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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/10/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
Il giudice del lavoro, Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro n. 2203/2020 R.G., promossa da
[...]
(rappr. e dif. dall'avv. Guglielmo Barone e dall'avv. Parte_1
ET Barone) contro (rappr. e dif. dall'avv. Marco Controparte_1
Belluardo), avente ad oggetto: retribuzione;
osserva
La società (in proseguo Parte_1 soltanto ) propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
643/2020, emesso dal Tribunale di Ragusa in funzione di Giudice del Lavoro in data 5 settembre 2020, su istanza di , per il pagamento di Controparte_1 complessivi € 4.811,00 (oltre spese ed accessori) a titolo di spettanze retributive. A sostegno della proposta opposizione, rileva: che la pretesa della CP_1 scaturisce dal rpaporto lavorativo con la stessa intrattenuto fino al 31 dicembre 2018 e attiene al preteso mancato pagamento della quattordicesima mensilità relativamente agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; di avere invero già provveduto al pagamento della 14° mensilità per l'anno 2018 tramite bonifico bancario del 18 ottobre 2019, per un importo di € 1.212,00; di avere effettuato un ulteriore bonifico in data 1° aprile 2020, dell'importo di € 1.200,00, a saldo di quanto spettante a titolo di quattordicesima mensilità per l'anno 2015; di avere ritenuto di non dovere più nulla alla lavoratrice, “sul presupposto della avvenuta compensazione con varie somme corrisposte a titolo di acconti per rimborsi spese, tuttavia mai rendicontati dalla percipiente”; che, dopo la notifica del decreto ingiuntivo in tema, essa opponente, al solo ed esclusivo fine di evitare la instaurazione di un lungo contenzioso, ha preferito saldare immediatamente il residuo importo, pari ad € 2.400,00, versando altresì alla opposta le spese legali liquidate in decreto per un importo di € 705,60 (inclusi oneri di legge e rimborso spese), mediante la esecuzione, in data 21 settembre 2020, di due distinti bonifici dai corrispondenti importi;
di avere vanamente chiesto alla il CP_1 rilascio di apposita dichiarazione di quietanza;
di essere stata dunque costretta a promuovere il presente giudizio.
deduce l'infondatezza dell'opposizione, rappresentando: Controparte_1 che il credito vantato anteriormente al deposito del ricorso monitorio a titolo di c.d. quattordicesima per gli anni dal 2013 al 2018 ammonta a complessivi € 9.559,00 lordi ed € 7.723,96 netti;
che i bonifici effettuati dalla società debitrice, in data 18/10/19 ed in data 01/04/20, sono stati naturalmente imputati alle annualità più risalenti, ossia al 2013 ed al 2014; di avere pertanto agito in via monitoria per il pagamento di quanto spettante a titolo di 14^ mensilità per gli anni tra il 2015 ed il 2018; che, in particolare, mentre con il bonifico eseguito in data 18/10/2019, la datrice di lavoro ha inteso estinguere la quattordicesima mensilità relativa all'anno 2018, il successivo bonifico del 1°/04/2020, recante la causale “residuo su retribuzioni pregresse”, è stato imputato all'annualità più risalente nel tempo, ossia al 2013; che non può attribuirsi efficacia ad un'imputazione successiva al pagamento, nel caso di specie inserita nella causale del bonifico eseguito il 21/09/2020, ove parte datoriale intende ricollegare il versamento del mese di aprile al debito del 2015; che tale imputazione, difatti, non risulta contestuale al pagamento;
che, in conclusione, dovendo il versamento di € 2.400,00 imputarsi agli anni 2016 ed al 2017, considerato che il credito azionato in via monitoria per gli anni dal 2015 al 2018 ammonta ad € 4.811,00, mentre il credito relativo al 2013 ed al 2014 è pari ad € 2.018,44, rilevato infine che gli acconti versati dal datore di lavoro ammontano ad € 4.812,00, residua un credito a favore di essa opposta pari ad € 2.017,44. Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia: “rigettare la proposta opposizione e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo N. 643/2020; in via subordinata, accertare e dichiarare che il credito residuo della sig.ra ammonta ad € 2.017,44 oltre rivalutazione monetaria ed interessi CP_1 come per legge e, per l'effetto, condannare la Controparte_2
al versamento della suddetta somma;
con vittoria di spese e
[...] compensi difensivi.”. Nel contesto delle note scritte depositate in relazione alla prima udienza, l'odierna opponente deduce l'infondatezza della trama difensiva articolata dalla
, eccependo, in particolare, la prescrizione dei crediti fatti valere in CP_1 relazione agli anni 2013 e 2014.
