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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 840/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall' avv. Francesco De Cicco, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Pasqualina Del Giudice, presso cui è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE nonché CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso CP_2 P.IVA_2 dagli avv.ti Giovanna Sereno, Nicola Di Ronza e Gianluca Tellone, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: accertare l'avvenuta prescrizione dei contributi portati dall'intimazione di pagamento n.01220239000189806/000 e dai sottesi avvisi di addebito e, per l'effetto, annullarli;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER LA RESISTENTE A.D.E.R.: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
PER IL RESISTENTE rigettare il ricorso e dichiarare il diritto dei resistenti di CP_2 procedere ad esecuzione forzata relativamente ai crediti accertati;
spese vinte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.3.2023, il sig. esponeva di aver ricevuto Parte_1
1 da A.d.E.R., in data 20.2.2023, notificazione a mezzo P.E.C. dell'intimazione di pagamento n. 01220239000189806000, riferita agli avvisi di addebito n.
31220120002054753000, notificato il 18.01.2013 (€ 7.523,69), n.
31220130000669844000, notificato il 22.04.2013 (€ 7.427,56) e n.
312201300010922687000, notificato il 11.4.2016 (€ 16.393,00), per la somma complessiva di € 31.345,25, a titolo di omesso versamento di contributi I.V.S. e somme aggiuntive, relativamente agli anni dal 2007 al 2011.
Eccepiva l'illegittimità della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione estintiva quinquennale dei crediti.
Tanto premesso, conveniva in giudizio A.d.E.R. e innanzi al Tribunale di CP_2
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, i resistenti si costituivano tempestivamente in giudizio, contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso.
A.d.E.R. eccepiva preliminarmente, la tardività dell'opposizione per violazione del termine perentorio di 40 giorni, decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito e previsto dall'art. 24 co. 5 D. Lgs 46/1999, con conseguente irretrattabilità del credito.
Deduceva l'infondatezza della sollevata eccezione di prescrizione estintiva, non essendo decorso il termine quinquennale ed in ragione della regolare notifica degli atti interruttivi allegati. eccepiva, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva in CP_2 favore di A.d.E.R., quale ente riscossore incaricato.
Sosteneva la regolarità della notifica degli avvisi di addebito, che produceva agli atti in uno a prova della consegna a mezzo posta, invocando la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
Eccepiva altresì la cristallizzazione del credito per vano decorso del termine perentorio per l'opposizione ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, nonché la tardività del ricorso poiché proposto oltre il termine di venti giorni per l'opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617
e 618 bis c.p.c.
Contestava l'eccezione di prescrizione, affermando l'applicabilità dei periodi di sospensione disposti dalla legge durante la pandemia.
Concludevano ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
In via preliminare, non è dato ravvisare alcun difetto di legittimazione passiva in capo
2 alle parti resistenti e A.d.E.R., correttamente evocate in giudizio. CP_2
Quanto all'agente della riscossione, egli è soggetto dal quale promana l'atto impugnato e, oltre ad essere contraddittore necessario in considerazione delle contestazioni inerenti a vizi intrinseci dell'atto stesso, il suo coinvolgimento nel giudizio è stato ritenuto opportuno dalla ricorrente sia ai fini della denuntiatio litis sia ai fini dell'opponibilità dell'eventuale giudicato di annullamento in ipotesi di prosecuzione dell'attività esecutiva.
Invece, quanto all'Istituto di previdenza, esso riveste la qualità di ente creditore, titolare, cioè, della pretesa sostanziale dedotta in lite, sicché ne è indubbia la legitimatio ad causam.
La correttezza dell'evocazione in giudizio sia dell'ente creditore sia dell'agente della riscossione, ad entrambi i quali va riconosciuta la posizione di legittimati passivi, si connette, per l'appunto, alla natura dell'azione, tesa a paralizzare il procedimento esecutivo sia nei confronti del titolare del credito, sia del soggetto (A.d.E.R.) che per conto del titolare conduce l'attività esecutiva.
Per di più, non può dubitarsi della paternità dell'atto impugnato, che promana dall'A.d.E.R., il che rende quest'ultima legittimata passiva nel giudizio, attenendo la domanda alla validità di un atto proprio dell'ente riscossore.
Il tutto in linea con gli indirizzi interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla norma di cui all'art. 39 D. Lgs. 112/1999, orientamenti a mente dei quali l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato (ex multis,
Cassazione civile, sez. II, 11/07/2016, n. 14125).
2. In termini generali, si osserva che il sistema delle riscossioni dei crediti degli enti previdenziali consente al debitore di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 co. 1 c.p.c. e 618 bis
c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 co. 2 c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni, per i vizi formali degli atti del procedimento di esecuzione o di atti ad esso prodromici o successivi, da proporre
3 davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 1 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1 c.p.c.).
Il tutto sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto
(Cass. 31282/2019, 16425/2019, 6704/2016).
Nella fattispecie, il ricorrente non ha espressamente eccepito l'omessa notificazione degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, sicché l'azione promossa va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., avendo l'istante formulato contestazioni afferenti al solo profilo della prescrizione estintiva del credito.
Di conseguenza, deve ritenersi prodotto l'effetto della cristallizzazione dei crediti in questione, non più contestabili nel merito, con delimitazione della domanda di accertamento della prescrizione al solo periodo successivo alle notificazioni sopra indicate, quale fatto sopravvenuto alla formazione dei titoli.
3. Sul punto, occorre considerare che, in subiecta materia, risulta operante il termine di prescrizione quinquennale, come stabilito dall'art. 3 co. 9 L. 335/1995 in riferimento alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, pacificamente applicabile anche ai contributi I.V.S. di cui agli avvisi sottostanti l'atto impugnato (Tribunale di Catania, sez. lav., 02/11/2020, n. 3791: “Tutti i contributi, pur nella loro varietà tipologica, sono assoggettati alla disciplina della prescrizione di cui all' art. 3 legge
335/1995 , nella quale rientrano anche i contributi IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti)”; Tribunale di Roma, sez. lav., 04/10/2017, n. 8007: “Laddove venga avviata una procedura di riscossione al fine di ottenere la corresponsione dei contributi IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) è necessario che l'Ente titolare del credito tenga conto del termine prescrizionale breve di cinque anni”).
