convenuta.
In sintesi, il primo giudice riteneva non allegati né provati sia la situazione dei luoghi antecedente all'esecuzione delle opere sia la limitazione patita in conseguenza della loro esecuzione, posto che l'area appariva “già e normalmente scoscesa”, quale che fosse l'entità dello sbancamento.
Reputava carente la dimostrazione dell'effettiva privazione dell'area occupata. Evidenziava che la gran parte della proprietà attorea era collocata a monte della scarpata, e che non era stata offerta la prova della verificazione di fenomeni di smottamento o di frane, tant'è che gli attori non avevano mai avanzato domande possessorie o nunciatorie.
Infine, essendo verosimile che lo aveva realizzato gli alloggi mediante affidamento delle opere CP_2 ad un appaltatore (non evocato in lite), gli attori avrebbero dovuto fornire la prova che la committenza si era ingerita nella loro esecuzione, riducendo l'autonomia dell'appaltatore, mancando la quale ricadeva in via esclusiva su quest'ultimo la responsabilità per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera.
3 Avverso la sentenza hanno proposto appello e con citazione del Parte_1 Parte_2
15.03.2019, deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Il e lo si sono costituiti, Controparte_1 Controparte_2 rispettivamente, con comparse del 19.06.2019 e del 08.07.2019 (per l'udienza del 09.07.2019), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione, con la concessione di termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'impugnazione promossa, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017).
Sempre in via preliminare, va dato atto della produzione documentale tardiva, a cura degli appellanti, di un “documento nuovo”, denominato “Avviso esplorativo di manifestazione di interesse per l'alienazione di beni immobili” del Comune di del 07.01.2023, versato in atti in Controparte_1 allegato alle note di udienza del 6.10.2025, e ritenuto “indispensabile ai fini della decisione”.
Anche a volerne ritenere ammissibile la produzione, trattandosi di documento formatosi successivamente alle preclusioni istruttorie maturate in primo grado, trattasi, peraltro, a giudizio della
Corte, di un documento irrilevante ai fini della decisione.
Nel predetto avviso, col quale l'ente ha posto in vendita un lotto di terreno confinante con l'appezzamento attoreo, si legge infatti che il promissario acquirente “dovrà garantire la realizzazione di
4 adeguate opere di regimentazione delle acque meteoriche al fine di evitare danneggiamenti agli immobili esistenti” e “di materializzare il confine con adeguate opere permanenti”.
Esso non contiene, come dedotto dagli appellanti, alcun implicito riconoscimento della fondatezza delle avverse doglianze, né l'ammissione della pericolosità del fondo e della necessità degli interventi invocati, apparendo piuttosto ispirato alla cautela del in previsione di una propria soccombenza nel CP_1 presente procedimento, affinché siano riversati sul futuro acquirente gli obblighi derivanti da un'eventuale condanna.
Ciò precisato, nel merito si osserva quanto segue.
Col primo motivo gli appellanti denunciano il vizio di omessa pronuncia, atteso che il giudice di prime cure, pur rigettando tutte le domande, avrebbe esaminato unicamente la domanda di risarcimento danni, in violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.
Assumono di aver chiesto, oltre al risarcimento, la condanna degli appellati al ripristino dello stato dei luoghi e alla realizzazione delle opere necessarie ad elidere le conseguenze dannose delle loro condotte illecite. In via subordinata, hanno chiesto la condanna del alla Controparte_1 realizzazione di un muro di sostegno della scarpata al confine tra i due fondi, e al riempimento del dislivello artificiosamente creato, su cui il primo giudice non si sarebbe affatto pronunciato.
Le doglianze sono infondate.
Dalla lettura della sentenza impugnata emerge chiaramente come il rigetto di tutte le domande formulate costituisca il portato logico della ritenuta insussistenza di prova del lamentato mutamento dello stato dei luoghi, non avendo gli attori provato la situazione antecedente, l'entità dello sconfinamento, la modifica sostanziale al godimento del bene.
Il rigetto della domanda di ripristino dello “status quo ante” discende, appunto, dalla mancanza di prova della situazione preesistente.
Gli attori avrebbero dovuto provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito e, dunque, la condotta dolosa o colposa del danneggiante;
il danno, inteso nella duplice accezione di danno evento e di danno conseguenza;
il nesso di causalità tra la condotta e il danno.
E ciò, sia in caso di domanda di reintegrazione in forma specifica, sia in caso di domanda risarcitoria per equivalente.
5 È noto, infatti, che il danno patrimoniale e non patrimoniale può essere risarcito in forma specifica, a richiesta del danneggiato, affinché si ripristini la situazione di fatto preesistente alla lesione, qualora ciò sia in tutto o in parte possibile, purché il giudice non ritenga la reintegrazione eccessivamente onerosa per il debitore, tanto da disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, ai sensi dell'art. 2058
c.c.
