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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/10/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 787 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, proposta da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
AN AN, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Roberto Ortu Ravot, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in secondo grado
APPELLATA tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere l'appello proposto e, in riforma della sentenza impugnata, in via principale e preliminare, ritenuta l'applicabilità della disciplina generale di cui agli artt. 1490 e segg. cod. civ., quella generale in tema di compravendita, accertare l'intervenuta decadenza di parte attrice, per violazione dei termini di cui all'art. 1495 cod. civ. e, conseguentemente, mandare
1 assolta l'appellante da ogni avversa pretesa e condannare la alla Controparte_1 restituzione della somma di € 6.227,20 (comprensiva di capitale e spese), versata in esecuzione spontanea, con esclusione di ogni condotta acquiescente valutabile ai sensi dell'art. 329 c.p.c., della sentenza n. 975/2021, o quell'altra maggiore o minore accertata in corso di causa;
In via principale, nel merito, accertato
l'esatto adempimento della rigettare le avverse domande, in Parte_1 quanto infondate in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, mandare assolta l'appellante da ogni avversa pretesa e condannare la alla restituzione della Controparte_1 somma di € 6.227,20 (comprensiva di capitale e spese), versata in esecuzione spontanea, con esclusione di ogni condotta acquiescente valutabile ai sensi dell'art. 329 c.p.c., della sentenza n. 975/2021, o quell'altra maggiore o minore accertata in corso di causa;
In via subordinata, preliminarmente, per la deneganda ipotesi di rigetto delle superiori domande, ritenuta l'applicabilità del
D.lgs. 6.9.2005, n. 206, mandare assolta l'appellante in quanto non produttrice del prodotto che si assume difettoso e, per l'effetto, mandare assolta l'appellante da ogni avversa pretesa e condannare la alla restituzione della Controparte_1 somma di € 6.227,20 (comprensiva di capitale e spese), versata in esecuzione spontanea, con esclusione di ogni condotta acquiescente valutabile ai sensi dell'art. 329 c.p.c., della sentenza n. 975/2021, o quell'altra maggiore o minore accertata in corso di causa;
In via subordinata, nel merito, accertato l'esatto adempimento della rigettare le avverse domande, in quanto Parte_1 infondate in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, mandare assolta l'appellante da ogni avversa pretesa e, per l'effetto, mandare assolta l'appellante da ogni avversa pretesa e condannare la alla restituzione della somma di € Controparte_1
6.227,20 (comprensiva di capitale e spese), versata in esecuzione spontanea, con esclusione di ogni condotta acquiescente valutabile ai sensi dell'art. 329 c.p.c., della sentenza n. 975/2021, o quell'altra maggiore o minore accertata in corso di causa.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed accessori del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata:
2 “L'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis:
1. in via principale, per i motivi di cui in narrativa, rigettare le domande dell'appellante in quanto infondate in fatto e in diritto e confermare la sentenza di prime cure;
2. in via subordinata per i motivi di cui in narrativa, rigettare le domande dell'appellante in quanto infondate in fatto e in diritto e confermare la sentenza di prime cure;
3. in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 13 settembre 2017, dinanzi al Giudice di Pace di
Cagliari, la convenne in giudizio la per Controparte_1 Parte_1 sentir condannare la convenuta al risarcimento del danno, nella misura di Euro
4.972,85, con azione di responsabilità da prodotto difettoso o con azione di responsabilità contrattuale, deducendo il rifornimento per la propria autovettura nella stazione di servizio in Sestu, SP 8, il giorno 1° luglio 2017 alle ore 8:00 circa, il ricovero del veicolo nella sede legale ed il successivo arresto l'8 luglio
2017, a seguito di rottura della pompa di iniezione e degli iniettori, a causa della presenza di elementi impuri frammisti al carburante immesso nel veicolo (gasolio
“sporco”).
Si costituì in giudizio la contestando l'inquadramento della Parte_1 pretesa nella disciplina speciale riservata al consumatore, ex artt. 114 ss. D.Lgs. n.
206 del 2005, anziché in quella generale di cui agli artt. 1490 ss. cod. civ., eccependo il decorso del termine decadenziale per la denuncia, contestando l'esistenza del difetto e del nesso causale con il malfunzionamento del veicolo e concludendo per il rigetto della domanda.
La causa fu istruita a mezzo di documenti e prova per testi.
Con sentenza n. 975/2021, pubblicata il 7 settembre 2021, il Giudice di Pace di Cagliari accolse la domanda e condannò la convenuta al pagamento della somma di Euro 4.972,85, a titolo di risarcimento del danno, oltre a interessi e rivalutazione, ed al rimborso delle spese processuali, liquidate per compensi in
Euro 1.000,00, oltre ad accessori, sul presupposto che competesse alla convenuta
3 provare che il prodotto venduto avesse le qualità sue proprie.
Avverso la sentenza la ha proposto appello, chiedendo, in Parte_1 riforma della stessa, l'accoglimento delle conclusioni già formulate in primo grado, oltre alla condanna alla restituzione della somma di Euro 6.227,20, pagata in esecuzione della sentenza impugnata.