Nella fattispecie, non è dato riscontrare alcuna novazione del credito di cui al titolo esecutivo, né in senso oggettivo, giacché ne è ferma l'identità di petitum e di causa petendi, né in senso soggettivo, in quanto l'agente della riscossione, a seguito dell'affidamento del ruolo esecutivo, non diviene il nuovo soggetto attivo dell'obbligazione, ma ne è mero esecutore per conto dell'ente creditore, che resta tale.
Del resto, in tema, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che l'inoppugnabilità della cartella esattoriale non produce alcun effetto novativo poiché è un evento inidoneo a mutare la natura stragiudiziale del titolo esecutivo (Cassazione civile, sez.
III, 04/06/2021, n. 15704: “La cartella esattoriale, divenuta inoppugnabile, in quanto decorso inutilmente il termine di impugnazione, non vale ai sensi dell'articolo 2953 del codice civile a trasformare la prescrizione in decennale. La cartella esattoriale non impugnata, in sostanza, è sì, atto interruttivo del credito, ma non novativo del suo titolo, al punto da fungere da giudicato e dunque da determinare un nuovo termine di prescrizione, ossia quello decennale, in sostituzione del termine proprio del credito portato dalla cartella. Questa regola vale anche nel caso in cui l'atto che costituisce dies a quo, anziché essere costituito dalla cartella esattoriale, è costituito dal ruolo che, pur essendo
4 titolo esecutivo, non è idoneo a comportare una novazione del credito, trasformandolo in uno avente la sua fonte in un titolo esecutivo. I crediti iscritti a ruolo, infatti, conservano la loro natura, e il ruolo stesso costituisce semmai un mezzo, un atto della procedura di riscossione, non contenendo accertamento di un diritto nuovo rispetto a quello oggetto di tutela mediante riscossione coattiva”).
Difatti, neppure può invocarsi il beneficio dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., norma che, per pacifico indirizzo giurisprudenziale, trova applicazione ai soli titoli esecutivi giudiziali e non già a quelli stragiudiziali, come appunto sono le intimazioni di pagamento, le quali innegabilmente presentano tale natura.
In tema, la nomofilassi della Suprema Corte aveva già in passato evidenziato che l'irretrattabilità della cartella, in ragione della sua natura di titolo esecutivo solo stragiudiziale, non è idonea a mutare il suindicato termine di prescrizione in quello ordinario decennale, e ciò proprio in riferimento ad un'opposizione ad intimazione di pagamento relativa ad una cartella per omessi versamenti di contributi previdenziali
(Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397: “La scadenza del termine CP_2 perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione a ruolo produce solo l'effetto della irretrattabilità del credito contributivo ma non la conversione del termine di prescrizione breve
(quinquennale) in quello ordinario (decennale). Tale principio si applica a tutti gli atti di riscossione coattiva di crediti di enti previdenziali, o relativi alle entrate dello Stato, tributarie, extratributarie, nonché ai crediti di regioni province comuni, nonché delle sanzioni per la violazione delle norme tributarie e amministrative. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve dell'ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”).
Nel caso di specie, il periodo da considerare ai fini della prescrizione decorre dal 41° giorno successivo alla data di notificazione dell'avviso d'addebito, poiché, in pendenza di termine per l'opposizione ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, il titolo esecutivo non è ancora formato e la parte può ancora agire, attraverso l'opposizione ordinaria, per contestare la stessa sussistenza nel merito del credito, sia sotto il profilo dell'an debeatur sia sotto il profilo del quantum.
Di contro, come già evidenziato, attraverso l'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c., possono essere fatti valere solo eventi estintivi successivi all'irretrattabilità del titolo, ossia successivi alla scadenza dei 40 giorni per l'opposizione ordinaria.
Pertanto, alla luce della qualificazione giuridica della domanda sopra operata,
l'odierno ricorrente ha titolo ad eccepire la prescrizione estintiva limitatamente al periodo successivo alla cristallizzazione del titolo esecutivo, cioè successivo al decorso dei 40 giorni dopo la notificazione dell'avviso di addebito, trattandosi di opposizione all'esecuzione non ancora iniziata.
Non rileva che la notificazione dell'avviso di addebito interrompa il decorso della
5 prescrizione ed individui il momento di decorrenza di un nuovo quinquennio di prescrizione, in quanto il decorso del tempo che la legge assegna al contribuente per proporre l'azione ex art. 24 citato, se essa non è proposta, non può essere dedotto quale fatto rilevante per la prescrizione estintiva in sede di opposizione all'esecuzione “non recuperatoria”, in quanto fatto antecedente alla formazione stessa del titolo esecutivo.
Quest'ultimo, infatti, non può ritenersi tale al momento della sua notificazione proprio perché pende il termine per l'impugnazione di merito, ma lo diviene solo dopo che il termine è scaduto.
Per tale ragione, il tempo che decorre tra la notificazione dell'avviso di addebito e la scadenza del predetto termine di 40 giorni non può essere considerato nel computo della prescrizione del credito contributivo irretrattabile.
4. Ebbene, tra il 41° giorno successivo alla data di notificazione degli avvisi di addebito de quibus (date che rispettivamente si individuano addì 27.2.2013, 1.5.2013 e
21.5.2016) e la data di notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata
(20.2.2023), il quinquennio ex art. 3 co. 9 L. 335/1995 non può dirsi spirato, e ciò anzitutto in ragione della prova di atti interruttivi medio tempore intervenuti.
