Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/04/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale di Avellino, II sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Sossio Pel- lecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3577/2022 R.G. avente ad oggetto “appello avverso la sentenza n. 188/2022 del Giudice di Pace di Cervinara” e vertente
TRA
c.f. e p. Iva rappresentata e difesa dallo Studio Parte_1 P.IVA_1
legale associato Argenio, in persona del l.r.p.t. avv. Giuseppe Argenio, in virtù di procura in atti,
- APPELLANTE
E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Iu- Controparte_1 C.F._1
liucci, in virtù di procura in atti,
- APPELLATO
NONCHÉ
(c.f. ), Controparte_2 C.F._2
- APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- , proprietario del veicolo garantito dall' Fiat Punto tg. Controparte_1 Parte_1
ED218EN, condotto nell'occasione dalla di lui moglie , conveniva in Controparte_2
giudizio davanti al G.d.P. di Cervinara la compagnia assicurativa Controparte_3
per sentirla condannare ex art. 141 d. lgs. 209/2005 al risarcimento dei danni patrimo-
[...]
niali e non, subiti in conseguenza di un sinistro consumatosi in Rotondi (AV) alla via Vacca- riello. Precisamente il SI. dichiarava che in data 1.2.2019, ore 22:30 circa, Controparte_1
era trasportato sul veicolo di sua proprietà e nel mentre “si apprestava a scendere dal veicolo
e prima di completare la discesa, la conducente della vettura inopinatamente riprendeva la marcia, causando lo schiacciamento della mano sinistra dell' nella portiera”. CP_1
In virtù delle patite lesioni l' si recava presso il Pronto Soccorso ospedaliero il 3 feb- CP_1
braio 2018, ore 15:30. In conseguenza dell'occorso veniva diagnosticata contusione e ferite
1
Trasmessa la diffida ad adempire alla compagnia garante del Controparte_3 veicolo di proprietà dell'appellato, quest'ultima, effettuata attività per l'accertamento del fatto storico, all'esito della fase stragiudiziale della vertenza, respingeva l'istanza per i seguenti motivi: 1) mancata geolocalizzazione del bene in garanzia sui luoghi dell'asserito sinistro in vigenza dell'art. 145 bis c.d.a., quanto alle risultanze del dispositivo satellitare predisposto sul veicolo, su cui l' era trasportato;
2) incompatibilità delle lesioni con la dinamica del CP_1 sinistro esposta con l'atto di costituzione in mora.
Seguiva dunque il giudizio innanzi al G.d.P. di Cervinara, iscritto al n.r.g. 682/2019, con udienza di prima comparizione delle parti fissata per il 4.7.2019, differita ex officio prima all'8.7.2019 e successivamente al 18.9.2019.
In quest'ultima data si costituiva la che, nell'impugnare estensiva- Parte_1
mente la domanda, contestava sia il fatto storico, stante la mancata geolocalizzazione della vettura sui luoghi del sinistro, sia la compatibilità causale delle patite lesioni con il sinistro per cui è causa.
Il G.d.P. rinviava la causa in prosieguo di prima udienza, per consentire alla parte appellata di estendere la domanda nei confronti del conducente del veicolo in garanzia, la di lui moglie, SI.ra . Controparte_2
Integrato il contraddittorio nei confronti della ET , rimasta contumace, alla suc- CP_2
cessiva udienza del 24.2.2020 il G.d.P. ammetteva la prova testimoniale attorea, con il testi-
. Testimone_1
Seguivano diversi rinvii ex officio, causa emergenza epidemiologica da VI -19, sino a quando all'udienza del 21.12.2020 veniva dato ingresso alla fase istruttoria, mediante escus- sione del teste SI.ra . Testimone_1
All'esito della prova orale il G.d.P. invitava le parti a concludere e tratteneva la causa in deci- sione, concedendo alle parti termine per deposito di note conclusive.
Veniva, dunque, depositata la sentenza n. 188/2022, con cui il G.d.P. accoglieva la domanda e liquidava all'attore € 4.691,35 a titolo di risarcimento danni oltre rivalutazione ed interessi dal sinistro al soddisfo, € 2.000,00 per compenso professionale ed € 125,00 per esborsi, oltre ac- cessori.
