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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 20/06/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1788/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 20/06/2025, ad ore 9,10, innanzi al got AU DA sono comparsi:
per parte attrice opponente l'avv. oggi sostituita dall'avv. Massimo Meconi Parte_1
per parte l'avv. RAFFAELE OC, oggi sostituito dall'avv. Stefano Parte_2 Simonetti
per Raffaele Boccia, in giudizio personalmente, l'avv. Stefano Simonetti, quale sostituto proces- suale.
per nessuno CP_1
Parte attrice opponente precisa le conclusioni come segue:
In principalità: per le ragioni esposte in atti e previ i succitati accertamenti, annullare e/o dichiarare pri- va di ogni effetto l'Ordinanza resa nella procedura R.G.E. 229/2024 dal G.E. del Tribunale di Fermo all'udienza del 23.09.2024, anche nella parte in cui dispone l'estinzione della procedura esecutiva, di- sponendo all'uopo che il terzo pignorato renda la propria dichiarazione, per iscritto ex art. 547 c.p.c., oppure nell'apposita udienza da rifissarsi all'uopo, con istanza al suddetto GE, ex art. 548 c.p.c. (even- tualmente coincidente con l'udienza ex art. 618, 1° co., c.p.c.);
In ogni caso: annullare e/o dichiarare priva di ogni effetto l'Ordinanza resa nella procedura R.G.E.
229/2024 dal G.E. del Tribunale di Fermo all'udienza del 23.09.2024, comunicata dal creditore proce- dente con pec del 23.09.2024, previo accertamento e declaratoria della insussistenza del credito asse- gnato a e all'Avv. Raffaele Boccia nell'opposta Ordinanza, non essendo Parte_2 CP_2 (terza pignorata) debitrice di alcuna somma (né già scaduta, e quindi ad oggi non assegnabile, né a sca- dere in futuro, e quindi non assegnabile neppure “ora per allora”) e di nessuna obbligazione di paga- mento nei confronti della debitrice esecutata , per nessun titolo e per nessuna ragione;
sicché CP_1 accertare e dichiarare che nulla è dovuto da per effetto dell'Ordinanza di assegnazione del CP_2 23.09.2024;
In via istruttoria: senza inversione dell'onere della prova, e con ogni più ampia riserva istruttoria nel pro- sieguo, ammettersi prova per testi, con i testimoni di seguito indicati, sui seguenti capitoli di prova orale:
1) Vero che al tempo dei fatti di causa (giugno 2024) la posta elettronica di veniva prelevata CP_2 dal server aziendale su cui era installato il sistema di posta Microsoft Exchange;
2) Vero che sul predetto server era attivo il filtro antimalware fornito da Microsoft;
3) Vero che il predetto filtro, dotato delle funzionalità previste per l'uso sui server di posta aziendali, si aggiornava automaticamente più volte a settimana, in conformità con gli aggiornamenti rilasciati da Mi- crosoft;
4) Vero che, oltre all'antivirus di Microsoft, al tempo dei fatti di causa (giugno 2024) era installato a monte del server aziendale (prima dell'arrivo dei messaggi di posta al server stesso) un dispositivo hardware prodotto da (modello Web Filter 410, n. serie BAR-SF-733501) – come da Controparte_3 doc. 12 che viene rammostrato al teste – con funzione di filtraggio e gateway di sicurezza per tutti i mes- saggi in ingresso;
5) Vero che il predetto apparato, autonomo e indipendente dalla rete aziendale, aggiornava quotidia-
pagina 1 di 16 namente le funzioni di protezione contro le intrusioni, di scansione dei messaggi e dei relativi allegati, nonché di eliminazione automatica degli elementi critici;
6) Vero che durante il fine settimana del 22 e 23 giugno 2024 si è verificato il blocco del server azienda- le, il danneggiamento degli archivi, l'impossibilità di accedere ad internet ed ai sistemi di posta ordinari e certificati (PEC);
7) Vero che i tecnici dell'impresa informatica TB SO S.r.l.s. di CO (BI) sono intervenuti lo stesso 22 giugno e hanno subito proceduto alla pulizia delle postazioni di lavoro presenti negli uffici di ed al ripristino del server aziendale;
CP_2
8) Vero che, a poche ore dal ripristino completo di tutto il sistema, completato il 25 giugno, hanno inizia- to a verificarsi nuovamente il blocco del server, il danneggiamento degli archivi appena ripristinati,
l'impossibilità di utilizzare internet e di ricevere ed inviare PEC;
9) Vero che, nei giorni dal 22 al 30 giugno 2024, clienti e fornitori di hanno ricevuto da CP_2 quest'ultima messaggi di posta elettronica ordinaria e messaggi PEC, provenienti dall'indirizzo
[...]