L'agente della riscossione, infatti, ha provato di aver nelle more notificato al ricorrente i seguenti avvisi di intimazione: 1) n. 01220169002156980000, relativo agli avvisi nn.
31220120002054753000 e 31220130000669844000, notificato il 27.4.2016; 2) n.
01220189004073554000, relativo agli avvisi nn. 31220120002054753000 e
31220130000669844000, notificato il 17.10.2019; 3) n. 01220189002176657000, relativo all'avviso n. 312201300010922687000, notificato il 30.10.2018.
In specie, A.d.E.R. ha prodotto gli avvisi di ricevimento delle spedizioni postali dei tre avvisi di intimazione predetti, in uno alle attestazioni di deposito del plico presso la casa comunale per irreperibilità assoluta del destinatario odierno ricorrente:
6 7 Detti atti, regolarmente notificati nelle forme e con le modalità di legge, hanno validamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale.
Al riguardo, è pacifico che l'ente impositore e l'agente della riscossione possano avvalersi della notificazione postale, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 26 D.P.R.
602/1973, come modificato dall'art. 12 D. Lgs. 46/1999 ed in forza del richiamo contenuto nell'art. 18 D. Lgs. 46/1999, con possibilità di consegna del plico a soggetti diversi dal destinatario, purché abilitati ai sensi del regolamento postale (art. 32 D.M.
9.4.2001), senza necessità di comunicazione di avvenuta notificazione (C.A.N.) poiché non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 139 e 7 co. 5 L. 890/1982 (Corte
d'appello di Roma, sez. lav., 09/10/2020, n. 1800: “In tema di notifiche delle cartelle esattoriali alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890/1982”; Cassazione civile, sez. lav., 19/07/2018, n. 19270: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale
a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e
l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella…”).
Allorquando, però, nessun soggetto venga rinvenuto all'indirizzo indicato, ed in tutte le altre ipotesi in cui la notifica non possa avvenire in mani del destinatario ovvero di familiare convivente, il citato art. 26, nel rinviare all'art. 60 D.P.R. 600/1973, dispone che la notificazione avvenga a mezzo di deposito presso la casa comunale.
In tali ipotesi, occorre distinguere tra irreperibilità relativa (che ricorre se l'agente postale rinviene l'indirizzo del contribuente, ma non trova nessuno a cui consegnare il plico) ed irreperibilità assoluta (che ricorre quando l'agente postale non rinviene affatto il domicilio del contribuente).
Nel primo caso, il giudice delle leggi ha sancito che debba trovare applicazione l'art. 140 c.p.c., che onera l'agente della riscossione di inviare al contribuente una lettera raccomandata di natura informativa (C.A.D.) circa l'avvenuto deposito della casa comunale, come confermato dalla Suprema Corte (Cassazione civile, sez. III,
08/07/2020, n. 14250: “In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità cd. relativa del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre
2012 relativa al d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 , comma 3 (ora comma 4), va applicato l' art. 140 c.p.c.
, in virtù del combinato disposto del citato art. 26, u.c. , e del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1 , alinea, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del
8 deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione”).
Di contro, in caso d'irreperibilità assoluta, l'agente postale dovrà eseguire delle ricerche, anche anagrafiche, in ordine ad eventuali variazioni di domicilio e residenza del contribuente, e, solo nell'ipotesi in cui tali ricerche siano vane, non potrà applicare l'art. 140 c.p.c., bensì dovrà dare applicazione all'art. 60 co. 1 lett. e) D.P.R. 600/1973
(anche in forza del richiamo normativo ex art. 26 co. 4 D.P.R. 602/1973), secondo cui l'invio della raccomandata informativa è sostituito dal deposito dell'avviso presso il
Comune (Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2022, n. 21522: “In materia di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo dell'art. 140 cod. proc. civ., deve svolgere ricerche dirette a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ovvero, che quest'ultimo non abbia più l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale.
L'ufficiale giudiziario o il messo notificatore, quindi, prima di procedere alla notifica, devono effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche dirette a verificare l'esistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due opzioni, al fine di accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta, e che, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti
l'atto. Il tipo di ricerche a tal fine affidato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure nelle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, basta solamente che dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo espletamento”).
Come si vede, l'art. 60 co. 1 lett. e) suindicato delinea un sistema notificatorio analogo a quello previsto dall'art. 143 c.p.c.
5. Nella fattispecie, la modalità di notificazione utilizzata dall'agente postale, per tutti e tre gli atti interruttivi succitati, è quella prevista in caso di irreperibilità assoluta del destinatario, e la relativa prova, fornita dall'A.d.E.R. e sopra riportata, ne evidenzia la piena regolarità, in quanto l'agente postale, nelle attività compiute, ha sempre attestato di aver eseguito le ricerche anagrafiche a mezzo visure, per poi rilevare l'irreperibilità assoluta dell'odierno ricorrente e depositare gli atti presso il Comune.
Le tre notifiche si sono perfezionate decorsi 8 giorni dal deposito, e rispettivamente addì 5.5.2016, 26.10.2019 e 8.11.2018.
A fronte della tempestiva interruzione del termine di prescrizione per tutti e tre gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata, da tali date è decorso un nuovo periodo quinquennale ex art. 2945 co. 1 c.c.
Né possono essere avallate le contestazioni sollevate da parte del ricorrente in ordine alla regolarità delle notificazioni degli atti interruttivi.
Sul punto, si osserva che la valenza probatoria delle attestazioni compiute dall'agente postale, in ordine alle notificazioni compiute con tale modalità e sopra indicate, non può essere messa in discussione con un mero disconoscimento, in assenza di querela
9 di falso, attesa la natura del loro autore, quale soggetto incaricato di pubblico servizio
(Cass. civ., sez. II, n. 3.6.2019, n. 15108: “In materia di notificazione eseguita dall'agente postale, la corrispondenza relata fa fede, fino a querela di falso, per le attestazioni che riguardano
l'attività svolta e le dichiarazioni ricevute dall'agente postale”).