La costituitasi in giudizio, ha contestato il Controparte_1 fondamento dei motivi e concluso per il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza dell'8 ottobre 2025, a seguito di discussione orale, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, senza ulteriori termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è affidato ai seguenti motivi.
1.1. Col primo motivo, si deduce erroneo inquadramento normativo della fattispecie, in quanto l'appellata non poteva giovarsi del trattamento favorevole che il legislatore riserva al consumatore: l'autovettura, infatti, era intestata alla la quale, in quanto s.r.l., non rientrava nella relativa definizione e non CP_1 poteva certo dirsi che il veicolo asseritamente danneggiato venisse utilizzato dal titolare dell'impresa per scopi estranei all'attività della stessa.
1.2. Col secondo motivo, si deduce mancato esame dell'eccezione preliminare di decadenza, in riferimento al termine previsto dall'art. 1495 cod. civ., essendo trascorsi più di otto giorni tra la scoperta dell'asserito vizio e la sua denuncia.
1.3. Col terzo motivo, si deduce erronea valutazione del riparto dell'onere probatorio tra alienante e acquirente nell'ambito delle azioni poste a presidio della garanzia per i vizi nella vendita, per poi contestare la prova del fatto che il guasto riscontrato e riparato fosse la conseguenza di carburante sporco inserito nel serbatoio e che detto carburante provenisse dal distributore dell'appellante.
2. Il primo motivo, relativo alla qualificazione dell'acquirente come non consumatore, è inammissibile per carenza di interesse ad impugnare, concentrandosi sulla carenza di una qualità personale che non è stata affermata, neanche per implicito, dalla sentenza impugnata, in cui l'accertamento della
4 responsabilità contrattuale della società distributrice di carburante non presuppone la qualità di consumatore in capo alla società acquirente, tanto che nella motivazione viene citato un precedente non riferito ad azioni previste dal codice del consumo (cfr. Cass. n. 3373 del 2010).
3. Il secondo motivo è fondato, sotto entrambi i profili, sia sull'eccezione pregiudiziale di omessa pronuncia che sull'eccezione preliminare di decadenza, quest'ultima implicante, a sua volta, l'accertamento della qualità personale dell'acquirente.
3.1. In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell'art. 1469- bis cod. civ. (ora art. 33 del codice del consumo, approvato con D.Lgs. n. 206 del
2005), la qualifica di consumatore spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua di semplice consumatore soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività (Cass. n. 21763 del 2013; conf. n. 8419 del 2019; cfr.
C. Giust. cause C-464/01, C‑498/16, C‑630/17 e C‑177/22, tutte in controversie che vedevano contrapposte persone fisiche e società, mai società contro società).
3.2. In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 cod. civ., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta
(Cass. n. 11046 del 2016; conf. n. 40814 del 2021).
3.3. Nella specie, senza soffermarsi sulla qualificazione del contratto dedotto in giudizio e senza riservare nemmeno un cenno alla tempestività della denuncia del vizio in questione, il Giudice di Pace si è determinato ad esaminare direttamente la pretesa risarcitoria, dopo averla ritenuta di natura contrattuale, sul che si è formato il giudicato interno.
3.4. Ciò premesso, è evidente che la sentenza impugnata sia affetta dal vizio
5 di omessa pronuncia, perché non ha esaminato, né espressamente né tacitamente,
l'eccezione di decadenza dal diritto alla garanzia, benché essa fosse logicamente e giuridicamente sovraordinata alla domanda risarcitoria compresa nella garanzia stessa;
va da sé che il vizio rilevato non esime dalla pronuncia sul merito in appello, non integrando motivo di rimessione al primo giudice.
3.5. La questione di decadenza sollevata e non trattata, a sua volta, ha per antecedente logico e giuridico la questione che è stata riproposta in appello, in riferimento alla qualificazione del contratto e dei contraenti, dalla quale dipende la lunghezza del termine cui la garanzia è soggetta, ancor prima del contenuto della garanzia stessa.
3.6. Per quanto attiene al contratto, in base a quello che risulta dall'ammissione nell'atto introduttivo, ad effettuare il controverso rifornimento di carburante, per l'importo di Euro 50,00, era nella sua qualità di Parte_2 legale rappresentante della a cui apparteneva Controparte_1
l'autovettura BMW 520D con targa ER609VD, circostanza confermata dalla carta di circolazione, ed è la medesima società ad agire in giudizio, dichiarando di essersi resa acquirente di un certo quantitativo di gasolio frammisto ad elementi impuri.
