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10 dicembre 2000
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1 gennaio 2015
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1 gennaio 2019
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Art. 63. (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli) 1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190 .
(( 1-bis. Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianita' di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e qualora tale riconoscimento di storicita' sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento.
1-ter. L'onere derivante dal comma 1-bis e' valutato in 2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019)) 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190 .
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190 .
4. I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione e' fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.
(( 1-bis. Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianita' di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e qualora tale riconoscimento di storicita' sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento.
1-ter. L'onere derivante dal comma 1-bis e' valutato in 2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019)) 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190 .
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190 .
4. I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione e' fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.
Commentari • 17
- 1. Risoluzione del 14/06/2019 n. 1 - Dipartimento delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscaleDipartimento delle Finanze · 14 giugno 2019 · 25.15454
[…] Nel passare ad esaminare le singole condizioni richieste dalla nuova disciplina agevolativa occorre sottolineare che per determinare l\'anzianit\à dell\'autoveicolo e del motoveicolo, ancorch\é non espressamente previsto dal comma 1-bis dell\'art. 63 legge n. 342 del 2000, occorre far riferimento alla data della "prima immatricolazione del veicolo in Italia o in altro Stato", in armonia con il principio fissato nel comma 1 dello stesso art. 63 per i veicoli ultratrentennali. […] L\'ulteriore condizione richiesta dal citato comma 1-bis dell\'art. 63 della legge n. 342 del 2000, \è che il riconoscimento di storicit\à sia riportato sulla carta di circolazione.
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Giurisprudenza • 275
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sentenza 09/03/2021, n. 120Provvedimento: […] Il comma 666, legge 190/2014 ha modificato l'art. 63, legge 342/2000, abrogandone, alla lett. b, il c. 2, che prevedeva per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a decorrere dall'anno in cui si compiva il ventesimo anno dalla loro costruzione, e il c. 3, che disponeva che i veicoli storici erano quelli individuati con propria determinazione dall'ASI 'e per i motoveicoli, anche dalla FMI, ed eliminando, alla lett. c), nel c. 4 il riferimento ai veicoli di cui al c.Leggi di più...
- legge 145/2018·
- art. 63 legge 342/2000·
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