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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/04/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Raffaella Cappiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1833/2021 R.G., assunta in decisione all'udienza del 17.01.2025, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di
Pace di Torre Annunziata n. 4519/2020
TRA
, rapp.to e difeso giusta procura a margine dell'atto di Parte_1 intervento volontario di primo grado dall'avvocato Menna Annunziata, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castellamare di Stabia (NA) alla Via Nuova
Emeritaggio n. 3
APPELLANTE
E
, rapp.ta e difesa giusta procura a margine dell'atto di citazione Controparte_1 di primo grado dall'avvocato Maria Assunta Pacelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Virgilio n.22
APPELLANTE-incidentale
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e Controparte_2 difesa gusta procura a margine alla comparsa di costituzione e risposta di secondo grado dall'avvocato Candida Cantalamessa, elettivamente domiciliata unitamente allo stesso in Portici (NA), alla Via A.Diaz n. 99.
APPELLATA
E
, residente in [...]. CP_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: all'udienza del 13.01.2025 gli avv.ti Menna Annunziata nell'interesse di parte appellante, ed Assunta Pacelli, nell'interesse dell'appellante incidentale, si riportavano al contenuto dei rispettivi scritti ed alle conclusioni ivi rassegnate, di cui chiedevano accoglimento.
Per parte appellata l'avv. Luca Sansone, per delega dell'avv. Cantalamessa, si riportava al contenuto della comparsa. I procuratori tutti chiedevano quindi riservarsi la causa in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in Controparte_1 giudizio la in persona del legale rappresentante p.t.. e Controparte_2
al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti al CP_3 motociclo Piaggio tg: X785C5, di sua proprietà, in seguito al sinistro verificatosi in data 05.02.2016 a Castellammare di Stabia (NA) alla Via Trav. Fondo D' , Pt_2 provocato dal veicolo Fiat Punto tg: AD508DS.
Deduceva l'attrice che, nelle circostanze di tempo e di luogo succitate, il conducente del veicolo Fiat Punto tg: AD508DS, assicurato con la
[...]
, nel percorrere la Via Trav. Fondo D'orto tamponava il motoveicolo CP_2
Piaggio dell'istante, condotto per l'occasione da che lo Parte_1 precedeva.
Aggiungeva l'istante che in conseguenza dell'impatto il motoveicolo attoreo rovinava al suolo unitamente al conducente riportando ingenti danni alla parte laterale sinistra e alla parte anteriore, il tutto per un ammontare di danni da quantificare in corso di causa.
La contestava la domanda chiedendone, in via Controparte_2 preliminare, l'improcedibilità ex art 148 cpc per mancata sottoposizione a perizia tecnica del veicolo incidentato, l'improponibilità ex art. 145 e 148 del D.LGS. nr
209/05, e nullità dell'atto di citazione ex art. 163 cpc. Nel merito, chiedeva il rigetto dalla domanda stante la sua infondatezza.
Con atto di intervento volontario, si costituiva in giudizio anche Parte_1
quale conducente del veicolo attoreo, il quale chiedeva il risarcimento
[...] per le lesioni personali da lui subite a seguito dell'urto, quantificate in euro
5.593,33, diagnosticate dall'ospedale S. Leonardo di Castellammare di Stabia, in “Frattura dello scafoide carpale sinistro, distorsione gomito destro, distorsione gomito sinistro, contusioni alle ginocchia”.
Nonostante la regolarità delle notifiche ometteva di costituirsi. CP_3
Con sentenza n. 4519/20 depositata l'1.10.2020, il Giudice di Pace di Torre
Annunziata, rigettava la domanda attorea ritenendola non provata e, per l'effetto, condannava l'attrice al pagamento delle spese di giudizio che liquidava in euro
113,00 per studio, euro 120,00 per la fase introduttiva, euro 235,00 per la fase istruttoria ed euro 203,00 per la fase decisionale, oltre iva e cpa e spese generali al 15%.
1.1 Con atto ritualmente notificato, ha proposto appello con Parte_1 cui ha chiesto la riforma della sentenza de qua, per omessa ed erronea valutazione nel giudizio di prime cure, della documentazione prodotta in atti.
Nel merito chiedeva accertarsi la responsabilità esclusiva del veicolo Fiat Punto tg: AD508DS nella causazione del sinistro e la condanna degli appellati, nella qualità, al pagamento in favore dell'istante del risarcimento dei danni non patrimoniali patiti, quantificati in euro 5.593,33, oltre vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
La ha resistito all'appello eccependo, in via preliminare, Controparte_2
l'improponibilità e/o tardività dell'odierno gravame. In particolare, ha dedotto che la sentenza impugnata n. 4519/2020 pronunciata dal Giudice di Pace di Torre
Annunziata, era stata depositata in cancelleria in data 01.10.2020 ed era stata notificata in data 4.12.2020. Pertanto, la relativa impugnazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 325 c.p.c. sarebbe dovuta avvenire entro il mese di Gennaio
2020 (cioè entro 30 giorni dalla notifica della sentenza) e non, invece, a marzo
2021 (e cioè trascorsi ormai 30 giorni dalla notifica della sentenza). Eccepiva inoltre l'inammissibilità del gravame ex art 329 e 342 e/o 348 bis cpc. Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello, in quanto non provato, con conferma della sentenza impugnata.
Si costituiva proponendo a sua volta appello incidentale , la Controparte_1 quale chiedeva la riforma della sentenza n° 4519/2020 con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti dal motoveicolo Piaggio targato X785C5 di sua proprietà ammontanti a € 1800,00. Nonostante la regolarità delle notifica dell'atto di appello, perfezionatasi ediante consegna a mani in data 1.04.2021, ha omesso di costituirsi sicché CP_3 ne va dichiarata la contumacia.
2. L'appello deve essere dichiarato inammissibile, per violazione dei termini di impugnazione sanciti dagli artt. 325 e 326 c.p.c.
In termini generali, l'appello è inammissibile quando è proposto dopo la decorrenza del termine (artt.325, 327 c.p.c.), se vi è stata acquiescenza (art.329
c.p.c.), se nessuna delle parti ha integrato il contraddittorio nel termine fissato dal giudice (art.331 c.p.c.), se la sentenza è inappellabile (art.339 c.p.c.) e se viene proposta impugnazione per soli vizi di rito nelle ipotesi non previste dagli artt.353
e 354 c.p.c. (Cass. SS.UU. n.12541/98).
I termini per l'impugnazione delle sentenze sono perentori, senza possibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge, pertanto, la relativa inosservanza determina un vizio insanabile e rilevabile d'ufficio (Cass. Sezioni Unite, 5 aprile 2005, n. 6983).
In particolare, il dies a quo a partire dal quale va calcolato il termine breve di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. deve essere identificato, come è noto, nella data in cui si è verificata la notificazione della sentenza impugnata, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'art. 326 c.p.c., mentre il termine semestrale per la proposizione dell'appello ex art. 327 c.p.c., introdotto a seguito dell'intervento riformatore operato con la l. n. 69 del 18 giugno del 2009, decorre dalla data della pubblicazione della sentenza impugnata.
Orbene, sul punto, nel richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, va detto che : “La notificazione della sentenza ad istanza del difensore della parte, munito di regolare procura, è idonea a far decorrere il termine "breve"
d'impugnazione (art. 325 c.p.c.), atteso che l'espressione "su istanza di parte", contenuta nell'art. 325 c.p.c., va riferita ai soggetti del rapporto processuale ed ai loro difensori, i quali, in virtù della procura alle liti, hanno il potere di compiere, nell'interesse dei primi, tutti gli atti del processo a questi non espressamente riservati”. Cass. civ. n. 19530/2019.
Invero, nel caso di specie, dalla documentazione depositata in atti dalle parti, risulta che la sentenza di primo grado è stata notificata dalla Controparte_2 in data 04.12.2020, presso il domicilio dei difensori degli attori costituiti in
[...] primo grado.
Dunque, l'atto di appello è stato notificato solo in data 25.03.2021 alla CP_2
ed in data 22.03.2021 a , ossia dopo lo spirare del
[...] Controparte_1 termine perentorio breve di cui all'art. 325 c.p.c., dunque, tardivamente e, pertanto, va dichiarato inammissibile, con assorbimento dei restanti motivi di gravame ed eccezioni nel merito.
Ne consegue che è dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 334 2°comma cpc, anche l'appello incidentale proposto da . A tal proposito, infatti: Controparte_1
“L'impugnazione incidentale tardiva è processualmente dipendente, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., da quella principale, la cui inammissibilità determina anche quella del gravame incidentale: ne deriva che ove la parte intenda ottenere, incondizionatamente, una decisione sulla propria impugnazione è tenuta a proporla tempestivamente, non potendo, in difetto, dolersi della mancata decisione sulla stessa”. Cass. civ. n. 18415/2018.