3.7. Per quanto attiene alla garanzia, in base a quello che risulta dalla lettera raccomandata del 19 luglio 2017, idonea a produrre gli effetti di una denuncia, in nome e per conto della il difensore richiedeva il Controparte_1 risarcimento del danno subito a causa della vendita di gasolio “sporco”, comunicando che l'acquisto risaliva al 1° luglio 2017, presso la stazione di servizio vicina alla sede legale della medesima società, dopodiché l'autovettura veniva qui ricoverata, nel piazzale, e restava inutilizzata, essendo posta in vendita, finché l'8 luglio 2017, accesa per un breve spostamento, essa marciava a singhiozzo;
lo stesso giorno, dall'“accertamento effettuato”, il meccanico di fiducia diagnosticava la rottura della pompa di iniezione e degli iniettori, a suo dire dovuta alla presenza nel carburante di “materiale fangoso”. Con dichiarazione sottoscritta il 25 luglio 2017, inoltre, legale Testimone_1 rappresentante della presso la cui officina l'autovettura veniva nel CP_2
6 frattempo condotta per le riparazioni, spiegava che, in occasione del suo intervento sul veicolo fermo, a chiamata, l'8 luglio 2017, “dai primi controlli
[era] apparsa subito un'elevata presenza di sostanze gelatinose all'interno del serbatoio”. Il 26 luglio 2017, infine, con altra dichiarazione scritta, a seguito dei lavori di ripristino, il meccanico confermava di aver riscontrato la presenza di
“sostanze estranee al gasolio”. Nessuno dei capitoli di prova per testi dedotti dall'appellata, peraltro, era diretto a dimostrare che la denuncia fosse stata eventualmente formulata e ricevuta in data anteriore, avendo ad oggetto la constatazione della causa del guasto, da parte del meccanico, l'8 luglio 2017, attraverso l'immediata verifica del carburante rinvenuto nel serbatoio.
3.8. Alla luce di quanto precede, deve ritenersi quanto segue:
a) che il contratto concluso tra l'appellante e l'appellata non configurasse una vendita di bene di consumo, per il fatto decisivo e non controverso che l'acquirente era una persona giuridica, precisamente una società di capitali, e non una persona fisica, ponendosi al di fuori dell'ambito applicativo della disciplina consumeristica, sicché non è consentito dalla definizione codicistica di consumatore andare ad accertare se chi la rappresentava per l'acquisto agisse per scopi estranei all'attività imprenditoriale svolta dalla società rappresentata, diversamente da quanto si potrebbe ipotizzare nel caso di un professionista che acquisti un veicolo per uso promiscuo ed in seguito acquisti una fornitura di carburante finalizzata al compimento di un viaggio personale, così da rendere trascurabile il ruolo dell'attività professionale svolta della medesima persona nel contesto dell'operazione per la quale il contratto sia stato stipulato;
b) che, al di là dei meri sospetti a cui poteva dare adito il malfunzionamento dell'autovettura, non nell'immediatezza della riaccensione dopo il rifornimento o nel tragitto dalla stazione di servizio al piazzale aziendale, ma dopo alcuni giorni ed in occasione di altro utilizzo del veicolo, sia ragionevole concludere che la società proprietaria del veicolo rifornito avesse raggiunto la piena conoscenza dell'esistenza ed entità del vizio denunciato e, altresì, dell'imputabilità dello stesso vizio sotto il profilo causale all'altra società, che esercitava attività di vendita di carburante nelle vicinanze, già dopo il primo responso del meccanico
7 chiamato dal conducente del mezzo, in quanto trattasi di parere proveniente da una persona dotata della necessaria competenza di carattere tecnico e contenente una esaustiva ricognizione del difetto nella sua gravità ed origine, tant'è che, con adeguata consapevolezza delle ragioni fatte valere, fin da allora l'acquirente poteva richiedere e richiedeva il risarcimento del danno, sicché la scoperta del difetto risale certamente non al 25 o al 26 luglio 2017, data di emissione delle dichiarazioni scritte, ma all'8 luglio 2017, data di intervento sul veicolo non marciante, dies a quo, cioè da quando diveniva possibile una consapevole denuncia, dal che consegue la tardività di quella fatta, il 19 luglio 2017, oltre otto giorni dalla scoperta.
3.9. Non sussiste, pertanto, stante l'intervenuta decadenza, il diritto al risarcimento commisurato alle spese necessarie per la riparazione del veicolo.
4. Il terzo motivo, concernente l'esistenza del vizio del bene venduto, con autonoma ratio decidendi, è anch'esso fondato.
4.1. Nella giurisprudenza di legittimità, si è chiarito da tempo che il vizio redibitorio (art. 1490 cod. civ.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (art. 1497 cod. civ.), pur presupponendo entrambi l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano, in quanto il primo riguarda le imperfezioni ed i difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa medesima, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti quegli elementi essenziali e sostanziali che, nell'ambito del medesimo genere, influiscono sulla classificazione della cosa in una specie, piuttosto che in un'altra; vizi redibitori e mancanza di qualità, a loro volta, si distinguono dall'ipotesi della consegna di aliud pro alio, la quale ricorre quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso (Cass. n. 6596 del 2016; conf. n. 1218 del 2022). Affrontando la questione relativa all'onere probatorio nell'azione di responsabilità contrattuale esercitata per il risarcimento del danno conseguente all'acquisto di gasolio per autotrazione, inizialmente si è estrapolato il criterio di riparto dal principio generale in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, nel senso che all'acquirente competa solo provare di aver acquistato gasolio presso una determinata stazione di servizio e che tale gasolio
8 sia stato immesso nel veicolo interessato dai lavori di riparazione per la rimozione di acqua frammista al carburante, laddove al venditore competa provare che il prodotto venduto abbia le qualità sue proprie (Cass. n. 3373 del 2010, con richiamo di sez. un. n. 13533 del 2001). Tuttavia, tale orientamento, a cui si riporta la sentenza impugnata, a ben vedere, fa gravare sull'acquirente la prova della presenza d'acqua nel carburante, in contrasto solo apparente con l'indirizzo nel frattempo consolidatosi in tema di vizi della cosa venduta, secondo cui l'onere della prova dell'esistenza di vizi è posto a carico del compratore che esercita le azioni edilizie (Cass. sez. un. n. 11748 del 2019; conf. n. 8199 del 2020), così come, secondo l'indirizzo più recente, l'onere della prova della mancanza di qualità (Cass. n. 14895 del 2023). Da ultimo, in analoga fattispecie, si è affermato che spetta all'acquirente anche dimostrare che il guasto è stato causato dal rifornimento di gasolio (Cass. n. 5029 del 2022).
