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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Francesca Gomez de Ayala Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del
26.03.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 2710/2022 r.g. Sezione Lavoro, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Reggio Parte_1
Calabria, Via Argine Destro Annunziata n. 9 – codice fiscale: P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Natale Carbone (C.F.: ) e CodiceFiscale_1
Carmela Infortuna (C.F.: ) del Foro di Reggio Calabria, con CodiceFiscale_2
studio in Reggio Calabria alla via Possidonea n. 46/b;
Appellante
E nato a [...] il [...] (C.F. ) e CP_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.to
Bruno Arena (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4 studio, in Napoli alla Via Andrea D'Isernia n.38, giusta mandato in atti;
Appellato
Oggetto: appello avverso sentenza n. 4278/2022 pubb. il 29.09.2022 dal Tribunale di
Napoli Nord – Sezione Lavoro
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 30.11.2021 innanzi al Tribunale di
Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, sulla premessa di essere stato CP_1
1 assunto in data 6.05.2019 dalla con contratto a tempo indeterminato con CP_2
mansioni di manovale e sede di lavoro presso il cantiere “linea Ferroviaria AV NA – BA, tratta Napoli – Cancello” sito in GO (NA) e che in data 30.07.2021 gli era stata recapitata lettera di licenziamento con effetto immediato, nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo azionata dalla società datrice di lavoro in data 22.07.21, lamentando:
- la violazione dell'art. 4, co. 3, l. 223 del 1991, in quanto il provvedimento del
22.7.21 non indicherebbe le ragioni produttive per avviare la procedura di licenziamento collettivo e sarebbe carente del contenuto prescritto dalla normativa;
- la violazione dell'art. 4, co. 9, l. 223 del 1991, in quanto è stata omessa la comunicazione che entro 7 giorni dalla irrogazione dei licenziamenti deve essere fatta agli organi regionali ed alle associazioni di categoria avente ad oggetto l'elenco dei lavoratori licenziati, del livello, dell'età, dei carichi familiari ecc, nonché l'applicazione delle modalità di scelta;
- la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare;
Par ha adito l' al fine di sentire: “1) accertare e dichiarare che il dedotto recesso dal rapporto di lavoro in atto con la ricorrente, effettuato dalla convenuta con lettera del
30 luglio 2021 è illegittimo e in ogni caso, ingiustificato per le causali di cui sopra (nella parte in “diritto” del presente atto) a cui si rinvia;
2) per l'effetto, condannare la convenuta società al pagamento, ai sensi dell'art. 3, comma 1 di cui al D.Lgs. n. 23 /
2015, di una indennità a favore del ricorrente pari ad almeno 12 mensilità della sua retribuzione mensile – corrispondente ad € (1.781,42 x 13:12) 1.929,87 – per un importo
a darsi di € (1.929,87 x 12 =) 23.158,44; 3) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di 7 giorni di retribuzione come da art. 32 del CCNL Edilizia Industria, conseguentemente condannando la convenuta al pagamento per tale causale di € (1.929,87 / 26 x 7 =)
518,77”, con vittoria delle spese di lite.
2. Il Tribunale di Napoli NORD, nella contumacia della società resistente, con la sentenza oggi impugnata in accoglimento della domanda del ricorrente ha dichiarato
“l'illegittimità del licenziamento del 30.7.21 e per l'effetto condanna la CP_2 CP_2
a risarcire il danno subito dalla ricorrente versandogli un'indennità pari a sei mensilità commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto, maggiorata degli interessi legali
2 maturati; -condanna la resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi €.2315,13, oltre I.V.A. e cpa”.
3. Con ricorso depositato telematicamente in data 2.11.2022 la ha Parte_1
proposto appello avverso la citata sentenza, assumendo:
- la erroneità della pronuncia nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto la propria competenza alla valutazione della domanda, stante la sua incompetenza per territorio, ai sensi dell'art. 413 cpc;
- la erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il licenziamento intimato in ragione del rispetto della normativa di settore oltre alla omessa valutazione della documentazione in atti e di adeguata attività istruttoria.
