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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/09/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1074/2021
TRA
, nato il [...] a [...] ed ivi residente alla Fraz. Parte_1
Destro - Via San Martino n. 112 - C.F.: , rappresentato e difeso CodiceFiscale_1
dall'avv. Francesco Manfredi, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con sede centrale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati
Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Stefania Di Cato ed elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso Calabria presso gli uffici dell' , giusta procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.4.2021 parte ricorrente conveniva dinanzi a questo Giudice
l' esponendo che in data 25.2.2021 presentava domanda per l'attribuzione della CP_2
pensione di reversibilità in quanto figlio superstite in situazione di inabilità, alla morte della madre, avvenuta in data 24.7.2012 e che l' ne comunicò il rigetto per non essere stato CP_2
riconosciuto inabile alla data della morte del genitore.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si è esaurito con esito negativo e che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla prestazione richiesta, la parte istante ne ha chiesto l'accertamento dichiarando l' tenuto alla liquidazione in suo favore della pensione di CP_2
reversibilità per totale inabilità al lavoro a decorrere dalla data del decesso dalla madre, con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei maturati oltre interessi legali, con rifusione delle spese di giudizio.
L' si costituiva in giudizio ed eccepiva l'improcedibilità e chiedeva nel merito il rigetto CP_2
della domanda in quanto infondata.
Nominato CTU medico legale, all'odierna udienza la causa veniva decisa.
**********
Il ricorso è procedibile essendo esaurito il procedimento amministrativo.
Nel merito il ricorso è infondato e va respinto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
E' noto che ai sensi dell'art. 13 RDL 636/39, modificato dagli artt. 2 L.218/52 e 22 L. 903/65,
e della L. 335/95 la pensione ai superstiti in esame va riconosciuta in caso di morte del pensionato per invalidità, vecchiaia o anzianità, o anche dell'assicurato che al momento del decesso risulti in possesso dei prescritti requisiti contributivi, al solo soggetto che versi in particolari condizioni soggettive.
Occorre, innanzitutto, che il beneficiario sia:
-vedovo non separato legalmente per propria colpa o vedovo divorziato, se titolare di assegno divorzile;
-orfano minore o studente fino a 26 anni (se iscritto a regolare corso di laurea) o, se in età superiore, inabile al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso;
-genitore di età superiore ai 65 anni che non sia titolare di pensione e risulti a carico del pensionato alla data della morte;
-fratello non coniugato, che non sia titolare di pensione e risulti permanentemente inabile e a carico del dante causa.
Quanto, poi, al requisito del carico, richiesto per alcuni aventi diritto, esso è soddisfatto dalla coesistenza, al momento del decesso, della non autosufficienza economica del superstite e dal mantenimento in modo efficiente dello stesso da parte del dante causa: occorre nella specie, un rapporto diretto di dipendenza economica o, comunque, un'integrazione del reddito del beneficiario non idoneo ad assicurare un'autosufficienza economica. Il mantenimento, presunto in caso di convivenza, può essere provato da un raffronto dei redditi del pensionato e del beneficiario.
Occorre altresì che:
-il dante causa sia titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità o di inabilità ovvero sia assicurato deceduto nel corso del mese della presentazione della domanda di pensione di inabilità e per il quale, al momento del decesso, risultano maturati i requisiti contributivi e sanitari per il diritto alla pensione anche se perfezionati dopo la domanda, ma prima del decesso ed anche se al momento del decesso non era avvenuta la cancellazione dagli elenchi o albi di cui all'art.2 L. 222/84,
-ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per le prestazioni di invalidità previsti dalla legge 222, e quindi l'accredito di 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio,
-ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia e pari a 15 anni, a prescindere dall'età pensionabile.
Venendo al caso in esame, osserva il giudicante che non è integrato il requisito sanitario dell'inabilità.
Il consulente, nell'elaborato peritale, che qui si intende richiamato, ha accertato che il ricorrente non era inabile all'epoca del decesso della madre, risultando accertato, in verità, che è da considerarsi inabile dalla data della domanda amministrativa. Parte_1
Non possono essere prese in considerazione, ai fini della retrodatazione dell'accertamento, gli ulteriori indici evidenziati dalla difesa del ricorrente.
Ed infatti, per quanto attiene alla decorrenza dell'inabilità almeno a far data dalla morte del padre (2010), non risulta depositata la sentenza richiamata dal ricorrente all'interno del proprio ricorso introduttivo;
mentre per quanto attiene alle certificazioni mediche in atti, queste sono state oggetto di attenta analisi da parte del CTU, che le ha riportate anche all'interno dell'elaborato peritale depositato.
In definitiva, l'elaborato peritale, che contiene esaurienti e motivate argomentazioni mediche, oltre che ampio riscontro alle osservazioni presentate dalla difesa del ricorrente, certifica che al momento del decesso della madre, nonostante il quadro patologico, il ricorrente non poteva ritenersi totalmente inabile ad attività lavorativa, anche tenendo conto delle precedenti certificazioni mediche.
Alla luce di quanto esposto, quindi, la domanda deve essere respinta per carenza del requisito sanitario.
Spese di lite compensate stante la rituale dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c.
Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico della parte resistente e vengono liquidate in favore del CTU come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott. Giordano Avallone, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che sono liquidate CP_2
come da separato decreto.
Castrovillari, 10 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone