Articolo 1 della Legge 28 aprile 1951, n. 340
Articolo 2
Versione
10 giugno 1951
Art. 1.
E' assegnato al comune di Salsomaggiore un contributo straordinario annuo di lire 10 milioni, per la durata di un quinquennio a partire dall'esercizio finanziario 1950-51.
Tale contributo sara' iscritto tra le spese generali del bilancio dell'Azienda termale demaniale di Salsomaggiore.
Entrata in vigore il 10 giugno 1951