************ L'odierna opposta ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento di € 4.811,00 a titolo di 14^ mensilità per gli anni dal 2015 al 2018. La società opponente ha provveduto ai seguenti pagamenti in favore dell'ex dipendente: a) € 1.212,00, tramite bonifico del 18 ottobre 2019, con causale espressamente riferita alla 14^ mensilità dovuta per l'anno 2018; b) € 1.200,00 tramite bonifico del 1° aprile 2020 effettuato con causale “residuo retribuzioni pregresse”; c) € 2.400,00 tramite bonifico del 21 settembre 2020, con causale riferita alla 14^ mensilità dovuta per gli anni 2017 e 2016 e con la precisazione aggiuntiva che il bonifico del precedente 1° aprile 2020 era stato effettuato per estinguere il debito avente ad oggetto al 14^ mensilità riguardante l'anno 2015; d) € 705,60 con bonifico sempre del 21 settembre 2020 per il pagamento delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo opposto. La lavoratrice opposta deduce in memoria difensiva di avere imputato il pagamento del 1° aprile 2020 al debito di parte datoriale riguardante la 14^ mensilità dell'anno 2013, soggiungendo inoltre di non avere ricevuto neanche la 14^ mensilità relativa all'anno 2014. Gli artt. 1193- 1196 cod. civ. dettano la disciplina relativa alla imputazione dei vari pagamenti effettuati dal debitore in favore del creditore;
disciplina a mente della quale: a) laddove il debitore abbia nei confronti di un medesimo creditore più debiti della stessa specie e la prestazione non è sufficiente ad estinguerli tutti, il debitore stesso ha la facoltà di imputare il pagamento al debito che intende soddisfare, ovvero di determinare quale sia il debito che con il pagamento eseguito vuole estinguere;
b) in assenza dell'imputazione del pagamento ad uno specifico debito, trovano applicazione le regole sussidiarie di cui all'art. 1193, comma secondo, cod. civ. (secondo il quale l'imputazione va fatta al debito scaduto;
tra più debiti scaduti a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi al più antico ed, infine, proporzionalmente ai vari debiti); c) se il debitore non si avvale della facoltà di cui al citato art. 1193, l'imputazione può essere fatta dal creditore in sede di rilascio della quietanza, ai sensi dell'art. 1195 cod. civ.; in tal caso, se il debitore riceve la quietanza, accetta anche l'imputazione compiuta dal creditore e non può più pretendere una diversa imputazione (salvi i casi di dolo o sorpresa da parte del creditore); d) il debitore che non abbia imputato la somma ad uno specifico debito al momento del pagamento perde la descritta facoltà di imputazione, sicchè una imputazione successiva potrà produrre effetti soltanto con il consenso del creditore;
e) nel caso in cui il debitore non si avvalga della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati (posto che i criteri legali ex art. 1193, comma 2, c.c., operano nei soli casi in cui l'imputazione non sia stata effettuata da alcuna delle parti). Ora, se – da un lato – è certo che il creditore il quale agisca per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento (giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova grava sul debitore che lo eccepisca), - dall'altro – è altrettanto certo che l'onere torna a gravare sul creditore il quale, di fronte ad un pagamento avente efficacia estintiva, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore. Nell'ipotesi in tema, premessa l'inefficacia della imputazione di pagamento operato dalla società debitrice in seno alla causale del bonifico effettuato il 21 settembre 2020 (imputazione successiva rispetto alla quale la creditrice non ha prestato il proprio assenso), deve rilevarsi come l'odierna opposta abbia inteso riferire il pagamento del 1° aprile 2020 a quanto asseritamente dovutole a titolo di 14^ mensilità relativa al 2013, facendo valere in memoria difensiva anche il proprio presunto credito concernente la 14^ mensilità maturata nell'anno 2014. Nell'ambito del presente giudizio nessuna rilevanza assume il fatto che la pretesa fatta valere in via monitoria attenga a spettanze retributive diverse dalla 14^ mensilità maturata negli anni 2013 e 2014, atteso che nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi (cfr. Cass. ord. n. 7592/2024). Ciò premesso, va in primo luogo disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti rispettivamente aventi ad oggetto la 14^ mensilità dovuta per il 2013 e per il 2014, avendo l'odierna opponente (sulla quale gravava il relativo onus probandi) omesso di allegare e dimostrare la propria consistenza dimensionale, idonea a giustificare la decorrenza del citato termine prescrizionale in pendenza di rapporto, piuttosto che (come deve quindi correttamente ritenersi) dalla data di cessazione del rapporto medesimo, vale a dire dal 31 dicembre 2018. La società datoriale non ha poi formulato specifiche contestazioni in ordine all'ammontare delle somme pretese né ha dimostrato di avere versato alla lavoratrice gli emolumenti di cui trattasi. Sulla scorta dei superiori rilievi, in breve, deve ritenersi che: a) il bonifico del 19 ottobre 2019 (dell'importo di € 1.212,00) debba essere riferito all'anno 2018; b) il pagamento di cui al bonifico del 1° aprile 2020 (dell'importo di € 1.200,00) debba essere imputato al debito più risalente, e dunque al 2013; c) il bonifico del 21 settembre 2020 (dell'importo di € 2.400,00) debba essere riferito agli anni 2016 e 2017. Posto che il credito monitoriamente azionato ammonta ad € 4.811,00, che il credito avente ad oggetto la 14^ mensilità concernente gli anni 2013 e 2014 ammonta ad € 2.018,44 e che la società opponente ha già versato alla la CP_1 somma di € 4.812,00, deve conclusivamente sostenersi che a spetti a quest'ultima il residuo importo di € 2.017,44.
Il decreto ingiuntivo opposto dev'essere pertanto revocato, con condanna di parte opponente al pagamento, in favore di , del complessivo Controparte_1 importo di € 2.017,77, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al dì del saldo. Parte opponente va altresì condannata a rifondere all'opposta le spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la società al Parte_1 pagamento, in favore di , del complessivo importo di € Controparte_1
2.017,77, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al dì del saldo;
condanna inoltre la società Parte_1
a rifondere a le spese processuali, liquidate in complessivi €
[...] Controparte_1
2.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 22 ottobre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
Il giudice del lavoro, Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro n. 2203/2020 R.G., promossa da
[...]
(rappr. e dif. dall'avv. Guglielmo Barone e dall'avv. Parte_1
ET Barone) contro (rappr. e dif. dall'avv. Marco Controparte_1
Belluardo), avente ad oggetto: retribuzione;
osserva
La società (in proseguo Parte_1 soltanto ) propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
643/2020, emesso dal Tribunale di Ragusa in funzione di Giudice del Lavoro in data 5 settembre 2020, su istanza di , per il pagamento di Controparte_1 complessivi € 4.811,00 (oltre spese ed accessori) a titolo di spettanze retributive. A sostegno della proposta opposizione, rileva: che la pretesa della CP_1 scaturisce dal rpaporto lavorativo con la stessa intrattenuto fino al 31 dicembre 2018 e attiene al preteso mancato pagamento della quattordicesima mensilità relativamente agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; di avere invero già provveduto al pagamento della 14° mensilità per l'anno 2018 tramite bonifico bancario del 18 ottobre 2019, per un importo di € 1.212,00; di avere effettuato un ulteriore bonifico in data 1° aprile 2020, dell'importo di € 1.200,00, a saldo di quanto spettante a titolo di quattordicesima mensilità per l'anno 2015; di avere ritenuto di non dovere più nulla alla lavoratrice, “sul presupposto della avvenuta compensazione con varie somme corrisposte a titolo di acconti per rimborsi spese, tuttavia mai rendicontati dalla percipiente”; che, dopo la notifica del decreto ingiuntivo in tema, essa opponente, al solo ed esclusivo fine di evitare la instaurazione di un lungo contenzioso, ha preferito saldare immediatamente il residuo importo, pari ad € 2.400,00, versando altresì alla opposta le spese legali liquidate in decreto per un importo di € 705,60 (inclusi oneri di legge e rimborso spese), mediante la esecuzione, in data 21 settembre 2020, di due distinti bonifici dai corrispondenti importi;
di avere vanamente chiesto alla il CP_1 rilascio di apposita dichiarazione di quietanza;
di essere stata dunque costretta a promuovere il presente giudizio.
