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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/03/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV Sezione Lavoro
La Corte, composta dai signori Magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 25.3.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3402/2022 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Daniele Naccari, presso il cui Parte_1
studio elettivamente domicilia in Tropea (VV), alla Via V. Veneto 16
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Paolo La Barbera APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 1385/2022 pubblicata in data 22.11.2022
Conclusioni delle parti: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato innanzi al Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, in data 21.9.2018 chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
1 “a) accertare e dichiarare per tutte le ragioni esposte nel presente atto, la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il sig. e la tra il periodo Parte_1 Controparte_1
14/01/2008 - 17/05/2017 o comunque dalla diversa data ritenuta di giustizia;
b) accertare e dichiarare, conseguentemente, la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il periodo 14/01/2008 - 17/05/2017 o comunque dalla diversa data ritenuta di giustizia con mansione di operatore di vendita di I° categoria ovvero in subordine di II° categoria di cui al ccnlcat. ovvero nel diverso inquadramento del ccnlcat. ritenuto di giustizia;
c) condannare, conseguentemente, la , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento in favore del sig. per i motivi di cui al presente atto al Parte_1 pagamento della somma di € 85.651,67 in ipotesi di qualificazione del rapporto di lavoro come operatore di vendita di I° categoria ovvero in subordine al pagamento della somma di € 47.625,87 in ipotesi di qualificazione del rapporto di lavoro come operatore di vendita di II° categoria, ovvero ancora al pagamento delle maggiori o minori somme che risulteranno dovute in corso di causa, anche ai sensi dell'art. 36 Cost. e art. 2099 c.c., liquidando la somma dovuta al ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 432 cpc, ovvero accertare comunque la sussistenza dei crediti medesimi;
d) con la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito e patendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 429 cpc e 150 disp. att. cpc oltre gli interessi maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate e) con il favore delle spese di lite”.
A fondamento della domanda deduceva che: - negli anni 2008, 2014 e 2016 aveva sottoscritto tre contratti di agenzia a tempo indeterminato con la con Controparte_1
sede in Setteville di Guidonia, società che aveva come attività principale la distribuzione di prodotti alimentari e similari;
- le modalità del rapporto, puntualmente descritte in ricorso, non erano quelle tipiche dell'agenzia, bensì quelle della subordinazione, sicché l'attività prestata era quella propria del viaggiatore e piazzista. Sosteneva di aver diritto al riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal gennaio 2008 con applicazione del CCNL commercio e inquadramento di operatore di vendita di I° categoria ovvero, in subordine, di II° categoria, con conseguente condanna della società al pagamento delle spettanze economiche dovute, quantificate nei conteggi allegati al ricorso.
Si costituiva in giudizio la confutando le avverse pretese e Controparte_1
sostenendo la natura autonoma del rapporto di lavoro;
deduceva inoltre che la scoperta di alcuni ammanchi riconducibili al ricorrente ne avevano determinato le dimissioni e fondavano la richiesta di risarcimento danni, anche sotto il profilo del danno all'immagine. Così concludeva: “Nel
2 MERITO, in via principale: accertare e dichiarare infondata ed illegittima la domanda proposta dal ricorrente in ogni suo aspetto ed, in particolare, respingendo la tesi della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il sig. e la dal 2008 al 2018; Pt_1 Controparte_1
accertare invece avvenuto tra le parti un rapporto di lavoro da Agente di Commercio ai sensi dell'art. 1742 e ss. c.c. con assenza di qualsivoglia vincolo di subordinazione. (…) accertare e dichiarare che, in virtù dei contratti di Agenzia e relativi allegati sottoscritti dal ricorrente, egli ha percepito il giusto compenso e non ha diritto ad alcun ulteriore emolumento e/o corrispettivo per
l'attività svolta. Per l'effetto voglia rigettarsi integralmente il ricorso proposto dal sig. Pt_1
In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla Controparte_1
nel presente atto, voglia il Tribunale accertare e dichiarare il diritto della società al rimborso CP_1
della somma di euro 8.216,34, sottratta dal ricorrente dagli incassi della resistente, per come documentato in atti attraverso la confessione del sig. oltre interessi da ritardo. Voglia altresì Pt_1
il Tribunale condannare il sig. al risarcimento dei danni morali e da lesione del buon nome e Pt_1
della immagine della da liquidarsi in via equitativa e che in questa sede provvisoriamente si CP_1
determina in euro 40.000,00, ovvero la somma minore o maggiore che risultasse di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Con riferimento a detta domanda riconvenzionale , nella memoria del Parte_1
6.3.2020, chiedeva, in via preliminare, di dichiararne l'inammissibilità e/o improcedibilità per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
nel merito, di rigettare la domanda di risarcimento del “danno da immagine” perché genericamente formulata oltre che carente di prova;
sempre nel merito, avuto riguardo all'illegittima acquisizione della dichiarazione di cui al doc. 8 di parte resistente, conseguente alla violazione delle regole di esercizio dell'azione disciplinare (carenza di preventiva contestazione e mancata concessione di un termine a difesa), rigettare la domanda di risarcimento del danno patrimoniale;
in subordine, chiedeva disporre la compensazione di quanto eventualmente riconosciuto alla a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno con le somme spettanti per l'attività lavorativa svolta;
con vittoria di spese.