2.- Avverso questa decisione ha proposto appello l' impugnando: CP_3
2 a) la parte in cui il G.d.P., in sede di analisi del merito della domanda, ha ritenuto fondato il fatto storico, sulla scorta della deposizione resa in giudizio dal teste Tes_2
, escussa all'udienza del 21.12.2020, di contro del tutto inattendibile;
[...]
b) la parte in cui il G.d.P. non ha fatto applicazione dell'art. 145 bis d. lgs. 209/2005 in combinato disposto con art. 115 c.p.c.;
c) l'omessa motivazione sull'eccezione di insussistenza di nesso causale tra lesioni ed evento;
d) la parte in cui il G.d.P., in sede di quantificazione del danno, ha liquidato l'ulteriore danno morale ex art. 139 c.d.a. in assenza di precipua prova;
e) la parte in cui il G.d.P. ha liquidato i compensi di patrocinio legale in palese violazione del D.M. 55.2014.
, costituitosi, ha chiesto di dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis e Controparte_1
342 c.p.c. e di rigettarlo nel merito, siccome infondato in fatto ed in diritto.
, sebbene evocata in giudizio, non si è costituita, onde si dichiara Controparte_2
contumace.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e assegnata di seguito la causa al sottoscritto giudice, all'udienza del 12.12.2024 l'assegnava a sentenza e fissava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3.- Preliminarmente la doglianza relativa all'inammissibilità dell'appello ex art 348 bis c.p.c.
è da ritenersi infondata, non risultando prima facie la manifesta infondatezza del gravame proposto avverso la sentenza di primo grado.
L'eccezione di inammissibilità avanzata dalla parte appellata non può essere accolta poiché deve rilevarsi essere oramai pacifico sotto il profilo dell'art. 348 bis c.p.c., come affermato dalla pronunzia della Suprema Corte n. 10409 dell'1.6.2020 in uno con quella delle S.U. n.
27199 del 16.11.2017, che i motivi di appello promossi dall'odierno appellante meritano ap- profondita disamina, incompatibile, in ogni caso, con una pronunzia preliminare di natura sommaria.
Pertanto l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. deve ritenersi infondata, posto che il gravame non risulta privo di una ragionevole probabilità di es- sere accolto, ed essendo i motivi di appello suscettibili di studio e interpretazione.
Anche la doglianza relativa all'inammissibilità ex art. 342 è da ritenersi infondata.
Sul punto si può osservare che la novella di tale ultima norma non comporta uno stravolgi- mento nella formulazione dell'atto di appello, infatti la suprema Corte ha affermato che “deve concludersi che l'art. 342 c.p.c., come novellato dal D.L. 83 del 2012, art 54: - non eSIa
3 dall'appellante alcun progetto alternativo di sentenza'', - non eSIa dall'appellante alcun va- cuo formalismo fine a se stesso,- non eSIa dall'appellante alcuna trascrizione integrale o par- ziale della sentenza appellata o di parti di essa. Il novellato art 342 c.p.c. eSIe invece dall'appellante: - la chiara ed univoca indicazione delle censure che intende muovere alla sen- tenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, - gli argo- menti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione''(Cass. Civ. n. 10916/2017).
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chia- ra esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (Cass. civ. n. 40560/2021).
Nella fattispecie in esame l'appello proposto soddisfa i principi di forma e di specificità su ri- chiamati: l'appellante ha indicato le parti della pronuncia impugnata;
ha articolato le ragioni dell'impugnazione sia in punto di diritto che di fatto, denunciando pertanto dettagliatamente l'illogicità della motivazione.
Ne deriva, in ossequio all'indirizzo nomofilattico, l'ammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c..
4.- Nel merito la sentenza n. 188/2022 emessa dal G.d.P. di Cervinara deve essere integral- mente riformata, essendo fondate le doglianze di cui alle lettere a), b), c) dell'appello, che per la loro stretta connessione possono essere esaminate congiuntamente.
Giova ricordare che, in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, grava sull'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'evento dannoso nonché il nesso eziologico tra la condotta ed il danno.
La natura oggettiva (o 'semi-oggettiva') della responsabilità da circolazione di veicoli, ricor- rendo i presupposti per l'applicabilità dell'art. 2054 c.c., esonera il danneggiato dalla prova dell'elemento soggettivo della colpa del danneggiante e non anche del nesso di causalità, che invece deve essere fornita. Una volta assolto tale onere e, quindi, dopo avere il danneggiato fornito la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e il sinistro, incomberà invece su parte convenuta l'onere di fornire la prova della causa esterna che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria identificandosi quest'ultima in un fattore estraneo alla sfera soggettiva del danneggiante idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra sinistro ed evento lesivo.
