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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/03/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1940/2024 del ruolo degli affari di volontaria giurisdizione promosso da
(cf: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Paola Caratozzolo, presso il cui studio, sito a Termini Imerese in via G. Seminara n. 46, è elettivamente domiciliata e
(cf: ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
l'1.11.1991, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Arianna Marsala, presso il cui studio, sito a Campofelice di Roccella in viale della Provincia n. 9, è elettivamente domiciliato RICORRENTI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio;
conclusioni delle parti: come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 21.2.2025 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc depositato in data 28.10.2024, e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio civile il 24.9.2015 a Castelbuono – Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 9, parte I, dell'anno
2015 –, dal quale sono nati i figli , il 7.12.2015, e , il 5.2.2018, hanno Per_1 Persona_2 chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio (rectius), alle condizioni indicate nel ricorso. In particolare, le parti hanno previsto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso il domicilio materno, regolamentando il diritto di visita paterno;
hanno, poi, pattuito l'obbligo, a carico di , di versare a Parte_2 [...]
la complessiva somma mensile di € 350,00, (€ 175,00 ciascuno) a titolo di contribuito Parte_1 al mantenimento dei figli minori, oltre a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie;
hanno, altresì, stabilito che la casa coniugale, condotta in locazione da
[...]
, sita a Campofelice di Roccella in viale Francia n. 8, sia assegnata allo stesso, Parte_2 stante il trasferimento di presso altro immobile, sito a Campofelice di Parte_1
Roccella in via Belgio n. 4, unitamente ai figli;
i ricorrenti hanno rinunciato reciprocamente all'assegno divorzile, essendo economicamente autosufficienti.
Nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 21.2.2025, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire al divorzio secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
il procedimento è stato dunque posto in decisione. Il Pubblico Ministero, cui il procedimento è stato ritualmente comunicato, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso. Orbene, ad avviso del Tribunale, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo di legge a partire dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imerese nel procedimento di separazione consensuale (n. 3303/2022 R.G.);
- la separazione tra i coniugi è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese con decreto n.
12663/2023 depositato il 6.7.2023;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione. Le parti, inoltre, hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio, compiutamente indicando le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, da intendersi in questa sede integralmente richiamate.
Orbene, siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico né agli interessi della prole.
In considerazione del contenuto dell'accordo, non è necessario l'ascolto dei figli minori (art. 473 bis.4 cpc)
La natura del procedimento e la sua instaurazione su ricorso congiunto fanno sì che nulla debba disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Castelbuono il 24.9.2015, trascritto nel registro Parte_1 Parte_2 degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 9, parte I, dell'anno 2015, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 28.10.2024; nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 369/2000. Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.