CA
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 6427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6427 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
PROC. N. 8094/2019 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE
composta dai Magistrati: dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente rel. dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 8094/2019 R.G., vertente
Tra
rappresentato e difeso dall'avvocato Ascanio Cascella Parte_1
appellante E
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe CIALONE CP_1
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del n. 1095/2019 del tribunale di Velletri pubblicata in data 10 giugno 2019.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Pagina 1 La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“l'attore ha convenuto in giudizio la chiedendo che la convenuta CP_1 venisse condannata ad erogare l'indennizzo previsto dalla polizza n. 066972892, quantificato in € 380.000,00. A fondamento della propria domanda il dopo Pt_1 aver premesso che in data 27.4.2009 aveva stipulato con la Compagnia Assicurativa
la polizza assicurativa “ n. CP_1 Controparte_2 CP_3
066972892, avente ad oggetto l'immobile di sua proprietà sito in Velletri, Via Contrada La Chiusa n. 23, che prevedeva una copertura assicurativa comprensiva di
“incendio all risks, furto e rapina, responsabilità civile verso terzi”, per un valore complessivo di € 380.000,00, ha sostenuto che, in data 24.12.2009, alle ore 20:30 circa, l'immobile assicurato era stato interessato da un'esplosione con conseguente incendio, che aveva determinato la distruzione totale dell'intera struttura interna, delle suppellettili e del mobilio. A seguito di tale evento, il in data Pt_1
28.12.2009, aveva denunciato all'odierna convenuta l'avvenuto sinistro nonché le modalità dello stesso ed in data 14.01.2010 aveva formalizzato la richiesta di indennizzo, sollecitando invano l'odierna convenuta affinché effettuasse una perizia sull'immobile, stante la necessità ed urgenza di demolire lo stesso per ragioni di sicurezza e di inquinamento ambientale. L'attore ha sostenuto, inoltre, che l'immobile era stato stimato dal Geometra per conto di CRIF Per_1
Valutazioni Immobili, in data 15.9.2009, per un valore complessivo di € 356.000,00 ed un costo di costruzione di € 288.000,00, precisando di aver dovuto sopportare ingenti costi per la demolizione e lo smaltimento dei rifiuti. La parte convenuta, nel sostenere la non operatività della polizza, ha lamentato, in primo luogo, che l'assicurato non aveva rispettato il principio di buona fede sancito dall'art.
4.3 del contratto di polizza (all. n. 1 fascicolo di parte attrice), il quale prevede che “sono esclusi dall'assicurazione i danni agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato”, rilevando, in secondo luogo, che l'attore non aveva comunicato alla compagnia l'aggravamento del rischio cui i beni assicurati erano esposti in conseguenza delle plurime minacce ricevute. In ogni caso, ha sostenuto che nella specie non era applicabile la garanzia “Furto e Incendio”, poiché l'attore non aveva né dedotto né provato che l'edificio fosse corrispondente alla classe 1 di cui all'art.
3.7 della polizza, mentre avrebbe potuto trovare applicazione la garanzia “furto e rapina”, non richiesta tuttavia dall'attore. … ”.
Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha rigettato la domanda dell'attore e ha condannato a pagare in favore di le spese di lite Parte_1 CP_1 quantificate in euro 21.387,00 oltre iva e cpa.
Pagina 2 Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado sotto Parte_1 vari profili e concludendo per l'accoglimento dell'appello, delle richieste istruttorie e, in via subordinata, per la revoca delle spese di lite o per una riduzione delle stesse. Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
All'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza cartolare, la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Col primo motivo viene lamentata la mancata applicazione dell'art 3.11 della polizza assicurativa, rubricata “Buona fede del contraente”. Secondo tale clausola “la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della polizza, non comporteranno decadenza del diritto d'indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede”.
Il motivo è infondato.