Ha concluso, quindi, chiedendo alla Corte “ 1) Accertare e dichiarare
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del
Lavoro, in favore del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro, con ogni conseguente statuizione di declaratoria di nullità/annullabilità della pronuncia oggetto della presente impugnazione;
2) In ogni caso, in ragione delle esposte censure
e con corretta applicazione della norma invocata, in uno alla valutazione della indispensabile documentazione prodotta, voglia rigettare integralmente il ricorso formulato in primo grado, con integrale annullamento della sentenza impugnata e/o con ogni conseguente statuizione;
5) Con condanna al pagamento di spese e competenze di giudizio”.
3.1 Con memoria difensiva depositata il 9.03.2023 si è costituito in giudizio CP_1 deducendo la inammissibilità dell'eccezione di incompetenza formulata
[...] dall'appellante solo in questa sede e contestando, nel merito, la fondatezza del gravame non avendo la società datrice di lavoro provato la correttezza della procedura del licenziamento collettivo adottato, deducendo inoltre la tardività della produzione documentale e della prova orale richiesta in appello, essendo la società - volontariamente contumace nel giudizio di primo grado - decaduta dal diritto di proporre i mezzi di prova di cui intende valersi, concludendo quindi per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La Corte all'odierna udienza ha deciso la causa come da separato dispositivo.
4. L'appello è infondato.
3 4.1 Quanto all'eccezione preliminare di incompetenza per territorio, osserva la
Corte come la stessa oltre che inammissibile, in quanto sollevata dalla società appellante solo in sede di appello, ben oltre i termini di cui all'art. 428 cpc, si appalesi in ogni caso infondata.
Ed invero, ai sensi dell'art. 413 cpc nelle controversie soggette al rito del lavoro
“competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto”.
Orbene, dalla documentazione versata in atti dalla stessa parte appellante (cfr.
, in atti) risulta che la sede di lavoro alla quale era addetto il era GO CP_3 CP_1
- come del resto dallo stesso dedotto fin dal ricorso introduttivo di primo grado -, con la conseguente competenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord a conoscere della controversia.
4.2 Venendo all'esame del merito, nella specie si controverte di un licenziamento collettivo, rispetto al quale la società sostiene di aver correttamente operato, secondo i dettami procedurali di cui alla l. 223/91 ed, in particolare, di aver fatto giusta applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.
In diritto, si osserva come la procedura indicata dagli artt. 4 e 5 L. 23 luglio 1991,
n. 223 al fine di pervenire al licenziamento collettivo per riduzione del personale, consti di una serie di fasi, ognuna delle quali mira a garantire il vaglio delle possibili misure alternative al licenziamento stesso (nell'ottica che quest'ultimo rappresenti l'extrema ratio), nonché a consentire l'esatta individuazione dei lavoratori coinvolti. Senza tralasciare che l'assolvimento degli obblighi di comunicazione deve permettere il controllo della corretta applicazione dei criteri di scelta legislativamente fissati e/o contrattualmente pattuiti.
Come affermato dalla Corte di Cassazione: “in materia di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, la legge 23 luglio 1991, n. 223, nel prevedere agli artt. 4 e 5 la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato "ex post" nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell'iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell'impresa, devoluto 'ex ante' alle organizzazioni sindacali,
4 destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda. I residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più, quindi, gli specifici motivi della riduzione del personale, ma la correttezza procedurale dell'operazione (ivi compresa la sussistenza dell'imprescindibile nesso causale tra il progettato ridimensionamento e i singoli provvedimenti di recesso), con la conseguenza che non possono trovare ingresso, in sede giudiziaria, tutte quelle censure con le quali, senza contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dai citati artt. 4 e 5 e senza fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori, si finisce per investire
l'autorità giudiziaria di un'indagine sulla presenza di "effettive" esigenze di riduzione o trasformazione dell'attività produttiva” (in tal senso, tra le altre, Cass., sez. lav., 26 agosto
2013, n. 19576; Cass., sez. lav., 3 marzo 2009, n. 5089).
Dunque, alla luce degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, le scelte imprenditoriali poste alla base dei licenziamenti collettivi non possono essere sindacate dal giudice, essendo l'ambito del controllo giudiziale limitato alla verifica della correttezza della procedura, ivi compresa la sussistenza del nesso di causalità tra il progettato ridimensionamento, così come dichiarato dal datore di lavoro, ed i singoli provvedimenti di recesso.
