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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 59/2021 R.G. promossa da:
, nata a [...], il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._2
nato a [...] il [...], , Parte_2 CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi dall'avv. PULVIRENTI GRAZIA, ; C.F._4
Appellanti contro
, c.f. ; Controparte_2 P.IVA_1
Appellato - contumace
°°°
- 1 - All'udienza del 14.06.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivazione in fatto ed in diritto
, e , proponevano appello avverso la Parte_3 Controparte_3 CP_4
sentenza n. 2536/2020 emessa dal Tribunale di Catania che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dal defunto . La domanda si fondava CP_5 sull'avvenuta contrazione del virus dell'epatite C a seguito di trasfusioni di sangue infetto cui era stato sottoposto il nel dicembre del 1993 presso l'Ospedale Sirina di Pt_3
Taormina.
Il Tribunale di Catania rigettava la domanda mancando la prova del nesso di causalità.
Avverso tale sentenza gli appellanti propongono i motivi di gravame di seguito esaminati.
Il è rimasto contumace. Controparte_2
Errata condivisione da parte del tribunale della consulenza tecnica d'ufficio ed esistenza del nesso causale
Gli appellanti imputano al tribunale di avere condiviso una consulenza inficiata da errore.
In particolare, lamentano che il consulente dell'ufficio avrebbe errato affermando che non vi era prova che le sacche di sangue (la cui richiesta per il paziente è certa) fossero poi state trasfuse. Altro errore consisterebbe nell'aver ipotizzato in via presuntiva che, in relazione alla normativa all'epoca vigente, il sangue fosse stato sottoposto ai controlli per
HBV, HCV, HIV non essendovi traccia di tali controlli nei registri dell'ospedale (in quanto gli stessi venivano istituiti dopo la trasfusione in questione).
Secondo gli appellanti il nesso di causalità sarebbe dimostrato - secondo il criterio del “più probabile che non” – dai seguenti fatti: avvenuta trasfusione di sangue nel 1993; mancanza dei controlli previsti dal DM 217/1992; accertamento della patologia dopo 18 mesi dalla trasfusione;
assenza “di fattori alternativi che inseritisi nel dinamismo causale abbiano determinato la produzione dell'evento” (così p. 18 dell'atto di appello).
Prima di vagliare la fondatezza di tali censure, va ricordato che la sentenza di primo grado
è assistita da una presunzione di legittimità e è, dunque, preciso onere dell'appellante
- 2 - fornire, con i motivi di appello, gli elementi positivi che persuadano dell'errore del primo giudice.
Il tribunale, qualificata la fattispecie come ipotesi di responsabilità aquiliana ex art. 2043
c.c., ha accertato che l'attore non aveva dato la prova di cui era gravato ed ha così motivato sul nesso di causalità (aderendo alla c.t.u.): “E' improbabile che le eventuali emotrasfusioni praticate abbiano verosimilmente assunto, secondo un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, il valore di causa o concausa delle lamentate lesioni.
Nel caso in esame, infatti, attesa la preesistenza di un'epatite cronica in epoca antecedente
o coincidente con le emotrasfusioni, documentata a datare dal 25/07/1995 quale epatite cronica HCV correlata, ed attesa l' esigua incidenza nel dicembre 1993 del rischio di trasmissione d' infezione da HCV per via emotrasfusionale, di fatto documentata dai rapporti dell' Istituto Superiore di Sanità Italiano in misura inferiore al CP_6
6 % (sei %), si configura, secondo un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, improbabile il nesso causale o concausale tra le emotrasfusionali praticate nel dicembre 1993 e l' epatite cronica HCV-correlata, accertata nel luglio 1995, progredita all' epoca del decesso del periziato in cirrosi epatica anascitica, anitterica, ascrivibile alla classe A 6 di Child-Pugh, caratterizzata esclusivamente da lieve ipoalbuminemia con moderata ipergammaglobulinemia policlonale, oscillazioni degli indici di citolisi epatocellulare (AST/ALT) in misura superiore ad una /due volte la norma, assenza di segni di colestasi, moderata piastrinopenia, gastro-esofagite congesta, coesistente con anemia macrocitica conseguente a sindrome mielodisplastica, emofilia C, rene multicistico, F. A., sindrome ansioso-depressiva, ipertensione arteriosa”.