Dunque, il ricorrente avrebbe dovuto promuovere querela di falso quale unico mezzo processuale utile a denegare la validità delle notificazioni, anche con specifico riferimento all'effettiva sussistenza di una condizione di irreperibilità assoluta, e ciò altresì in assenza dei documenti in originale, di cui sarebbe stata ordinata l'acquisizione a seguito di interpello ex art. 222 c.p.c., ove mai la proposizione della querela fosse stata ritenuta ammissibile.
Deve, pertanto, ribadirsi che, non avendo il ricorrente sporto querela di falso avverso l'attività posta in essere dall'agente postale, la validità probatoria delle notificazioni postali non può essere denegata con un mero disconoscimento delle attestazioni dell'agente postale, il cui accertamento circa il titolo vantato dall'accipiens ai fini della ricezione è assistito dalla fede privilegiata ex art. 2700 c.c.
A ciò si aggiunga che il perfezionamento delle tre notificazioni sopra esaminate determina l'applicabilità dell'effetto di conoscibilità legale degli atti notificati e, con esso, della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., accompagnata dalla presunzione di corrispondenza tra l'atto che il mittente assume notificato e quello effettivamente trasmesso al destinatario.
Trattasi di presunzione relativa, che ammette la prova contraria a carico del destinatario della comunicazione, il quale dovrà dimostrare che il plico, nella fattispecie depositato presso il Comune, contiene un atto diverso da quello che secondo il mittente è stato notificato, oppure provare altra causa di impossibilità non imputabile circa la mancanza di conoscenza dell'atto (Cassazione civile, sez. III, n.
8073 del 04/06/2002: “La presunzione di conoscenza da parte del destinatario, posta dall'art. 1335 cod. civ., delle dichiarazioni dirette ad una determinata persona che siano giunte a destinazione opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo indicato dalla norma, indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall'osservanza delle disposizioni del codice postale. Incombe pertanto sullo stesso destinatario l'onere di provare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza medesima e, quindi, anche l'onere di provare la non corrispondenza della dichiarazione inviata a quella di cui il mittente conservi la copia”).
Ebbene, nessun elemento di prova contraria risulta offerto in tal senso dal ricorrente, sicché la richiamata presunzione non può dirsi superata.
Tanto meno può dubitarsi della valenza dei tre avvisi di intimazione succitati, quali atti recettizi di interruzione della prescrizione ex art. 2943 co. 4 c.c., contenendo essi inequivocabili diffide di pagamento per i crediti contenuti nei tre avvisi di addebito
10 oggetto dell'intimazione opposta, nonché, come detto, validamente notificati.
A tutto ciò consegue il riscontro della regolarità della notificazione summenzionata e di cui la resistente A.d.E.R. ha fornito la prova.
6. Inoltre, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre considerare che, per effetto delle disposizioni normative contenute nel D.L. 18/2020 (decreto Cura
Italia) e nel D.L. 183/2020 (Mille Proroghe), il legislatore ha disposto, durante la pandemia, la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali.
Nello specifico, l'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020, conv. con mod. da L. 27/2020, ha disposto che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 co.29 L. 335/1995, sono sospesi, per il periodo del 23 febbraio al 30 giugno 2020 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Successivamente, l'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020, conv. con mod. da L. 21/2021 ha disposto che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 co.9 L. 335/1995, sono sospesi dalla entrata in vigore del presente decreto fino al 30.6.2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Dunque, per effetto del D.L. 18/2020, qualora il termine di prescrizione si compia nel periodo dal 23.2.2020 al 30.6.2020, è previsto uno slittamento di 129 giorni.
Tale periodo viene considerato neutro ai fini della prescrizione, e va sommato, nel computo del termine quinquennale, all'originario termine di maturazione.
Qualora il nuovo termine quinquennale di prescrizione attraversi il periodo tra il
31.12.2020 e il 30.6.2021, si dovrà tenere conto anche degli effetti delle disposizioni del D.L. 183/2020, ovvero di un allungamento ulteriore di 182 giorni.
In tal caso, la prescrizione risulterà sospesa per complessivi 311 giorni.
L'esame della fattispecie concreta rivela che il quinquennio, anche in assenza della sospensione pocanzi richiamata, comunque non sarebbe spirato prima del 20.2.2023
(data di notifica dell'atto impugnato), in ragione della regolare notifica delle tre intimazioni di pagamento suindicate.
In specie, rispetto agli avvisi di addebito nn. 31220120002054753000 e
31220130000669844000, il dies a quo del termine quinquennale è rispettivamente decorso dal 27.2.2013 e dal 1.5.2013, per poi essere interrotto dalla intimazione di pagamento n. 01220169002156980000, con notifica perfezionatasi il 5.5.2016, e dalla intimazione di pagamento n. 01220189004073554000, con notifica perfezionatasi il
26.10.2019, il che conduce ad individuare la scadenza del termine in data 26.10.2024, ben oltre la data di notificazione dell'intimazione impugnata (20.2.2023).
Per l'avviso di addebito n. 312201300010922687000, il dies a quo decorre dal
11 21.5.2016, il termine di prescrizione, in forza dell'interruzione posta in essere con l'intimazione di pagamento n. 01220189002176657000, la cui notificazione si è perfezionata in data 8.11.2018, è caduto in data 8.11.2023, anche in tal caso oltre la data di notifica dell'atto opposto.
A fortiori si giunge a tale conclusione tenendo in considerazione i due periodi di sospensione anzidetti, che risultano entrambi applicabili per tutti i crediti di cui ai tre avvisi di addebito in questione.
In conclusione, s'impone di disattendere l'eccezione di prescrizione e disporre il rigetto del ricorso.