All'esito dell'espletamento della prova orale, il giudice del lavoro di Tivoli, in data 22 novembre 2022, pronunciava sentenza contestuale con cui rigettava il ricorso e accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale, condannando il ricorrente a restituire alla
[...]
la somma di euro 8.216,34 nonché a corrispondere alla società le spese di lite. Controparte_1
Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) “Omessa rilevazione degli indici primari e secondari della subordinazione - Erronea ed omessa valutazione delle prove testimoniali e documentali”: censurava la sentenza impugnata laddove aveva espresso una valutazione di attendibilità del teste e non aveva, Testimone_1
3 invece, considerato tutti gli altri “elementi emersi dalle allegazioni documentali e dall'istruttoria”, idonei a fornire prova la prova della subordinazione;
2) “Violazione dell'art. 112 cpc - Omessa pronuncia in ordine all'improcedibilità della domanda riconvenzionale”: lamentava che il Tribunale non si era pronunciato in ordine alla eccezione sollevata e chiedeva, pertanto, di dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda riconvenzionale per mancato esperimento della negoziazione assistita ai sensi del d.l. n.
132/2014, convertito nella l. n. 162/2014;
3) “Inutilizzabilità della dichiarazione sottoscritta dal lavoratore ex art. 2113 c.c. nonché per violazione delle regole sottese all'esercizio del potere disciplinare”: assumeva che la dichiarazione che aveva fondato la pronuncia di condanna in favore della società non era stata spontanea e che il giudice di prime cure l'aveva ritenuta valida poiché “convintosi dell'esistenza di un rapporto autonomo e dunque “paritario”; invece, l'accertamento di un rapporto di natura subordinata avrebbe reso illegittima detta dichiarazione. Chiedeva, quindi, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere le conclusioni tutte già rassegnate in primo grado, anche con riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata da controparte
Si costituiva in giudizio la confutando le avverse censure alla Controparte_1
sentenza gravata, di cui chiedeva la conferma.
All'udienza del 25.3.2025, all'esito della discussione, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo in atti.
2. L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
2.1. Con il primo motivo di gravame si censura la sentenza di primo grado laddove, avendo valutato erroneamente le risultanze istruttorie, ha escluso la natura subordinata del rapporto.
2.1.1. Costituisce ius receptum che, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro e della distinzione fra lavoro subordinato e lavoro autonomo, deve attribuirsi maggiore rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, da cui è ricavabile l'effettiva volontà delle parti
(iniziale o sopravvenuta), rispetto al “nomen iuris” adottato dalle parti (Sez. L, Sentenza n. 4884 del
01/03/2018).
Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato viene, quindi, considerato, come indefettibile l'elemento del vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo – non necessariamente “stringente” - del datore di lavoro (che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato), mentre solo quando tale elemento non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (sia perché si tratta di mansioni estremamente elementari ripetitive e predeterminate nelle loro modalità, sia perché, all'opposto, si tratta di mansioni di livello particolarmente elevato perché 4 di natura intellettuale, professionale o creativa) e del relativo atteggiarsi del rapporto, si ritiene necessario, di regola, fare riferimento a criteri complementari e sussidiari – come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale – che, benché isolatamente considerati siano privi di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione stessa (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 23343 del 2024 e i plurimi riferimenti giurisprudenziali ivi richiamati).
Con specifico riferimento a rapporti di lavoro analoghi a quello per cui è causa, la Corte di
Cassazione ha precisato che nelle ipotesi di svolgimento della prestazione al di fuori dalla sede aziendale gli elementi distintivi che caratterizzano l'attività del lavoratore subordinato, come venditore piazzista, rispetto al lavoratore autonomo, agente o simile, sono costituiti: dall'obbligo di visitare quotidianamente le zone stabilite dall'imprenditore; dalla mancanza di un apprezzabile margine di scelta della clientela che è indicata dal datore di lavoro;
dall'itinerario prestabilito dall'imprenditore stesso;
dal rischio a carico del datore di lavoro;
dall'utilizzo di strumenti di lavoro forniti dal datore di lavoro, quali ad esempio l'automezzo utilizzato per la collocazione e la consegna della merce venduta;
dalla mancanza di un proprio ufficio o di una propria organizzazione e dall'uso di quella del datore di lavoro;
dalla prestazione esclusiva, o almeno prevalente, della propria attività lavorativa alle dipendenze dell'imprenditore (cfr. Sez. L, Sentenza n. 17160 del
2017, Sez. L, Sentenza n. 16603 del 2009).
È stato altresì precisato che “l'elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un'attività economica esercitata in forma imprenditoriale, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell'agente, che si manifesta nell'autonomia nella scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto - secondo il disposto dall'art. 1746 cod. civ. - delle istruzioni ricevute dal preponente, mentre oggetto del secondo è la prestazione, in regime di subordinazione, di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell'imprenditore, che sopporta il rischio dell'attività svolta
(cfr. Sez. L, Sentenza n. 31487 del 2018, che richiama Cass. 07/02/2013 n. 2937, 23/04/2009 n.
9696 e 01/09/2003 n. 12756).
Si tratta di principi assolutamente consolidati, espressi con chiarezza anche da pronunce meno recenti. Afferma, significativamente, la Cassazione, Sez. L, nella sentenza n. 6538 del
07/11/1986: “Quando l'elemento della subordinazione non sia immediatamente rilevabile nel
5 concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro, occorre - al fine dell'accertamento della natura subordinata o autonoma di esso - riferirsi a criteri sussidiari, quali, in particolare, la sussistenza di un'organizzazione imprenditoriale, anche minima, e la diretta assunzione del rischio, che sono elementi caratteristici del lavoro autonomo, tenendo conto delle effettive modalità della prestazione.