con contenuto e con allegati privi di senso;
Email_1
10) Vero che, nei giorni dal 22 al 30 giugno 2024, ai clienti e fornitori di che inviavano messaggi CP_2 PEC all'indirizzo tali messaggi risultavano “consegnati” (con l'apposita “ricevuta di av- Email_2 venuta consegna”) ma non venivano visualizzati dal personale di sul portale del gestore delle CP_2 pec ' , di conseguenza, non venivano scaricati sul server aziendale di;
Pt_3 CP_2
11) Vero che i tecnici TB SO S.r.l.s. di CO (BI), infatti, hanno verificato che il virus danneggia- va e cancellava istantaneamente i messaggi pec sul portale del gestore 'ARUBA';
12) Vero che i suddetti problemi (capp. 6-11), nonostante gli interventi di pulizia e ripristino eseguiti dai tecnici, si sono protratti fino alla fine del mese di giugno 2024, in modo discontinuo e saltuario;
13) Vero che i suddetti problemi (capp. 6-11) si sono saltuariamente ripetuti anche nei mesi di luglio ed agosto 2024 e che il sistema informatico di è stato completamente sistemato a settembre 2024. CP_2
Si indicano quali testi:
1) , tecnico c/o TB SO S.r.l.s. di CO (BI), Via Paletta n. 5/D, su tutti Testimone_1
i capitoli di prova;
2) Via Sacconi n. 41 – Porto San Giorgio (AP), fornitore di , sui capp. Testimone_2 CP_2
9, 10, 12, 13;
3) Via Bergamasca n. 4 – Fermo (FM), fornitore di , sui capp. 9, 10, 12, 13; Testimone_3 CP_2
4) , Via Roma n. 100 – Roasio (BI), cliente, sui capp. 9, 10, 12, 13; Testimone_4
5) , Via Martiri della Libertà n. 10 – Sordevolo (BI), cliente di , sui capp. 9, 10, 12, Testimone_5 CP_2 13;
6) , Frazione Piana n. 19 – Valdilana (BI), dipendente di , su tutti i capitoli di Testimone_6 CP_2 prova;
7) , Via Clemente Vercellone n. 78 /a – Sordevolo (BI), dipendente di , su tutti i Testimone_7 CP_2 capitoli di prova.
I testi nn. 1, 4, 5, 6, 7 da escutersi tramite prova delegata ex art. 203 c.p.c..
Si chiede già sin d'ora di essere ammessi alla prova contraria diretta, sui capitoli avversari eventualmen- te ammessi, con i sopra elencati testi.
In ogni caso, con vittoria di spese della presente opposizione (da liquidarsi in base al tariffario ex D.M. 55/2014 ss.mm. – valore causa 'crediti per i quali si procede pari ad € 4162,83 + € 1588,94') e con annul- lamento del capo condannatorio delle spese di cui all'Ordinanza resa in data 29.11.2024 dal G.E. nella precedente 'fase cautelare', stante la fondatezza della presente opposizione e delle inerenti ragioni cau- telari che necessitavano la sospensione del provvedimento opposto.
Parte e parte OC precisano le conclusioni come segue: Pt_2
pagina 2 di 16 Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa conclusione, documentazione e deduzione:
a) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla società ai sensi CP_2 dell'art. 548, ult. comma, c.p.c. per mancanza dei presupposti applicativi;
b) nel merito, rigettare l'opposizione proposta dalla società n quanto infondata in fatto ed in CP_2 diritto, oltre che non provata e confermare l'efficacia e la validità dell'ordinanza di assegnazione del
23/09/2024 in favore della società e del sottoscritto avvocato (creditore intervenu- Parte_2 to);
d) condannare, infine, la società in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese CP_2 e competenze processuali per il presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario, sia in qualità di difensore della opposta che in qualità di difensore di sé stesso, come Parte_2 da note spese allegate.
Parte deve ritenersi associata alle conclusioni di . CP_1 CP_2
Dopo breve discussione orale, nel corso della quale i presenti si riportano alle difese tutte ed alle note conclusive depositate, alle ore 9,15, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo e di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono
- a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 3 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got AU DA, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la se- guente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1788/2024 promossa da:
, , in pers. leg. rappr.te p.t. Controparte_2 P.IVA_1 con l'avv. con domicilio eletto presso il difensore Parte_1
Email_3 ATTRICE OPPONENTE contro
, in pers. leg. rappr.te p.t. Parte_2 P.IVA_2 con l'avv. RAFFAELE OC e domicilio eletto presso il difensore
Email_4
RAFFAELE OC, C.F._1 in giudizio personalmente ex art. 86 cpc e domiciliato presso il proprio studio
Email_4
CONVENUTI OPPOSTI
, in pers. leg. rappr.te p.t. CP_1 P.IVA_3 con l'avv. ANDREA AFFATATO e con domicilio eletto presso l'avv. Francesca Russo
Email_5
DEBITRICE ESECUTATA
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata in data 28.12.24 al terzo pignorato, al creditore procedente ed al suo procuratore antistatario, la debitrice esecutata ha introdotto il merito CP_2 dell'opposizione ex art. 617 e 548, ultimo comma, cpc promossa con ricorso depositato in data 14.10.24 avverso l'ordinanza di assegnazione somme emessa dal GE in data 23.9.24 nella pro-
pagina 4 di 16 cedura esecutiva presso terzi n. 229/2024 R.G.E., per effetto della mancata comparizione del terzo pignorato ( ) all'udienza ex art. 548 cpc, (All. A), comunicatale dal creditore proce- CP_2 dente con pec 23.09.2024 (All. B), con cui è stato disposto: «vista la mancata dichiarazione del terzo pignorato , visto l'art. 548 cpc (…) ASSEGNA al creditore procedente CP_2 [...] e al creditore intervenuto Avv. RAFFAELE OC la somma di Euro Parte_2 3333,33 mensili dovuta dal terzo pignorato al debitore, sino alla concorrenza CP_2 dei crediti per i quali si procede pari ad € 4162,83 + € 1588,94, oltre interessi maturati e matu- randi e oltre spese di procedura, come sopra liquidate [«le spese di procedura in favore dell'Avv. RAFFAELE OC quale Procuratore del creditore procedente Parte_2 nella misura di Euro 898,00 per compensi, Euro 166,00 per esborsi, oltre accessori nella
[...] misura di legge, oltre rimborso forfettario, oltre eventuali spese di notificazione e registrazione della presente ordinanza;
le spese di procedura in favore dell'Avv. RAFFAELE OC quale Procuratore del creditore intervenuto Avv. RAFFAELE OC nella misura di Euro 898,00 per compensi, Euro 0,00 per esborsi, oltre accessori nella misura di legge, oltre rimborso forfettario, oltre eventuali spese di notificazione e registrazione della presente ordinanza»].