4.2. Nella specie, l'appellata ha domandato in primo grado il risarcimento del danno invocando la responsabilità contrattuale della società che gestiva l'impianto di distribuzione di carburante, nel quale si lamenta esser avvenuto il rifornimento con gasolio commisto ad impurità, e l'appellante ha contestato in primo e in secondo grado il difetto del prodotto ed il nesso causale con il guasto al veicolo;
accogliendo la domanda, il Giudice di Pace ha posto a base della decisione l'assunto per cui competerebbe all'attrice fornire la prova solo di aver acquistato gasolio nella stazione di servizio ed averlo immesso nel proprio veicolo, mentre spetterebbe alla convenuta provare che il prodotto venduto avesse le qualità sue proprie, non contenendo altri elementi.
4.3. Alla stregua del corretto criterio di riparto dell'onere probatorio di quello che sarebbe un vizio del bene e della coerente lettura dei risultati dell'istruzione, contrariamente a quanto deciso in primo grado, deve ritenersi non raggiunta la prova della sussistenza del vizio, di cui era onerata l'attrice, ossia la prova del fatto della presenza, all'interno del serbatoio della sua autovettura, di un quantitativo di gasolio, proveniente dalla stazione di servizio della convenuta, commisto ad impurità, in concentrazione tale da rendere il carburante distribuito inidoneo all'uso cui era destinato o, comunque, dannoso per il meccanismo
9 d'iniezione dei motori diesel. La prova poggia soltanto sulla testimonianza del meccanico, intervenuto in occasione del malfunzionamento a distanza di una settimana dal rifornimento, la quale è insufficiente a dimostrare la composizione del carburante, anche perché non circostanziata con l'indicazione della procedura di estrazione ed esame, e non è confortata dalla prova, anche per vicinanza posta a carico dell'acquirente, delle caratteristiche fisiche e chimiche di un campione di liquido prelevato dal serbatoio del veicolo, il quale avrebbe dovuto farsi verificare, a futura memoria, con accertamento tecnico preventivo, nell'immediatezza della supposta scoperta, o al massimo conservarsi, con adeguate garanzie di integrità, ai fini della verifica in giudizio mediante consulenza tecnica d'ufficio, sul presupposto della disponibilità di materiale da destinare ad analisi di laboratorio. Per di più, con la documentazione contabile delle vendite di gasolio e con la testimonianza del dipendente addetto alla stazione di servizio sulla circostanza che non fossero pervenute, nello stesso periodo, segnalazioni di guasti o anomalie da parte di altri clienti, è stata fornita per presunzioni la prova contraria della immunità da imperfezioni della partita disponibile ai requisiti per il commercio di gasolio per autotrazione in normali condizioni d'uso, una dimostrazione non necessaria da parte della venditrice, ma utile ad inficiare l'attendibilità dell'unico elemento di prova che deponeva per un ipotetico vizio del carburante.
4.4. Resta irrilevante, a questo punto, la valutazione dell'avaria del veicolo, compatibile di per sé con qualsiasi altra causa, anche intrinseca del motore, ed è inutile la ricerca del nesso di causalità, anche solo in termini probabilistici, tra un antecedente causale che si è già accertato inesistente (il difetto del prodotto) e l'evento che si afferma esserne derivato (il guasto al veicolo).
4.5. Ne consegue l'assenza di responsabilità contrattuale della venditrice.
5. Conclusivamente, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, la domanda va respinta.
6. Alla riforma consegue la condanna dell'appellata alla restituzione di quanto pagato dall'appellante in esecuzione della sentenza riformata, quanto al capitale e alle spese, senza che, peraltro, siano stati domandati gli interessi sulla
10 somma da restituire.
7. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, determinato in base al criterio del disputatum, e della complessiva attività svolta, per il primo grado in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria e per il secondo grado in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabelle nn. 1
(parametri previgenti) e 2 (parametri in vigore), secondo scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di
Euro 6.227,20, a titolo di restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza riformata;
3) condanna l'appellata al rimborso, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in Euro 1.205,00, a titolo di compensi, e per il secondo grado in Euro 1.701,00, a titolo di compensi, ed in
Euro 382,50, a titolo di esborsi, in ogni caso oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, il 13 ottobre 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 787 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, proposta da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
AN AN, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Roberto Ortu Ravot, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in secondo grado
APPELLATA tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere l'appello proposto e, in riforma della sentenza impugnata, in via principale e preliminare, ritenuta l'applicabilità della disciplina generale di cui agli artt. 1490 e segg. cod. civ., quella generale in tema di compravendita, accertare l'intervenuta decadenza di parte attrice, per violazione dei termini di cui all'art. 1495 cod. civ. e, conseguentemente, mandare
1 assolta l'appellante da ogni avversa pretesa e condannare la alla Controparte_1 restituzione della somma di € 6.227,20 (comprensiva di capitale e spese), versata in esecuzione spontanea, con esclusione di ogni condotta acquiescente valutabile ai sensi dell'art. 329 c.p.c., della sentenza n. 975/2021, o quell'altra maggiore o minore accertata in corso di causa;
In via principale, nel merito, accertato
l'esatto adempimento della rigettare le avverse domande, in Parte_1 quanto infondate in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, mandare assolta l'appellante da ogni avversa pretesa e condannare la alla restituzione della Controparte_1 somma di € 6.227,20 (comprensiva di capitale e spese), versata in esecuzione spontanea, con esclusione di ogni condotta acquiescente valutabile ai sensi dell'art. 329 c.p.c., della sentenza n. 975/2021, o quell'altra maggiore o minore accertata in corso di causa;
In via subordinata, preliminarmente, per la deneganda ipotesi di rigetto delle superiori domande, ritenuta l'applicabilità del
D.lgs. 6.9.2005, n. 206, mandare assolta l'appellante in quanto non produttrice del prodotto che si assume difettoso e, per l'effetto, mandare assolta l'appellante da ogni avversa pretesa e condannare la alla restituzione della Controparte_1 somma di € 6.227,20 (comprensiva di capitale e spese), versata in esecuzione spontanea, con esclusione di ogni condotta acquiescente valutabile ai sensi dell'art. 329 c.p.c., della sentenza n. 975/2021, o quell'altra maggiore o minore accertata in corso di causa;
In via subordinata, nel merito, accertato l'esatto adempimento della rigettare le avverse domande, in quanto Parte_1 infondate in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, mandare assolta l'appellante da ogni avversa pretesa e, per l'effetto, mandare assolta l'appellante da ogni avversa pretesa e condannare la alla restituzione della somma di € Controparte_1
6.227,20 (comprensiva di capitale e spese), versata in esecuzione spontanea, con esclusione di ogni condotta acquiescente valutabile ai sensi dell'art. 329 c.p.c., della sentenza n. 975/2021, o quell'altra maggiore o minore accertata in corso di causa.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed accessori del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata:
2 “L'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis:
1. in via principale, per i motivi di cui in narrativa, rigettare le domande dell'appellante in quanto infondate in fatto e in diritto e confermare la sentenza di prime cure;
2. in via subordinata per i motivi di cui in narrativa, rigettare le domande dell'appellante in quanto infondate in fatto e in diritto e confermare la sentenza di prime cure;
3. in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 13 settembre 2017, dinanzi al Giudice di Pace di
Cagliari, la convenne in giudizio la per Controparte_1 Parte_1 sentir condannare la convenuta al risarcimento del danno, nella misura di Euro
4.972,85, con azione di responsabilità da prodotto difettoso o con azione di responsabilità contrattuale, deducendo il rifornimento per la propria autovettura nella stazione di servizio in Sestu, SP 8, il giorno 1° luglio 2017 alle ore 8:00 circa, il ricovero del veicolo nella sede legale ed il successivo arresto l'8 luglio
2017, a seguito di rottura della pompa di iniezione e degli iniettori, a causa della presenza di elementi impuri frammisti al carburante immesso nel veicolo (gasolio
“sporco”).
Si costituì in giudizio la contestando l'inquadramento della Parte_1 pretesa nella disciplina speciale riservata al consumatore, ex artt. 114 ss. D.Lgs. n.
206 del 2005, anziché in quella generale di cui agli artt. 1490 ss. cod. civ., eccependo il decorso del termine decadenziale per la denuncia, contestando l'esistenza del difetto e del nesso causale con il malfunzionamento del veicolo e concludendo per il rigetto della domanda.
La causa fu istruita a mezzo di documenti e prova per testi.
Con sentenza n. 975/2021, pubblicata il 7 settembre 2021, il Giudice di Pace di Cagliari accolse la domanda e condannò la convenuta al pagamento della somma di Euro 4.972,85, a titolo di risarcimento del danno, oltre a interessi e rivalutazione, ed al rimborso delle spese processuali, liquidate per compensi in
Euro 1.000,00, oltre ad accessori, sul presupposto che competesse alla convenuta
3 provare che il prodotto venduto avesse le qualità sue proprie.
Avverso la sentenza la ha proposto appello, chiedendo, in Parte_1 riforma della stessa, l'accoglimento delle conclusioni già formulate in primo grado, oltre alla condanna alla restituzione della somma di Euro 6.227,20, pagata in esecuzione della sentenza impugnata.