Pertanto, la legittimità della procedura di licenziamento collettivo, e conseguentemente l'efficacia di ciascun singolo licenziamento (in relazione a quanto disposto dall'art. 5, comma 2, l. 223/91) dipende dal puntuale e rigoroso rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 l. 223/91, che, secondo l'orientamento giurisprudenziale che si ritiene condivisibile, individuano una vera e propria fattispecie a formazione progressiva, nella quale ciascuna fase deve rispondere a quanto normativamente stabilito, al fine di realizzare quell'intento di massima trasparenza e controllabilità della procedura di esodo collettivo, che costituisce la ragione giustificatrice delle norme ora richiamate.
La legge n. 223/1991, art. 4, comma 9, prevede che, all'esito dell'esame congiunto tra datore ed oo.ss. delle cause che hanno determinato l'eccedenza di personale, raggiunto l'accordo sindacale circa il numero dei lavoratori da licenziare, il datore può recedere dal rapporto di lavoro intrattenuto con i dipendenti ritenuti in eccedenza. Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, il datore deve comunicare per iscritto l'elenco dei
5 lavoratori licenziati (recante l'analitica descrizione della posizione soggettiva di ognuno e le modalità con cui sono applicati i criteri di scelta) all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.
Al riguardo, si è precisato in giurisprudenza che il datore di lavoro, nella comunicazione di chiusura della procedura di mobilità, deve fornire una "puntuale indicazione" dei criteri di scelta e delle modalità applicative, e ciò comporta che, anche quando il criterio prescelto sia unico, il datore di lavoro deve provvedere a specificare nella detta comunicazione le sue modalità applicative, in modo che la stessa raggiunga quel livello di adeguatezza sufficiente a porre in grado il lavoratore di percepire perché lui - e non altri dipendenti - sia stato destinatario del collocamento in mobilità o del licenziamento collettivo e quindi di poter contestare l'illegittimità della misura espulsiva
(in tal senso, tra le altre, Cass., sez. lav., 21 settembre 2006, n. 20455).
Ed, infatti, la comunicazione di cui all'art. 4, comma 9, nel momento in cui fa obbligo al datore di indicare puntualmente le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, intende consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell'operazione di collocamento in mobilità e la rispondenza agli accordi raggiunti (Cass.
n. 12344 del 2015, Cass. n. 19320 del 2016). A tal fine non è, dunque, sufficiente la trasmissione dell'elenco dei lavoratori licenziati e la comunicazione dei criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali, ne' la predisposizione di un meccanismo di applicazione in via successiva dei vari criteri, mentre è necessario controllare se tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti siano stati inseriti nella categoria da scrutinare e, in secondo luogo, nel caso in cui i dipendenti siano in numero superiore ai previsti licenziamenti, se siano stati correttamente applicati i criteri di valutazione comparativa per l'individuazione dei dipendenti da licenziare (cfr. Cass, sez. lav., 3 febbraio 2014, n.
2298; Cass., sez. lav., 10 luglio 2013, n. 17119; Cass., sez. lav., 6 giugno 2011, n. 12196)
L'art. 5 della legge n. 223/1991 dispone inoltre che “l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti dai contratti collettivi stipulati con le Organizzazioni Sindacali o in mancanza nel rispetto dei criteri in concorso tra loro dei carichi di famiglia, anzianità ed esigenze tecnico produttive.”
6 Ciò premesso in termini generali, nel caso di specie, siamo in presenza di una procedura di licenziamento collettivo per 25 unità lavorative, avviata con la comunicazione del 22.07.2021, cui seguiva un incontro con le rappresentanze sindacali conclusosi con verbale del 30.07.2021 (cfr. verbale, in atti).
Il Tribunale, sulla base della documentazione versata in atti dal ricorrente, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al dalla in ragione CP_1 Parte_1
dell'omesso invio agli organismi competenti della comunicazione di cui all' art. 4, comma
9 L.n. 223del 1991, con l'indicazione dei criteri di scelta e delle modalità applicative dei licenziamenti, il cui onere probatorio gravava sulla società datrice di lavoro, rimasta contumace in primo grado.
Ha, altresì, ritenuto viziata la procedura di licenziamento collettivo anche in ragione della carenza probatoria circa l'effettiva sussistenza dei motivi posti a base del recesso.
Con il presente appello la società si duole della decisione del giudice Parte_1
di prime cure, assumendo la legittimità della procedura di licenziamento attivata sulla base della documentazione allegata all'atto di appello (comprensiva della comunicazione di cui all'art. 4, co 9 L. 2291), di cui chiedeva l'acquisizione, sollecitando a tale fine l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio ai sensi dell'art. 437 cpc, trattandosi di documentazione integrativa ed, in ogni caso, indispensabile per la decisione.