L'opposizione è fondata sulla deduzione di non avere avuto effettiva cognizione dell'udienza del 23.09.2024 avanti il GE e di non avervi potuto, di conseguenza, comparire, a causa di un mal- funzionamento del proprio servizio di posta elettronica certificata.
Fissata e celebrata l'udienza 18.11.24 (All. D), in esito il G.E. ha rigettato l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento opposto con ordinanza 29.11.24 (All. E), comunicata dalla can- celleria in data 2.12.24 (All. F), in cui il GE, oltre a condannare al pagamento delle CP_2 spese legali di “€ 898,00, (DM n. 55/2014 e successive modifiche, procedure esecutive presso terzi, per consegna e rilascio, in forma specifica, scaglione da € 1100,01 ad € 5200,00, valori medi), oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario come per legge”, ha assegnato il termine perentorio di 30 giorni per l'introduzione della presente causa di merito.
L'opponente ha dedotto:
- che l'art. 548 c.p.c. prevede che, qualora il terzo pignorato non compaia all'udienza fissata ad hoc per rendere la propria dichiarazione, oppure qualora il terzo compaia, ma rifiuti di rendere la dichiarazione, il credito del debitore verso il terzo “si considera” non contestato ed il GE pronun- cia ordinanza di assegnazione “se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credi- to”, il che configura una mera presunzione semplice, vieppiù derivante da una c.d. fictio juris consi- stente nella mancata comparizione del terzo all'udienza; in più, il medesimo art. 548 c.p.c. prevede espressamente che il credito pignorato “si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione”;
- che ex art. 548 c.p.c., dunque, l'assegnazione del G.E. così disposta ha soltanto efficacia endoproces- suale, limitata a quella specifica procedura esecutiva, e non è suscettibile di integrare un provvedimento capace di fare stato tra le parti, né di poter quindi dar luogo alla formazione di un giudicato sull'an o sul quantum del preteso debito del terzo nei confronti dell'esecutato (Corte Costituzionale, sent. n. 172/2019; Trib. Alessandria, 07/04/2021, n. 272);
- che pertanto, poiché l'ordinanza di assegnazione non ha alcuna valenza preclusiva al di fuori del pro- cesso esecutivo con riferimento all'esistenza del credito, non essendosi formato in sede esecutiva alcun accertamento incontrovertibile né suscettibile di giudicato (cfr. Semplificazioni e compli- Parte_4 cazioni nell'espropriazione presso terzi, in Riv. Esecuzione forzata 2013), il terzo può sempre agire anche con l'opposizione all'esecuzione qualora il creditore procedente metta in esecuzione l'Ordinanza di as- segnazione nei suoi confronti, ovvero con un apposito giudizio di accertamento negativo del preteso de- bito del terzo nei confronti del debitore esecutato, ovvero con la ripetizione dell'indebito nei confronti CP_ dello stesso creditore procedente ( , Processo civile efficiente, Torino, 2014);
- che Corte Cost. n. 172/19 ha ritenuto che:
a) “l'ordinanza in questione «produce effetti ai [soli] fini del procedimento in corso e dell'esecu- zione fondata sul provvedimento di assegnazione» e non dà quindi luogo alla formazione di un giudicato sull'an o sul quantum del debito del terzo nei confronti dell'esecutato. Per cui resta in facoltà del terzo pignorato anche il successivo esercizio di un'azione di ripetizione per indebito
pagina 5 di 16 oggettivo”;
b) “avverso l'esecuzione, che venga poi proposta sulla base dell'ordinanza di assegnazione, il terzo può ancora avvalersi della opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.”;
- che ex art. 548, ult. co., c.p.c., avverso tale ordinanza è azionabile opposizione ex art. 617 c.p.c. nel caso in cui il terzo deduca di non aver conosciuto la comunicazione della fissazione dell'udienza ex art. 548 c.p.c. per irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore;
- di aver pertanto proposto opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione, non avendo cono- sciuto la fissazione dell'udienza 23.9.24, nella quale sarebbe comparsa per rendere la propria dichiarazione negativa, non essendo debitrice della debitrice esecutata;
CP_1
- di formulare pertanto ogni più ampia riserva di azionare autonoma opposizione e/o autonomo accertamento negativo e/o azione di ripetizione di indebito nel caso in cui il creditore CP_5[...
