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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 3413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3413 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50430/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 50430/2023 promossa da: nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv.to STAFFIERE PATRIZIA;
e nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv.to STAFFIERE PATRIZIA;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato a Titignano (TR) in data 31/10/1997 con rito concordatario e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 09/07/2024, che qui si riportano integralmente:
1. i coniugi vivranno separati, ciascuno nell'abitazione di propria pertinenza, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa familiare di Via S. Sebastiano n.28/C , di proprietà comune, continuerà ad essere abitata da entrambi i coniugi poichè può essere suddivisa in modo da consentire la dovuta indipendenza a ciascuno, insieme ai figli , e Per_1 Per_2 Per_3
3. fintanto che i gestori dei servizi non provvederanno a dividere le utenze, le relative spese saranno pagate da entrambi i coniugi, cosi come tutte le altre spese occorrenti per la gestione
1 della casa, in considerazione della permanenza dei figli nella casa familiare, sebbene suddivisa al suo interno;
4. i coniugi eserciteranno in modo paritetico la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni rilevanti per i figli, che continueranno a vivere nella casa familiare, poichè non autosufficienti economicamente, benchè maggiorenni;
5. II sig. corrisponderà un contributo per il mantenimento dei figli pari ad € 300,00 Pt_1 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese extra, sportive, ludiche, mediche occorrenti, previo accordo con la madre sulle stesse spese;
il sig. corrisponderà, inoltre, la somma di € Pt_1
300,00 alla moglie quale contributo al mantenimento per costei, in considerazione del fatto che la signora attualmente non lavora e che entrambi beneficiano della casa familiare, con tutto quanto in essa contenuto.
I suddetti importi saranno soggetti a rivalutazione, come per legge.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. ), alle C.F._1 Controparte_1 C.F._2 condizioni di cui in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Orvieto (TR) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, atto
111, parte II, serie A);
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 22/01/2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
dott.ssa Marta Ienzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 50430/2023 promossa da: nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv.to STAFFIERE PATRIZIA;
e nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv.to STAFFIERE PATRIZIA;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato a Titignano (TR) in data 31/10/1997 con rito concordatario e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 09/07/2024, che qui si riportano integralmente:
1. i coniugi vivranno separati, ciascuno nell'abitazione di propria pertinenza, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa familiare di Via S. Sebastiano n.28/C , di proprietà comune, continuerà ad essere abitata da entrambi i coniugi poichè può essere suddivisa in modo da consentire la dovuta indipendenza a ciascuno, insieme ai figli , e Per_1 Per_2 Per_3
3. fintanto che i gestori dei servizi non provvederanno a dividere le utenze, le relative spese saranno pagate da entrambi i coniugi, cosi come tutte le altre spese occorrenti per la gestione
1 della casa, in considerazione della permanenza dei figli nella casa familiare, sebbene suddivisa al suo interno;
4. i coniugi eserciteranno in modo paritetico la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni rilevanti per i figli, che continueranno a vivere nella casa familiare, poichè non autosufficienti economicamente, benchè maggiorenni;
5. II sig. corrisponderà un contributo per il mantenimento dei figli pari ad € 300,00 Pt_1 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese extra, sportive, ludiche, mediche occorrenti, previo accordo con la madre sulle stesse spese;
il sig. corrisponderà, inoltre, la somma di € Pt_1
300,00 alla moglie quale contributo al mantenimento per costei, in considerazione del fatto che la signora attualmente non lavora e che entrambi beneficiano della casa familiare, con tutto quanto in essa contenuto.
I suddetti importi saranno soggetti a rivalutazione, come per legge.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. ), alle C.F._1 Controparte_1 C.F._2 condizioni di cui in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Orvieto (TR) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, atto
111, parte II, serie A);
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 22/01/2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
dott.ssa Marta Ienzi
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