4 Nel caso in esame l'appellante compagnia assicuratrice contesta innanzitutto il verificarsi del fatto storico dedotto in lite dall'appellato, come descritto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, facendo leva su una serie di contraddizioni che rendono inattendibile la deposi- zione dell'unica teste escussa, ritenuta, invece attendibile, dal primo giudi- Testimone_1
ce, che ha fondato la sua decisione esclusivamente su tale deposizione.
Ebbene la teste all'udienza del 21.12.2020 dichiarò che: -alle ore 22,30 circa dell'1.2.2019 si trovava in comitiva a piedi in Rotondi (AV) alla via Vaccariello nei pressi del ristorante Or- lando per cenare;
-il SI. si trovava a bordo della vettura Fiat Punto tg. Controparte_1
ED218EN, condotta dalla SI.ra -dopo essersi fermata, nel mentre il Controparte_2
SI. si apprestava a scendere e prima di completare la discesa, la condu- Controparte_1
cente della vettura Fiat Punto riprendeva la marcia, causando lo schiacciamento della mano sinistra del SI. nella portiera;
il SI. non potè partecipare alla cena e an- CP_1 CP_1
dò via a causa del dolore.
Il G.d.P. ha ritenuto che gli elementi istruttori confluiti nel sinistro consentivano di ricostruire il fatto storico e che il teste escusso, SI.ra , ha descritto in modo inequivoca- Testimone_1 bile, con dovizia di particolari, la dinamica dell'incidente.
Di contro, si osserva che la SI.ra , prima del giudizio ed a seguito di Controparte_2 denuncia di sinistro dell'assicurato veniva invitata a rendere dichiarazione a futura memoria, in merito alla dinamica dell'occorso (cfr. doc. in produzione di parte convenuta del giudizio di prime cure).
La stessa dichiarava in data 6.4.2019 che lo schiacciamento della mano dell' nello CP_1
sportello del veicolo, causa improvvisa chiusura dello stesso per moto improvviso del veicolo, si verificava dopo che i due coniugi erano stati a cena presso il ristorante indi- CP_1
cato, sito proprio in Rotondi alla via Vaccariello.
La natura della dichiarazione del conducente il veicolo in garanzia, chiaramente confessoria, è in contrasto con quanto invece dichiarato dal teste nel corso dell'udienza Testimone_1
istruttoria del 21.12.2020 (cfr. verbali di causa).
In particolare, la conducente del veicolo Fiat dichiarava testualmente che “SIAMO ANDATI A
CENARE presso il ristorante Orlando e nel parcheggio ho sostato l'auto. Poi, NEL RIEN-
TRARE a casa, mentre iniziavo la manovra, credendo che mio marito saliva in auto ma non ultimato per distrazione ho ingranato la marcia in avanti e provocavo la caduta a terra di mio marito”. Successivamente la moglie dichiarava che prima della caduta a terra il marito fi- niva con la mano “tra il piantone ed la portiera lato passeggero” e che “la ferita alla mano è stata provocata proprio per tale ultimo motivo” (v. allegato alla produzione di primo grado
5 dell'appellante). La aggiungeva di aver prestato personalmente i primi soccorsi al CP_2 marito fasciando la mano e rientrando in casa e di aver accompagnato il marito all'Ospedale di Aversa dopo due giorni, poiché i dolori non diminuivano.
Dunque, dalla dichiarazione resa dalla emergono tali circostanze: 1) che i coniugi CP_2
avevano consumato la cena e dunque erano intenti a ritornare a causa con il veicolo Fiat, di proprietà della parte appellata;
2) che il SI. stava salendo sul veicolo, proprio per la- CP_1
sciare il luogo teatro del presunto evento;
3) che improvvisamente la moglie azionava la mar- cia ed il marito cadeva al suolo;
4) che prima di rovinare al suolo la mano dell' subi- CP_1
va una ferita, perché posta tra il piantone e la portiera del veicolo;
5) che per ben due giorni la mano dell' non riceveva cure mediche e dopo due giorni la moglie e l'appellato deci- CP_1
devano di recarsi presso l'ospedale.