L'assunto non è fondato.
Osserva invero il collegio che va dichiarata inammissibile in quanto tardiva la documentazione relativa al licenziamento prodotta dalla società appellante solo in questa sede (cfr. doc. allegata all'atto di appello).
In fattispecie analoga - cui la Corte intende conformarsi - la Suprema Corte con
Sentenza n. 18366/2013 ha affermato che “In tema di licenziamento collettivo, la comunicazione di cui all'art. 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella quale sono indicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, ha la funzione di consentire il controllo del corretto esercizio del potere datoriale e mira a tutelare, oltre agli interessi delle organizzazioni sindacali, quello dei lavoratori alla conservazione del posto. Ne consegue che detta comunicazione non ha carattere integrativo ma attiene al nucleo essenziale della decisione, per cui è onere del datore di lavoro produrla con la costituzione in giudizio, senza che sia possibile una tardiva produzione in appello od una attivazione dei poteri istruttori d'ufficio, che non possono essere esercitati in
7 presenza di una colpevole inerzia della parte interessata o per supplire ad una carenza probatoria di quest'ultima.”
Nella motivazione della sentenza la corte precisa altresì che la comunicazione di cui all'art. 4 co. 9, “aveva non già carattere integrativo, ma era determinante al fine di accertare la trasparenza del potere decisionale del datore di lavoro di operare il recesso ed assolveva alla funzione di tutelare, oltre gli interessi delle organizzazioni sindacali, quello dei lavoratori alla conservazione del posto di lavoro e, in particolare, alla verifica dei criteri di scelta sotto il profilo del loro carattere di generalità, obiettività e coerenza con il fine dell'istituto della mobilità.
Inoltre, sotto altro profilo, l'ammissione in grado d'appello del documento in questione avrebbe introdotto altri temi di indagini in relazione al contenuto dello stesso ed in particolare ai criteri di scelta adottati dal datore di lavoro.
Correttamente, dunque, il giudice del merito ha negato ingresso a tale documento, rilevandone la tardività.
Deve al riguardo rilevarsi che nel processo del lavoro i poteri istruttori d'ufficio in grado d'appello non possono essere esercitati in presenza di una colpevole inerzia della parte interessata ovvero per supplire ad una carenza probatoria della parte stessa.
Inoltre, tali poteri possono essere esercitati sempre con riferimento a fatti oggetto di contraddittorio delle parti, che richiedono ulteriori approfondimenti, e non già quando concernono circostanze che investono il nucleo essenziale della decisione, quali nella specie i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.”
Ne consegue la inammissibilità della produzione documentale effettuata solo in questa sede dalla società appellante.
Pertanto, facendo applicazione dei suindicati principi, l'omessa tempestiva produzione documentale da parte della società odierna appellante, relativa alla procedura di licenziamento collettivo avviata ed, in particolare, della comunicazione di cui all'art. 4, co 9 L.223/91, non consente al Collegio uno scrutinio sulla idoneità della comunicazione finale volta ad individuare i criteri tecnico organizzativi che, a detta della
Società, avrebbero orientato la scelta dei licenziandi, tra cui il lavoratore.
Mancando un atto della procedura idoneo ad individuare i criteri di scelta dei licenziandi anche in termini comparativi, non può che convenirsi con il giudice di prime cure sulla violazione degli stessi per come normativamente stabiliti, considerato che la
8 delimitazione della platea dei licenziandi deve necessariamente essere stabilita nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo e non può essere effettuata ex post sulla base delle concrete scelte operate dall'azienda.