La costituitasi in giudizio, ha contestato il Controparte_1 fondamento dei motivi e concluso per il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza dell'8 ottobre 2025, a seguito di discussione orale, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, senza ulteriori termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è affidato ai seguenti motivi.
1.1. Col primo motivo, si deduce erroneo inquadramento normativo della fattispecie, in quanto l'appellata non poteva giovarsi del trattamento favorevole che il legislatore riserva al consumatore: l'autovettura, infatti, era intestata alla la quale, in quanto s.r.l., non rientrava nella relativa definizione e non CP_1 poteva certo dirsi che il veicolo asseritamente danneggiato venisse utilizzato dal titolare dell'impresa per scopi estranei all'attività della stessa.
1.2. Col secondo motivo, si deduce mancato esame dell'eccezione preliminare di decadenza, in riferimento al termine previsto dall'art. 1495 cod. civ., essendo trascorsi più di otto giorni tra la scoperta dell'asserito vizio e la sua denuncia.
1.3. Col terzo motivo, si deduce erronea valutazione del riparto dell'onere probatorio tra alienante e acquirente nell'ambito delle azioni poste a presidio della garanzia per i vizi nella vendita, per poi contestare la prova del fatto che il guasto riscontrato e riparato fosse la conseguenza di carburante sporco inserito nel serbatoio e che detto carburante provenisse dal distributore dell'appellante.
2. Il primo motivo, relativo alla qualificazione dell'acquirente come non consumatore, è inammissibile per carenza di interesse ad impugnare, concentrandosi sulla carenza di una qualità personale che non è stata affermata, neanche per implicito, dalla sentenza impugnata, in cui l'accertamento della
4 responsabilità contrattuale della società distributrice di carburante non presuppone la qualità di consumatore in capo alla società acquirente, tanto che nella motivazione viene citato un precedente non riferito ad azioni previste dal codice del consumo (cfr. Cass. n. 3373 del 2010).
3. Il secondo motivo è fondato, sotto entrambi i profili, sia sull'eccezione pregiudiziale di omessa pronuncia che sull'eccezione preliminare di decadenza, quest'ultima implicante, a sua volta, l'accertamento della qualità personale dell'acquirente.
3.1. In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell'art. 1469- bis cod. civ. (ora art. 33 del codice del consumo, approvato con D.Lgs. n. 206 del
2005), la qualifica di consumatore spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua di semplice consumatore soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività (Cass. n. 21763 del 2013; conf. n. 8419 del 2019; cfr.
C. Giust. cause C-464/01, C‑498/16, C‑630/17 e C‑177/22, tutte in controversie che vedevano contrapposte persone fisiche e società, mai società contro società).
3.2. In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 cod. civ., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta
(Cass. n. 11046 del 2016; conf. n. 40814 del 2021).
3.3. Nella specie, senza soffermarsi sulla qualificazione del contratto dedotto in giudizio e senza riservare nemmeno un cenno alla tempestività della denuncia del vizio in questione, il Giudice di Pace si è determinato ad esaminare direttamente la pretesa risarcitoria, dopo averla ritenuta di natura contrattuale, sul che si è formato il giudicato interno.
3.4. Ciò premesso, è evidente che la sentenza impugnata sia affetta dal vizio
5 di omessa pronuncia, perché non ha esaminato, né espressamente né tacitamente,
l'eccezione di decadenza dal diritto alla garanzia, benché essa fosse logicamente e giuridicamente sovraordinata alla domanda risarcitoria compresa nella garanzia stessa;
va da sé che il vizio rilevato non esime dalla pronuncia sul merito in appello, non integrando motivo di rimessione al primo giudice.
3.5. La questione di decadenza sollevata e non trattata, a sua volta, ha per antecedente logico e giuridico la questione che è stata riproposta in appello, in riferimento alla qualificazione del contratto e dei contraenti, dalla quale dipende la lunghezza del termine cui la garanzia è soggetta, ancor prima del contenuto della garanzia stessa.
3.6. Per quanto attiene al contratto, in base a quello che risulta dall'ammissione nell'atto introduttivo, ad effettuare il controverso rifornimento di carburante, per l'importo di Euro 50,00, era nella sua qualità di Parte_2 legale rappresentante della a cui apparteneva Controparte_1
l'autovettura BMW 520D con targa ER609VD, circostanza confermata dalla carta di circolazione, ed è la medesima società ad agire in giudizio, dichiarando di essersi resa acquirente di un certo quantitativo di gasolio frammisto ad elementi impuri.