Orbene, tale dichiarazione non è assolutamente conforme a quanto invece dichiarato dal teste in sede di udienza istruttoria. Testimone_1
Invero, analizzando la dinamica dell'occorso, la cade in una prima contraddizione, Tes_1
rispetto a quanto riferito dalla moglie della parte appellata, allorquando precisa che il SI.
non stava salendo sulla macchina per allontanarsi dal posto, ma al contrario stava CP_1 scendendo dal veicolo di sua proprietà. Precisa difatti il teste che “la vettura era ferma per parcheggiare e mentre il SI. si apprestava A SCENDERE dalla vettura, la Controparte_1
conducente riprese la marcia in avanti, senza accorgersi che l' Controparte_4
e, così facendo, fece chiudere la portiera lato sinistro nella mano sinistra del
[...]
SI. . In quel momento il SI. aveva una gamba dentro la vet- Controparte_1 Controparte_1 tura ed una fuori, ma venne colpito solo la mano sinistra”. Quindi dichiara: “IL SIG. ESPO-
SITO NON POTE' PARTECIPARE ALLA CENA ED ANDO' VIA A CAUSA CP_1
DEL DOLORE”.
Risulta evidente che, se il Giudice di prime cure avesse confrontato le due dichiarazioni, ov- vero quella del teste escusso a conferma del fatto e quella del conducente del veicolo in ga- ranzia, la cui dichiarazione, tra l'altro, non è stata mai contestata, non avrebbe potuto confer- mare il fatto valorizzando la deposizione del teste Il teste rileva che il Tes_1 Tes_1
SI. era seduto con una gamba fuori ed una in macchina e che, al momento della ri- CP_1
partenza, la portiera si chiudeva andando così a determinare gravi lesioni alla mano sinistra
(schiacciamento ferita lacero contusa di due dita con perdita di liquido).
La moglie dell'attore invece parla di caduta al suolo del marito, mai confermata dal teste che, al contrario, rileva che il marito era seduto nel veicolo, con una gamba dentro ed una fuori dall'abitacolo.
6 Il teste inoltre, dichiara che il SI. doveva ancora cenare e che a causa dei Tes_1 CP_1
dolori era costretto ad abbandonare il programma e dunque non partecipava alla cena tra ami- ci.
Al contrario la moglie dell'attore dichiara che il sinistro si verificava dopo che i due avevano cenato con gli amici e dunque al momento dell'immissione in macchina, per far ritorno a ca- sa. La , invece, rileva che alle 22.30, ancor prima della cena, il SI. Testimone_1 CP_1
subiva lesioni nel mentre scendeva dal veicolo e che poi a causa della patologia riscontrata e dei conseguenti dolori era costretto a non partecipare alla cena.
Nella difesa dell' si rinviene un'ulteriore contraddizione. Invero, è stato prodotto in CP_1
atti un certificato medico dell'1.2.2019 a firma del dott. con studio in Car- Persona_1 dito (NA), che avrebbe, quindi, dovuto, inverosimilmente, visitare l' dopo le 22,30 e CP_1 prima delle 24,00 dell'1.2.2019, laddove la nella dichiarazione firmata del 6.4.2019 CP_2
dichiarò di aver prestato personalmente i primi soccorsi al marito fasciando la mano e rien- trando in casa e di aver accompagnato il marito all'Ospedale di Aversa dopo due giorni, poi- ché i dolori non diminuivano, senza fare alcun accenno ad una visita effettuata lo stesso
1.2.2019 dal dott. con studio in Cardito (NA). Persona_1
Ad ulteriore conferma della inverosimiglianza della vicenda narrata in citazione, occorre rilevare che, dalle risultanze versate in atti del dispositivo satellitare installato sull'autovettura (c.d. scatola nera), emerge che, nell'arco di tempo comprensivo del momento in cui si sarebbe verificato il sinistro, cioè dalle ore 20:28 dell'1.2.2019 alle ore
13:43 del 2.2.2019, l'autoveicolo Fiat Punto tg. ED218EN risultava fermo e a motore spento in altro luogo, per la precisione in via Fasci Siciliani 81030 Cesa (CE), desumendosi da ciò che l'autoveicolo dell'appellato non abbia avuto alcun ruolo nella causazione dell'evento lesi- vo subito dall'attrice.
Non v'è motivo di dubitare della valenza probatoria del documento in questione, peraltro accompagnato da certificazione di regolare installazione e funzionamento.
D'altra parte, il suo contenuto è tale da rendere irragionevole ogni dubbio circa il suo funzionamento.
Occorre rilevare che, secondo il disposto dell'art. 145-bis del Codice delle Assicurazioni,
“quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132 ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro
7 la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predet- to dispositivo”. La previsione in capo al danneggiato della prova contraria non appare né irra- gionevole né in contrasto con il principio della parità delle armi, ma si pone in linea con il consolidato orientamento della Suprema Corte che individua il soggetto tenuto alla prova dei fatti attraverso il noto principio della vicinanza della prova (cfr. Cassazione Sezioni Unite n.