Il tribunale ha, dunque, individuato, quali elementi che non consentono il positivo accertamento del nesso di causalità, la preesistenza o contestualità (rispetto alla trasfusione del 1993) di una epatite cronica e la “esigua incidenza nel dicembre 1993 del rischio di trasmissione d'infezione da HCV per via emotrasfusionale, di fatto documentata dai rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità Italiano in misura inferiore al 6 CP_6
%”.
- 3 - Sarebbe stato preciso onere degli appellanti dimostrare che, in relazione a tali elementi di giudizio, il primo giudice è caduto in errore.
L'appello non contiene, invece, alcuna censura all'accertamento della preesistenza/coesistenza dell'epatite cronica (rispetto alla trasfusione del 1993), cioè uno dei fatti che hanno determinato la decisione di primo grado e che, mutuando le parole usate in una delle difese degli appellanti, opera quale uno dei “… fattori alternativi che inseritisi nel dinamismo causale abbiano determinato la produzione dell'evento”, precludendo il nesso di causalità con la trasfusione del 1993.
Sotto diverso profilo, per quanto non decisivo, va osservato che anche la C.M.O. di
Messina non ha ravvisato nesso causale tra detta patologia e le trasfusioni di sangue, esprimendo parere negativo al riconoscimento dei benefici previsti dalla legge 210/92 (si veda verbale n. 08 del 10/01/17).
°°°°
L'appello va conseguentemente rigettato.
Nulla va liquidato a titolo di spese del giudizio, nella contumacia del Controparte_2
.
[...]
Nel caso di rigetto di impugnazione proposta da appellante ammesso al patrocinio a spese dello Stato è dovuto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato “…. essendo irrilevante l'eventuale ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di circostanza che preclude l'esperimento di un'azione di recupero e consistendo l'esecuzione del provvedimento giurisdizionale nella mera annotazione, a cura della cancelleria, dell'importo nel foglio notizie e nel registro di cui agli artt. 280 e 161 del
d.P.R. n. 115 del 2002.” (Cass. 9660/19).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente decidendo sulla causa civile iscritta al n. 59/2021 R.G, così statuisce: rigetta l'appello.
- 4 - Dichiara la sussistenza dei presupposti previsti dall'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di
Appello, il 10.01.2025
Il consigliere estensore Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 5 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 59/2021 R.G. promossa da:
, nata a [...], il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._2
nato a [...] il [...], , Parte_2 CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi dall'avv. PULVIRENTI GRAZIA, ; C.F._4
Appellanti contro
, c.f. ; Controparte_2 P.IVA_1
Appellato - contumace
°°°
- 1 - All'udienza del 14.06.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivazione in fatto ed in diritto
, e , proponevano appello avverso la Parte_3 Controparte_3 CP_4
sentenza n. 2536/2020 emessa dal Tribunale di Catania che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dal defunto . La domanda si fondava CP_5 sull'avvenuta contrazione del virus dell'epatite C a seguito di trasfusioni di sangue infetto cui era stato sottoposto il nel dicembre del 1993 presso l'Ospedale Sirina di Pt_3
Taormina.
Il Tribunale di Catania rigettava la domanda mancando la prova del nesso di causalità.
Avverso tale sentenza gli appellanti propongono i motivi di gravame di seguito esaminati.
Il è rimasto contumace. Controparte_2
Errata condivisione da parte del tribunale della consulenza tecnica d'ufficio ed esistenza del nesso causale
Gli appellanti imputano al tribunale di avere condiviso una consulenza inficiata da errore.
In particolare, lamentano che il consulente dell'ufficio avrebbe errato affermando che non vi era prova che le sacche di sangue (la cui richiesta per il paziente è certa) fossero poi state trasfuse. Altro errore consisterebbe nell'aver ipotizzato in via presuntiva che, in relazione alla normativa all'epoca vigente, il sangue fosse stato sottoposto ai controlli per
HBV, HCV, HIV non essendovi traccia di tali controlli nei registri dell'ospedale (in quanto gli stessi venivano istituiti dopo la trasfusione in questione).
Secondo gli appellanti il nesso di causalità sarebbe dimostrato - secondo il criterio del “più probabile che non” – dai seguenti fatti: avvenuta trasfusione di sangue nel 1993; mancanza dei controlli previsti dal DM 217/1992; accertamento della patologia dopo 18 mesi dalla trasfusione;
assenza “di fattori alternativi che inseritisi nel dinamismo causale abbiano determinato la produzione dell'evento” (così p. 18 dell'atto di appello).