Assorbito ogni altro profilo.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché
l'incertezza interpretativa in ordine alla disciplina applicabile alla fattispecie in controversia, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 30.1.2025. Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 840/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall' avv. Francesco De Cicco, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Pasqualina Del Giudice, presso cui è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE nonché CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso CP_2 P.IVA_2 dagli avv.ti Giovanna Sereno, Nicola Di Ronza e Gianluca Tellone, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: accertare l'avvenuta prescrizione dei contributi portati dall'intimazione di pagamento n.01220239000189806/000 e dai sottesi avvisi di addebito e, per l'effetto, annullarli;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER LA RESISTENTE A.D.E.R.: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
PER IL RESISTENTE rigettare il ricorso e dichiarare il diritto dei resistenti di CP_2 procedere ad esecuzione forzata relativamente ai crediti accertati;
spese vinte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.3.2023, il sig. esponeva di aver ricevuto Parte_1
1 da A.d.E.R., in data 20.2.2023, notificazione a mezzo P.E.C. dell'intimazione di pagamento n. 01220239000189806000, riferita agli avvisi di addebito n.
31220120002054753000, notificato il 18.01.2013 (€ 7.523,69), n.
31220130000669844000, notificato il 22.04.2013 (€ 7.427,56) e n.
312201300010922687000, notificato il 11.4.2016 (€ 16.393,00), per la somma complessiva di € 31.345,25, a titolo di omesso versamento di contributi I.V.S. e somme aggiuntive, relativamente agli anni dal 2007 al 2011.
Eccepiva l'illegittimità della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione estintiva quinquennale dei crediti.
Tanto premesso, conveniva in giudizio A.d.E.R. e innanzi al Tribunale di CP_2
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, i resistenti si costituivano tempestivamente in giudizio, contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso.
A.d.E.R. eccepiva preliminarmente, la tardività dell'opposizione per violazione del termine perentorio di 40 giorni, decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito e previsto dall'art. 24 co. 5 D. Lgs 46/1999, con conseguente irretrattabilità del credito.
Deduceva l'infondatezza della sollevata eccezione di prescrizione estintiva, non essendo decorso il termine quinquennale ed in ragione della regolare notifica degli atti interruttivi allegati. eccepiva, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva in CP_2 favore di A.d.E.R., quale ente riscossore incaricato.
Sosteneva la regolarità della notifica degli avvisi di addebito, che produceva agli atti in uno a prova della consegna a mezzo posta, invocando la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
Eccepiva altresì la cristallizzazione del credito per vano decorso del termine perentorio per l'opposizione ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, nonché la tardività del ricorso poiché proposto oltre il termine di venti giorni per l'opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617
e 618 bis c.p.c.
Contestava l'eccezione di prescrizione, affermando l'applicabilità dei periodi di sospensione disposti dalla legge durante la pandemia.
Concludevano ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
In via preliminare, non è dato ravvisare alcun difetto di legittimazione passiva in capo
2 alle parti resistenti e A.d.E.R., correttamente evocate in giudizio. CP_2
Quanto all'agente della riscossione, egli è soggetto dal quale promana l'atto impugnato e, oltre ad essere contraddittore necessario in considerazione delle contestazioni inerenti a vizi intrinseci dell'atto stesso, il suo coinvolgimento nel giudizio è stato ritenuto opportuno dalla ricorrente sia ai fini della denuntiatio litis sia ai fini dell'opponibilità dell'eventuale giudicato di annullamento in ipotesi di prosecuzione dell'attività esecutiva.
Invece, quanto all'Istituto di previdenza, esso riveste la qualità di ente creditore, titolare, cioè, della pretesa sostanziale dedotta in lite, sicché ne è indubbia la legitimatio ad causam.
La correttezza dell'evocazione in giudizio sia dell'ente creditore sia dell'agente della riscossione, ad entrambi i quali va riconosciuta la posizione di legittimati passivi, si connette, per l'appunto, alla natura dell'azione, tesa a paralizzare il procedimento esecutivo sia nei confronti del titolare del credito, sia del soggetto (A.d.E.R.) che per conto del titolare conduce l'attività esecutiva.
Per di più, non può dubitarsi della paternità dell'atto impugnato, che promana dall'A.d.E.R., il che rende quest'ultima legittimata passiva nel giudizio, attenendo la domanda alla validità di un atto proprio dell'ente riscossore.
Il tutto in linea con gli indirizzi interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla norma di cui all'art. 39 D. Lgs. 112/1999, orientamenti a mente dei quali l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato (ex multis,
Cassazione civile, sez. II, 11/07/2016, n. 14125).
2. In termini generali, si osserva che il sistema delle riscossioni dei crediti degli enti previdenziali consente al debitore di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 co. 1 c.p.c. e 618 bis
c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 co. 2 c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni, per i vizi formali degli atti del procedimento di esecuzione o di atti ad esso prodromici o successivi, da proporre
3 davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 1 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1 c.p.c.).
Il tutto sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto
(Cass. 31282/2019, 16425/2019, 6704/2016).
Nella fattispecie, il ricorrente non ha espressamente eccepito l'omessa notificazione degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, sicché l'azione promossa va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., avendo l'istante formulato contestazioni afferenti al solo profilo della prescrizione estintiva del credito.
Di conseguenza, deve ritenersi prodotto l'effetto della cristallizzazione dei crediti in questione, non più contestabili nel merito, con delimitazione della domanda di accertamento della prescrizione al solo periodo successivo alle notificazioni sopra indicate, quale fatto sopravvenuto alla formazione dei titoli.
3. Sul punto, occorre considerare che, in subiecta materia, risulta operante il termine di prescrizione quinquennale, come stabilito dall'art. 3 co. 9 L. 335/1995 in riferimento alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, pacificamente applicabile anche ai contributi I.V.S. di cui agli avvisi sottostanti l'atto impugnato (Tribunale di Catania, sez. lav., 02/11/2020, n. 3791: “Tutti i contributi, pur nella loro varietà tipologica, sono assoggettati alla disciplina della prescrizione di cui all' art. 3 legge
335/1995 , nella quale rientrano anche i contributi IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti)”; Tribunale di Roma, sez. lav., 04/10/2017, n. 8007: “Laddove venga avviata una procedura di riscossione al fine di ottenere la corresponsione dei contributi IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) è necessario che l'Ente titolare del credito tenga conto del termine prescrizionale breve di cinque anni”).