13533/2001). Tale principio, del resto, ha valenza generale e trova quindi comune applicazio- ne anche in tema di responsabilità extracontrattuale (cfr. Cass. Civ., n. 5961 del 25/03/2016).
Osserva inoltre il Tribunale che soluzioni similari sono state già elaborate dalla giurispruden- za di legittimità e ritenute coerenti con l'impianto costituzionale in relazione ad ambiti affini al caso di specie, come quello dei contratti di fornitura elettrica, in cui è l'utente finale (e non il gestore) che intende contestare le risultanze del contatore a dover dare prova del malfunzio- namento o della manomissione del medesimo (cfr. Cass. Civ., Ordinanza n. 15771 del
17/05/2022). Sul punto occorre ricordare che la cd. “scatola nera” è un dispositivo di sicurez- za composto da circuiti elettronici di controllo di determinate funzioni dell'autovettura, da sensori e da un geolocalizzatore GPS che permette il monitoraggio e la registrazione dei pa- rametri tecnici del mezzo ed il comportamento del conducente. In caso di incidente, attraverso l'incrocio di dati quali la posizione, la velocità dell'auto e l'intensità di eventuali urti, esso ren- de possibile una ricostruzione di eventuali sinistri in modo particolarmente preciso e dettaglia- to, semplificando così la fase delle indagini in caso di incidente, sia ai fini assicurativi, sia eventualmente in sede penale laddove vi siano lesioni colpose. Inoltre, la scatola nera è pro- gettata per resistere alle condizioni più estreme, essendo realizzata utilizzando un involucro protettivo in acciaio ed essendo resistente all'acqua. Il cuore del dispositivo è, quindi, un loca- lizzatore GPS che mantiene il collegamento costante con una centrale remota mediante l'uso di un chip ed una card su cui vengono memorizzati i dati relativi a posizione e velocità dell'autovettura in modo continuativo. Anche la forza delle accelerazioni e degli impatti è mi- surata e registrata mediante un accelerometro. Più analiticamente, i dati monitorati dal- la scatola nera sono quindi: la geolocalizzazione, che permette di rintracciare il veicolo in ca- so di furto;
i parametri di percorrenza e, cioè, le statistiche basate su tempi di marcia e tempi di sosta con calcolo continuo in ore e minuti;
il numero di chilometri percorsi, con analisi sta- tistica delle distanze coperte in orari diurni e in orari notturni, e il tipo di percorso usato (ur- bano, extraurbano, autostradale), con report di analisi percentuali per giorno, settimana, mese;
crash e impatti, per i quali sono riportati data, accelerazione massima rilevata dal numero di giri motore, luogo risultante dalla localizzazione GPS, velocità al momento dell'impatto; i dati sulla guida del conducente che il sistema monitora, registrando l'uso del cambio, le marce in-
8 serite e i giri del motore per potere analizzare nel dettaglio lo stile di guida;
l'attivazione dei sistemi di sicurezza, del tipo airbag e ABS, vengono registrati dal sistema. I dati così risultanti vengono trasmessi dalla scatola nera a una centrale remota e vengono conservati in un databa- se a disposizione delle compagnie assicurative che potranno così analizzare il comportamento alla guida di ciascun assicurato nei minimi particolari.
In tal senso, può ritenersi che le risultanze relative ai dati del veicolo registrati nel giorno del sinistro concorrono - unitamente agli ulteriori elementi già sopra evidenziati - a rendere del tutto inverosimile ed a ritenere del tutto priva di adeguato riscontro probatorio la vicenda de- scritta nell'atto di citazione del giudizio di primo grado.
In assenza di prova del malfunzionamento o della manomissione del dispositivo satellitare in uso al responsabile civile, la domanda attorea proposta in primo grado non può trovare acco- glimento, non essendo stata superata la presunzione relativa di corretto funzionamento del- la scatola nera.
Non risultano condivisibili le argomentazioni del giudice di primo grado, in quanto non è sta- ta fornita alcuna prova certa e tranquillizzante in grado di comprovare l'evento dedotto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, anche in considerazione del fatto che sul luogo del sinistro non interveniva l'Autorità, né il 118.
Non può dunque dirsi assolto l'onere probatorio gravante sull'attore in ordine al nesso di cau- salità tra l'evento e il danno conseguenza, dovendo quindi riformarsi la sentenza di primo grado.
