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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/01/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Aurelia
Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 4058 del R.G.A.C. dell'anno 2018, avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo vertente
T r a
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, per procura in atti, Parte_1 dall'Avv. Mario Trucco e dall'Avv. Gennaro Stellato ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gennaro Stellato, in Salerno, alla Via Gen. Armando Diaz n. 53;;
- Opponente- 1
E
nata ad [...] il [...]; nata a [...] il Controparte_1 Controparte_2
17.09.1979; nata a [...] il [...]; nata a [...] CP_3 Controparte_4 de'Tirreni il 29.04.1984; , nata a [...] il [...], tutte rappresentate Controparte_5
e difese dall'avv. Lucia Pisapia, giusta procura in atti, e domiciliate presso il suo studio sito in Cava de'Tirreni alla Via Pasquale Atenolfi n. 33;
- Opposte–
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 999/2018 emesso in data 10.05.2018 dall'intestato Tribunale in favore delle odierne opposte e con il quale veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 186.761,35, oltre accessori e spese della procedura, a titolo legato previsto in loro favore dalla de cuis con CP_6 testamento pubblico dell'11.4.2017.
A sostegno dell'opposizione, l'attrice ha eccepito l'assenza dei presupposti per la concessione del decreto monitorio sia in quanto le ricorrenti non avevano fornito la documentazione richiesta da essa banca detentrice delle somme ma nel contempo le legatarie avrebbero dovuto rivolgersi agli eredi al fine di addivenire alla consegna del bene legato in loro favore.
Regolarmente si sono costituite in giudizio le legatarie, contestando l'opposizione e facendo valere il loro diritto di credito derivante dal legato disposto in loro favore da deceduta senza eredi CP_6 legittimari in quanto vedova e priva di prole. Le medesime poi modificavano la domanda originariamente proposta in via monitoria chiedendo la condanna della controparte alla corresponsione, secondo la volontà della testatrice, della maggior somma risultante allo stato sul conto corrente intestato alla de cuius.
L'opponente ha contestato tale domanda, tacciandola di inammissibilità oltre che di infondatezza.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 999/2018, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 17.10.24, senza l'espletamento di attività istruttoria atteso il suo chiaro carattere documentale.
*
Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Essenziale ai fini del decidere è la corretta qualificazione della fattispecie giuridica rilevante nel caso di specie.
È documentalmente provato – e comunque non oggetto di contestazione – che abbia CP_6 disposto delle sue sostanze con testamento pubblico dell'11.4.2017, regolarmente pubblicato, nell'ambito 2 del quale ha disposto di legare in favore delle ricordate opposte: “i diritti di credito derivanti dal conto corrente
a me intestato presso la Banca Deutsche Bank filiale di Cava de'Tirreni, c/c. n. 611-00-820844, nella misura in cui sussisteranno al momento dell'apertura della mia successione”.
Bisogna dunque interrogarsi sulla natura del legato de quo.
Ebbene, pare fuor di dubbio trattarsi di un legato c.d. di specie e ciò in quanto la legatrice ha individuato in maniera chiara e specifica i beni oggetto del lascito ed in particolare: i crediti “derivanti” dal conto corrente specificamente da ella identificato. Trattasi dunque non di una generica indicazione di beni o diritti che necessita di una individuazione ma piuttosto dello specifico rinvio ai beni mobili di cui ella intendeva beneficiare le legatarie, ancorando altresì la disposizione ad un momento temporale preciso ossia “l'apertura della successione”.
All'uopo la Giurisprudenza di Legittimità è appunto concorde nella ricordata qualificazione giuridica: “La disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme ricavabili dalla vendita dei beni mobili presenti nella propria abitazione alla data dell'apertura della successione, nonché le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario sempre al momento della sua morte, ha natura non di legato di genere, ma di legato di specie in relazione alla percezione di quei determinati importi, essendo evidente l'intenzione del "de cuius" di considerare il denaro, quanto al primo oggetto, come espressione della monetizzazione del suo patrimonio mobiliare, e di attribuire, col secondo lascito, non già un qualche ammontare di numerario, quanto il diritto di esigere il capitale e gli interessi presenti in conto in un certo momento” (cfr. Cass. civ. n. 14358/2013).