5. Alla stregua di quanto esposto, l'appello deve essere respinto con conferma della sentenza gravata.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza a carico dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 e succ.mod., considerato il valore indeterminato e la modesta complessità delle questioni trattate, con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
La Corte così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna la in persona del legale rapp.te p.t. alla refusione in favore di Parte_1
delle spese del grado di giudizio che liquida in euro 1.984,00 oltre rimborso CP_1 spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Bruno
Arena;
- dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge
24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis
D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Napoli lì 26.03.2025
Il Cons. estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Gomez de Ayala dott.ssa Mariavittoria Papa
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Francesca Gomez de Ayala Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del
26.03.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 2710/2022 r.g. Sezione Lavoro, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Reggio Parte_1
Calabria, Via Argine Destro Annunziata n. 9 – codice fiscale: P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Natale Carbone (C.F.: ) e CodiceFiscale_1
Carmela Infortuna (C.F.: ) del Foro di Reggio Calabria, con CodiceFiscale_2
studio in Reggio Calabria alla via Possidonea n. 46/b;
Appellante
E nato a [...] il [...] (C.F. ) e CP_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.to
Bruno Arena (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4 studio, in Napoli alla Via Andrea D'Isernia n.38, giusta mandato in atti;
Appellato
Oggetto: appello avverso sentenza n. 4278/2022 pubb. il 29.09.2022 dal Tribunale di
Napoli Nord – Sezione Lavoro
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 30.11.2021 innanzi al Tribunale di
Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, sulla premessa di essere stato CP_1
1 assunto in data 6.05.2019 dalla con contratto a tempo indeterminato con CP_2
mansioni di manovale e sede di lavoro presso il cantiere “linea Ferroviaria AV NA – BA, tratta Napoli – Cancello” sito in GO (NA) e che in data 30.07.2021 gli era stata recapitata lettera di licenziamento con effetto immediato, nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo azionata dalla società datrice di lavoro in data 22.07.21, lamentando:
- la violazione dell'art. 4, co. 3, l. 223 del 1991, in quanto il provvedimento del
22.7.21 non indicherebbe le ragioni produttive per avviare la procedura di licenziamento collettivo e sarebbe carente del contenuto prescritto dalla normativa;
- la violazione dell'art. 4, co. 9, l. 223 del 1991, in quanto è stata omessa la comunicazione che entro 7 giorni dalla irrogazione dei licenziamenti deve essere fatta agli organi regionali ed alle associazioni di categoria avente ad oggetto l'elenco dei lavoratori licenziati, del livello, dell'età, dei carichi familiari ecc, nonché l'applicazione delle modalità di scelta;
- la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare;
Par ha adito l' al fine di sentire: “1) accertare e dichiarare che il dedotto recesso dal rapporto di lavoro in atto con la ricorrente, effettuato dalla convenuta con lettera del
30 luglio 2021 è illegittimo e in ogni caso, ingiustificato per le causali di cui sopra (nella parte in “diritto” del presente atto) a cui si rinvia;
2) per l'effetto, condannare la convenuta società al pagamento, ai sensi dell'art. 3, comma 1 di cui al D.Lgs. n. 23 /
2015, di una indennità a favore del ricorrente pari ad almeno 12 mensilità della sua retribuzione mensile – corrispondente ad € (1.781,42 x 13:12) 1.929,87 – per un importo
a darsi di € (1.929,87 x 12 =) 23.158,44; 3) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di 7 giorni di retribuzione come da art. 32 del CCNL Edilizia Industria, conseguentemente condannando la convenuta al pagamento per tale causale di € (1.929,87 / 26 x 7 =)
518,77”, con vittoria delle spese di lite.
2. Il Tribunale di Napoli NORD, nella contumacia della società resistente, con la sentenza oggi impugnata in accoglimento della domanda del ricorrente ha dichiarato
“l'illegittimità del licenziamento del 30.7.21 e per l'effetto condanna la CP_2 CP_2
a risarcire il danno subito dalla ricorrente versandogli un'indennità pari a sei mensilità commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto, maggiorata degli interessi legali
2 maturati; -condanna la resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi €.2315,13, oltre I.V.A. e cpa”.
3. Con ricorso depositato telematicamente in data 2.11.2022 la ha Parte_1
proposto appello avverso la citata sentenza, assumendo:
- la erroneità della pronuncia nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto la propria competenza alla valutazione della domanda, stante la sua incompetenza per territorio, ai sensi dell'art. 413 cpc;
- la erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il licenziamento intimato in ragione del rispetto della normativa di settore oltre alla omessa valutazione della documentazione in atti e di adeguata attività istruttoria.