Nella fattispecie, non è dato riscontrare alcuna novazione del credito di cui al titolo esecutivo, né in senso oggettivo, giacché ne è ferma l'identità di petitum e di causa petendi, né in senso soggettivo, in quanto l'agente della riscossione, a seguito dell'affidamento del ruolo esecutivo, non diviene il nuovo soggetto attivo dell'obbligazione, ma ne è mero esecutore per conto dell'ente creditore, che resta tale.
Del resto, in tema, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che l'inoppugnabilità della cartella esattoriale non produce alcun effetto novativo poiché è un evento inidoneo a mutare la natura stragiudiziale del titolo esecutivo (Cassazione civile, sez.
III, 04/06/2021, n. 15704: “La cartella esattoriale, divenuta inoppugnabile, in quanto decorso inutilmente il termine di impugnazione, non vale ai sensi dell'articolo 2953 del codice civile a trasformare la prescrizione in decennale. La cartella esattoriale non impugnata, in sostanza, è sì, atto interruttivo del credito, ma non novativo del suo titolo, al punto da fungere da giudicato e dunque da determinare un nuovo termine di prescrizione, ossia quello decennale, in sostituzione del termine proprio del credito portato dalla cartella. Questa regola vale anche nel caso in cui l'atto che costituisce dies a quo, anziché essere costituito dalla cartella esattoriale, è costituito dal ruolo che, pur essendo
4 titolo esecutivo, non è idoneo a comportare una novazione del credito, trasformandolo in uno avente la sua fonte in un titolo esecutivo. I crediti iscritti a ruolo, infatti, conservano la loro natura, e il ruolo stesso costituisce semmai un mezzo, un atto della procedura di riscossione, non contenendo accertamento di un diritto nuovo rispetto a quello oggetto di tutela mediante riscossione coattiva”).
Difatti, neppure può invocarsi il beneficio dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., norma che, per pacifico indirizzo giurisprudenziale, trova applicazione ai soli titoli esecutivi giudiziali e non già a quelli stragiudiziali, come appunto sono le intimazioni di pagamento, le quali innegabilmente presentano tale natura.
In tema, la nomofilassi della Suprema Corte aveva già in passato evidenziato che l'irretrattabilità della cartella, in ragione della sua natura di titolo esecutivo solo stragiudiziale, non è idonea a mutare il suindicato termine di prescrizione in quello ordinario decennale, e ciò proprio in riferimento ad un'opposizione ad intimazione di pagamento relativa ad una cartella per omessi versamenti di contributi previdenziali
(Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397: “La scadenza del termine CP_2 perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione a ruolo produce solo l'effetto della irretrattabilità del credito contributivo ma non la conversione del termine di prescrizione breve
(quinquennale) in quello ordinario (decennale). Tale principio si applica a tutti gli atti di riscossione coattiva di crediti di enti previdenziali, o relativi alle entrate dello Stato, tributarie, extratributarie, nonché ai crediti di regioni province comuni, nonché delle sanzioni per la violazione delle norme tributarie e amministrative. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve dell'ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”).
Nel caso di specie, il periodo da considerare ai fini della prescrizione decorre dal 41° giorno successivo alla data di notificazione dell'avviso d'addebito, poiché, in pendenza di termine per l'opposizione ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, il titolo esecutivo non è ancora formato e la parte può ancora agire, attraverso l'opposizione ordinaria, per contestare la stessa sussistenza nel merito del credito, sia sotto il profilo dell'an debeatur sia sotto il profilo del quantum.
Di contro, come già evidenziato, attraverso l'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c., possono essere fatti valere solo eventi estintivi successivi all'irretrattabilità del titolo, ossia successivi alla scadenza dei 40 giorni per l'opposizione ordinaria.
Pertanto, alla luce della qualificazione giuridica della domanda sopra operata,
l'odierno ricorrente ha titolo ad eccepire la prescrizione estintiva limitatamente al periodo successivo alla cristallizzazione del titolo esecutivo, cioè successivo al decorso dei 40 giorni dopo la notificazione dell'avviso di addebito, trattandosi di opposizione all'esecuzione non ancora iniziata.
Non rileva che la notificazione dell'avviso di addebito interrompa il decorso della
5 prescrizione ed individui il momento di decorrenza di un nuovo quinquennio di prescrizione, in quanto il decorso del tempo che la legge assegna al contribuente per proporre l'azione ex art. 24 citato, se essa non è proposta, non può essere dedotto quale fatto rilevante per la prescrizione estintiva in sede di opposizione all'esecuzione “non recuperatoria”, in quanto fatto antecedente alla formazione stessa del titolo esecutivo.
Quest'ultimo, infatti, non può ritenersi tale al momento della sua notificazione proprio perché pende il termine per l'impugnazione di merito, ma lo diviene solo dopo che il termine è scaduto.
Per tale ragione, il tempo che decorre tra la notificazione dell'avviso di addebito e la scadenza del predetto termine di 40 giorni non può essere considerato nel computo della prescrizione del credito contributivo irretrattabile.
4. Ebbene, tra il 41° giorno successivo alla data di notificazione degli avvisi di addebito de quibus (date che rispettivamente si individuano addì 27.2.2013, 1.5.2013 e
21.5.2016) e la data di notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata
(20.2.2023), il quinquennio ex art. 3 co. 9 L. 335/1995 non può dirsi spirato, e ciò anzitutto in ragione della prova di atti interruttivi medio tempore intervenuti.
L'agente della riscossione, infatti, ha provato di aver nelle more notificato al ricorrente i seguenti avvisi di intimazione: 1) n. 01220169002156980000, relativo agli avvisi nn.