A tal fine occorre verificare se in questa ricorrano quei caratteri di piena autonomia, indipendenza ed assunzione del rischio predetto, tipici del lavoratore autonomo ed in particolare dell'agente- imprenditore commerciale, oppure quelli della soggezione alle direttive esclusive e continue del datore di lavoro e dell'inserzione del lavoratore, pur qualificato “agente”, nella struttura organizzativa dell'impresa che ne utilizza l'opera, mentre altri criteri - quali il conferimento di un determinato incarico, la possibilità di nominare e controllare i propri collaboratori, il compenso con provvigione sui singoli affari e l'obbligo di sostenere talune spese - non sono di per sé determinati e decisivi, essendo essi riferibili all'uno e all'altro tipo di rapporto”.
2.1.2. Alla luce di tali criteri di riferimento la valutazione del Tribunale, che ha ritenuto indimostrato il carattere subordinato del rapporto per cui è causa, non è condivisibile. E invero, le risultanze istruttorie, complessivamente considerate, inducono a ritenere che, nella specie, il rapporto di lavoro intercorso fra e la avesse natura Parte_1 Controparte_1
subordinata.
Con riferimento alle deposizioni testimoniali assunte, rileva il Collegio che devono ritenersi sicuramente attendibili, in quanto provenienti da soggetti a diretta conoscenza dei fatti, estranei alle parti e indifferenti all'esito del giudizio, le testimonianze di “agente di commercio Testimone_2 venditore” della società dal 2010 sino a fine 2015 (cfr. verbale di udienza innanzi al tribunale del
16.11.2021), e di , dipendente della società, con mansioni di venditore, dal 1994 Testimone_3 al gennaio 2022 (cfr. verbale di udienza dell'8.3.2022). Entrambi i testi hanno prestato attività lavorativa nel settore in cui ha operato il (a cui erano del tutto estranei), hanno avuto Pt_1 cognizione diretta delle concrete modalità del rapporto tra l'appellante e la avevano già CP_1 cessato il rapporto di lavoro con la società al momento dell'audizione in giudizio e non avevano instaurato alcun contenzioso nei confronti dell'ex datore di lavoro. Non avevano, dunque, alcun interesse a riferire fatti diversi da quelli di cui avevano avuto personale contezza.
Laddove contrastanti con le dichiarazioni del e del - della cui indubbia Tes_2 Tes_3
attendibilità si è detto - non appaiono, invece, rassicuranti le deposizioni dei testi Testimone_1
e i quali hanno avuto un legame consolidato con la società, legame che Testimone_4 permaneva anche al momento dell'escussione in giudizio (all'udienza del 16.11.2021, innanzi al
Tribunale, il ha dichiarato: “Sono coordinatore della rete vendita della resistente da Tes_1 oltre vent'anni” e lo all'udienza dell'8.3.2022, ha riferito: “Attualmente faccio parte del Tes_4
6 Consiglio di Amministrazione della resistente. Sono stato socio da sempre della società”). D'altra parte, le dichiarazioni del e dello risultano in parte smentite anche dalle Tes_1 Tes_4
risultanze della documentazione in atti (su cui si dirà): il primo, ad esempio, quanto alla necessità per l'odierno appellato di effettuare un resoconto/report giornaliero e il secondo in ordine alla presenza del nei periodi invernali (“il periodo invernale lavorava un giorno a settimana”). Pt_1
Tanto premesso, deve innanzi tutto rilevarsi che è incontestato, e risulta per tabulas, che ha lavorato, senza soluzione di continuità, per la dal 14 Parte_1 Controparte_1
gennaio 2008 al 17 maggio 2017 in virtù di tre contratti di agenzia. Sono altresì incontestati i giorni in cui l'odierno appellante ha lavorato per la società ogni anno, come puntualmente specificati in ricorso e risultanti anche dalla documentazione allegata (fatture, documenti di trasporto, “report di vendita”): si tratta di una presenza assolutamente continuativa nel tempo, per tutti i periodi e le settimane dell'anno, e pressoché giornaliera.
È altresì incontestato che per l'attività svolta (essenzialmente riconducibile alla collocazione e consegna dei prodotti alimentari distribuiti dalla presso diversi Controparte_1 clienti/acquirenti e all'incasso del relativo prezzo) utilizzava un furgone messo a Parte_1
disposizione, del tutto gratuitamente, dalla società ed un computer palmare fornitogli dalla CP_1
stessa. A tale ultimo proposito si legge nella comparsa di costituzione depositata dalla società innanzi al Tribunale: “Il ricorrente – come tutti i suoi colleghi agenti – aveva un computer palmare in dotazione ai promotori, col quale emetteva ordini, fatture, bolle etc, attraverso un sistema informatico appositamente realizzato”. Si trattava di un software aziendale in cui erano registrati la merce trasportata e venduta ed ogni singolo cliente aziendale, a cui era attribuito un codice identificativo. L'odierno appellato non si avvaleva di altri mezzi per l'attività prestata in favore della né sosteneva spese di alcun tipo. CP_1
Dalle deposizioni dei testi e è emerso altresì che le modalità del lavoro Tes_2 Tes_3 dell'odierno appellante erano sostanzialmente prive di margini di autonomia, in quanto determinate dall'organizzazione aziendale e dalle prescrizioni a cui gli “agenti”, allo stesso modo dei venditori dipendenti, dovevano attenersi: i clienti presso cui doveva recarsi erano assegnati Parte_1
dalla società (come, peraltro, espressamente stabilito dagli articoli 2 dei contratti stipulati tra le parti nel 2014 e nel 2016, che fanno riferimento a un “Parco clienti”: cfr. allegati 2a e 3a al ricorso ex art. 414 c.p.c.); era la stessa a stabilire i “giri” da effettuare per le consegne;
al mattino il CP_1 Pt_1
come gli altri agenti e dipendenti addetti alla vendita, prelevava il furgone messo a sua disposizione dalla società e partiva per effettuare l'itinerario di consegne prestabilito;
la prestazione non poteva cessare prima che l'azienda, alle 15.00, riaprisse: occorreva consegnare gli incassi al ragioniere preposto;
bisognava, poi, stampare e presentare il “resoconto giornaliero”, nonché caricare la merce
7 per l'indomani. È appena il caso di evidenziare che la circostanza che, a fine giornata, si caricasse il furgone con la merce da consegnare il giorno successivo rende evidente che l'attività da effettuare ogni giorno era predeterminata.