Ha concluso, quindi, chiedendo alla Corte “ 1) Accertare e dichiarare
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del
Lavoro, in favore del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro, con ogni conseguente statuizione di declaratoria di nullità/annullabilità della pronuncia oggetto della presente impugnazione;
2) In ogni caso, in ragione delle esposte censure
e con corretta applicazione della norma invocata, in uno alla valutazione della indispensabile documentazione prodotta, voglia rigettare integralmente il ricorso formulato in primo grado, con integrale annullamento della sentenza impugnata e/o con ogni conseguente statuizione;
5) Con condanna al pagamento di spese e competenze di giudizio”.
3.1 Con memoria difensiva depositata il 9.03.2023 si è costituito in giudizio CP_1 deducendo la inammissibilità dell'eccezione di incompetenza formulata
[...] dall'appellante solo in questa sede e contestando, nel merito, la fondatezza del gravame non avendo la società datrice di lavoro provato la correttezza della procedura del licenziamento collettivo adottato, deducendo inoltre la tardività della produzione documentale e della prova orale richiesta in appello, essendo la società - volontariamente contumace nel giudizio di primo grado - decaduta dal diritto di proporre i mezzi di prova di cui intende valersi, concludendo quindi per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La Corte all'odierna udienza ha deciso la causa come da separato dispositivo.
4. L'appello è infondato.
3 4.1 Quanto all'eccezione preliminare di incompetenza per territorio, osserva la
Corte come la stessa oltre che inammissibile, in quanto sollevata dalla società appellante solo in sede di appello, ben oltre i termini di cui all'art. 428 cpc, si appalesi in ogni caso infondata.
Ed invero, ai sensi dell'art. 413 cpc nelle controversie soggette al rito del lavoro
“competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto”.
Orbene, dalla documentazione versata in atti dalla stessa parte appellante (cfr.
, in atti) risulta che la sede di lavoro alla quale era addetto il era GO CP_3 CP_1
- come del resto dallo stesso dedotto fin dal ricorso introduttivo di primo grado -, con la conseguente competenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord a conoscere della controversia.
4.2 Venendo all'esame del merito, nella specie si controverte di un licenziamento collettivo, rispetto al quale la società sostiene di aver correttamente operato, secondo i dettami procedurali di cui alla l. 223/91 ed, in particolare, di aver fatto giusta applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.
In diritto, si osserva come la procedura indicata dagli artt. 4 e 5 L. 23 luglio 1991,
n. 223 al fine di pervenire al licenziamento collettivo per riduzione del personale, consti di una serie di fasi, ognuna delle quali mira a garantire il vaglio delle possibili misure alternative al licenziamento stesso (nell'ottica che quest'ultimo rappresenti l'extrema ratio), nonché a consentire l'esatta individuazione dei lavoratori coinvolti. Senza tralasciare che l'assolvimento degli obblighi di comunicazione deve permettere il controllo della corretta applicazione dei criteri di scelta legislativamente fissati e/o contrattualmente pattuiti.
Come affermato dalla Corte di Cassazione: “in materia di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, la legge 23 luglio 1991, n. 223, nel prevedere agli artt. 4 e 5 la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato "ex post" nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell'iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell'impresa, devoluto 'ex ante' alle organizzazioni sindacali,
4 destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda. I residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più, quindi, gli specifici motivi della riduzione del personale, ma la correttezza procedurale dell'operazione (ivi compresa la sussistenza dell'imprescindibile nesso causale tra il progettato ridimensionamento e i singoli provvedimenti di recesso), con la conseguenza che non possono trovare ingresso, in sede giudiziaria, tutte quelle censure con le quali, senza contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dai citati artt. 4 e 5 e senza fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori, si finisce per investire
l'autorità giudiziaria di un'indagine sulla presenza di "effettive" esigenze di riduzione o trasformazione dell'attività produttiva” (in tal senso, tra le altre, Cass., sez. lav., 26 agosto
2013, n. 19576; Cass., sez. lav., 3 marzo 2009, n. 5089).
Dunque, alla luce degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, le scelte imprenditoriali poste alla base dei licenziamenti collettivi non possono essere sindacate dal giudice, essendo l'ambito del controllo giudiziale limitato alla verifica della correttezza della procedura, ivi compresa la sussistenza del nesso di causalità tra il progettato ridimensionamento, così come dichiarato dal datore di lavoro, ed i singoli provvedimenti di recesso.
