Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 14/05/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
RGL n. 593 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 15/04/2025), nella causa n. 593/2022 RGL, promossa da:
, , ass. dall'AVVOCATURA Parte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI CAGLIARI ,
PARTE RICORRENTE
contro
:
, , ass. dall'Avv.to ETTORE Controparte_1 C.F._1
FAIS e dall'Avv.to GIOVANNI CAMPUS;
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 122/22 emesso in data 09/03/22 dal Tribunale di Sassari ed avente ad oggetto il pagamento di € 1.252,80, oltre interessi e spese, in favore di parte opposta, a titolo di indennità di rischio per gli anni 2020, 2021 e 2022; ha lamentato l'inesigibilità del credito azionato in via monitoria per difetto di copertura finanziaria in relazione al fondo salario accessorio cui compete il pagamento e ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Ogni avversa eccezione, deduzione ed istanza respinta, l'Ill.mo Tribunale adìto, in accoglimento della proposta opposizione, voglia revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome improponibile, inammissibile e/o nullo, erroneo, ingiusto ed infondato, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.”;
− parte convenuta si è costituita eccependo Controparte_1 preliminarmente l'improcedibilità dell'opposizione per non aver ricevuto notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza entro 30 giorni prima dell'udienza poi rinviata;
nel merito, ha affermato che l'indennità di rischio chimico è prevista dall'art. 1 DPR n. 146/1975 e non attiene al fondo salario accessorio,
1
che l' , con Verbale di conciliazione n.21/2010 in Parte_2 relazione alla causa RG 2561/2009, si è impegnata al reperimento dei fondi per l'attribuzione del Rischio chimico e dello smaltimento rifiuti al di fuori del salario accessorio;
ha invocato il principio di parità di trattamento, quello dell'irriducibilità della retribuzione e, da ultimo, il principio dell'affidamento; ha concluso chiedendo:
“A) In via pregiudiziale di rito dichiarare improcedibile / inammissibile l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
B) Nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione pregiudiziale di rito di cui sopra, nel merito, rigettare l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
C) Sempre con vittoria di spese da distrarre in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.”;
− la causa viene decisa in seguito a discussione in trattazione scritta.
Ritenuto che:
1. l'opposizione è affidata unicamente all'eccepita mancanza di liquidità ed esigibilità del credito portato da decreto ingiuntivo;
2. a sostegno della suddetta tesi, l' adduce l'inevitabile ricaduta degli atti Parte_2 approvati dall' all'esito dell'ispezione contabile eseguita dal Ministero CP_2 dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 40, co. 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001, in conseguenza dell'omessa certificazione da parte del Collegio dei Revisori del fondo destinato al finanziamento delle varie componenti del trattamento salariale accessorio del personale dell' ivi Parte_3 inclusa l'indennità oggetto del presente giudizio;
Contr
3. in particolare, le indagini contabili del avrebbero condotto ad accertare il superamento dei vincoli finanziari per la spesa del personale e alla conseguente adozione del Piano di Rientro di cui all'art. 40, co. 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001, con correlata ricostituzione dei Fondi, inizialmente non certificati, per gli anni 2020 e seguenti;
4. ritiene questa giudice, conformemente all'orientamento già espresso dall'Ufficio (cfr. Trib. Sassari n. 152/2025 del 11/3/25), e a prescindere dall'indagine in ordine alla contrastata inclusione dell'indennità di rischio chimico tra quelle che attingono al fondo salario accessorio, che l'eccezione di parte opponente sia infondata;
5. il richiamato art. 40 co. 3 quinquies d.lgs. n. 165/2001, infatti, non pare avere rilievo nella vicenda in esame;
tale norma prescrive, infatti, che:
2 “le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato.”;
6. presupposto dell'iter amministrativo-contabile regolato dall'art. 40, co. 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001 è la nullità della clausola sottoscritta dall'Amministrazione in sede decentrata che risulti in contrasto con i vincoli finanziari imposti dalla contrattazione nazionale, nullità che, secondo la prospettazione dell' opponente, travolgerebbe tutti gli atti posti a Parte_2 fondamento della pretesa azionata in via monitoria da controparte;
7. non risulta tuttavia allegato, né appare individuabile all'esame della documentazione in atti, quale sia la clausola della contrattazione integrativa affetta da nullità per contrasto con i vincoli e con i limiti di cui ai contratti collettivi nazionali o alle norme di legge;
8. ciò che emerge, anche nel verbale n. 143 relativo all'adunanza del Collegio dei Revisori dei Conti del 22 dicembre 2022 (cfr. doc. 6 note 16/7/24 parte opponente), è soltanto che per il periodo 2010-2018 vi sia stato il mancato rispetto, nella costituzione dei fondi per il trattamento accessorio del personale di categoria B,C,D e dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale appartenente alla categoria EP e Dirigenti, delle disposizioni di legge succedutesi nel tempo e, in particolare dell'art. 1, c. 189, L.266/05 (2004 - 10%), dell'art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 (limite 2010), dell'art. 1, c. 456, della L. n. 147/2013, dell'art. 1, c. 236, L 208/2015 (limite 2015) e dell' art.23, c. 2, D.lgs. n. 75/2017 (limite 2016);
