(( 1-bis. Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianita' di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e qualora tale riconoscimento di storicita' sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento.
1-ter. L'onere derivante dal comma 1-bis e' valutato in 2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019)) 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190 .
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190 .
4. I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione e' fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.