/ Avv. Boccia proceda ad intentare esecuzione nei confronti di sulla base CP_2 dell'ordinanza di assegnazione 23.9.24;
- di non aver avuto effettiva conoscenza dell'udienza 23.9.24 e di non avervi potuto comparire, a causa di un eccezionale attacco informatico da parte di un virus del tipo cryptolocker che ha bypassato il sistema anti-virus e provocato il blocco dei suoi server aziendali, il danneggiamento degli archivi ivi presenti e l'impossibilità di utilizzare internet, nonché i sistemi di posta ordinari e certificati (PEC) ad essi collegati, nel periodo dal 22 al 24 giugno 2024;
- che, ripristinato tutto il sistema in data 25 giugno ad opera dei tecnici dell'impresa informatica TB SO S.r.l.s. di CO (BI), entro poche ore i blocchi informatici si sono poi ripresen- tati fino al 15 settembre 2024 (All. G);
- che tali blocchi hanno determinato l'impossibilità di utilizzare internet e di ricevere e inviare PEC, tanto che clienti e fornitori di hanno iniziato a ricevere messaggi email e PEC CP_2 provenienti dalla medesima, ma contenenti messaggi privi di senso e allegati sospetti, mentre sul server di scarico della propria posta certificata non venivano visualizzate le PEC, che veni- vano anche cancellate sul portale del gestore, mentre ai mittenti venivano invece date come consegnate;
- che i tecnici hanno ipotizzato che il virus cryptolocker danneggiasse e cancellasse istanta- neamente i messaggi in entrata, oltre ad inviare casualmente messaggi in uscita;
- di non aver pertanto, senza alcuna colpa, potuto leggere la pec con la quale il creditore proce- dente le comunicava la fissazione dell'udienza al 23.9.24 e di aver solo con la notifica dell'ordinanza dello stesso 23.9.24 (all. B cit.), avuto conoscenza, ormai tardiva, della data dell'udienza e dell'ormai già intervenuta assegnazione delle somme a suo danno;
- che, anche ove avesse avuto effettiva notizia dell'udienza 23.9.24, avrebbe reso dichiarazione negativa, non essendo debitrice di alcuna somma nei confronti della debitrice esecutata , CP_1 come già dichiarato ex art. 547 c.p.c. in data 25.6.24 (All. H) – il giorno in cui il sistema era stato appena ripristinato dai tecnici – nel parallelo antecedente pignoramento presso terzi n. 213/24 R.G.E. Tribunale di Fermo, promosso da Parte_5
- di non aver quindi potuto dare atto nella procedura n. 229/24 R.G.E., iscritta a ruolo da
[...]
nemmeno che pende altro precedente pignoramento (appunto con R.G.E. Parte_2 213/2024) contro la medesima debitrice esecutata e nei confronti della medesima terza pignora- ta;
CP_2
- che pertanto sussiste il presupposto di cui all'art. 548 c.p.c., ult. co., c.p.c., a monte della pre- sente opposizione all'ordinanza di assegnazione 23.9.24;
- che nella precedente fase cautelare il creditore procedente ha sostenuto che la notificazione a mezzo pec del provvedimento che fissava ex art. 548 c.p.c. l'udienza 23.9.24 per la comparizio- ne di , al fine di rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., gli risulta 'correttamente CP_2 consegnata' nella casella pec di quest'ultima, così che tale notifica deve ritenersi 'giuridicamen- te valida ed efficace', richiamando giurisprudenza che, in materia di notificazioni, pone specifici obblighi di diligente gestione e manutenzione della casella PEC ad ogni soggetto obbligato a detenerla, tanto che, secondo controparte, “la presenza di un virus informatico nel sistema configura un'ipotesi di responsabilità del soggetto titolare della casella di posta elettronica certificata”;
pagina 6 di 16 - che la giurisprudenza formatasi sul tema generale delle “notificazioni” non appare idonea a vestire congruamente la fattispecie per cui è causa. Infatti, non può sostenersi che la c.d. fictio confessio insita nella mancata comparizione del terzo pignorato all'udienza ex art. 548 c.p.c. (assenza che dà luogo all'emissione dell'Ordinanza di assegnazione) possa a propria volta fondarsi su un'altra fictio juris, vale a dire quella della presunzione che la comunicazione della predetta udienza debba “ritenersi conosciuta” dal terzo - in forza dei generali principi vigenti in materia di notificazioni - dal punto di vista del notifican- te (vale a dire, nel caso delle notificazioni a mezzo pec, quando il notificante abbia ricevuto il messaggio informatico di 'avvenuta consegna'). In altri termini, nella fattispecie che ci occupa non può minimamen- te acconsentirsi ad una lettura normativa che fondi e giustifichi l'emissione dell'Ordinanza ex art. 548 c.p.c. (che attribuisce al creditore un diritto nei confronti di un soggetto terzo, senza alcuna indagine ed alcun accertamento) su una presunzione fondata su un'altra presunzione, vale a dire su una 'doppia pre- sunzione';