Ulteriore elemento di conferma della conformazione dell'attività prestata dal alle Pt_1 modalità standardizzate e alle tempistiche determinate dalla si rinviene nella “querela” sporta CP_1
da legale rappresentante della società, presso la Tenenza dei Carabinieri di Parte_2
Guidonia Montecelio in data 14 giugno 2017, allegata alla memoria di costituzione innanzi al
Tribunale: nell'atto sono dettagliatamente descritti, in sequenza, i “compiti” di , a Parte_1 mo' di mansionario, con la precisazione che “egli rispondeva del proprio operato al
“CAPOZONA” Sig. e che tutte le operazioni svolte “venivano gestite e Persona_1
documentate attraverso un terminale portatile, fornito dalla stessa che provvedeva a Pt_3
stampare e memorizzare i documenti emessi. Sul predetto dispositivo inoltre venivano gestite anche le operazioni di incasso, sempre effettuate in nome e per conto della Al rientro in sede tutti i CP_1
dati così registrati venivano trasferiti dal terminale portatile al sistema informatico della
[...]
. Controparte_1
È evidente come l'uso – imposto – del computer palmare, collegato al sistema informatico della e il resoconto quotidiano delle attività (attraverso la stampa del “report” giornaliero) CP_1
consentissero alla società un controllo costante e penetrante sulle attività del lavoratore.
È la stessa nella comparsa di costituzione in primo grado a dedurre, poi, che era essa CP_1 stessa a stabilire i prezzi della merce e che il aveva una “marginalità di scontistica”, a seconda Pt_1
dei clienti, nei limiti fissati dalla società.
Secondo le deposizioni dei testi, anche di quelli indicati dalla l'attività svolta dagli CP_1
agenti e dai dipendenti venditori era essenzialmente sovrapponibile, tanto è vero che il teste
, dipendente, ha dichiarato: “Se mancava un agente l'ispettore ci chiamava a Testimone_3 coprire la zona” e, del tutto conformemente, ha riferito: “In caso di indisponibilità Testimone_4 degli agenti c'erano altri dipendenti per sostituirli”.
Dalla documentazione in atti risulta altresì che era la tramite il proprio ufficio CP_1
amministrativo, a predisporre le fatture formalmente emesse dal (doc. 1d allegato al ricorso ex Pt_1
art. 414 c.p.c.).
Inoltre, il compenso prevedeva una quota fissa, corrisposta ogni mese indipendentemente dalle vendite effettuate: euro 1.000,00, oltre a euro 32,50 giornaliero per giro vendita dal 14.1.2008; euro 1.750,00 dal 2014. È appena il caso di evidenziare che il successivo “conguaglio” era comunque correlato a un'attività che in alcun modo dipendeva dall'iniziativa del essendo Pt_1 sostanzialmente rimessa tutta l'attività di vendita e consegna merci all'organizzazione aziendale.
8 In definitiva, alla luce dei criteri forniti dalla giurisprudenza di legittimità e delle risultanze istruttorie, complessivamente considerate, deve ritenersi che il fosse un lavoratore Pt_1
subordinato, essendo privo di qualsiasi effettiva autonomia ed essendo, invece, assoggettato al potere direttivo ed organizzativo della che si concretizzava innanzi tutto nella CP_1 predisposizione di un elenco di clienti da “visitare” e di un itinerario prestabilito da rispettare;
inoltre, l'odierno appellato era tenuto a uniformare la propria attività, pur con qualche margine di flessibilità in entrata (risultante dalla documentazione in atti) a modalità lavorative ben definite, consistenti nel prelievo della merce, nel rientro in azienda nel primo pomeriggio per il resoconto delle vendite e la consegna degli incassi, nonché per la predisposizione del carico della merce da consegnare il giorno successivo.
Il inoltre, era privo di qualsiasi struttura imprenditoriale e la sua attività veniva, Pt_1
conseguentemente, ad essere condizionata dai mezzi di proprietà della e dalla stessa CP_1
apprestati: per le consegne usava un furgone fornitogli dalla società e non utilizzava strumenti di sua proprietà (anche il tablet in uso era fornito dalla . CP_1
Persino la gestione contabile dell'attività del avveniva ad opera dell'ufficio Pt_1
amministrativo della società, che predisponeva le fatture.