Nel caso di specie, come meglio si dirà in prosieguo, non vi è prova: a) della condotta di trasformazione dei luoghi posta in essere dallo;
b) degli ingenti danni derivanti Controparte_2 CP_2 dall'impraticabilità e inutilizzabilità della porzione di terreno inclinata;
c) dei continui smottamenti e/o frane lamentati, tali da compromettere la stabilità del pendio.
Né risulta che gli appellanti abbiano mai esperito azioni a difesa del possesso o azioni di nunciazione, né hanno introdotto procedimenti per ATP.
È incontestato che gli attori non hanno esperito l'azione di manutenzione di cui all'art. 1170 c.c., onde far cessare le lamentate molestie e turbative nel possesso, e conseguire il ripristino della situazione dei luoghi eventualmente alterata o modificata dall'azione lesiva.
Del pari, e ancor prima, avrebbero potuto esperire l'azione di nuova opera, di cui all'art. 1171 c.c., con finalità tipicamente cautelare, così da prevenire il pregiudizio che sarebbe potuto derivare dall'attività di spianatura e di sbancamento, in attesa del successivo accertamento del diritto alla proibizione.
Invece, nulla di tutto ciò è stato fatto.
Conclusivamente, il motivo deve essere rigettato.
Col secondo motivo gli appellanti deducono l'erroneità della sentenza in relazione alla dichiarata carenza di prova.
Assumono che l'impraticabilità del luogo, a causa del profondo dislivello creato dallo sbancamento di terra, risulterebbe dai documenti tempestivamente e ritualmente prodotti.
Richiamano la relazione di consulenza tecnica di parte redatta dall'ing. , i rilievi grafici e Pt_2 fotografici, che riproducono lo stato dei luoghi;
e il verbale di sopralluogo redatto nel contraddittorio con l'amministrazione comunale, in persona del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Ing.
. Persona_1
6 Contestano il rigetto delle richieste istruttorie formulate - ed in questa sede reiterate - sostenendo l'ammissibilità dei capitoli di prova articolati, in quanto rilevanti, specifici e non valutativi, con puntale indicazione dei fatti da provare.
Contestano anche la valutazione di inammissibilità e irrilevanza della chiesta CTU, che il primo giudice ha giudicato meramente esplorativa, ritenendo di aver assolto l'onere probatorio su di essi gravante.
L'espletamento della CTU avrebbe consentito di determinare la situazione geomorfologica configuratasi a seguito dei lavori di sbancamento, l'entità dei danni subiti, le opere volte all'eliminazione del pericolo di frane e cedimenti, e gli interventi atti al migliore e duraturo ripristino dello stato dei luoghi.
Anche tali doglianze sono infondate.
Il Tribunale, correttamente, ha ritenuto carente il corredo probatorio allegato dagli odierni appellanti, per le ragioni già esposte e per quelle che si andranno ad illustrare.
La relazione di consulenza tecnica di parte redatta dall'ing. è un elaborato connotato da estrema Pt_2 sinteticità, privo di intellegibilità nell'iter argomentativo, nel quale ci si limita ad affermare, in meno di due pagine complessive, quanto sostenuto nell'atto di citazione.
Nella predetta relazione il consulente afferma che “…veniva effettuato uno sbancamento del terreno che interessava anche la particella n. 291 di proprietà per una profondità di oltre metri Parte_3
5 e lasciando una scarpata di altezza variabile di circa 6 metri dal piano di sbancamento…”, senza chiarire gli elementi valorizzati per giungere alla conclusione che vi sia stato uno sbancamento di terra e che il pendio sia stato creato artificialmente. (cfr. relazione di CTP pag. 1).
Ancora, nella citata relazione si legge: “L'intervento effettuato, non è stato completato dal ripristino dello stato dei luoghi originario, soprattutto nella proprietà . Sicuramente, la situazione Parte_3 attuale comporta notevoli rischi di smottamento e/o di trascinamento a valle di detriti durante i periodi di pioggia, come spesso verificatosi”. (cfr. relazione di CTP pag. 2).
Manca il documentato raffronto con lo stato dei luoghi originario, né sono riscontrati i notevoli rischi di smottamento e/o di trascinamento a valle di detriti durante i periodi di pioggia, che il tecnico indica come fenomeni frequenti (“come spesso verificatosi”), senza però allegare alcunché sul punto. (cfr. relazione CTP pag. 2).
7 I grafici e le fotografie dello stato dei luoghi, allegati in atti, raffigurano un pendio scosceso, coperto da vegetazione spontanea, naturalmente degradante verso valle, di cui non è palese la derivazione dall'opera di sbancamento.