Prima di vagliare la fondatezza di tali censure, va ricordato che la sentenza di primo grado
è assistita da una presunzione di legittimità e è, dunque, preciso onere dell'appellante
- 2 - fornire, con i motivi di appello, gli elementi positivi che persuadano dell'errore del primo giudice.
Il tribunale, qualificata la fattispecie come ipotesi di responsabilità aquiliana ex art. 2043
c.c., ha accertato che l'attore non aveva dato la prova di cui era gravato ed ha così motivato sul nesso di causalità (aderendo alla c.t.u.): “E' improbabile che le eventuali emotrasfusioni praticate abbiano verosimilmente assunto, secondo un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, il valore di causa o concausa delle lamentate lesioni.
Nel caso in esame, infatti, attesa la preesistenza di un'epatite cronica in epoca antecedente
o coincidente con le emotrasfusioni, documentata a datare dal 25/07/1995 quale epatite cronica HCV correlata, ed attesa l' esigua incidenza nel dicembre 1993 del rischio di trasmissione d' infezione da HCV per via emotrasfusionale, di fatto documentata dai rapporti dell' Istituto Superiore di Sanità Italiano in misura inferiore al CP_6
6 % (sei %), si configura, secondo un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, improbabile il nesso causale o concausale tra le emotrasfusionali praticate nel dicembre 1993 e l' epatite cronica HCV-correlata, accertata nel luglio 1995, progredita all' epoca del decesso del periziato in cirrosi epatica anascitica, anitterica, ascrivibile alla classe A 6 di Child-Pugh, caratterizzata esclusivamente da lieve ipoalbuminemia con moderata ipergammaglobulinemia policlonale, oscillazioni degli indici di citolisi epatocellulare (AST/ALT) in misura superiore ad una /due volte la norma, assenza di segni di colestasi, moderata piastrinopenia, gastro-esofagite congesta, coesistente con anemia macrocitica conseguente a sindrome mielodisplastica, emofilia C, rene multicistico, F. A., sindrome ansioso-depressiva, ipertensione arteriosa”.
Il tribunale ha, dunque, individuato, quali elementi che non consentono il positivo accertamento del nesso di causalità, la preesistenza o contestualità (rispetto alla trasfusione del 1993) di una epatite cronica e la “esigua incidenza nel dicembre 1993 del rischio di trasmissione d'infezione da HCV per via emotrasfusionale, di fatto documentata dai rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità Italiano in misura inferiore al 6 CP_6
%”.
- 3 - Sarebbe stato preciso onere degli appellanti dimostrare che, in relazione a tali elementi di giudizio, il primo giudice è caduto in errore.
L'appello non contiene, invece, alcuna censura all'accertamento della preesistenza/coesistenza dell'epatite cronica (rispetto alla trasfusione del 1993), cioè uno dei fatti che hanno determinato la decisione di primo grado e che, mutuando le parole usate in una delle difese degli appellanti, opera quale uno dei “… fattori alternativi che inseritisi nel dinamismo causale abbiano determinato la produzione dell'evento”, precludendo il nesso di causalità con la trasfusione del 1993.
Sotto diverso profilo, per quanto non decisivo, va osservato che anche la C.M.O. di
Messina non ha ravvisato nesso causale tra detta patologia e le trasfusioni di sangue, esprimendo parere negativo al riconoscimento dei benefici previsti dalla legge 210/92 (si veda verbale n. 08 del 10/01/17).
°°°°
L'appello va conseguentemente rigettato.
Nulla va liquidato a titolo di spese del giudizio, nella contumacia del Controparte_2
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Nel caso di rigetto di impugnazione proposta da appellante ammesso al patrocinio a spese dello Stato è dovuto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato “…. essendo irrilevante l'eventuale ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di circostanza che preclude l'esperimento di un'azione di recupero e consistendo l'esecuzione del provvedimento giurisdizionale nella mera annotazione, a cura della cancelleria, dell'importo nel foglio notizie e nel registro di cui agli artt. 280 e 161 del
d.P.R. n. 115 del 2002.” (Cass. 9660/19).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente decidendo sulla causa civile iscritta al n. 59/2021 R.G, così statuisce: rigetta l'appello.
- 4 - Dichiara la sussistenza dei presupposti previsti dall'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di
Appello, il 10.01.2025
Il consigliere estensore Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
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