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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 19/06/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1105/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1105/2024
Oggi 19 giugno 2025, ad ore 10:38, innanzi alla dott.ssa Elena Scotti, sono comparsi:
per l'avv. SARASSO MATTEO;
Parte_1
per nessuno. Controparte_1
Il Giudice invita l'avv. Sarasso alla discussione.
L'avv. Sarasso si riporta agli atti e alle conclusioni rassegnate;
rileva che le difese avversarie non colgono nel segno;
gli accertamenti svolti presso l' dimostrano che la signora lavorò CP_2
il giorno prima e il giorno dopo la sanzione ad a Vercelli ed è quindi vero che stava CP_3
tornando a casa. Evidenzia come il principio di tassatività osti all'interpretazione unitaria della condotta proposta dall'Avvocatura, posto che la norma dispone che è sempre consentito il ritorno a casa e che la tesi avversaria avrebbe l'effetto di abrogare tale disposizione.
Il Giudice, al termine della discussione, si ritira in camera di consiglio, pronunciando poi sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della motivazione, in assenza del procuratore della parte, autorizzato ad allontanarsi.
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti ha pronunciato, tramite lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1105/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MATTEO SARASSO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
PARTE APPELLANTE
contro
(C.F. Controparte_4
), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex lege P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino ed ivi domiciliata;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 2 di 7 Conclusioni di parte appellante:
“Nel merito: dichiarare nulla e/o annullare l'ordinanza ingiunzione - Controparte_5
Fascicolo n. 3465/2021 III Area, notificata in data 29.09.2023, in quanto illegittima e/o infondata
per le ragioni di cui al presente atto. Con il favore delle spese di lite di ambo i gradi di giudizio, oltre
15% rimborso forfetario spese generali, 4% CPA e 22% IVA come per legge”.
Conclusioni di parte appellata:
“Voglia l'adito Tribunale,
In via principale e nel merito:
rigettare l'appello proposto e le domande ivi formulate in quanto infondato in fatto ed in diritto per
le motivazioni meglio chiarite nella narrativa del presente atto e, per conseguenza, confermare la
sentenza di primo grado e, per conseguenza, il provvedimento sanzionatorio emesso;
con vittoria di spese, competenze e oneri accessori, come per legge”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'oggetto del giudizio
Il presente procedimento ha ad oggetto l'appello svolto da avverso la Parte_1
sentenza n. 660/2023 emessa dal Giudice di Pace di con cui è stato respinto il CP_1
ricorso da questa presentato avverso l'ordinanza ingiunzione prefettizia prot. n. 3465/2021
del 28.08.2023, la quale traeva origine dal verbale di contestazione n. PTR/2255000905 del
27.03.2021, con cui la Polizia Stradale di accertava, a carico della ricorrente, la CP_1
violazione dell'art. 4 c. 1 del D.L. n. 19/2020, in ragione di uno spostamento in automobile non consentito dalla normativa emergenziale.
pagina 3 di 7 A sostegno dell'appello, ha dedotto l'illegittimità della contestazione Parte_1
rivoltale, ritenendo legittimo lo spostamento atto a raggiungere la propria residenza,
anche in c.d. zona rossa, poiché la normativa emergenziale e, nella specie, l'art. 1 comma 3
D.L. 14.01.2021 n. 2, convertito con modifiche dalla L. 12.03.2021 n. 29, consentiva sempre il ritorno alla residenza, domicilio o abitazione.
La , costituitasi in giudizio, ha Controparte_4
contestato le domande avversarie ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
La causa è stata istruita in via documentale.
2. La fondatezza dell'appello
E' provato documentalmente che in data 21.03.2021, , mentre rientrava a Parte_1
Vercelli dal domicilio del compagno a Gattico–Veruno (NO), veniva fermata dalla Polizia
Stradale di lungo l'autostrada A/26, senza che venisse contestata alcuna violazione CP_1
nell'immediato, salvo poi ricevere, in data 22.04.2021, la notifica di un verbale per violazione dell'art. 4, comma 1, D.L. 19/2020, che al tempo della violazione recitava: “salvo che il fatto
costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2,
individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero
dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a
euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale
o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3,
comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la
sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo”.
Nel testo normativo vigente ratione temporis all'epoca dell'accertamento in oggetto
(21.03.2021), l'art. 1 del D.L. n. 19 del 25.03.2020 prescriveva che “per contenere e contrastare i
rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio
pagina 4 di 7 nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal
presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2[…]”.
Il comma secondo della disposizione in esame, poi, disponeva che ”ai sensi e per le finalità di
cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio
effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla 4 totalità di esso, una o
più tra le seguenti misure: a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni
alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti
individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità
o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni”.
Al tempo dell'accertamento dell'illecito amministrativo, la normativa attuatrice del D.L. n.