E' appena il caso di precisare che alcun pregio merita la difesa dell'appellante, sollecitato a prendere posizione sul punto all'udienza del 27.12.2024, laddove ha dedotto di essere incorsa nella violazione del termine a causa delle difficoltà legate all'emergenza epidemiologica da covi -19; come noto, infatti, la sospensione dei termini disposta per tale ragione dall'art 83, commi 1 e 2, del d.l. 18/2020, poi convertito con modificazioni nella l. 27/2020 e dall'art 36 del d.l. 23/20 convertito nella l. 40/20, ha riguardato il solo periodo dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, con la conseguenza che alcuna sospensione dei termini vigeva al momento della notifica della sentenza e della successiva introduzione del presente giudizio.
4. Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, nella misura complessiva indicata in dispositivo con esclusione della fase istruttoria e con applicazione dei minimi tariffari in ragione della particolare semplicità della decisione (scaglione di riferimento, da euro
5.200,00 a euro 26.000,00: fase studio, euro 460,00; fase introduttiva, euro
389,00; fase istruttoria/trattazione, euro 0,00; fase decisionale, euro 851,00).
4.1 in ragione della inammissibilità tanto dell'appello principale, quanto dell'appello incidentale, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi ultimi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
Nulla si dispone sulle spese nei confronti di in quanto contumace. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Raffaella Cappiello, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello principale e l'appello incidentale per le causali di cui in motivazione;
2. condanna e alla refusione delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite nei confronti della in persona del l.r.p.t., che liquida Controparte_2 in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali, (15% sui compensi), I.V.A. e C.P.A. se dovute come per legge;
3. nulla per le spese nei rapporti con , stante la contumacia del CP_3 predetto;
4. condanna e al pagamento di un ulteriore Parte_1 Controparte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 228/2012.
Così deciso in Torre Annunziata il 28.03.2025
Il giudice monocratico dott.ssa Raffaella Cappiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Raffaella Cappiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1833/2021 R.G., assunta in decisione all'udienza del 17.01.2025, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di
Pace di Torre Annunziata n. 4519/2020
TRA
, rapp.to e difeso giusta procura a margine dell'atto di Parte_1 intervento volontario di primo grado dall'avvocato Menna Annunziata, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castellamare di Stabia (NA) alla Via Nuova
Emeritaggio n. 3
APPELLANTE
E
, rapp.ta e difesa giusta procura a margine dell'atto di citazione Controparte_1 di primo grado dall'avvocato Maria Assunta Pacelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Virgilio n.22
APPELLANTE-incidentale
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e Controparte_2 difesa gusta procura a margine alla comparsa di costituzione e risposta di secondo grado dall'avvocato Candida Cantalamessa, elettivamente domiciliata unitamente allo stesso in Portici (NA), alla Via A.Diaz n. 99.
APPELLATA
E
, residente in [...]. CP_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: all'udienza del 13.01.2025 gli avv.ti Menna Annunziata nell'interesse di parte appellante, ed Assunta Pacelli, nell'interesse dell'appellante incidentale, si riportavano al contenuto dei rispettivi scritti ed alle conclusioni ivi rassegnate, di cui chiedevano accoglimento.
Per parte appellata l'avv. Luca Sansone, per delega dell'avv. Cantalamessa, si riportava al contenuto della comparsa. I procuratori tutti chiedevano quindi riservarsi la causa in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in Controparte_1 giudizio la in persona del legale rappresentante p.t.. e Controparte_2
al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti al CP_3 motociclo Piaggio tg: X785C5, di sua proprietà, in seguito al sinistro verificatosi in data 05.02.2016 a Castellammare di Stabia (NA) alla Via Trav. Fondo D' , Pt_2 provocato dal veicolo Fiat Punto tg: AD508DS.
Deduceva l'attrice che, nelle circostanze di tempo e di luogo succitate, il conducente del veicolo Fiat Punto tg: AD508DS, assicurato con la
[...]
, nel percorrere la Via Trav. Fondo D'orto tamponava il motoveicolo CP_2
Piaggio dell'istante, condotto per l'occasione da che lo Parte_1 precedeva.