Di conseguenza troverà applicazione il disposto dell'art. 649, II comma c.c.; le opposte hanno dunque acquisito immediatamente la proprietà del diritto oggetto di lascito. Ciò determina altresì il loro diritto di pretendere la consegna della cosa, peraltro già perfettamente determinata, da colui che la detiene, senza necessità di “domandare all'onerato il possesso della cosa” proprio perché nel caso di specie l'onerato, ossia l'erede, non è nel possesso della cosa. Il credito corrispondente al saldo del conto corrente in questione
è infatti detenuto dalla odierna opponente che del tutto illegittimamente frappone il rifiuto alla consegna del denaro giacente sul conto a fronte dell'acquisto diretto del relativo diritto da parte dei legatari.
La norma di cui al terzo comma dell'art. 649 c.c. deve infatti essere interpretata in senso funzionale, trovando la propria ratio nell'ipotesi in cui la res determinata oggetto del legato di specie sia nella sfera di disponibilità dell'erede che dovrà appunto trasferirne “il possesso” al legatario;
per contro, ove la res sia detenuta da un terzo, come nel caso di specie, la richiesta del possesso – per riprendere le parole della norma – non potrà che essere domandata a costui, senza che si richieda il preventivo interpello dell'erede che in una simile fattispecie non assume alcuna funzione degna di riconoscimento né utilità concreta.
Né si potrebbe sostenere il contrario invocando la tutela della posizione dell'erede, potendo costui agire
– in caso di contestazioni sul legato - per far valere i propri diritti, ritenuti lesi.
Sulla base di quanto precede l'opposizione va rigettata. 3
Quanto poi alla quantificazione del legato, pare utile ribadire che ai fini dell'individuazione del bene – rectius diritto sul bene – oggetto del legato bisogna fare riferimento essenzialmente alla volontà del de cuius, partendo innanzitutto dalla lettera dell'atto mortis causa. ha testualmente disposto di legare alle cugine e amiche in intestazione identificate "i diritti CP_6 di credito derivanti dal conto corrente a me intestato presso la Banca Deutsche Bank filiale di Cava de'Tirreni, c/c. n. 611-
00-820844, nella misura in cui sussisteranno al momento dell'apertura della mia successione”.
Quanto precede basta, a parere di chi scrive, ad escludere la fondatezza della domanda proposta da costoro volta ad includere nel lascito anche le somme derivate dalla negoziazione delle due polizze indicate in atti.
Ciò in base alla semplice considerazione per cui i prodotti finanziari de quibus sono altro rispetto alle somme giacenti sul conto corrente ed il fatto che a seguito della obbligata negoziazione a seguito del decesso del titolare ed il confluire del denaro sul conto non ne determina l'assimilazione: il saldo di conto corrente è concetto giuridico ed economico diverso dal controvalore dello strumento finanziario, polizza o altro;
sicchè in armonia con la disposizione testamentaria che non a caso richiama “i diritti derivanti dal conto corrente…” deve ritenersi che abbia inteso beneficiare le opposte del saldo del conto CP_6 corrente, quale che esso fosse al momento dell'apertura della successione. E' ragionevole infatti ritenere che ove ella avesse voluto includere anche il controvalore delle polizze o dei titoli lo avrebbe fatto espressamente, il che non è stato, né è possibile desumere dal testamento una diversa volontà omnicomprensiva.
Di conseguenza, va appunto confermato il decreto ingiuntivo n. 999/2018 nel suo ammontare coincidente con il saldo del c/c in questione alla data dell'apertura della successione, con rigetto di ogni ulteriore domanda.
Spese di lite compensate attesa la parziale soccombenza reciproca e l'oggettiva controvertibilità della quaestio iuris.
Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. non sussistendone i presupposti oggettivi e soggettivi.
P.Q.M.
Il giudice, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I n. 999/2018 che acquista definitivamente efficacia esecutiva;
2) Rigetta la domanda proposta dalle opposte;
3) Compensa le spese di lite tra le parti;
4) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. non sussistendone i presupposti oggettivi e soggettivi.
Così deciso in Nocera Inferiore, 21.01.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Aurelia
Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 4058 del R.G.A.C. dell'anno 2018, avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo vertente
T r a
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, per procura in atti, Parte_1 dall'Avv. Mario Trucco e dall'Avv. Gennaro Stellato ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gennaro Stellato, in Salerno, alla Via Gen. Armando Diaz n. 53;;
- Opponente- 1
E
nata ad [...] il [...]; nata a [...] il Controparte_1 Controparte_2
17.09.1979; nata a [...] il [...]; nata a [...] CP_3 Controparte_4 de'Tirreni il 29.04.1984; , nata a [...] il [...], tutte rappresentate Controparte_5
e difese dall'avv. Lucia Pisapia, giusta procura in atti, e domiciliate presso il suo studio sito in Cava de'Tirreni alla Via Pasquale Atenolfi n. 33;
- Opposte–
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 999/2018 emesso in data 10.05.2018 dall'intestato Tribunale in favore delle odierne opposte e con il quale veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 186.761,35, oltre accessori e spese della procedura, a titolo legato previsto in loro favore dalla de cuis con CP_6 testamento pubblico dell'11.4.2017.
A sostegno dell'opposizione, l'attrice ha eccepito l'assenza dei presupposti per la concessione del decreto monitorio sia in quanto le ricorrenti non avevano fornito la documentazione richiesta da essa banca detentrice delle somme ma nel contempo le legatarie avrebbero dovuto rivolgersi agli eredi al fine di addivenire alla consegna del bene legato in loro favore.
Regolarmente si sono costituite in giudizio le legatarie, contestando l'opposizione e facendo valere il loro diritto di credito derivante dal legato disposto in loro favore da deceduta senza eredi CP_6 legittimari in quanto vedova e priva di prole. Le medesime poi modificavano la domanda originariamente proposta in via monitoria chiedendo la condanna della controparte alla corresponsione, secondo la volontà della testatrice, della maggior somma risultante allo stato sul conto corrente intestato alla de cuius.
L'opponente ha contestato tale domanda, tacciandola di inammissibilità oltre che di infondatezza.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 999/2018, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 17.10.24, senza l'espletamento di attività istruttoria atteso il suo chiaro carattere documentale.
*
Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Essenziale ai fini del decidere è la corretta qualificazione della fattispecie giuridica rilevante nel caso di specie.
È documentalmente provato – e comunque non oggetto di contestazione – che abbia CP_6 disposto delle sue sostanze con testamento pubblico dell'11.4.2017, regolarmente pubblicato, nell'ambito 2 del quale ha disposto di legare in favore delle ricordate opposte: “i diritti di credito derivanti dal conto corrente
a me intestato presso la Banca Deutsche Bank filiale di Cava de'Tirreni, c/c. n. 611-00-820844, nella misura in cui sussisteranno al momento dell'apertura della mia successione”.
Bisogna dunque interrogarsi sulla natura del legato de quo.
Ebbene, pare fuor di dubbio trattarsi di un legato c.d. di specie e ciò in quanto la legatrice ha individuato in maniera chiara e specifica i beni oggetto del lascito ed in particolare: i crediti “derivanti” dal conto corrente specificamente da ella identificato. Trattasi dunque non di una generica indicazione di beni o diritti che necessita di una individuazione ma piuttosto dello specifico rinvio ai beni mobili di cui ella intendeva beneficiare le legatarie, ancorando altresì la disposizione ad un momento temporale preciso ossia “l'apertura della successione”.
All'uopo la Giurisprudenza di Legittimità è appunto concorde nella ricordata qualificazione giuridica: “La disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme ricavabili dalla vendita dei beni mobili presenti nella propria abitazione alla data dell'apertura della successione, nonché le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario sempre al momento della sua morte, ha natura non di legato di genere, ma di legato di specie in relazione alla percezione di quei determinati importi, essendo evidente l'intenzione del "de cuius" di considerare il denaro, quanto al primo oggetto, come espressione della monetizzazione del suo patrimonio mobiliare, e di attribuire, col secondo lascito, non già un qualche ammontare di numerario, quanto il diritto di esigere il capitale e gli interessi presenti in conto in un certo momento” (cfr. Cass. civ. n. 14358/2013).