Pertanto, la legittimità della procedura di licenziamento collettivo, e conseguentemente l'efficacia di ciascun singolo licenziamento (in relazione a quanto disposto dall'art. 5, comma 2, l. 223/91) dipende dal puntuale e rigoroso rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 l. 223/91, che, secondo l'orientamento giurisprudenziale che si ritiene condivisibile, individuano una vera e propria fattispecie a formazione progressiva, nella quale ciascuna fase deve rispondere a quanto normativamente stabilito, al fine di realizzare quell'intento di massima trasparenza e controllabilità della procedura di esodo collettivo, che costituisce la ragione giustificatrice delle norme ora richiamate.
La legge n. 223/1991, art. 4, comma 9, prevede che, all'esito dell'esame congiunto tra datore ed oo.ss. delle cause che hanno determinato l'eccedenza di personale, raggiunto l'accordo sindacale circa il numero dei lavoratori da licenziare, il datore può recedere dal rapporto di lavoro intrattenuto con i dipendenti ritenuti in eccedenza. Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, il datore deve comunicare per iscritto l'elenco dei
5 lavoratori licenziati (recante l'analitica descrizione della posizione soggettiva di ognuno e le modalità con cui sono applicati i criteri di scelta) all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.
Al riguardo, si è precisato in giurisprudenza che il datore di lavoro, nella comunicazione di chiusura della procedura di mobilità, deve fornire una "puntuale indicazione" dei criteri di scelta e delle modalità applicative, e ciò comporta che, anche quando il criterio prescelto sia unico, il datore di lavoro deve provvedere a specificare nella detta comunicazione le sue modalità applicative, in modo che la stessa raggiunga quel livello di adeguatezza sufficiente a porre in grado il lavoratore di percepire perché lui - e non altri dipendenti - sia stato destinatario del collocamento in mobilità o del licenziamento collettivo e quindi di poter contestare l'illegittimità della misura espulsiva
(in tal senso, tra le altre, Cass., sez. lav., 21 settembre 2006, n. 20455).
Ed, infatti, la comunicazione di cui all'art. 4, comma 9, nel momento in cui fa obbligo al datore di indicare puntualmente le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, intende consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell'operazione di collocamento in mobilità e la rispondenza agli accordi raggiunti (Cass.
n. 12344 del 2015, Cass. n. 19320 del 2016). A tal fine non è, dunque, sufficiente la trasmissione dell'elenco dei lavoratori licenziati e la comunicazione dei criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali, ne' la predisposizione di un meccanismo di applicazione in via successiva dei vari criteri, mentre è necessario controllare se tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti siano stati inseriti nella categoria da scrutinare e, in secondo luogo, nel caso in cui i dipendenti siano in numero superiore ai previsti licenziamenti, se siano stati correttamente applicati i criteri di valutazione comparativa per l'individuazione dei dipendenti da licenziare (cfr. Cass, sez. lav., 3 febbraio 2014, n.
2298; Cass., sez. lav., 10 luglio 2013, n. 17119; Cass., sez. lav., 6 giugno 2011, n. 12196)
L'art. 5 della legge n. 223/1991 dispone inoltre che “l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti dai contratti collettivi stipulati con le Organizzazioni Sindacali o in mancanza nel rispetto dei criteri in concorso tra loro dei carichi di famiglia, anzianità ed esigenze tecnico produttive.”
6 Ciò premesso in termini generali, nel caso di specie, siamo in presenza di una procedura di licenziamento collettivo per 25 unità lavorative, avviata con la comunicazione del 22.07.2021, cui seguiva un incontro con le rappresentanze sindacali conclusosi con verbale del 30.07.2021 (cfr. verbale, in atti).
Il Tribunale, sulla base della documentazione versata in atti dal ricorrente, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al dalla in ragione CP_1 Parte_1
dell'omesso invio agli organismi competenti della comunicazione di cui all' art. 4, comma
9 L.n. 223del 1991, con l'indicazione dei criteri di scelta e delle modalità applicative dei licenziamenti, il cui onere probatorio gravava sulla società datrice di lavoro, rimasta contumace in primo grado.
Ha, altresì, ritenuto viziata la procedura di licenziamento collettivo anche in ragione della carenza probatoria circa l'effettiva sussistenza dei motivi posti a base del recesso.
Con il presente appello la società si duole della decisione del giudice Parte_1
di prime cure, assumendo la legittimità della procedura di licenziamento attivata sulla base della documentazione allegata all'atto di appello (comprensiva della comunicazione di cui all'art. 4, co 9 L. 2291), di cui chiedeva l'acquisizione, sollecitando a tale fine l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio ai sensi dell'art. 437 cpc, trattandosi di documentazione integrativa ed, in ogni caso, indispensabile per la decisione.