Aggiungeva l'istante che in conseguenza dell'impatto il motoveicolo attoreo rovinava al suolo unitamente al conducente riportando ingenti danni alla parte laterale sinistra e alla parte anteriore, il tutto per un ammontare di danni da quantificare in corso di causa.
La contestava la domanda chiedendone, in via Controparte_2 preliminare, l'improcedibilità ex art 148 cpc per mancata sottoposizione a perizia tecnica del veicolo incidentato, l'improponibilità ex art. 145 e 148 del D.LGS. nr
209/05, e nullità dell'atto di citazione ex art. 163 cpc. Nel merito, chiedeva il rigetto dalla domanda stante la sua infondatezza.
Con atto di intervento volontario, si costituiva in giudizio anche Parte_1
quale conducente del veicolo attoreo, il quale chiedeva il risarcimento
[...] per le lesioni personali da lui subite a seguito dell'urto, quantificate in euro
5.593,33, diagnosticate dall'ospedale S. Leonardo di Castellammare di Stabia, in “Frattura dello scafoide carpale sinistro, distorsione gomito destro, distorsione gomito sinistro, contusioni alle ginocchia”.
Nonostante la regolarità delle notifiche ometteva di costituirsi. CP_3
Con sentenza n. 4519/20 depositata l'1.10.2020, il Giudice di Pace di Torre
Annunziata, rigettava la domanda attorea ritenendola non provata e, per l'effetto, condannava l'attrice al pagamento delle spese di giudizio che liquidava in euro
113,00 per studio, euro 120,00 per la fase introduttiva, euro 235,00 per la fase istruttoria ed euro 203,00 per la fase decisionale, oltre iva e cpa e spese generali al 15%.
1.1 Con atto ritualmente notificato, ha proposto appello con Parte_1 cui ha chiesto la riforma della sentenza de qua, per omessa ed erronea valutazione nel giudizio di prime cure, della documentazione prodotta in atti.
Nel merito chiedeva accertarsi la responsabilità esclusiva del veicolo Fiat Punto tg: AD508DS nella causazione del sinistro e la condanna degli appellati, nella qualità, al pagamento in favore dell'istante del risarcimento dei danni non patrimoniali patiti, quantificati in euro 5.593,33, oltre vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
La ha resistito all'appello eccependo, in via preliminare, Controparte_2
l'improponibilità e/o tardività dell'odierno gravame. In particolare, ha dedotto che la sentenza impugnata n. 4519/2020 pronunciata dal Giudice di Pace di Torre
Annunziata, era stata depositata in cancelleria in data 01.10.2020 ed era stata notificata in data 4.12.2020. Pertanto, la relativa impugnazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 325 c.p.c. sarebbe dovuta avvenire entro il mese di Gennaio
2020 (cioè entro 30 giorni dalla notifica della sentenza) e non, invece, a marzo
2021 (e cioè trascorsi ormai 30 giorni dalla notifica della sentenza). Eccepiva inoltre l'inammissibilità del gravame ex art 329 e 342 e/o 348 bis cpc. Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello, in quanto non provato, con conferma della sentenza impugnata.
Si costituiva proponendo a sua volta appello incidentale , la Controparte_1 quale chiedeva la riforma della sentenza n° 4519/2020 con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti dal motoveicolo Piaggio targato X785C5 di sua proprietà ammontanti a € 1800,00. Nonostante la regolarità delle notifica dell'atto di appello, perfezionatasi ediante consegna a mani in data 1.04.2021, ha omesso di costituirsi sicché CP_3 ne va dichiarata la contumacia.
2. L'appello deve essere dichiarato inammissibile, per violazione dei termini di impugnazione sanciti dagli artt. 325 e 326 c.p.c.
In termini generali, l'appello è inammissibile quando è proposto dopo la decorrenza del termine (artt.325, 327 c.p.c.), se vi è stata acquiescenza (art.329
c.p.c.), se nessuna delle parti ha integrato il contraddittorio nel termine fissato dal giudice (art.331 c.p.c.), se la sentenza è inappellabile (art.339 c.p.c.) e se viene proposta impugnazione per soli vizi di rito nelle ipotesi non previste dagli artt.353
e 354 c.p.c. (Cass. SS.UU. n.12541/98).