Dalla deposizione della teste contraddetta dalle dichiarazioni della , non è Tes_1 CP_2
possibile rinvenire un altro elemento di prova utile a consentire una coerente e verosimile ri- costruzione fattuale razionalmente credibile.
In conclusione, la contraddittorietà delle risultanze istruttorie e lo scarso livello di verosimiglianza dei fatti allegati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado impedisco- no di ritenere raggiunta la prova della dinamica del sinistro così come descritto dall'appellato.
Ne deriva che la domanda dell' deve essere rigettata, restando assorbita ogni CP_1
altra questione.
L'approssimazione ed imprecisione che inficia la deposizione testimoniale porta ad escludere la risarcibilità di qualsivoglia danno: in presenza di siffatte SInificative carenze probatorie, che già di per sé non forniscono un quadro tranquillizzante e convincente, la in- compatibilità in astratto tra le risultanze del dispositivo con la dinamica narrata dal teste, non consente di addivenire ad un giudizio positivo di accertamento in concreto della responsabilità
9 del conducente della Fiat Punto, ben potendo i danni lamentati dall essere stati cau- CP_1
sati in occasione di altri e diversi eventi.
I contrasti tra le dichiarazioni dell'unico teste escusso e le dichiarazioni della uni- CP_2
tamente all'assenza di intervento di polizia o carabinieri o di ambulanza, consentirebbero già di per sé di ritenere non provato il fatto storico del sinistro. A ciò va altresì aggiunto che risul- ta documentato da parte appellante sin dal giudizio di prime cure il risultato del sistema satel- litare installato sull'auto dell'attore che non aveva registrato la presenza del veicolo sul luogo dell'asserito sinistro compatibile con un evento reale.
A fronte di ciò non appare possibile addivenire all'accoglimento della domanda, essendo il si- nistro indimostrato nella sua verificazione storica come assunta da parte appellata.
Alla luce del complesso degli acquisiti elementi probatori risulta palesemente insussistente il nesso di causalità tra l'assunto investimento e le lesioni lamentate.
Secondo le risultanze del dispositivo, per come ampiamente argomentato in tutti gli atti del giudizio di prime cure, ribadito in comparsa conclusionale ai fini della non acquiescenza, il veicolo di proprietà dell' si trovava, nelle circostanze temporali di cui all'atto intro- CP_1
duttivo del giudizio di primo grado, non in Rotondi, ma a circa 40 km di distanza, ovvero nel paese di residenza dei coniugi (attore e presunto responsabile civile). CP_1
Sta di fatto che l' , sin dalle battute iniziali della vertenza e nonostante il richiamo CP_1 dell'art. 145 bis c.d.a, non ha mai inteso contestare sia la validità della documentazione, sia la sua attendibilità ed efficacia quanto al contenuto. Dunque la valenza tecnica attribuita dal Le- gislatore alle risultanze del dispositivo satellitare depositate da parte convenuta/appellante so- no da qualificarsi come “fatto non contestato”, in quanto mai disconosciute ma di fatto erro- neamente disconosciute dal primo giudice in sede di stesura della sentenza impugnata.
Trattasi di elementi probatori oggettivi che non solo non risultano essere stati specificamente contestati o messi seriamente in discussione dall'attore, ma che non sono stati neppure superati dal debole compendio probatorio offerto sul punto dallo stesso attore.
Consegue il rigetto della domanda originariamente proposta dall'appellato, con consequenzia- le condanna alla restituzione di quanto ricevuto in forza della sentenza di primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato Controparte_1
e si liquidano come in dispositivo (valori tra i minimi e i medi).
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, in persona del Giudice dott. Sossio Pellecchia, defi- nitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in totale riforma del- la sentenza appellata, rigetta la domanda originariamente proposta da;
Controparte_1 condanna l'appellato a restituire all'appellante Controparte_1 Controparte_3 la somma di € 4.776,60;
[...] condanna l'avv. Iuliucci Antonio, distrattario, a restituire all'appellante Parte_2 la somma di € 2.597,04, al netto della RA;
[...] condanna l'appellato a pagare all'appellante Controparte_1 Controparte_3 le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 950,00 per compensi professionali per il primo grado ed in € 174,00 per esborsi ed € 1.900,00 per compensi professionali per il presen- te grado di appello, in entrambi i casi oltre rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi professionali, iva e cpa, se dovute, come per legge.
Avellino, 5.4.2025 Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
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