L'assunto non è fondato.
Osserva invero il collegio che va dichiarata inammissibile in quanto tardiva la documentazione relativa al licenziamento prodotta dalla società appellante solo in questa sede (cfr. doc. allegata all'atto di appello).
In fattispecie analoga - cui la Corte intende conformarsi - la Suprema Corte con
Sentenza n. 18366/2013 ha affermato che “In tema di licenziamento collettivo, la comunicazione di cui all'art. 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella quale sono indicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, ha la funzione di consentire il controllo del corretto esercizio del potere datoriale e mira a tutelare, oltre agli interessi delle organizzazioni sindacali, quello dei lavoratori alla conservazione del posto. Ne consegue che detta comunicazione non ha carattere integrativo ma attiene al nucleo essenziale della decisione, per cui è onere del datore di lavoro produrla con la costituzione in giudizio, senza che sia possibile una tardiva produzione in appello od una attivazione dei poteri istruttori d'ufficio, che non possono essere esercitati in
7 presenza di una colpevole inerzia della parte interessata o per supplire ad una carenza probatoria di quest'ultima.”
Nella motivazione della sentenza la corte precisa altresì che la comunicazione di cui all'art. 4 co. 9, “aveva non già carattere integrativo, ma era determinante al fine di accertare la trasparenza del potere decisionale del datore di lavoro di operare il recesso ed assolveva alla funzione di tutelare, oltre gli interessi delle organizzazioni sindacali, quello dei lavoratori alla conservazione del posto di lavoro e, in particolare, alla verifica dei criteri di scelta sotto il profilo del loro carattere di generalità, obiettività e coerenza con il fine dell'istituto della mobilità.
Inoltre, sotto altro profilo, l'ammissione in grado d'appello del documento in questione avrebbe introdotto altri temi di indagini in relazione al contenuto dello stesso ed in particolare ai criteri di scelta adottati dal datore di lavoro.
Correttamente, dunque, il giudice del merito ha negato ingresso a tale documento, rilevandone la tardività.
Deve al riguardo rilevarsi che nel processo del lavoro i poteri istruttori d'ufficio in grado d'appello non possono essere esercitati in presenza di una colpevole inerzia della parte interessata ovvero per supplire ad una carenza probatoria della parte stessa.
Inoltre, tali poteri possono essere esercitati sempre con riferimento a fatti oggetto di contraddittorio delle parti, che richiedono ulteriori approfondimenti, e non già quando concernono circostanze che investono il nucleo essenziale della decisione, quali nella specie i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.”
Ne consegue la inammissibilità della produzione documentale effettuata solo in questa sede dalla società appellante.
Pertanto, facendo applicazione dei suindicati principi, l'omessa tempestiva produzione documentale da parte della società odierna appellante, relativa alla procedura di licenziamento collettivo avviata ed, in particolare, della comunicazione di cui all'art. 4, co 9 L.223/91, non consente al Collegio uno scrutinio sulla idoneità della comunicazione finale volta ad individuare i criteri tecnico organizzativi che, a detta della
Società, avrebbero orientato la scelta dei licenziandi, tra cui il lavoratore.
Mancando un atto della procedura idoneo ad individuare i criteri di scelta dei licenziandi anche in termini comparativi, non può che convenirsi con il giudice di prime cure sulla violazione degli stessi per come normativamente stabiliti, considerato che la
8 delimitazione della platea dei licenziandi deve necessariamente essere stabilita nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo e non può essere effettuata ex post sulla base delle concrete scelte operate dall'azienda.
5. Alla stregua di quanto esposto, l'appello deve essere respinto con conferma della sentenza gravata.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza a carico dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 e succ.mod., considerato il valore indeterminato e la modesta complessità delle questioni trattate, con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
La Corte così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna la in persona del legale rapp.te p.t. alla refusione in favore di Parte_1
delle spese del grado di giudizio che liquida in euro 1.984,00 oltre rimborso CP_1 spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Bruno
Arena;
- dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge
24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis
D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Napoli lì 26.03.2025
Il Cons. estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Gomez de Ayala dott.ssa Mariavittoria Papa
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