3.7. Per quanto attiene alla garanzia, in base a quello che risulta dalla lettera raccomandata del 19 luglio 2017, idonea a produrre gli effetti di una denuncia, in nome e per conto della il difensore richiedeva il Controparte_1 risarcimento del danno subito a causa della vendita di gasolio “sporco”, comunicando che l'acquisto risaliva al 1° luglio 2017, presso la stazione di servizio vicina alla sede legale della medesima società, dopodiché l'autovettura veniva qui ricoverata, nel piazzale, e restava inutilizzata, essendo posta in vendita, finché l'8 luglio 2017, accesa per un breve spostamento, essa marciava a singhiozzo;
lo stesso giorno, dall'“accertamento effettuato”, il meccanico di fiducia diagnosticava la rottura della pompa di iniezione e degli iniettori, a suo dire dovuta alla presenza nel carburante di “materiale fangoso”. Con dichiarazione sottoscritta il 25 luglio 2017, inoltre, legale Testimone_1 rappresentante della presso la cui officina l'autovettura veniva nel CP_2
6 frattempo condotta per le riparazioni, spiegava che, in occasione del suo intervento sul veicolo fermo, a chiamata, l'8 luglio 2017, “dai primi controlli
[era] apparsa subito un'elevata presenza di sostanze gelatinose all'interno del serbatoio”. Il 26 luglio 2017, infine, con altra dichiarazione scritta, a seguito dei lavori di ripristino, il meccanico confermava di aver riscontrato la presenza di
“sostanze estranee al gasolio”. Nessuno dei capitoli di prova per testi dedotti dall'appellata, peraltro, era diretto a dimostrare che la denuncia fosse stata eventualmente formulata e ricevuta in data anteriore, avendo ad oggetto la constatazione della causa del guasto, da parte del meccanico, l'8 luglio 2017, attraverso l'immediata verifica del carburante rinvenuto nel serbatoio.
3.8. Alla luce di quanto precede, deve ritenersi quanto segue:
a) che il contratto concluso tra l'appellante e l'appellata non configurasse una vendita di bene di consumo, per il fatto decisivo e non controverso che l'acquirente era una persona giuridica, precisamente una società di capitali, e non una persona fisica, ponendosi al di fuori dell'ambito applicativo della disciplina consumeristica, sicché non è consentito dalla definizione codicistica di consumatore andare ad accertare se chi la rappresentava per l'acquisto agisse per scopi estranei all'attività imprenditoriale svolta dalla società rappresentata, diversamente da quanto si potrebbe ipotizzare nel caso di un professionista che acquisti un veicolo per uso promiscuo ed in seguito acquisti una fornitura di carburante finalizzata al compimento di un viaggio personale, così da rendere trascurabile il ruolo dell'attività professionale svolta della medesima persona nel contesto dell'operazione per la quale il contratto sia stato stipulato;
b) che, al di là dei meri sospetti a cui poteva dare adito il malfunzionamento dell'autovettura, non nell'immediatezza della riaccensione dopo il rifornimento o nel tragitto dalla stazione di servizio al piazzale aziendale, ma dopo alcuni giorni ed in occasione di altro utilizzo del veicolo, sia ragionevole concludere che la società proprietaria del veicolo rifornito avesse raggiunto la piena conoscenza dell'esistenza ed entità del vizio denunciato e, altresì, dell'imputabilità dello stesso vizio sotto il profilo causale all'altra società, che esercitava attività di vendita di carburante nelle vicinanze, già dopo il primo responso del meccanico
7 chiamato dal conducente del mezzo, in quanto trattasi di parere proveniente da una persona dotata della necessaria competenza di carattere tecnico e contenente una esaustiva ricognizione del difetto nella sua gravità ed origine, tant'è che, con adeguata consapevolezza delle ragioni fatte valere, fin da allora l'acquirente poteva richiedere e richiedeva il risarcimento del danno, sicché la scoperta del difetto risale certamente non al 25 o al 26 luglio 2017, data di emissione delle dichiarazioni scritte, ma all'8 luglio 2017, data di intervento sul veicolo non marciante, dies a quo, cioè da quando diveniva possibile una consapevole denuncia, dal che consegue la tardività di quella fatta, il 19 luglio 2017, oltre otto giorni dalla scoperta.
3.9. Non sussiste, pertanto, stante l'intervenuta decadenza, il diritto al risarcimento commisurato alle spese necessarie per la riparazione del veicolo.
4. Il terzo motivo, concernente l'esistenza del vizio del bene venduto, con autonoma ratio decidendi, è anch'esso fondato.
4.1. Nella giurisprudenza di legittimità, si è chiarito da tempo che il vizio redibitorio (art. 1490 cod. civ.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (art. 1497 cod. civ.), pur presupponendo entrambi l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano, in quanto il primo riguarda le imperfezioni ed i difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa medesima, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti quegli elementi essenziali e sostanziali che, nell'ambito del medesimo genere, influiscono sulla classificazione della cosa in una specie, piuttosto che in un'altra; vizi redibitori e mancanza di qualità, a loro volta, si distinguono dall'ipotesi della consegna di aliud pro alio, la quale ricorre quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso (Cass. n. 6596 del 2016; conf. n. 1218 del 2022). Affrontando la questione relativa all'onere probatorio nell'azione di responsabilità contrattuale esercitata per il risarcimento del danno conseguente all'acquisto di gasolio per autotrazione, inizialmente si è estrapolato il criterio di riparto dal principio generale in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, nel senso che all'acquirente competa solo provare di aver acquistato gasolio presso una determinata stazione di servizio e che tale gasolio
8 sia stato immesso nel veicolo interessato dai lavori di riparazione per la rimozione di acqua frammista al carburante, laddove al venditore competa provare che il prodotto venduto abbia le qualità sue proprie (Cass. n. 3373 del 2010, con richiamo di sez. un. n. 13533 del 2001). Tuttavia, tale orientamento, a cui si riporta la sentenza impugnata, a ben vedere, fa gravare sull'acquirente la prova della presenza d'acqua nel carburante, in contrasto solo apparente con l'indirizzo nel frattempo consolidatosi in tema di vizi della cosa venduta, secondo cui l'onere della prova dell'esistenza di vizi è posto a carico del compratore che esercita le azioni edilizie (Cass. sez. un. n. 11748 del 2019; conf. n. 8199 del 2020), così come, secondo l'indirizzo più recente, l'onere della prova della mancanza di qualità (Cass. n. 14895 del 2023). Da ultimo, in analoga fattispecie, si è affermato che spetta all'acquirente anche dimostrare che il guasto è stato causato dal rifornimento di gasolio (Cass. n. 5029 del 2022).
