Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/02/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da
SARACINO dott. Nicola Presidente
MAURO PELLEGRINI dott. Gianluca Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
1065/2021, posta in deliberazione all'udienza del 16.12.2024
TRA
(CF ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pt, rappresentato e difeso dagli avvocati
Massimiliano Carrisi e Veronica Navarra
E
L' Controparte_1
(C.F. ) –in persona del legale rappresentante pt
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso dall' avv. Sandra Maria Colombino
Oggetto: Appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo n. 765 /2020, pubblicata il 17.07.2020 resa nell'ambito del procedimento n. R.G. 1224/2018 avente ad oggetto: difetto di giurisdizione e concessione incentivi alle imprese per la realizzazione degli interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
CONCLUSIONI
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ha proposto gravame avverso la pronuncia in oggetto, che aveva dichiarato il Pt_2
difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo con termini di legge per la riassunzione con condanna del soccombente al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite liquidate in complessivi € 5.000,00 oltre accessori per legge.
Nel giudizio di primo grado, l'odierna appellante aveva proposto azione volta ad accertare l'illegittimità della condotta omissiva dell' sulla domanda per l'erogazione di un contributo CP_2
per la copertura delle spese sostenute dalle imprese per progetti di miglioramento dei livelli di salute nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs 81/08 per l'anno 2014 a seguito di un avviso pubblico emanato dall'ente. Chiedeva la condanna dell'istituto al pagamento della somma di € 110.500,00 come da provvedimento del 03.12.2015.
Si era costituito l' eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario CP_2
in favore di quello amministrativo e nel merito l'infondatezza perché correttamente era stata richiesta documentazione necessaria per l'istruzione della pratica, ovvero la rettifica del modulo trasmesso in ordine alla tipologia di impresa, atteso che la società era da qualificarsi come impresa Pt_2
collegata.
Il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario richiamando l'orientamento costante di legittimità ( Cass SS.UU. n°15867 del 20.11.2011).
Parte appellante ha censurato la sentenza per i seguenti motivi:
1) erroneità nella ricostruzione in fatto
2) erroneità nella qualificazione della situazione giuridica soggettiva come interesse legittimo
3) le fasi del procedimento amministrativo e il diritto di all'erogazione del contributo Pt_1
4)Il principio dell'affidamento nella pubblica amministrazione
5) il risarcimento del danno derivante dalla mancata definizione nel processo amministrativo
Ha concluso in via pregiudiziale per la declaratoria della giurisdizione ordinaria e nel merito per l'accoglimento dell' appello con condanna dell'appellata al pagamento delle spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita la società appellata instando per la declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo e in subordine per il rigetto dell'appello proposto, poiché infondato in fatto e in diritto, con conferma delle statuizioni di primo grado. Con vittoria di spese di lite ed oneri accessori.
2 *******************
L'appello è infondato e non merita accoglimento
In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche la Suprema Corte a sezioni UNITE con ordinanza del 15.12.2015 n° 25211 ha statuito che “occorre distinguere la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione, nella quale la legge attribuisce alla PA il potere di riconoscere il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse primario, apprezzando discrezionalmente l'an, il quid e il quomodo dell'erogazione, da quella successiva alla concessione del contributo, in cui il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione” (Cass sez.unite 20.07.2011 n°15867), ribadendo che resta attribuita al GO soltanto la revoca, anche parziale, che interviene nella fase successiva alla concessione del contributo, in relazione alla quale è configurabile un diritto soggettivo del privato all'erogazione.
Al giudice amministrativo appartiene quindi la giurisdizione per decidere sull'annullamento dei provvedimenti di mancata ammissione al finanziamento resi all'esito della fase di verifica tecnico- amministrativa o della fase di rendicontazione in quanto sino alla conclusione del procedimento con il quale viene attribuito il finanziamento all'esito della rendicontazione, il privato vanta una situazione di interesse legittimo.
Nella fattispecie la domanda di è volta alla declaratoria di illegittimità del comportamento Pt_1 omissivo di che nella fase di rendicontazione della domanda presentata da –ammessa CP_2 Pt_1
contributo- ha sospeso l'attribuzione del beneficio stante la errata compilazione del modulo relativo alla qualificazione dell'impresa come autonoma invece che come collegata;
requisito che ha influito nell'attribuzione del punteggio per la utile classificazione ai fini del contributo.
In un recente arresto le sezioni Unite hanno stabilito anche che “ nella fase procedimentale anteriore all'emanazione del provvedimento attributivo del beneficio, come pure a seguito dell'annullamento
o della revoca dello stesso in sede di autotutela, la posizione del privato è da qualificare in termini di interesse legittimo e non di diritto soggettivo” ( Cass Sez Unite n°19042 17.07.2018).
Condivisibilmente il Tribunale ha ritenuto quindi che la valutazione dell' abbia natura CP_2
discrezionale con conseguente configurazione in capo al privato di una posizione di interesse legittimo, permanendo la valutazione discrezionale dell'ente erogatore anche nella fase successiva al beneficio ove la stessa agisca in sede di autotutela non dando corso all'erogazione ovvero revocandola.
3 Deve quindi dichiararsi la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo e rigettarsi l'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
Condanna la società alla refusione delle spese del grado che liquida in € 5.350,00 oltre Parte_1 accessori come per legge, in favore dell' . CP_2
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all' art 13 comma 1 quater T.U.115/2002 nei confronti di parte appellante.
Così deciso in Roma il 28 gennaio 2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE
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