deduce l'infondatezza dell'opposizione, rappresentando: Controparte_1 che il credito vantato anteriormente al deposito del ricorso monitorio a titolo di c.d. quattordicesima per gli anni dal 2013 al 2018 ammonta a complessivi € 9.559,00 lordi ed € 7.723,96 netti;
che i bonifici effettuati dalla società debitrice, in data 18/10/19 ed in data 01/04/20, sono stati naturalmente imputati alle annualità più risalenti, ossia al 2013 ed al 2014; di avere pertanto agito in via monitoria per il pagamento di quanto spettante a titolo di 14^ mensilità per gli anni tra il 2015 ed il 2018; che, in particolare, mentre con il bonifico eseguito in data 18/10/2019, la datrice di lavoro ha inteso estinguere la quattordicesima mensilità relativa all'anno 2018, il successivo bonifico del 1°/04/2020, recante la causale “residuo su retribuzioni pregresse”, è stato imputato all'annualità più risalente nel tempo, ossia al 2013; che non può attribuirsi efficacia ad un'imputazione successiva al pagamento, nel caso di specie inserita nella causale del bonifico eseguito il 21/09/2020, ove parte datoriale intende ricollegare il versamento del mese di aprile al debito del 2015; che tale imputazione, difatti, non risulta contestuale al pagamento;
che, in conclusione, dovendo il versamento di € 2.400,00 imputarsi agli anni 2016 ed al 2017, considerato che il credito azionato in via monitoria per gli anni dal 2015 al 2018 ammonta ad € 4.811,00, mentre il credito relativo al 2013 ed al 2014 è pari ad € 2.018,44, rilevato infine che gli acconti versati dal datore di lavoro ammontano ad € 4.812,00, residua un credito a favore di essa opposta pari ad € 2.017,44. Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia: “rigettare la proposta opposizione e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo N. 643/2020; in via subordinata, accertare e dichiarare che il credito residuo della sig.ra ammonta ad € 2.017,44 oltre rivalutazione monetaria ed interessi CP_1 come per legge e, per l'effetto, condannare la Controparte_2
al versamento della suddetta somma;
con vittoria di spese e
[...] compensi difensivi.”. Nel contesto delle note scritte depositate in relazione alla prima udienza, l'odierna opponente deduce l'infondatezza della trama difensiva articolata dalla
, eccependo, in particolare, la prescrizione dei crediti fatti valere in CP_1 relazione agli anni 2013 e 2014.
************ L'odierna opposta ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento di € 4.811,00 a titolo di 14^ mensilità per gli anni dal 2015 al 2018. La società opponente ha provveduto ai seguenti pagamenti in favore dell'ex dipendente: a) € 1.212,00, tramite bonifico del 18 ottobre 2019, con causale espressamente riferita alla 14^ mensilità dovuta per l'anno 2018; b) € 1.200,00 tramite bonifico del 1° aprile 2020 effettuato con causale “residuo retribuzioni pregresse”; c) € 2.400,00 tramite bonifico del 21 settembre 2020, con causale riferita alla 14^ mensilità dovuta per gli anni 2017 e 2016 e con la precisazione aggiuntiva che il bonifico del precedente 1° aprile 2020 era stato effettuato per estinguere il debito avente ad oggetto al 14^ mensilità riguardante l'anno 2015; d) € 705,60 con bonifico sempre del 21 settembre 2020 per il pagamento delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo opposto. La lavoratrice opposta deduce in memoria difensiva di avere imputato il pagamento del 1° aprile 2020 al debito di parte datoriale riguardante la 14^ mensilità dell'anno 2013, soggiungendo inoltre di non avere ricevuto neanche la 14^ mensilità relativa all'anno 2014. Gli artt. 1193- 1196 cod. civ. dettano la disciplina relativa alla imputazione dei vari pagamenti effettuati dal debitore in favore del creditore;
disciplina a mente della quale: a) laddove il debitore abbia nei confronti di un medesimo creditore più debiti della stessa specie e la prestazione non è sufficiente ad estinguerli tutti, il debitore stesso ha la facoltà di imputare il pagamento al debito che intende soddisfare, ovvero di determinare quale sia il debito che con il pagamento eseguito vuole estinguere;
b) in assenza dell'imputazione del pagamento ad uno specifico debito, trovano applicazione le regole sussidiarie di cui all'art. 1193, comma secondo, cod. civ. (secondo il quale l'imputazione va fatta al debito scaduto;