31220120002054753000 e 31220130000669844000, notificato il 27.4.2016; 2) n.
01220189004073554000, relativo agli avvisi nn. 31220120002054753000 e
31220130000669844000, notificato il 17.10.2019; 3) n. 01220189002176657000, relativo all'avviso n. 312201300010922687000, notificato il 30.10.2018.
In specie, A.d.E.R. ha prodotto gli avvisi di ricevimento delle spedizioni postali dei tre avvisi di intimazione predetti, in uno alle attestazioni di deposito del plico presso la casa comunale per irreperibilità assoluta del destinatario odierno ricorrente:
6 7 Detti atti, regolarmente notificati nelle forme e con le modalità di legge, hanno validamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale.
Al riguardo, è pacifico che l'ente impositore e l'agente della riscossione possano avvalersi della notificazione postale, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 26 D.P.R.
602/1973, come modificato dall'art. 12 D. Lgs. 46/1999 ed in forza del richiamo contenuto nell'art. 18 D. Lgs. 46/1999, con possibilità di consegna del plico a soggetti diversi dal destinatario, purché abilitati ai sensi del regolamento postale (art. 32 D.M.
9.4.2001), senza necessità di comunicazione di avvenuta notificazione (C.A.N.) poiché non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 139 e 7 co. 5 L. 890/1982 (Corte
d'appello di Roma, sez. lav., 09/10/2020, n. 1800: “In tema di notifiche delle cartelle esattoriali alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890/1982”; Cassazione civile, sez. lav., 19/07/2018, n. 19270: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale
a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e
l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella…”).
Allorquando, però, nessun soggetto venga rinvenuto all'indirizzo indicato, ed in tutte le altre ipotesi in cui la notifica non possa avvenire in mani del destinatario ovvero di familiare convivente, il citato art. 26, nel rinviare all'art. 60 D.P.R. 600/1973, dispone che la notificazione avvenga a mezzo di deposito presso la casa comunale.
In tali ipotesi, occorre distinguere tra irreperibilità relativa (che ricorre se l'agente postale rinviene l'indirizzo del contribuente, ma non trova nessuno a cui consegnare il plico) ed irreperibilità assoluta (che ricorre quando l'agente postale non rinviene affatto il domicilio del contribuente).
Nel primo caso, il giudice delle leggi ha sancito che debba trovare applicazione l'art. 140 c.p.c., che onera l'agente della riscossione di inviare al contribuente una lettera raccomandata di natura informativa (C.A.D.) circa l'avvenuto deposito della casa comunale, come confermato dalla Suprema Corte (Cassazione civile, sez. III,
08/07/2020, n. 14250: “In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità cd. relativa del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre
2012 relativa al d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 , comma 3 (ora comma 4), va applicato l' art. 140 c.p.c.
, in virtù del combinato disposto del citato art. 26, u.c. , e del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1 , alinea, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del
8 deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione”).
Di contro, in caso d'irreperibilità assoluta, l'agente postale dovrà eseguire delle ricerche, anche anagrafiche, in ordine ad eventuali variazioni di domicilio e residenza del contribuente, e, solo nell'ipotesi in cui tali ricerche siano vane, non potrà applicare l'art. 140 c.p.c., bensì dovrà dare applicazione all'art. 60 co. 1 lett. e) D.P.R. 600/1973
(anche in forza del richiamo normativo ex art. 26 co. 4 D.P.R. 602/1973), secondo cui l'invio della raccomandata informativa è sostituito dal deposito dell'avviso presso il
Comune (Cassazione civile, sez. VI, 07/07/2022, n. 21522: “In materia di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo dell'art. 140 cod. proc. civ., deve svolgere ricerche dirette a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ovvero, che quest'ultimo non abbia più l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale.
L'ufficiale giudiziario o il messo notificatore, quindi, prima di procedere alla notifica, devono effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche dirette a verificare l'esistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due opzioni, al fine di accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta, e che, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti
l'atto. Il tipo di ricerche a tal fine affidato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure nelle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, basta solamente che dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo espletamento”).
Come si vede, l'art. 60 co. 1 lett. e) suindicato delinea un sistema notificatorio analogo a quello previsto dall'art. 143 c.p.c.
5. Nella fattispecie, la modalità di notificazione utilizzata dall'agente postale, per tutti e tre gli atti interruttivi succitati, è quella prevista in caso di irreperibilità assoluta del destinatario, e la relativa prova, fornita dall'A.d.E.R. e sopra riportata, ne evidenzia la piena regolarità, in quanto l'agente postale, nelle attività compiute, ha sempre attestato di aver eseguito le ricerche anagrafiche a mezzo visure, per poi rilevare l'irreperibilità assoluta dell'odierno ricorrente e depositare gli atti presso il Comune.
Le tre notifiche si sono perfezionate decorsi 8 giorni dal deposito, e rispettivamente addì 5.5.2016, 26.10.2019 e 8.11.2018.
A fronte della tempestiva interruzione del termine di prescrizione per tutti e tre gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata, da tali date è decorso un nuovo periodo quinquennale ex art. 2945 co. 1 c.c.
Né possono essere avallate le contestazioni sollevate da parte del ricorrente in ordine alla regolarità delle notificazioni degli atti interruttivi.
Sul punto, si osserva che la valenza probatoria delle attestazioni compiute dall'agente postale, in ordine alle notificazioni compiute con tale modalità e sopra indicate, non può essere messa in discussione con un mero disconoscimento, in assenza di querela
9 di falso, attesa la natura del loro autore, quale soggetto incaricato di pubblico servizio
(Cass. civ., sez. II, n. 3.6.2019, n. 15108: “In materia di notificazione eseguita dall'agente postale, la corrispondenza relata fa fede, fino a querela di falso, per le attestazioni che riguardano
l'attività svolta e le dichiarazioni ricevute dall'agente postale”).