- che, infatti, per nozione generale ex art. 2727 cc, la “presunzione” è la deduzione attraverso la quale si induce da un fatto certo l'esistenza di un fatto ignoto, sicché l'effettiva conoscenza da parte del terzo della data dell'udienza deve costituire quel fatto, reale e certo, dal quale possa appunto presumersi che la sua mancata comparizione equivale ad un riconoscimento;
ciò tanto più che “il giudice non deve am- mettere che presunzioni gravi, precise e concordanti” (art. 2729 c.c.). Dall'altro lato, la fictio confessio di cui all'art. 548 c.p.c. scaturisce all'evidenza dalla presunzione che il terzo pignorato, in quanto volonta- riamente non comparso all'udienza, non abbia scientemente ritenuto di rendere alcuna dichiarazione
(oppure, ove comparso, abbia “rifiutato” di rendere la dichiarazione), così appunto da “riconoscere”, implicitamente, di essere debitore del debitore esecutato;
- che All'evidenza, quindi, l'unica possibilità di validamente presumere un rapporto debitorio del terzo nei confronti del debitore esecutato è appunto quella che il terzo abbia, consapevolmente e a ragion veduta, inteso non comparire a quell'udienza, pur essendo egli effettivamente a conoscenza della fissa- zione della stessa;
- che non appare possibile, invocando i principi coniati nella generale materia delle 'notificazioni' degli atti giudiziari del processo, sbarrare ex abrupto il passo al terzo pignorato che, con l'impugnazione ex art. 548, ult. co., eccepisca di non avere avuto effettiva cognizione della notificazione pec dell'udienza;
- che, ove fosse ammesso un simile sbarramento (vale a dire: “il messaggio ricevuto dal creditore relati- vo all'avvenuta 'consegna' della pec nella casella del destinatario supera ed assorbe, 'senza se e senza ma', ogni possibile eccezione del destinatario”) il rimedio di cui all'art. 548, ult. co., c.p.c. non trovereb- be alcuna concreta applicazione;
ciò con reviviscenza di ogni più che fondato dubbio di illegittimità costi- tuzionale della normativa in vigore (la quale - va rammentato - ha, con ampie critiche degli studiosi e operatori del diritto, sostituito il precedente sistema ai sensi del quale la mancata dichiarazione del ter- zo dava luogo ad un sub-procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo, con piena garanzia del relativo contraddittorio);
- che non potranno “trovare nemmeno accoglimento gli argomenti suggestivi del creditore procedente, a detta del quale la società TB SO RL (che ha resocontato, non certo in modo 'generico', l'attacco informatico subito da : vd. All. G cit.) “non ha e non può avere alcuna valenza probato- CP_2 ria”, poiché tale società, pur operando nel settore informatico ed occupandosi della gestione e pro- grammazione di siti e-commerce, software gestionali per le imprese e fornitura hardware, “non ha alcun requisito o abilitazione tale da poter certificare il malfunzionamento del sistema di posta elettronica cer- tifica - cui la odierna opponente è obbligata di munirsi per legge - la cui competenza è riservata esclusi- vamente al relativo Gestore”; sicché, a detta di controparte, solo tale gestore può “certificare un even- tuale malfunzionamento della casella PEC dovuto ad un problema tecnico temporaneo e solo a tale cer- tificazione può essere attribuita valenza probatoria in ambito giuridico”;
- che un virus informatico, quando colpisce un sistema di server aziendale, non viene certamente rileva- to dal “gestore” del servizio Pec, che è del tutto esterno ed estraneo ai server e sistemi di qualsivoglia azienda. Né risulta affatto vera l'illazione del creditore procedente che non fosse munita di un CP_2 sistema antivirus, come verrà puntualmente dimostrato in istruttoria;