La sottoposizione dell'operato del ad un controllo continuo e penetrante e, come tale, Pt_1
idoneo a confortare ulteriormente la natura subordinata del rapporto di lavoro per cui è causa, si evince anche dalla circostanza che le operazioni di vendita e di incasso effettuate, nonché l'entità della merce venduta, venivano rilevate quotidianamente attraverso il “tablet” della società e portate a conoscenza della stessa attraverso la stampa dei dati registrati sul computer palmare. Proprio attraverso il predetto palmare, oltre che attraverso l'inserimento in un'organizzazione lavorativa sostanzialmente standardizzata (che non lasciava alcuna libertà nella scelta dei clienti e degli itinerari né consentiva di adottare i metodi di lavoro ritenuti più idonei) e che coinvolgeva egualmente “agenti” e venditori dipendenti, si realizzava una assidua attività di direzione e di controllo sul lavoratore, consistente in prescrizioni e verifiche idonee a sottrargli qualsiasi effettiva autonomia. In proposito giova, poi, rilevare che la dichiarazione del teste – secondo cui, nel Tes_4 corso del rapporto, il “ha ricevuto molti richiami” - rende evidente l'obbligo del lavoratore di Pt_1
attenersi alle direttive della società.
Ad ulteriore conferma della natura subordinata del rapporto, svolto in assenza di rischio da parte del va poi ricordato che questi percepiva, con cadenza mensile, una somma non Pt_1
inferiore a un certo importo indipendentemente da qualsivoglia risultato.
2.1.3. Una volta riqualificato il rapporto di lavoro intercorso tra e la Parte_1 [...]
nel periodo tra il 14 gennaio 2008 e il 17 maggio 2017 come subordinato, Controparte_1
9 bisogna procedere a verificare l'inquadramento del lavoratore, avuto riguardo al CCNL 30.5.2015
Commercio Terziario richiamato nell'originario ricorso e la cui applicabilità non è stata contestata dalla società.
Avuto riguardo alle declaratorie degli “operatori di vendita” di cui all'art. 1 del protocollo aggiuntivo del CCNL, deve escludersi che le attività espletate dal siano ascrivibili al profilo di Pt_1
“Operatore di Vendita di 1a categoria”, posto che lo stesso ha “l'incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, per il collocamento degli articoli per i quali ha avuto incarico”. Ebbene, nella specie è pacifico che il non poteva procacciare nuovi clienti, Pt_1
dovendo piuttosto recarsi presso quelli assegnatigli dalla società.
Il può, invece, senz'altro essere inquadrato come “Operatore di Vendita di 2a Pt_1 categoria”, il quale, secondo la declaratoria di riferimento, ha l'incarico di collocare gli articoli trattati dall'azienda, anche quando provveda contemporaneamente alla loro diretta consegna.
Tanto chiarito, al fine di verificare la sussistenza di eventuali differenze retributive, occorre aver riguardo ai conteggi allegati al ricorso ex art. 414 c.p.c. con riferimento all'inquadramento riconosciuto (doc. 17 della produzione del innanzi al Tribunale). Tali conteggi, in quanto non Pt_1
specificamente contestati dalla parte datoriale, ben possono essere assunti a fondamento dei calcoli necessari al fine della quantificazione delle spettanze.
Orbene, è pacifico che, una volta accertata in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in contrasto con la qualificazione del rapporto come autonoma operata dalle parti, trova applicazione - salvo che per le indennità di fine rapporto che maturano al momento della cessazione del rapporto medesimo (su cui cfr. infra) - il principio dell'assorbimento, per cui ove il trattamento economico complessivamente erogato in concreto dal datore di lavoro risulti superiore a quello minimo dipendente dalla qualificazione del rapporto, nulla è dovuto al lavoratore a titolo di retribuzione aggiuntiva, anche con riferimento agli istituti indiretti.
Nel caso di specie, al fine di verificare il “dovuto” e confrontarlo con le somme in concreto erogate dalla giova evidenziare che le differenze asseritamente spettanti (quantificate nei CP_1
conteggi innanzi specificati in complessivi euro 24.705,80, cui si aggiunge il TFR) sono riconducibili essenzialmente all'attività lavorativa indicata come “straordinario”. Infatti, escludendo tale voce dalle somme rivendicate, non risultano differenze retributive in favore del lavoratore.
Orbene, rileva il Collegio che nei conteggi de quibus è stato calcolato per alcuni mesi un numero di ore di straordinario pari a 105, per altri pari a 110, per altri pari a 115, considerando comunque 5 ore di straordinario al giorno. Si tratta, a ben vedere, di un numero di ore persino eccedente quello indicato nell'originario ricorso, ove alla pagina 5 si afferma: “La durata della giornata lavorativa, dunque, era mediamente pari a n.11 ore”.
10 Costituisce ius receptum che sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, al cui mancato assolvimento non può supplire la valutazione equitativa del giudice (cfr. Sez. L, Sentenza n. 16150 del 19/06/2018).
Considerato, dunque, il rigore della prova richiesta, ritiene il Collegio che non sia stata fornita una prova adeguata in ordine all'espletamento di lavoro eccedente le 40 ore settimanali sicuramente per tutto il periodo dal 2008 fino al dicembre del 2015. In proposito giova evidenziare che l'espletamento di orario eccedente quello ordinario non può ricavarsi dalle deposizioni testimoniali, posto che nessuno dei testi è stato in grado di riferire, giorno per giorno e per tutto il periodo considerato, l'orario lavorativo svolto dal Inoltre, con riferimento al lasso temporale Pt_1
compreso tra il 2008 e il mese di dicembre del 2015 manca documentazione che possa attestare gli orari in concreto osservati sicché l'eventuale lavoro straordinario non è evincibile dalla documentazione prodotta, che riguarda unicamente il periodo da gennaio 2016 a maggio 2017.