Il dislivello sembra, infatti, attribuibile alla naturale consistenza dei luoghi, senza che possa imputarsene all'attività umana l'alterazione.
In definitiva, mancando rilievi tecnici e fotografici antecedenti all'esecuzione dei lavori, non è possibile operare un confronto con la situazione attuale, stabilire come si presentasse, in origine, il fondo attoreo,
e in che misura venisse utilizzato.
Né vi è prova degli ingenti danni derivanti dall'impraticabilità e inutilizzabilità della porzione di terreno inclinata, così come non vi è traccia dei continui smottamenti e/o frane lamentati, tali da compromettere la stabilità del pendio.
Il verbale di sopralluogo, stilato in contraddittorio con il responsabile dell'UTC, Ing. , Persona_1 non apporta alcun elemento utile sotto il profilo probatorio, dal momento che il tecnico Comunale si riserva testualmente “di comunicare ogni successiva determinazione”. (cfr. verbale di sopralluogo).
In definitiva, non essendo provato l'illecito sbancamento di terra con sconfinamento nel fondo di proprietà degli appellanti, non può dirsi che il dislivello presente sia stato creato artificialmente, così come non è possibile affermare che la parziale impraticabilità del fondo e il rischio di smottamenti e/o frane siano imputabili alla condotta dello nell'esecuzione dei lavori. CP_2
Né tale difetto originario di prova poteva essere colmato attraverso l'espletamento della prova testimoniale o della CTU, avendo gli attori indicato, quale unico teste della propria lista, proprio l'ing.
, che nulla avrebbe potuto aggiungere rispetto al contenuto della relazione a sua firma, Persona_2 già di per sé non decisiva per le ragioni esposte, ed apparendo meramente esplorativa la c.t.u., a fronte delle evidenziate deficienze allegatorie.
È noto, infatti, che “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. 30218/17; analogamente, in precedenza, Cass. 3130/11).
8 Col terzo motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha escluso la responsabilità dei convenuti richiamando la giurisprudenza che esclude la responsabilità oggettiva del proprietario-committente allorquando le opere siano state affidate in appalto e l'appaltatore abbia agito in autonomia, con propria organizzazione e con propri mezzi.
Assumono, in senso contrario, che, ai sensi dell'art. 840 comma 1 c.c., il proprietario di un fondo risponderebbe direttamente dei danni causati ai vicini dalle opere di escavazione intraprese, anche ove esse siano state appaltata a terzi.
Il dovrebbe sopportare le spese di costruzione e di manutenzione del muro di sostegno, CP_1 rispondendo altresì dei danni cagionati, in solido con lo autore delle opere, non essendo, nel CP_2 caso di specie, applicabile il disposto dell'art. 887 c.c. - a norma del quale, nei fondi a dislivello, il proprietario del fondo superiore deve sopportare le spese di costruzione e di manutenzione del muro di sostegno – essendo tale disposizione applicabile alle sole ipotesi in cui il dislivello tra i due fondi è di origine naturale.
Le doglianze sono infondate.
E' incontestato che le opere siano state eseguite mediante affidamento in appalto.
E' pure evidente che i danni lamentati non sono connessi alla connotazione della cosa in custodia, nel quale caso opererebbe il criterio di imputazione dell'art. 2051 c.c., ma deriverebbero immediatamente ed esclusivamente dalle modalità con cui l'appaltatore ha scelto di eseguire i lavori (cfr. Cass. Sez. 3 -,
Ordinanza n. 4288 del 16/02/2024).
In ragione di ciò i richiami giurisprudenziali del primo giudice sono pertinenti, e la pronuncia è coerente con l'orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo il quale, in caso di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto, dei danni derivanti dall'attività dell'appaltatore risponde, di regola, esclusivamente l'appaltatore ex art. 2043 c.c., salvo il caso in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo (ex plurimis: Cassazione civile, sez. III, 28/09/2018, n. 23442).
Quanto all'invocata condanna dei convenuti alla realizzazione del muro di sostegno, la stessa resta preclusa dalla mancanza di prova della riconducibilità causale all'attività di scavo della formazione del pendio attualmente esistente.
Il quarto motivo, inerente al governo delle spese di lite, resta assorbito dal rigetto dei motivi di merito, come sopra argomentato.
9 Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato, e la sentenza di primo grado impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (indeterminabile – complessità bassa), ai minimi della tariffa, per la ripetitività delle difese svolte.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti, per il pagamento, in solido, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese processuali del grado in favore delle parti appellate costituite, che liquida in euro 4.996,00 per compensi professionali in favore di ciascuna, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti soccombenti per il pagamento, in solido, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 28.11.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
Sentenza redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott.ssa Lidia
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