- di operare nel settore delle opere pubbliche e manutenzioni stradali per le Pubbliche Ammini-
pagina 7 di 16 strazioni ed eseguendo nello specifico opere di pronta manutenzione stradale, bitumatura di strade, autostrade e opere fluviali;
- che pure (debitrice esecutata) è società operante nei medesimi settori, oltre che CP_1 nel settore dei servizi di rimozione neve e trattamenti preventivi antigelivi (doc. 1);
- di aver stipulato con in data 28.7.23 il contratto di affitto di ramo d'azienda a rogito CP_1 Notaio Rep. n. 179.834, Racc. n. 35.935, registrato presso l'agenzia delle Persona_1 Entrate di Biella al num. 4369/23 (doc. 2), iscritto in Camera di Commercio (iscrizione del 04.08.2023 – vd. visura camerale doc. 1 cit., pag. 7), che ex art. 2556 cc è pienamente efficace ed opponibile nei confronti dei terzi, contrariamente a quanto affermo da controparte ai fini dell'ottenimento dell'ordinanza di assegnazione, e prevede:
1. un canone d'affitto composto da una componente fissa, pari ad Euro 40.000,00 annui da cor- rispondersi in n. 12 rate mensili posticipate previa emissione di apposita fattura, oltre ad una componente variabile da versarsi trimestralmente secondo gli incassi delle singole opere (pag. 6 contratto d'affitto d'azienda doc. 2 cit.);
2. un “magazzino” valutato in Euro 135.537,99 (cfr. pagg. 17-18 doc. 2 cit.) che può CP_2 utilizzare – corrispondendo a , annualmente, il prezzo della merce utilizzata, previo CP_1 inventario congiunto – oppure acquistare;
- di aver già pagato in data 28.2.24 € 40.000,00 a titolo di canone di locazione del 2024 e del 2025, come si evince dalla relativa distinta di bonifico (doc. 3), che ha regolarmen- CP_1 te fatturato in pari data (doc. 4), essendo interesse di questa accelerare il rilancio delle proprie attività non oggetto dell'affitto di ramo d'azienda, incassando quanto più possibile dalle opera- zioni intraprese;
- di aver interesse a ridurre il più possibile eventuali esposizioni future della società, anche al fine di migliorare il proprio “rating” societario;
- che, peraltro, qualora non fosse creditrice nei confronti di (vd. infra) per anticipi, quali ad CP_1 es. le spese per le manutenzioni straordinarie dei mezzi, le liquidazioni dei TFR ai dipendenti ecc. (i quali anticipi, per espressa previsione contrattuale di cui all'atto pubblico di affitto del ra- mo d'azienda, sono da compensarsi con i canoni fissi e variabili dell'affitto e con altre somme, quali ad es. quelle per il magazzino: cfr. doc. 2 artt. 7.5, 7.7, 8.2, 10.2), si sarebbe già provvedu- to anche al pagamento dell'annualità 2026;
- che non sussistono poi crediti di nei confronti nemmeno con riferimento CP_1 CP_2 alla “canone variabile”, che nell'atto pubblico è suddiviso in due diverse categorie e, più nello specifi- co, attiene alla percentuale del 3% degli appalti già aggiudicati a all'atto della sottoscrizione CP_1 dell'affitto del ramo d'azienda, nonché alla percentuale dell'1% per le nuove aggiudicazioni, per le quali risulterà aggiudicataria solo grazie all'utilizzo dei requisiti SOA di CP_2 CP_1
- che, per quanto attiene alla quota del 3%, nell'atto pubblico viene bene specificato che la suddetta quota è da applicare “sugli importi incassati e di propria competenza, non oggetto di subappalto”, previ- sione così inserita perché al momento della firma vi era in corso di aggiudicazione l'appalto denominato
”SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIABILITA' A SEGUITO DI INCIDENTI (…)
IN SITUAZIONI DI EMERGENZA. CIG: 99214786A6” per il quale non era stata precisata la quota di CP_1
appalto che era in “dubbio”, tanto che - come si evince dal doc.
7 - l'ATI è stato escluso dalle
[...] procedure di gara;
- di essere – in sintesi – creditrice di per l'importo di € 156.727,97 (somma TFR + CP_1 manutenzioni eseguite) che deve considerarsi compensato “oggi per allora”, come da atto pub- blico di affitto di ramo d'azienda registrato e iscritto in CCIAA, importo che subirà ulteriori incre- menti (in primis per la manutenzione), ed è dunque pienamente sufficiente a coprire tutti i cano- ni futuri, l'importo del magazzino e - visto l'esiguo importo del canone variabile (1% sulle aggiu- dicazioni ottenute usufruendo dei requisiti SOA di - anche eventuali canoni varia- CP_1 bili.