Tale doglianza risulta priva di pregio in quanto viola il divieto di nova in appello. L'appellante avrebbe dovuto proporre tale eccezione davanti al giudice di primo grado e non sollevarla in secondo grado, contravvenendo al divieto previsto dall'art. 345 c.p.c. Essa è comunque infondata nel merito, tenuto conto della circostanza che, per quanto di seguito rilevato anche in relazione al secondo motivo, l'assicurato era a conoscenza dell'aggravamento del rischio a seguito delle minacce ricevute, e pertanto non può ravvisarsi la dedotta buona fede, ai fini della applicazione citata norma contrattuale.
Col secondo motivo viene contestata l'errata interpretazione e la falsa applicazione dell'art. 1898 c.c. In particolare, secondo l'appellante, la mancata comunicazione all'assicurazione delle minacce ricevute non comporterebbero un aggravamento del rischio valutabile ai sensi del quinto comma dell'art. 1898 c.c. , in particolare poiché sarebbe carente il requisito della permanenza, così come richiamato dalla giurisprudenza.
Pagina 3 Il motivo è infondato. Invero, la stessa giurisprudenza citata anche dall'appellante è stata correttamente valutata del primo giudice, il quale ha infatti osservato come “per aversi aggravamento del rischio, rilevante ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1898 c.c., occorre, dunque, un aumento delle possibilità di verificazione dell'evento previsto dal contratto di assicurazione e che la nuova situazione presenti i caratteri della novità, nel senso che non sia stata prevista e non fosse prevedibile dai contraenti al momento della stipula del contratto, e della permanenza, intesa come stabilità della situazione sopravvenuta, essendo irrilevante un mutamento episodico e transitorio (Cass. N. 500/2000)”. Orbene, le minacce ricevute da sono idonee a soddisfare entrambi i requisiti Pt_1 previsti per considerare esistente un effettivo aggravamento del rischio nel contratto di assicurazione. Appare infatti evidente che le intimidazioni costituiscono un evento nuovo, non previsto e non prevedibile al momento della conclusione del contratto. Allo stesso modo, le minacce ricevute erano di per sé suscettibili ad incidere in via non transitoria sull'intensità del rischio. Queste si sono susseguite in un arco temporale di pochi mesi: a partire dal 22 luglio 2019 ha cominciato a ricevere Pt_1 reiterate intimidazioni. Il 26 novembre 2009 e il 16 dicembre 2009 lo stesso si presentava ai Carabinieri per effettuare delle integrazioni alla propria denuncia. Infine, il sinistro denunciato dall'appellante si è verificato il 24 dicembre 2009. Alla luce di tali rilievi, è evidente come tale stato di pericolo presenti il requisito della permanenza, contestato dall'appellante, continuando a sussistere per un determinato periodo di tempo (cinque mesi), senza interruzioni né cambiamenti. Proprio in questo senso non è possibile ravvisare quei mutamenti “episodici e transitori” richiamati dall'appellante. Col terzo motivo si reitera la richiesta della prova testimoniale di per Pt_1 dimostrare l'operatività e applicabilità della copertura assicurativa “all risks” all'evento dannoso.
Il motivo è assorbito in ragione dell'infondatezza del secondo motivo.
Col quarto motivo l'appellante contesta la condanna alle spese legali chiedendo la compensazione delle stesse e la revisione del quantum.
Il motivo è infondato.
Pagina 4 Ai sensi dell'art. 91 c.p.c “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”. Poiché in primo grado l'attore è risultato soccombente, risulta corretta la statuizione del giudice con la quale vi è stata la condanna alle spese. Sul quantum, l'appellante lamenta l'applicazione dei parametri medi in luogo di quelli minimi, ma vista la documentazione probatoria di primo grado, le attività svolte e le questioni sottoposte al primo giudice, la Corte ritiene che la quantificazione sia congrua.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte appellata tenendo conto dei parametri previsti per le controversie aventi analogo valore, ed esclusa la fase istruttoria, mancata in questa sede di appello..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 1095/2019 del tribunale di Velletri, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del grado, che liquida in complessivi € 12.046), oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3. dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della l. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, 4 novembre 2025
La Presidente est.