19/2020 era rappresentata dal D.P.C.M. del 02.03.2021, che, in dichiarata attuazione del menzionato D.L. n. 19/2020, all'art. 40, comma 1, vietava “ogni spostamento in entrata e in uscita
dai territori in zona rossa nonché' all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E
'consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
Il Giudice di prime cure ha respinto il ricorso, affermando che , a monte, Parte_1
non avrebbe potuto recarsi presso l'abitazione del compagno, trattandosi di spostamento non rientrante tra quelli consentiti.
Tale conclusione non può essere condivisa, poiché contraria al principio di legalità, nel suo corollario della tassatività/determinatezza, che informa il sistema delle sanzioni amministrative, al pari di quello delle sanzioni penali, in attuazione dei principi di cui agli artt. 2 e 25 della Costituzione.
Il principio di legalità delle sanzioni amministrative, sancito a livello di legislazione ordinaria dall'art. 1 della l. 689/1981, non consente di estendere l'applicazione delle disposizioni pagina 5 di 7 sanzionatorie ad ipotesi non specificamente contemplate dal testo normativo (Cass.
11826/2007; 11968/2003).
Nel caso di specie, la contestazione risulta essere stata circoscritta al solo viaggio di ritorno,
come si evince dal tenore letterale del verbale n. PTR/2255000905, il quale fa espresso riferimento allo spostamento avvenuto in data 21.03.2021, senza alcuna menzione del tragitto di andata, da ritenersi, evidentemente, non oggetto di contestazione.
Il viaggio di ritorno era pacificamente consentito dalla normativa emergenziale, posto che il
DPCM del 2.03.2021, come ricordato, autorizzava sempre il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza e ciò a prescindere dalla motivazione che aveva determinato l'originario spostamento, dal quale era sorta la necessità di fare rientro al luogo di residenza.
Per queste ragioni, in riforma della sentenza impugnata, l'ordinanza ingiunzione oggetto di causa deve essere annullata.
3. Le spese di lite
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e successivi aggiornamenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma alla sentenza n. 660/2023 del Giudice di Pace di CP_1
dispone l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione - Controparte_5
Fascicolo n. 3465/2021 III Area;
2) condanna parte appellata e rimborsare a parte appellante le spese di lite, liquidate in €
278,00 per il primo grado e in € 462,00 per il secondo grado, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge e oltre a esborsi documentati.
pagina 6 di 7 Novara, 19 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1105/2024
Oggi 19 giugno 2025, ad ore 10:38, innanzi alla dott.ssa Elena Scotti, sono comparsi:
per l'avv. SARASSO MATTEO;
Parte_1
per nessuno. Controparte_1
Il Giudice invita l'avv. Sarasso alla discussione.
L'avv. Sarasso si riporta agli atti e alle conclusioni rassegnate;
rileva che le difese avversarie non colgono nel segno;
gli accertamenti svolti presso l' dimostrano che la signora lavorò CP_2
il giorno prima e il giorno dopo la sanzione ad a Vercelli ed è quindi vero che stava CP_3
tornando a casa. Evidenzia come il principio di tassatività osti all'interpretazione unitaria della condotta proposta dall'Avvocatura, posto che la norma dispone che è sempre consentito il ritorno a casa e che la tesi avversaria avrebbe l'effetto di abrogare tale disposizione.
Il Giudice, al termine della discussione, si ritira in camera di consiglio, pronunciando poi sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della motivazione, in assenza del procuratore della parte, autorizzato ad allontanarsi.
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti ha pronunciato, tramite lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1105/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MATTEO SARASSO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
PARTE APPELLANTE
contro
(C.F. Controparte_4
), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex lege P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino ed ivi domiciliata;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 2 di 7 Conclusioni di parte appellante:
“Nel merito: dichiarare nulla e/o annullare l'ordinanza ingiunzione - Controparte_5
Fascicolo n. 3465/2021 III Area, notificata in data 29.09.2023, in quanto illegittima e/o infondata
per le ragioni di cui al presente atto. Con il favore delle spese di lite di ambo i gradi di giudizio, oltre
15% rimborso forfetario spese generali, 4% CPA e 22% IVA come per legge”.