Si sono costituiti il creditore procedente e il suo procuratore antistatario avv. Boccia Pt_2 per contrastare l'avversa opposizione e chiederne il rigetto, documentando:
pagina 8 di 16 - che con atto di pignoramento presso terzi depositato innanzi all'intestato Tribunale (Sezione Esecuzio- ni Mobiliari) e debitamente notificato alla debitrice esecutata in data 13/03/2024 ed al terzo pignorato (odierna opponente) in data 08/03/2024, la società ha chiesto di procedere al pigno- Parte_2 ramento delle somme a qualsiasi titolo dovute dalla società (terzo pignorato) alla società CP_2
(debitrice esecutata), fino alla concorrenza del proprio credito di € 4.162,83, di cui all'atto di CP_1 precetto notificato in data 21/02/2024 ed in virtù del titolo esecutivo prodotto, oltre spese ed onorari di esecuzione;
- che in tale procedura esecutiva - n. 229/2024 R.G.E. - è intervenuto anche l'avv. Boccia con atto depositato in data 07/05/2024, chiedendo di essere ammesso - in qualità di creditore privilegiato - alla distribuzione delle somme ricavate dall'esecuzione intrapresa, fino alla concorrenza dell'importo di
€ 1.588,94, quale credito dovuto, in qualità di attributario, in virtù di quanto statuito nella sentenza n.437/2023 del Giudice di Pace di Vicenza, oltre alle competenze legali per la procedura esecutiva (cfr. Allegato 11);
- che l'atto di pignoramento presso terzi è stato ritualmente notificato alla società (ter- CP_2 zo pignorato) in data 08/03/2024, ma, ciò nonostante, la stessa non ha mai reso la propria dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. (cfr. Allegato 1);
- che la creditrice procedente, inoltre, nel rispetto di quanto statuito dal nuovo comma 5 dell'art. 543 c.p.c., ha ritualmente notificato a mezzo PEC in data 22/04/2024, sia alla debitrice esecutata che al terzo pignorato, l'avvenuta iscrizione a ruolo della presente procedura esecutiva, comunicando il numero di R.G.E. ed allegando la comunicazione della Cancelleria con la quale era stata indicata la prima udienza fissata per il giorno 26/06/2024 (cfr. Allegato 2 con ricevute PEC Allegato 2.1 e Allegato 2.2.);
- che all'udienza 26.6.24 l'adito G.E. Dott.ssa Ascenzi Maria Chiara, preso atto della mancata dichiara- zione del terzo pignorato e della sua assenza, ha rinviato l'udienza, ai sensi dell'art. 548 c.p.c., per il giorno 23/09/2024 (cfr. Allegato 3);
- che tale provvedimento di rinvio è stato ritualmente notificato a mezzo PEC in data 28/06/2024 alla società - come da ricevute di accettazione ed avvenuta consegna depositate telematica- CP_2 mente (cfr. Allegato 4 con ricevute PEC),
- che all'udienza 23/9/24 il G.E., vista la mancata dichiarazione del terzo pignorato ha CP_2 proceduto ai sensi dell'art. 548 c.p.c., assegnando al creditore procedente ed al sot- Parte_2 toscritto creditore intervenuto la somma di € 3.333,33 mensili dovuti dal terzo pignorato al CP_2 debitore, sino alla concorrenza dei crediti per i quali si procede pari ad € 4.162,83 + 1.588,94, oltre inte- ressi maturati e maturandi e oltre spese di procedura (cfr. Allegato 5);
- che L'adito G.E. è giunta a tale determinazione in considerazione del contratto di affitto di ramo di azienda - prodotto dalla creditrice procedente - stipulato tra la società debitrice ed il terzo CP_1 pignorato con atto per TA (Repertorio n.179.834 - Raccolta n. CP_2 Persona_1 35.935) del 03/08/2023 (cfr. art.
7 - Determinazione del corrispettivo), in virtù del quale l'AR ( corrisponde alla ED ( ) un canone di affitto annuo di € 40.000,00, me- CP_2 CP_1 diante il pagamento di 12 rate mensili (pari, per l'appunto, ad € 3.333,33 mensili);
- che Avverso la predetta ordinanza di assegnazione somme, notificata al terzo pignorato in data 23/09/2024 (cfr. Allegato 6) la società ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. CP_2 617 c.p.c. (cfr. Allegato 9), lamentando di non essere stata mai “notiziata” dell'udienza del 23/09/2024, a causa dell'asserita impossibilità di poter utilizzare i propri sistemi di posta ordinaria e certificata (PEC) per via di un blocco dei server aziendali e - di conseguenza - non aver potuto rendere la propria dichiara- zione. Pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della prefata ordinanza, ne ha chiesto, altre- sì, l'integrale annullamento, nonché la remissione nei termini per rendere la propria dichiarazione, anti- cipandone - in ogni caso e senza alcuna autorizzazione - il presunto contenuto negativo (a suo dire);
- che con provvedimento 29.11.24, il G.E. dott.ssa Maria Chiara Ascenzi - ritenendo non provata la circostanza esposta dalla odierna opponente - ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia ese- cutiva dell'ordinanza ex art. 533 c.p.c. del 23/09/2024, concedendo termine perentorio di trenta giorni per incardinare il giudizio di merito (cfr. Allegato 7);
pagina 9 di 16 Gli opposti hanno dedotto:
In via preliminare:
A) Inammissibilità della domanda - inapplicabilità dell'art. 548/3 cpc
- che l'art. 548 c.p.c. addossa al terzo pignorato un vero e proprio onere consistente nel comparire all'udienza fissata “ad hoc” ai sensi del richiamato articolo al fine di rendere la propria dichiarazione;
si tratta di un onere in quanto dalla sua violazione discende l'obbligo per il Giudice di reputare non conte- stato il credito pignorato (cd. ficta confessio);
- che, ai fini dell'operatività del meccanismo di “non contestazione” previsto dall'art. 548c.p.c., non è sufficiente che il terzo ometta di rendere la propria dichiarazione nonostante la sua convocazione ad un'apposita udienza successiva alla prima, ma è necessario anche che l'allegazione del creditore (nell'atto di pignoramento) consenta l'identificazione del credito pignorato (circostanza pacifica nella fattispecie in esame);
- che solo ricorrendo tali presupposti il credito va inteso come non contestato e il giudice dell'esecuzione deve procedere alla sua assegnazione, con provvedimento suscettibile di impugnazione (mediante opposizione ex art. 617 c.p.c.) da parte del terzo pignorato soltanto se sussistano le circostan- ze previste dal secondo comma del citato art. 548 - ovvero solo se il terzo pignorato “prova di non aver- ne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggio- re”;
- che tali circostanze, quindi, costituiscono il presupposto indefettibile per l'ammissibilità dell'opposizione stessa avverso l'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30090 del 26/10/2021);
- che pertanto, se il terzo non rende alcuna dichiarazione a seguito dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 548 c.p.c. il credito pignorato, come indicato dal creditore, si considera “non contestato ai fini del pro- cedimento in corso e dell'esecuzione forzata sul provvedimento di assegnazione”, a condizione però - come detto - che l'allegazione del creditore procedente consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore;
- che l'unico caso in cui NON opera la cd. ficta confessio si manifesta quando nell'atto di pignoramento manca la specificazione del credito. In merito, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.13478/2023, ha statuito che non è necessario che con la propria istanza il creditore indichi analiticamente il rapporto di cui si chiede l'accertamento, ma è sufficiente enunciare, quantomeno, la tipologia del rapporto stesso;
- che nel caso di specie, tale condizione è stata ampiamente rispettata dalla società Parte_2 avendo la stessa identificato con esattezza il credito di appartenenza del debitore esecutato producendo in giudizio il contratto di affitto di ramo di azienda stipulato in data 03/08/2023 tra la società debitrice ed il terzo pignorato dal quale emerge (cfr. Allegato 8 art.