Peraltro, proprio l'esame dei documenti concernenti le annualità 2016-2017 (su cui si tornerà) rende evidente che anche per gli anni pregressi non è possibile “dare per scontato” l'espletamento di lavoro straordinario né è possibile procedere ad una valutazione equitativa.
Quanto all'anno 2016 deve innanzi tutto rilevarsi che la documentazione prodotta (in particolare i documenti di trasporto, che, secondo le allegazioni di cui al ricorso ex art. 414 c.p.c., il stampava prima di iniziare il giro di consegne della merce) è nella massima parte illeggibile Pt_1
sia con riguardo alle date che agli orari ivi riportati;
inoltre, non deve sfuggire che laddove, con riferimento alla medesima giornata, manca (o è illeggibile) il documento di trasporto, stampato prima di cominciare le consegne, o il “report vendita”, che reca l'orario di “fine prestazione”, non è possibile accertare, con il necessario rigore, il lavoro straordinario eventualmente espletato (non risultando gli orari di inizio e fine della giornata lavorativa). In ogni caso, laddove possibile,
l'esame della documentazione in atti consente di escludere la correttezza dei dati considerati al fine dell'elaborazione dei conteggi, da cui – come detto - risulta che sono state calcolate per alcuni mesi un numero di ore di straordinario pari a 105, per altri pari a 110, per altri pari a 115 (distinte a seconda della maggiorazione prevista dal CCNL: 15% per le prestazioni di lavoro dalla 41° alla 48° ora settimanale;
20% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48° ora settimanale).
Invero, l'esame degli orari risultanti dai documenti rivela innanzi tutto che gli stessi sono variabili;
inoltre, vi sono giorni in cui non risulta alcuna prestazione eccedente le 8 ore;
vi sono altresì giorni in cui l'orario di inizio dell'attività è successivo a quello indicato nel ricorso ex art. 414 c.p.c., ovvero alle 6.30, attestandosi anche tra le ore 7.00 e le ore 8.00 (solo a titolo esemplificativo: il 20.1.2026 alle 7.44, il 3.2.2016 alle 7.52, ecc.); quanto all'orario riportato sui
“report di vendita”, vi sono giornate in cui lo stesso è prossimo alle 15.30 (ad esempio, il 28.1.2016:
11 ore 15.45; il 9.3.2016: ore 15.33, il 10.3.2016: ore 15.36), sicché non è provato che tutti i giorni la prestazione durasse almeno fino alle ore 16.00, come sostenuto dall'appellante.
Ne segue che non possono darsi per scontati l'espletamento quotidiano di lavoro straordinario né la misura dello stesso.
Ciò posto, esclusi i documenti illeggibili e le giornate in cui non sono disponibili sia i documenti di trasporto che il “report vendita”, lo scrupoloso esame della documentazione in atti consente di ritenere che l'importo riconoscibile per il 2016 a titolo di straordinario non ecceda euro
2.634,80.
Ciò comporta che, con riferimento all'anno 2016, non vi è un “dovuto” superiore al
“percepito” (il che rileva, come si vedrà, anche ai fini della quantificazione del TFR). Infatti, tenuto conto dell'importo complessivo corrisposto dalla società nell'anno in esame (euro 24.405,54) e detraendo dal “dovuto” come calcolato nei conteggi (euro 34.474,16) l'importo non dovuto a titolo di straordinario (complessivamente pari a euro 10.080,55, ovvero alla differenza tra l'importo di euro 12.715,35 richiesto complessivamente a tale titolo e la somma effettivamente dovuta di euro
2.634,80), nulla residua.
Con riferimento al 2017, tenuto conto della documentazione prodotta e considerati gli orari registrati, per ciascuna giornata, sul documento di trasporto e sul report vendite, risulta che il Pt_1
ha espletato complessivamente 186 ore di straordinario: 142 con maggiorazione al 15% e 44 con maggiorazione al 20%. Tenuto conto dell'importo dovuto per ciascuna ora di straordinario secondo i conteggi in atti, risulta che, a titolo di straordinario, per il 2017 è dovuto l'importo di euro
1.784,61.
In definitiva, in applicazione del principio del cd. “assorbimento”, considerato che per tutti gli anni (ad eccezione del 2017) il “percepito” supera (e negli anni 2008-2015 di gran lunga) il
“dovuto”, confrontando l'importo complessivamente erogato dalla società al nel periodo Pt_1
compreso tra il 14 gennaio 2008 e il 17 maggio 2017 e quello invece effettivamente spettante, non vi sono differenze retributive che l'odierno appellato possa rivendicare. Tanto emerge con manifesta evidenza ove si consideri che l'ammontare delle differenze retributive richieste è complessivamente pari a euro 24.705,80, mentre gli importi inseriti nei conteggi e non dovuti (per carenza di prova) a titolo di straordinario per gli anni 2008-2017 ammontano a euro 107.282,40.