dott.ssa Mariarosaria Budetta
SENTENZA REDATTA CON LA COLLABORAZIONE DEL MAGISTRATO ORDINARIO IN TIROCINIO DR. FRANCESCO GRASSELLI
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE
composta dai Magistrati: dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente rel. dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 8094/2019 R.G., vertente
Tra
rappresentato e difeso dall'avvocato Ascanio Cascella Parte_1
appellante E
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe CIALONE CP_1
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del n. 1095/2019 del tribunale di Velletri pubblicata in data 10 giugno 2019.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Pagina 1 La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“l'attore ha convenuto in giudizio la chiedendo che la convenuta CP_1 venisse condannata ad erogare l'indennizzo previsto dalla polizza n. 066972892, quantificato in € 380.000,00. A fondamento della propria domanda il dopo Pt_1 aver premesso che in data 27.4.2009 aveva stipulato con la Compagnia Assicurativa
la polizza assicurativa “ n. CP_1 Controparte_2 CP_3
066972892, avente ad oggetto l'immobile di sua proprietà sito in Velletri, Via Contrada La Chiusa n. 23, che prevedeva una copertura assicurativa comprensiva di
“incendio all risks, furto e rapina, responsabilità civile verso terzi”, per un valore complessivo di € 380.000,00, ha sostenuto che, in data 24.12.2009, alle ore 20:30 circa, l'immobile assicurato era stato interessato da un'esplosione con conseguente incendio, che aveva determinato la distruzione totale dell'intera struttura interna, delle suppellettili e del mobilio. A seguito di tale evento, il in data Pt_1
28.12.2009, aveva denunciato all'odierna convenuta l'avvenuto sinistro nonché le modalità dello stesso ed in data 14.01.2010 aveva formalizzato la richiesta di indennizzo, sollecitando invano l'odierna convenuta affinché effettuasse una perizia sull'immobile, stante la necessità ed urgenza di demolire lo stesso per ragioni di sicurezza e di inquinamento ambientale. L'attore ha sostenuto, inoltre, che l'immobile era stato stimato dal Geometra per conto di CRIF Per_1
Valutazioni Immobili, in data 15.9.2009, per un valore complessivo di € 356.000,00 ed un costo di costruzione di € 288.000,00, precisando di aver dovuto sopportare ingenti costi per la demolizione e lo smaltimento dei rifiuti. La parte convenuta, nel sostenere la non operatività della polizza, ha lamentato, in primo luogo, che l'assicurato non aveva rispettato il principio di buona fede sancito dall'art.
4.3 del contratto di polizza (all. n. 1 fascicolo di parte attrice), il quale prevede che “sono esclusi dall'assicurazione i danni agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato”, rilevando, in secondo luogo, che l'attore non aveva comunicato alla compagnia l'aggravamento del rischio cui i beni assicurati erano esposti in conseguenza delle plurime minacce ricevute. In ogni caso, ha sostenuto che nella specie non era applicabile la garanzia “Furto e Incendio”, poiché l'attore non aveva né dedotto né provato che l'edificio fosse corrispondente alla classe 1 di cui all'art.
3.7 della polizza, mentre avrebbe potuto trovare applicazione la garanzia “furto e rapina”, non richiesta tuttavia dall'attore. … ”.
Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha rigettato la domanda dell'attore e ha condannato a pagare in favore di le spese di lite Parte_1 CP_1 quantificate in euro 21.387,00 oltre iva e cpa.
Pagina 2 Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado sotto Parte_1 vari profili e concludendo per l'accoglimento dell'appello, delle richieste istruttorie e, in via subordinata, per la revoca delle spese di lite o per una riduzione delle stesse. Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
All'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza cartolare, la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Col primo motivo viene lamentata la mancata applicazione dell'art 3.11 della polizza assicurativa, rubricata “Buona fede del contraente”. Secondo tale clausola “la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della polizza, non comporteranno decadenza del diritto d'indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede”.
Il motivo è infondato.
Tale doglianza risulta priva di pregio in quanto viola il divieto di nova in appello. L'appellante avrebbe dovuto proporre tale eccezione davanti al giudice di primo grado e non sollevarla in secondo grado, contravvenendo al divieto previsto dall'art. 345 c.p.c. Essa è comunque infondata nel merito, tenuto conto della circostanza che, per quanto di seguito rilevato anche in relazione al secondo motivo, l'assicurato era a conoscenza dell'aggravamento del rischio a seguito delle minacce ricevute, e pertanto non può ravvisarsi la dedotta buona fede, ai fini della applicazione citata norma contrattuale.