9. il mancato rispetto di tali norme, tuttavia, non risulta essere dipeso dalla stipulazione di clausole in sede di contrattazione integrativa: l'inosservanza di tali limiti normativi appare essere dipesa da versamenti effettuati in eccedenza 3 dall'amministrazione universitaria, nel periodo 2010/2019, per un importo Co complessivo pari ad € 2.455.118,00 per i fondi B, C, D ed non già dall'applicazione di clausole nulle della contrattazione integrativa che tali limiti hanno inteso superare, non evincendosi alcuna deduzione assertiva a riguardo né, tantomeno, elementi che possano deporre per l'esistenza di tali clausole dalla lettura dei contratti integrativi, non prodotti in atti;
10.in altre parole, non risulta che lo scostamento dai vincoli di bilancio sia dipeso da clausole nulle di contratti collettivi decentrati -ed infatti alcuna allegazione è formulata in tal senso-, bensì, semplicemente, da versamenti eseguiti in eccesso nel corso di dieci anni (2010/2019), così come del resto si evince anche Contr dall'indagine condotta dal (cfr. doc. 8 note 16/7/24 parte opponente);
11.non appare, poi, fondato il richiamo formulato da parte opponente nelle note conclusive in ordine all'asserita violazione della ratio dell'art. 40 cit. individuata nell'intenzione di evitare che con la contrattazione decentrata si autorizzino spese prive di copertura finanziaria: ciò che qui si sostiene, infatti, è che nel caso di specie non vi sia specifica allegazione di quali clausole della contrattazione decentrata si siano poste in contrasto con i vincoli ed i limiti di cui ai contratti collettivi nazionali o alle norme di legge;
12.l'insufficienza delle somme del Fondo salariale accessorio, così come ricostituito dall'Ateneo in seguito all'indagine del MEF, non può, quindi, ricadere sulla posizione del lavoratore opposto, non dipendendo affatto da nullità di pattuizioni e determinazioni (che parte opponente, si ribadisce, omette di individuare) in sede di contrattazioni integrative, bensì da violazione di vincoli finanziari per versamenti effettuati in eccedenza nel corso di un decennio;
13. orbene, l'eventuale responsabilità amministrativa ed erariale della Pubblica Amministrazione, non giustifica, a parere del Tribunale, la decurtazione o sospensione di emolumenti retributivi pacificamente riconosciuti e non contestati, stante la natura privatistica della relativa obbligazione che trova pacifica derivazione dal contratto collettivo applicabile al rapporto (art. 91 e 92 CCNL);
14. come condivisibilmente argomentato da questo Tribunale in precedenti sovrapponibili, gli eventuali errori di valutazione o quantificazione delle risorse disponibili, ove imputabili alla PA, costituiscono violazione dei doveri di correttezza e di buona fede che non possono porre nel nulla le obbligazioni assunte nei confronti dei lavoratori;
15. da tali considerazioni discende l'illegittimità della condotta di parte opponente, laddove ha deliberatamente sospeso o decurtato gli emolumenti riconosciuti alla parte opposta e ciò ha fatto anche in contrasto con la stessa previsione di cui all'art. 40, comma 3°, quinquies, del D.lgs. 165/2001 che non prevede il recupero di somme destinate e pacificamente riconosciute ai lavoratori interessati, ma, semmai, l'obbligo di recupero, con quote annuali, nell'ambito di
4 sessioni negoziali successive, che nel caso di specie risultano totalmente omesse;
16. dalla lettura della norma si deduce, infatti, che il recupero può avvenire solo dopo l'accertamento del superamento dei vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze e solo nell'ambito della sessione negoziale successiva, mentre l'amministrazione, che qui opera nell'ambito del rapporto di lavoro privatizzato, è sì onerata dalla norma al recupero di quanto elargito in eccesso rispetto ai vincoli finanziari, ma a condizione che lo sforamento sia accertato da un organo statale competente e che vi sia il coinvolgimento delle parti sociali nella previsione del piano di rientro mediante contrattazione integrativa;
17. ora, considerato che nel caso di specie il superamento dei vincoli legislativi è stato accertato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10/12/21 (cfr. doc. prodotto dall'opponente), deve ritenersi che l'attività di recupero -quale deve essere intesa anche l'interruzione dell'elargizione dell'indennità rispetto a quanto pacificamente dovuto a parte opposta- avrebbe dovuto essere prevista dalla contrattazione integrativa, la cui negoziazione, tuttavia, non risulta effettuata;
18. l'opposizione risulta quindi infondata anche sotto il profilo della carenza di integrazione delle condizioni normative per l'efficacia del piano di rientro, nei confronti dei lavoratori, predisposto unilateralmente dall' ; Parte_2
19. sono assorbite le ulteriori difese, anche processuali;
20.le spese processuali seguono la soccombenza e, tenuto conto della fase monitoria e della serialità delle questioni trattate, sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 122/22 emesso in data 09/03/22 dal Tribunale di Sassari;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.030, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Sassari, il 14/05/2025. La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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