I termini per l'impugnazione delle sentenze sono perentori, senza possibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge, pertanto, la relativa inosservanza determina un vizio insanabile e rilevabile d'ufficio (Cass. Sezioni Unite, 5 aprile 2005, n. 6983).
In particolare, il dies a quo a partire dal quale va calcolato il termine breve di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. deve essere identificato, come è noto, nella data in cui si è verificata la notificazione della sentenza impugnata, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'art. 326 c.p.c., mentre il termine semestrale per la proposizione dell'appello ex art. 327 c.p.c., introdotto a seguito dell'intervento riformatore operato con la l. n. 69 del 18 giugno del 2009, decorre dalla data della pubblicazione della sentenza impugnata.
Orbene, sul punto, nel richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, va detto che : “La notificazione della sentenza ad istanza del difensore della parte, munito di regolare procura, è idonea a far decorrere il termine "breve"
d'impugnazione (art. 325 c.p.c.), atteso che l'espressione "su istanza di parte", contenuta nell'art. 325 c.p.c., va riferita ai soggetti del rapporto processuale ed ai loro difensori, i quali, in virtù della procura alle liti, hanno il potere di compiere, nell'interesse dei primi, tutti gli atti del processo a questi non espressamente riservati”. Cass. civ. n. 19530/2019.
Invero, nel caso di specie, dalla documentazione depositata in atti dalle parti, risulta che la sentenza di primo grado è stata notificata dalla Controparte_2 in data 04.12.2020, presso il domicilio dei difensori degli attori costituiti in
[...] primo grado.
Dunque, l'atto di appello è stato notificato solo in data 25.03.2021 alla CP_2
ed in data 22.03.2021 a , ossia dopo lo spirare del
[...] Controparte_1 termine perentorio breve di cui all'art. 325 c.p.c., dunque, tardivamente e, pertanto, va dichiarato inammissibile, con assorbimento dei restanti motivi di gravame ed eccezioni nel merito.
Ne consegue che è dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 334 2°comma cpc, anche l'appello incidentale proposto da . A tal proposito, infatti: Controparte_1
“L'impugnazione incidentale tardiva è processualmente dipendente, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., da quella principale, la cui inammissibilità determina anche quella del gravame incidentale: ne deriva che ove la parte intenda ottenere, incondizionatamente, una decisione sulla propria impugnazione è tenuta a proporla tempestivamente, non potendo, in difetto, dolersi della mancata decisione sulla stessa”. Cass. civ. n. 18415/2018.
E' appena il caso di precisare che alcun pregio merita la difesa dell'appellante, sollecitato a prendere posizione sul punto all'udienza del 27.12.2024, laddove ha dedotto di essere incorsa nella violazione del termine a causa delle difficoltà legate all'emergenza epidemiologica da covi -19; come noto, infatti, la sospensione dei termini disposta per tale ragione dall'art 83, commi 1 e 2, del d.l. 18/2020, poi convertito con modificazioni nella l. 27/2020 e dall'art 36 del d.l. 23/20 convertito nella l. 40/20, ha riguardato il solo periodo dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, con la conseguenza che alcuna sospensione dei termini vigeva al momento della notifica della sentenza e della successiva introduzione del presente giudizio.
4. Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, nella misura complessiva indicata in dispositivo con esclusione della fase istruttoria e con applicazione dei minimi tariffari in ragione della particolare semplicità della decisione (scaglione di riferimento, da euro
5.200,00 a euro 26.000,00: fase studio, euro 460,00; fase introduttiva, euro
389,00; fase istruttoria/trattazione, euro 0,00; fase decisionale, euro 851,00).
4.1 in ragione della inammissibilità tanto dell'appello principale, quanto dell'appello incidentale, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi ultimi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
Nulla si dispone sulle spese nei confronti di in quanto contumace. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Raffaella Cappiello, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello principale e l'appello incidentale per le causali di cui in motivazione;
2. condanna e alla refusione delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite nei confronti della in persona del l.r.p.t., che liquida Controparte_2 in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali, (15% sui compensi), I.V.A. e C.P.A. se dovute come per legge;
3. nulla per le spese nei rapporti con , stante la contumacia del CP_3 predetto;
4. condanna e al pagamento di un ulteriore Parte_1 Controparte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 228/2012.
Così deciso in Torre Annunziata il 28.03.2025
Il giudice monocratico dott.ssa Raffaella Cappiello