2.1.4. Veniamo, ora alla quantificazione del trattamento di fine rapporto richiesto.
Come anticipato, una volta accertata in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in contrasto con la qualificazione operatane dalle parti quale autonomo, il principio dell'assorbimento non trova applicazione per le indennità di fine rapporto, che maturano pur sempre al momento della cessazione del rapporto stesso e non a quello dei singoli accantonamenti, sicché,
12 ai fini della determinazione dell'importo dovuto a tale titolo, non può operare l'assorbimento con le eventuali eccedenze sulla retribuzione minima contrattuale corrisposta durante il rapporto di lavoro e detto emolumento dovrà essere determinato sulla base delle retribuzioni che risultano annualmente dovute in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva, o, se superiore, in ragione di quanto effettivamente corrisposto nel corso del rapporto di lavoro (Sez. L,
Sentenza n. 18586 del 22/09/2016).
Nella specie, in ragione delle argomentazioni innanzi svolte, ai fini della quantificazione del
TFR occorrerà tenere conto di quanto effettivamente corrisposto al dalla per gli anni dal Pt_1 CP_1
2008 al 2016, in quanto superiore rispetto a quanto dovuto secondo le previsioni del CCNL avuto riguardo all'attività lavorativa come provata in giudizio. In concreto, la retribuzione annua da considerare ai fini del trattamento di fine rapporto ammonta: per il 2008 a euro 29.082,75; per il
2009 a euro 28.259,41; per il 2010 a euro 28.286,67, per il 2011 a euro 33.363,61; per il 2012 a euro 32.667,36; per il 2013 a euro 33.322,91; per il 2014 a euro 31.234,40; per il 2015 a euro
30.594,64; per il 2016 a euro 24.405,54.
Quanto al 2017, invece, occorre tener conto dell'importo complessivamente dovuto secondo il CCNL, in quanto superiore a quanto in concreto percepito dal Avuto riguardo ai conteggi Pt_1 allegati al ricorso e tenuto conto della somma in concreto spettante sulla scorta dell'orario effettivamente osservato sulla base delle risultanze documentali, la retribuzione annua da considerare per il 2017 è pari complessivamente ad euro 10.910,54.
Tenuto conto degli importi suindicati ed applicati i notori criteri di calcolo ai fini del calcolo del TFR, l'importo dovuto dalla a è pari ad euro Controparte_1 Parte_1
20.620,80. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto, come per legge.
2.2. Il secondo motivo di appello - con cui il lamenta che il Tribunale non si è Pt_1
pronunciato in ordine alla eccezione di inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda riconvenzionale per mancato esperimento della negoziazione assistita ai sensi del d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014 - è infondato.
L'art. 3 del d.l. n. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre
2014, n. 162, stabilisce: “
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di
13 pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata
d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori. …”.
Nella specie, la domanda in relazione alla quale è stata sollevata, nella prima difesa utile,
l'eccezione di improcedibilità è quella avente ad oggetto la restituzione da parte del di una Pt_1
somma che la società ha riscontrato sottratta.
Il Tribunale ha omesso di provvedere espressamente in ordine a detta eccezione, ma ciò non comporterebbe in ogni caso l'obbligo per questa Corte di dichiarare l'improcedibilità della domanda, come sostenuto dall'appellante. E invero, con riferimento a un istituto analogo alla negoziazione assistita, e specificamente in tema di mediazione, è stato affermato che nell'ipotesi in cui l'eccezione in parola sia stata tempestivamente sollevata, il giudice di appello deve procedere alla mediazione e, all'esito del suo inutile esperimento, rinnovare il giudizio, oppure, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità (Sez. 3, Ordinanza n. 12896 del 2021).
Senonché, avuto riguardo al caso concreto, il Collegio non deve disporre la sospensione del giudizio, fissando il termine per l'esperimento della negoziazione assistita. Non deve, infatti, sfuggire che la domanda in relazione alla quale è stata eccepita l'improcedibilità è stata avanzata, in via riconvenzionale, dalla al momento della costituzione in giudizio. CP_1
Orbene, ritiene il Collegio che all'istituto della negoziazione assistita possano applicarsi i medesimi principi affermati dalla Corte di cassazione in materia di mediazione, trattandosi di istituti sostanzialmente sovrapponibili ai fini che in questa sede rilevano. Ebbene, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 3452 del 7.2.2024, hanno affermato il seguente principio di diritto: «La condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l'intero corso del processo e laddove possibile».
E ciò in quanto la mediazione obbligatoria ha la sua ratio nella dichiarata finalità di favorire la rapida soluzione delle liti e l'utilizzo delle risorse pubbliche giurisdizionali solo ove effettivamente necessario: posta questa finalità, l'istituto non può essere utilizzato in modo
14 disfunzionale rispetto alle predette finalità ed essere trasformato in una ragione di intralcio al buon funzionamento della giustizia, in un bilanciamento dal legislatore stesso operato, secondo una lettura costituzionale della disposizione in esame, affinché, da un lato, non venga obliterata l'applicazione dell'istituto, e dall'altro lo stesso non si determini una sorta di “effetto boomerang” sull'efficienza della risposta di giustizia. Per ogni altro profilo, sussiste il compito generale del giudice, a fini di risparmiare risorse giurisdizionali e non emettere la sentenza, di tentare e proporre egli stesso la conciliazione, dove il tentativo di conciliazione potrà avere svolgimento con maggiore probabilità di esito positivo.
Le medesime argomentazioni sono senz'altro estensibili all'ipotesi di cui all'art. 3 del d.l. n.
12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 sia in ragione della ratio ispiratrice anche di tale norma sia in ragione del suo tenore letterale (stabilendo l'art. 3 in esame che “l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto”, così rendendo evidente che non può essere eccepita dal ricorrente a fronte della proposizione di una domanda riconvenzionale).
D'altra parte, non deve sfuggire come l'istituto della negoziazione assistista non si applichi alle domande in materia di lavoro, che, come noto, seguono un rito peculiare, ispirato all'immediatezza e concentrazione, in cui è possibile esperire preventivamente un tentativo di conciliazione in sede sindacale (art. 410 c.p.c.) e il giudice di primo grado, nell'udienza fissata per la comparizione della causa, “tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa” (art. 420, comma 1 c.p.c.). Ne segue che consentire l'operatività del meccanismo di cui all'art. 3 del d.l. n. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, nell'ambito di un giudizio in materia di lavoro a fronte dell'introduzione di una domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna al pagamento di una somma (non propriamente rientrante nella materia del lavoro) rischia di prestarsi ad abusi e a condurre a storture del sistema.
Ciò detto, deve darsi atto, per completezza, che, nel caso di specie, il Tribunale all'udienza del 17.4.2021 ha tentato la conciliazione della lite, così soddisfacendo quelle esigenze deflattive che l'istituto della negoziazione tende a realizzare.
2.3. Il terzo motivo di gravame, con cui si contesta la decisione del primo giudice laddove ha condannato l'odierno appellato a restituire la somma di euro 8.216,34 alla società, è infondato.
Innanzi tutto deve condividersi la valutazione del Tribunale in ordine al fatto che non vi è alcuna prova che la dichiarazione confessoria firmata dal in data 18.5.2017 – in cui il Pt_1
lavoratore ha ammesso di essersi appropriato di euro 8.216,34, peraltro a seguito della verifica congiunta con la delle risultanze contabili - non sia stata espressione di una libera CP_1 manifestazione di volontà. Come già rilevato dal primo giudice, la mera affermazione dell'odierno
15 appellato circa il fatto che tale dichiarazione sarebbe stata “estorta dall'azienda con modalità al limite del predatorio” è estremamente generica e in alcun modo dimostrata. Non vi è, invero, alcuna prova circa eventuali fatti (neanche specificati) idonei ad incidere sulla corretta formazione della volontà. Ed è appena il caso di aggiungere che anche laddove la dichiarazione confessoria fosse stata materialmente predisposta dalla società, tale circostanza non influirebbe affatto sull'assenso prestato da alla sottoscrizione del documento, avente il precisato contenuto. Nulla, Parte_1
infatti, avrebbe potuto impedire al di non firmare detta dichiarazione, ove non rispondente al Pt_1
vero. Rileva in proposito il Collegio che neanche potrebbe sostenersi che l'odierno appellato avrebbe sottoscritto detta dichiarazione per conservare il posto di lavoro, in quanto è pacifico che il il 17 maggio 2017 rassegnò le proprie dimissioni sicché nessuna aspettativa poteva avere in tal Pt_1
senso.
In assenza di qualsivoglia contestazione sull'autenticità della sottoscrizione deve dunque ritenersi provata l'appropriazione indebita della somma di euro 8.216,34 e il relativo obbligo restitutorio.
D'altra parte, assume valore assorbente rispetto ad ogni altra questione il fatto che l'odierno appellato, nell'ambito del presente giudizio, non ha mai specificamente negato di essersi indebitamente appropriato della somma suindicata, né tantomeno ha sostenuto che la somma sottratta fosse di differente importo. E invero, non ha mai espressamente contestato Parte_1
la corrispondenza al vero delle circostanze ammesse nella dichiarazione scritta datata 18.5.2017.
Ne segue che, al di là delle modalità con cui si è pervenuti alla sottoscrizione del documento datato 18 maggio 2017, non vi è dubbio che sia tenuto a restituire la somma in Parte_1
questione. Pertanto, la condanna pronunciata dal Tribunale sul punto merita conferma, risultando irrilevante a tali fini il riconoscimento della natura subordinata del rapporto.
Per completezza giova evidenziare che nessun rilievo assume il mancato rispetto delle modalità previste per i procedimenti disciplinari, non essendo oggetto del giudizio un provvedimento sanzionatorio (mai adottato dalla società) né le dimissioni rassegnate, che non sono state impugnate in questa sede.
3. Avuto riguardo all'esito complessivo della lite e alla parziale reciproca soccombenza, le spese del doppio grado di giudizio devono essere compensate nella misura di un terzo;
per i residui due terzi seguono la soccombenza della società e vengono quantificate per l'intero nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (determinata sulla base del “decisum”, ovvero della somma in concreto riconosciuta al lavoratore, come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo
16 periodo, del d.m. n. 55 del 10 marzo 2014) e delle attività in concreto svolte, secondo i parametri vigenti.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, così provvede:
- dichiara che tra e la nel periodo compreso tra il 14 Parte_1 Controparte_1
gennaio 2008 e il 17 maggio 2017, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, con diritto del lavoratore all'inquadramento, in ragione delle attività espletate, all'inquadramento come operatore di vendita di II categoria del CCNL Commercio terziario e, per l'effetto, condanna la società al pagamento in favore di della somma di euro 20.620,80 a titolo di TFR, oltre Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo;
- previa compensazione delle spese del doppio grado nella misura di un terzo, condanna la CP_1
a rifondere a la residua quota delle spese di lite (due terzi), che Controparte_1 Parte_1 si liquidano per l'intero per il primo grado in euro 5.100,00 e per il secondo grado in euro 3.600,00, oltre – per entrambi i gradi – rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi La Presidente
dott.ssa Maria Antonia Garzia
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