tra più debiti scaduti a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi al più antico ed, infine, proporzionalmente ai vari debiti); c) se il debitore non si avvale della facoltà di cui al citato art. 1193, l'imputazione può essere fatta dal creditore in sede di rilascio della quietanza, ai sensi dell'art. 1195 cod. civ.; in tal caso, se il debitore riceve la quietanza, accetta anche l'imputazione compiuta dal creditore e non può più pretendere una diversa imputazione (salvi i casi di dolo o sorpresa da parte del creditore); d) il debitore che non abbia imputato la somma ad uno specifico debito al momento del pagamento perde la descritta facoltà di imputazione, sicchè una imputazione successiva potrà produrre effetti soltanto con il consenso del creditore;
e) nel caso in cui il debitore non si avvalga della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati (posto che i criteri legali ex art. 1193, comma 2, c.c., operano nei soli casi in cui l'imputazione non sia stata effettuata da alcuna delle parti). Ora, se – da un lato – è certo che il creditore il quale agisca per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento (giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova grava sul debitore che lo eccepisca), - dall'altro – è altrettanto certo che l'onere torna a gravare sul creditore il quale, di fronte ad un pagamento avente efficacia estintiva, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore. Nell'ipotesi in tema, premessa l'inefficacia della imputazione di pagamento operato dalla società debitrice in seno alla causale del bonifico effettuato il 21 settembre 2020 (imputazione successiva rispetto alla quale la creditrice non ha prestato il proprio assenso), deve rilevarsi come l'odierna opposta abbia inteso riferire il pagamento del 1° aprile 2020 a quanto asseritamente dovutole a titolo di 14^ mensilità relativa al 2013, facendo valere in memoria difensiva anche il proprio presunto credito concernente la 14^ mensilità maturata nell'anno 2014. Nell'ambito del presente giudizio nessuna rilevanza assume il fatto che la pretesa fatta valere in via monitoria attenga a spettanze retributive diverse dalla 14^ mensilità maturata negli anni 2013 e 2014, atteso che nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi (cfr. Cass. ord. n. 7592/2024). Ciò premesso, va in primo luogo disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti rispettivamente aventi ad oggetto la 14^ mensilità dovuta per il 2013 e per il 2014, avendo l'odierna opponente (sulla quale gravava il relativo onus probandi) omesso di allegare e dimostrare la propria consistenza dimensionale, idonea a giustificare la decorrenza del citato termine prescrizionale in pendenza di rapporto, piuttosto che (come deve quindi correttamente ritenersi) dalla data di cessazione del rapporto medesimo, vale a dire dal 31 dicembre 2018. La società datoriale non ha poi formulato specifiche contestazioni in ordine all'ammontare delle somme pretese né ha dimostrato di avere versato alla lavoratrice gli emolumenti di cui trattasi. Sulla scorta dei superiori rilievi, in breve, deve ritenersi che: a) il bonifico del 19 ottobre 2019 (dell'importo di € 1.212,00) debba essere riferito all'anno 2018; b) il pagamento di cui al bonifico del 1° aprile 2020 (dell'importo di € 1.200,00) debba essere imputato al debito più risalente, e dunque al 2013; c) il bonifico del 21 settembre 2020 (dell'importo di € 2.400,00) debba essere riferito agli anni 2016 e 2017. Posto che il credito monitoriamente azionato ammonta ad € 4.811,00, che il credito avente ad oggetto la 14^ mensilità concernente gli anni 2013 e 2014 ammonta ad € 2.018,44 e che la società opponente ha già versato alla la CP_1 somma di € 4.812,00, deve conclusivamente sostenersi che a spetti a quest'ultima il residuo importo di € 2.017,44.
Il decreto ingiuntivo opposto dev'essere pertanto revocato, con condanna di parte opponente al pagamento, in favore di , del complessivo Controparte_1 importo di € 2.017,77, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al dì del saldo. Parte opponente va altresì condannata a rifondere all'opposta le spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la società al Parte_1 pagamento, in favore di , del complessivo importo di € Controparte_1
2.017,77, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al dì del saldo;
condanna inoltre la società Parte_1
a rifondere a le spese processuali, liquidate in complessivi €
[...] Controparte_1
2.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 22 ottobre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Claudia M. A. Catalano)