Articolo 1 della Legge 19 luglio 1988, n. 311
Articolo 2
Versione
5 agosto 1988
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per evitare le doppie imposizioni sui redditi, firmata a Roma il 26 febbraio 1985.
Entrata in vigore il 5 agosto 1988