Conclusioni di parte appellata:
“Voglia l'adito Tribunale,
In via principale e nel merito:
rigettare l'appello proposto e le domande ivi formulate in quanto infondato in fatto ed in diritto per
le motivazioni meglio chiarite nella narrativa del presente atto e, per conseguenza, confermare la
sentenza di primo grado e, per conseguenza, il provvedimento sanzionatorio emesso;
con vittoria di spese, competenze e oneri accessori, come per legge”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'oggetto del giudizio
Il presente procedimento ha ad oggetto l'appello svolto da avverso la Parte_1
sentenza n. 660/2023 emessa dal Giudice di Pace di con cui è stato respinto il CP_1
ricorso da questa presentato avverso l'ordinanza ingiunzione prefettizia prot. n. 3465/2021
del 28.08.2023, la quale traeva origine dal verbale di contestazione n. PTR/2255000905 del
27.03.2021, con cui la Polizia Stradale di accertava, a carico della ricorrente, la CP_1
violazione dell'art. 4 c. 1 del D.L. n. 19/2020, in ragione di uno spostamento in automobile non consentito dalla normativa emergenziale.
pagina 3 di 7 A sostegno dell'appello, ha dedotto l'illegittimità della contestazione Parte_1
rivoltale, ritenendo legittimo lo spostamento atto a raggiungere la propria residenza,
anche in c.d. zona rossa, poiché la normativa emergenziale e, nella specie, l'art. 1 comma 3
D.L. 14.01.2021 n. 2, convertito con modifiche dalla L. 12.03.2021 n. 29, consentiva sempre il ritorno alla residenza, domicilio o abitazione.
La , costituitasi in giudizio, ha Controparte_4
contestato le domande avversarie ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
La causa è stata istruita in via documentale.
2. La fondatezza dell'appello
E' provato documentalmente che in data 21.03.2021, , mentre rientrava a Parte_1
Vercelli dal domicilio del compagno a Gattico–Veruno (NO), veniva fermata dalla Polizia
Stradale di lungo l'autostrada A/26, senza che venisse contestata alcuna violazione CP_1
nell'immediato, salvo poi ricevere, in data 22.04.2021, la notifica di un verbale per violazione dell'art. 4, comma 1, D.L. 19/2020, che al tempo della violazione recitava: “salvo che il fatto
costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2,
individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero
dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a
euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale
o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3,
comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la
sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo”.
Nel testo normativo vigente ratione temporis all'epoca dell'accertamento in oggetto
(21.03.2021), l'art. 1 del D.L. n. 19 del 25.03.2020 prescriveva che “per contenere e contrastare i
rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio
pagina 4 di 7 nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal
presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2[…]”.
Il comma secondo della disposizione in esame, poi, disponeva che ”ai sensi e per le finalità di
cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio
effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla 4 totalità di esso, una o
più tra le seguenti misure: a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni
alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti
individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità
o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni”.
Al tempo dell'accertamento dell'illecito amministrativo, la normativa attuatrice del D.L. n.
19/2020 era rappresentata dal D.P.C.M. del 02.03.2021, che, in dichiarata attuazione del menzionato D.L. n. 19/2020, all'art. 40, comma 1, vietava “ogni spostamento in entrata e in uscita
dai territori in zona rossa nonché' all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E
'consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
Il Giudice di prime cure ha respinto il ricorso, affermando che , a monte, Parte_1
non avrebbe potuto recarsi presso l'abitazione del compagno, trattandosi di spostamento non rientrante tra quelli consentiti.
Tale conclusione non può essere condivisa, poiché contraria al principio di legalità, nel suo corollario della tassatività/determinatezza, che informa il sistema delle sanzioni amministrative, al pari di quello delle sanzioni penali, in attuazione dei principi di cui agli artt. 2 e 25 della Costituzione.
Il principio di legalità delle sanzioni amministrative, sancito a livello di legislazione ordinaria dall'art. 1 della l. 689/1981, non consente di estendere l'applicazione delle disposizioni pagina 5 di 7 sanzionatorie ad ipotesi non specificamente contemplate dal testo normativo (Cass.
11826/2007; 11968/2003).
Nel caso di specie, la contestazione risulta essere stata circoscritta al solo viaggio di ritorno,
come si evince dal tenore letterale del verbale n. PTR/2255000905, il quale fa espresso riferimento allo spostamento avvenuto in data 21.03.2021, senza alcuna menzione del tragitto di andata, da ritenersi, evidentemente, non oggetto di contestazione.
Il viaggio di ritorno era pacificamente consentito dalla normativa emergenziale, posto che il
DPCM del 2.03.2021, come ricordato, autorizzava sempre il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza e ciò a prescindere dalla motivazione che aveva determinato l'originario spostamento, dal quale era sorta la necessità di fare rientro al luogo di residenza.
Per queste ragioni, in riforma della sentenza impugnata, l'ordinanza ingiunzione oggetto di causa deve essere annullata.
3. Le spese di lite
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e successivi aggiornamenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma alla sentenza n. 660/2023 del Giudice di Pace di CP_1
dispone l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione - Controparte_5
Fascicolo n. 3465/2021 III Area;
2) condanna parte appellata e rimborsare a parte appellante le spese di lite, liquidate in €
278,00 per il primo grado e in € 462,00 per il secondo grado, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge e oltre a esborsi documentati.
pagina 6 di 7 Novara, 19 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
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