Di conseguenza troverà applicazione il disposto dell'art. 649, II comma c.c.; le opposte hanno dunque acquisito immediatamente la proprietà del diritto oggetto di lascito. Ciò determina altresì il loro diritto di pretendere la consegna della cosa, peraltro già perfettamente determinata, da colui che la detiene, senza necessità di “domandare all'onerato il possesso della cosa” proprio perché nel caso di specie l'onerato, ossia l'erede, non è nel possesso della cosa. Il credito corrispondente al saldo del conto corrente in questione
è infatti detenuto dalla odierna opponente che del tutto illegittimamente frappone il rifiuto alla consegna del denaro giacente sul conto a fronte dell'acquisto diretto del relativo diritto da parte dei legatari.
La norma di cui al terzo comma dell'art. 649 c.c. deve infatti essere interpretata in senso funzionale, trovando la propria ratio nell'ipotesi in cui la res determinata oggetto del legato di specie sia nella sfera di disponibilità dell'erede che dovrà appunto trasferirne “il possesso” al legatario;
per contro, ove la res sia detenuta da un terzo, come nel caso di specie, la richiesta del possesso – per riprendere le parole della norma – non potrà che essere domandata a costui, senza che si richieda il preventivo interpello dell'erede che in una simile fattispecie non assume alcuna funzione degna di riconoscimento né utilità concreta.
Né si potrebbe sostenere il contrario invocando la tutela della posizione dell'erede, potendo costui agire
– in caso di contestazioni sul legato - per far valere i propri diritti, ritenuti lesi.
Sulla base di quanto precede l'opposizione va rigettata. 3
Quanto poi alla quantificazione del legato, pare utile ribadire che ai fini dell'individuazione del bene – rectius diritto sul bene – oggetto del legato bisogna fare riferimento essenzialmente alla volontà del de cuius, partendo innanzitutto dalla lettera dell'atto mortis causa. ha testualmente disposto di legare alle cugine e amiche in intestazione identificate "i diritti CP_6 di credito derivanti dal conto corrente a me intestato presso la Banca Deutsche Bank filiale di Cava de'Tirreni, c/c. n. 611-
00-820844, nella misura in cui sussisteranno al momento dell'apertura della mia successione”.
Quanto precede basta, a parere di chi scrive, ad escludere la fondatezza della domanda proposta da costoro volta ad includere nel lascito anche le somme derivate dalla negoziazione delle due polizze indicate in atti.
Ciò in base alla semplice considerazione per cui i prodotti finanziari de quibus sono altro rispetto alle somme giacenti sul conto corrente ed il fatto che a seguito della obbligata negoziazione a seguito del decesso del titolare ed il confluire del denaro sul conto non ne determina l'assimilazione: il saldo di conto corrente è concetto giuridico ed economico diverso dal controvalore dello strumento finanziario, polizza o altro;
sicchè in armonia con la disposizione testamentaria che non a caso richiama “i diritti derivanti dal conto corrente…” deve ritenersi che abbia inteso beneficiare le opposte del saldo del conto CP_6 corrente, quale che esso fosse al momento dell'apertura della successione. E' ragionevole infatti ritenere che ove ella avesse voluto includere anche il controvalore delle polizze o dei titoli lo avrebbe fatto espressamente, il che non è stato, né è possibile desumere dal testamento una diversa volontà omnicomprensiva.
Di conseguenza, va appunto confermato il decreto ingiuntivo n. 999/2018 nel suo ammontare coincidente con il saldo del c/c in questione alla data dell'apertura della successione, con rigetto di ogni ulteriore domanda.
Spese di lite compensate attesa la parziale soccombenza reciproca e l'oggettiva controvertibilità della quaestio iuris.
Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. non sussistendone i presupposti oggettivi e soggettivi.
P.Q.M.
Il giudice, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I n. 999/2018 che acquista definitivamente efficacia esecutiva;
2) Rigetta la domanda proposta dalle opposte;
3) Compensa le spese di lite tra le parti;
4) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. non sussistendone i presupposti oggettivi e soggettivi.
Così deciso in Nocera Inferiore, 21.01.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo 4