Col secondo motivo viene contestata l'errata interpretazione e la falsa applicazione dell'art. 1898 c.c. In particolare, secondo l'appellante, la mancata comunicazione all'assicurazione delle minacce ricevute non comporterebbero un aggravamento del rischio valutabile ai sensi del quinto comma dell'art. 1898 c.c. , in particolare poiché sarebbe carente il requisito della permanenza, così come richiamato dalla giurisprudenza.
Pagina 3 Il motivo è infondato. Invero, la stessa giurisprudenza citata anche dall'appellante è stata correttamente valutata del primo giudice, il quale ha infatti osservato come “per aversi aggravamento del rischio, rilevante ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1898 c.c., occorre, dunque, un aumento delle possibilità di verificazione dell'evento previsto dal contratto di assicurazione e che la nuova situazione presenti i caratteri della novità, nel senso che non sia stata prevista e non fosse prevedibile dai contraenti al momento della stipula del contratto, e della permanenza, intesa come stabilità della situazione sopravvenuta, essendo irrilevante un mutamento episodico e transitorio (Cass. N. 500/2000)”. Orbene, le minacce ricevute da sono idonee a soddisfare entrambi i requisiti Pt_1 previsti per considerare esistente un effettivo aggravamento del rischio nel contratto di assicurazione. Appare infatti evidente che le intimidazioni costituiscono un evento nuovo, non previsto e non prevedibile al momento della conclusione del contratto. Allo stesso modo, le minacce ricevute erano di per sé suscettibili ad incidere in via non transitoria sull'intensità del rischio. Queste si sono susseguite in un arco temporale di pochi mesi: a partire dal 22 luglio 2019 ha cominciato a ricevere Pt_1 reiterate intimidazioni. Il 26 novembre 2009 e il 16 dicembre 2009 lo stesso si presentava ai Carabinieri per effettuare delle integrazioni alla propria denuncia. Infine, il sinistro denunciato dall'appellante si è verificato il 24 dicembre 2009. Alla luce di tali rilievi, è evidente come tale stato di pericolo presenti il requisito della permanenza, contestato dall'appellante, continuando a sussistere per un determinato periodo di tempo (cinque mesi), senza interruzioni né cambiamenti. Proprio in questo senso non è possibile ravvisare quei mutamenti “episodici e transitori” richiamati dall'appellante. Col terzo motivo si reitera la richiesta della prova testimoniale di per Pt_1 dimostrare l'operatività e applicabilità della copertura assicurativa “all risks” all'evento dannoso.
Il motivo è assorbito in ragione dell'infondatezza del secondo motivo.
Col quarto motivo l'appellante contesta la condanna alle spese legali chiedendo la compensazione delle stesse e la revisione del quantum.
Il motivo è infondato.
Pagina 4 Ai sensi dell'art. 91 c.p.c “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”. Poiché in primo grado l'attore è risultato soccombente, risulta corretta la statuizione del giudice con la quale vi è stata la condanna alle spese. Sul quantum, l'appellante lamenta l'applicazione dei parametri medi in luogo di quelli minimi, ma vista la documentazione probatoria di primo grado, le attività svolte e le questioni sottoposte al primo giudice, la Corte ritiene che la quantificazione sia congrua.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte appellata tenendo conto dei parametri previsti per le controversie aventi analogo valore, ed esclusa la fase istruttoria, mancata in questa sede di appello..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 1095/2019 del tribunale di Velletri, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del grado, che liquida in complessivi € 12.046), oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3. dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della l. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, 4 novembre 2025
La Presidente est.
dott.ssa Mariarosaria Budetta
SENTENZA REDATTA CON LA COLLABORAZIONE DEL MAGISTRATO ORDINARIO IN TIROCINIO DR. FRANCESCO GRASSELLI
Pagina 5