4.2. Nella specie, l'appellata ha domandato in primo grado il risarcimento del danno invocando la responsabilità contrattuale della società che gestiva l'impianto di distribuzione di carburante, nel quale si lamenta esser avvenuto il rifornimento con gasolio commisto ad impurità, e l'appellante ha contestato in primo e in secondo grado il difetto del prodotto ed il nesso causale con il guasto al veicolo;
accogliendo la domanda, il Giudice di Pace ha posto a base della decisione l'assunto per cui competerebbe all'attrice fornire la prova solo di aver acquistato gasolio nella stazione di servizio ed averlo immesso nel proprio veicolo, mentre spetterebbe alla convenuta provare che il prodotto venduto avesse le qualità sue proprie, non contenendo altri elementi.
4.3. Alla stregua del corretto criterio di riparto dell'onere probatorio di quello che sarebbe un vizio del bene e della coerente lettura dei risultati dell'istruzione, contrariamente a quanto deciso in primo grado, deve ritenersi non raggiunta la prova della sussistenza del vizio, di cui era onerata l'attrice, ossia la prova del fatto della presenza, all'interno del serbatoio della sua autovettura, di un quantitativo di gasolio, proveniente dalla stazione di servizio della convenuta, commisto ad impurità, in concentrazione tale da rendere il carburante distribuito inidoneo all'uso cui era destinato o, comunque, dannoso per il meccanismo
9 d'iniezione dei motori diesel. La prova poggia soltanto sulla testimonianza del meccanico, intervenuto in occasione del malfunzionamento a distanza di una settimana dal rifornimento, la quale è insufficiente a dimostrare la composizione del carburante, anche perché non circostanziata con l'indicazione della procedura di estrazione ed esame, e non è confortata dalla prova, anche per vicinanza posta a carico dell'acquirente, delle caratteristiche fisiche e chimiche di un campione di liquido prelevato dal serbatoio del veicolo, il quale avrebbe dovuto farsi verificare, a futura memoria, con accertamento tecnico preventivo, nell'immediatezza della supposta scoperta, o al massimo conservarsi, con adeguate garanzie di integrità, ai fini della verifica in giudizio mediante consulenza tecnica d'ufficio, sul presupposto della disponibilità di materiale da destinare ad analisi di laboratorio. Per di più, con la documentazione contabile delle vendite di gasolio e con la testimonianza del dipendente addetto alla stazione di servizio sulla circostanza che non fossero pervenute, nello stesso periodo, segnalazioni di guasti o anomalie da parte di altri clienti, è stata fornita per presunzioni la prova contraria della immunità da imperfezioni della partita disponibile ai requisiti per il commercio di gasolio per autotrazione in normali condizioni d'uso, una dimostrazione non necessaria da parte della venditrice, ma utile ad inficiare l'attendibilità dell'unico elemento di prova che deponeva per un ipotetico vizio del carburante.
4.4. Resta irrilevante, a questo punto, la valutazione dell'avaria del veicolo, compatibile di per sé con qualsiasi altra causa, anche intrinseca del motore, ed è inutile la ricerca del nesso di causalità, anche solo in termini probabilistici, tra un antecedente causale che si è già accertato inesistente (il difetto del prodotto) e l'evento che si afferma esserne derivato (il guasto al veicolo).
4.5. Ne consegue l'assenza di responsabilità contrattuale della venditrice.
5. Conclusivamente, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, la domanda va respinta.
6. Alla riforma consegue la condanna dell'appellata alla restituzione di quanto pagato dall'appellante in esecuzione della sentenza riformata, quanto al capitale e alle spese, senza che, peraltro, siano stati domandati gli interessi sulla
10 somma da restituire.
7. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, determinato in base al criterio del disputatum, e della complessiva attività svolta, per il primo grado in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria e per il secondo grado in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabelle nn. 1
(parametri previgenti) e 2 (parametri in vigore), secondo scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di
Euro 6.227,20, a titolo di restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza riformata;
3) condanna l'appellata al rimborso, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in Euro 1.205,00, a titolo di compensi, e per il secondo grado in Euro 1.701,00, a titolo di compensi, ed in
Euro 382,50, a titolo di esborsi, in ogni caso oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, il 13 ottobre 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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