Dunque, il ricorrente avrebbe dovuto promuovere querela di falso quale unico mezzo processuale utile a denegare la validità delle notificazioni, anche con specifico riferimento all'effettiva sussistenza di una condizione di irreperibilità assoluta, e ciò altresì in assenza dei documenti in originale, di cui sarebbe stata ordinata l'acquisizione a seguito di interpello ex art. 222 c.p.c., ove mai la proposizione della querela fosse stata ritenuta ammissibile.
Deve, pertanto, ribadirsi che, non avendo il ricorrente sporto querela di falso avverso l'attività posta in essere dall'agente postale, la validità probatoria delle notificazioni postali non può essere denegata con un mero disconoscimento delle attestazioni dell'agente postale, il cui accertamento circa il titolo vantato dall'accipiens ai fini della ricezione è assistito dalla fede privilegiata ex art. 2700 c.c.
A ciò si aggiunga che il perfezionamento delle tre notificazioni sopra esaminate determina l'applicabilità dell'effetto di conoscibilità legale degli atti notificati e, con esso, della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., accompagnata dalla presunzione di corrispondenza tra l'atto che il mittente assume notificato e quello effettivamente trasmesso al destinatario.
Trattasi di presunzione relativa, che ammette la prova contraria a carico del destinatario della comunicazione, il quale dovrà dimostrare che il plico, nella fattispecie depositato presso il Comune, contiene un atto diverso da quello che secondo il mittente è stato notificato, oppure provare altra causa di impossibilità non imputabile circa la mancanza di conoscenza dell'atto (Cassazione civile, sez. III, n.
8073 del 04/06/2002: “La presunzione di conoscenza da parte del destinatario, posta dall'art. 1335 cod. civ., delle dichiarazioni dirette ad una determinata persona che siano giunte a destinazione opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo indicato dalla norma, indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall'osservanza delle disposizioni del codice postale. Incombe pertanto sullo stesso destinatario l'onere di provare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza medesima e, quindi, anche l'onere di provare la non corrispondenza della dichiarazione inviata a quella di cui il mittente conservi la copia”).
Ebbene, nessun elemento di prova contraria risulta offerto in tal senso dal ricorrente, sicché la richiamata presunzione non può dirsi superata.
Tanto meno può dubitarsi della valenza dei tre avvisi di intimazione succitati, quali atti recettizi di interruzione della prescrizione ex art. 2943 co. 4 c.c., contenendo essi inequivocabili diffide di pagamento per i crediti contenuti nei tre avvisi di addebito
10 oggetto dell'intimazione opposta, nonché, come detto, validamente notificati.
A tutto ciò consegue il riscontro della regolarità della notificazione summenzionata e di cui la resistente A.d.E.R. ha fornito la prova.
6. Inoltre, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre considerare che, per effetto delle disposizioni normative contenute nel D.L. 18/2020 (decreto Cura
Italia) e nel D.L. 183/2020 (Mille Proroghe), il legislatore ha disposto, durante la pandemia, la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali.
Nello specifico, l'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020, conv. con mod. da L. 27/2020, ha disposto che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 co.29 L. 335/1995, sono sospesi, per il periodo del 23 febbraio al 30 giugno 2020 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Successivamente, l'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020, conv. con mod. da L. 21/2021 ha disposto che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 co.9 L. 335/1995, sono sospesi dalla entrata in vigore del presente decreto fino al 30.6.2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Dunque, per effetto del D.L. 18/2020, qualora il termine di prescrizione si compia nel periodo dal 23.2.2020 al 30.6.2020, è previsto uno slittamento di 129 giorni.
Tale periodo viene considerato neutro ai fini della prescrizione, e va sommato, nel computo del termine quinquennale, all'originario termine di maturazione.
Qualora il nuovo termine quinquennale di prescrizione attraversi il periodo tra il
31.12.2020 e il 30.6.2021, si dovrà tenere conto anche degli effetti delle disposizioni del D.L. 183/2020, ovvero di un allungamento ulteriore di 182 giorni.
In tal caso, la prescrizione risulterà sospesa per complessivi 311 giorni.
L'esame della fattispecie concreta rivela che il quinquennio, anche in assenza della sospensione pocanzi richiamata, comunque non sarebbe spirato prima del 20.2.2023
(data di notifica dell'atto impugnato), in ragione della regolare notifica delle tre intimazioni di pagamento suindicate.
In specie, rispetto agli avvisi di addebito nn. 31220120002054753000 e
31220130000669844000, il dies a quo del termine quinquennale è rispettivamente decorso dal 27.2.2013 e dal 1.5.2013, per poi essere interrotto dalla intimazione di pagamento n. 01220169002156980000, con notifica perfezionatasi il 5.5.2016, e dalla intimazione di pagamento n. 01220189004073554000, con notifica perfezionatasi il
26.10.2019, il che conduce ad individuare la scadenza del termine in data 26.10.2024, ben oltre la data di notificazione dell'intimazione impugnata (20.2.2023).
Per l'avviso di addebito n. 312201300010922687000, il dies a quo decorre dal
11 21.5.2016, il termine di prescrizione, in forza dell'interruzione posta in essere con l'intimazione di pagamento n. 01220189002176657000, la cui notificazione si è perfezionata in data 8.11.2018, è caduto in data 8.11.2023, anche in tal caso oltre la data di notifica dell'atto opposto.
A fortiori si giunge a tale conclusione tenendo in considerazione i due periodi di sospensione anzidetti, che risultano entrambi applicabili per tutti i crediti di cui ai tre avvisi di addebito in questione.
In conclusione, s'impone di disattendere l'eccezione di prescrizione e disporre il rigetto del ricorso.
Assorbito ogni altro profilo.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché
l'incertezza interpretativa in ordine alla disciplina applicabile alla fattispecie in controversia, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 30.1.2025. Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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