7 - Determinazione CP_1 CP_2 del corrispettivo) che l'AR ( corrisponde alla ED ( ) un canone di CP_2 CP_1 affitto annuo di € 40.000,00, mediante il pagamento di 12 rate mensili (pari ad € 3.333,33 mensili), ra- gion per cui l'adito G.E. ha correttamente emesso ex art. 548 cpc e stante l'omessa dichiarazio- ne del terzo, l'ordinanza di assegnazione oggetto della presente opposizione (cfr. Allegato 5);
- che la presente opposizione è inammissibile per carenza dei requisiti richiesti dall'art. 548/3 cpc (Cass n. 30090/2021) non avendo il terzo pignorato dato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'udienza fissata ex art. 548 (del 23/09/2024) “per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”, come già accertato dal G.E. nella precedente fase sommaria con provvedimento del 29/11/2024 (cfr. Allegato 7);
A.
1 - Sulla denunciata presenza di un virus informatico - Regolarità della notifica del provvedi- mento di fissazione udienza ex art. 548 c.p.c.
- che l'atto di pignoramento presso terzi è stato regolarmente notificato alla odierna opponente in data 8.3.24 a mezzo UNEP del Tribunale di Fermo (doc 1) e, ciò nonostante, alcuna dichiara- zione è stata resa alla creditrice procedente nel termine di 10 giorni di cui all'art. 547 cpc;
- che in data 22.4.24 la debitrice esecutata hanno ricevuto la notifica dell'avviso CP_2 di iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, nel rispetto dell'art. 543/5 cpc, comunicando il pagina 10 di 16 numero di R.G.E. della procedura ed allegando la comunicazione della Cancelleria con la quale era stata indicata la prima udienza delle parti fissata per il giorno 26/06/2024 (doc 2), sicché contrariamente a quanto tenta di far trasparire dal proprio atto di opposizione, CP_2 era perfettamente a conoscenza della pendenza della procedura esecutiva 229/2024 R.G.E., nonché del giorno fissato per la prima udienza (26/06/2024) ed avrebbe potuto tranquillamente rendere la propria dichiarazione;
- che nell'ambito di applicazione dell'art. 548/3 cpc, essendo richiamate le ipotesi di nullità della notifica, trovano applicazione le regole generali in materia di nullità, sicché l'opposizione dovrà es- sere dichiarata inammissibile se la notifica abbia comunque consentito al terzo - come nel caso in esame
- di conoscere la pendenza del processo esecutivo e le conseguenze previste in caso di omessa dichiara- zione;
-che l'odierna attrice lamenta di non aver potuto rendere la propria dichiarazione ex art. 547 c.p.c. in quanto - a suo dire - non avrebbe avuto notizia dell'udienza del 23/09/2024 (fissata ai sensi dell'art. 548 c.p.c.) e ciò a causa di un virus che avrebbe determinato il blocco dei propri server aziendali e reso im- possibile - tra le altre cose - l'utilizzo dei sistemi di posta ordinaria e certificata (PEC) ed Al fine di rende- re credibile la propria ricostruzione, la produce in atti, anche in tale fase, una comunica- CP_2 zione (cfr. ALL G di controparte - Allegato 12), proveniente dalla società TB SO RL nella quale si legge che le problematiche che avrebbero interessato i server aziendali della tra cui la CP_2 possibilità di fruire della PEC, si sarebbero manifestate proprio nel periodo in cui la creditrice proceden- te ha perfezionato la notifica del provvedimento di fissazione udienza ex art. 548 c.p.c., la quale - con- trariamente a quanto ritenuto ex adverso - è da ritenersi perfettamente valida ed efficace, come certifi- cato dalla ricevuta di avvenuta consegna del relativo messaggio PEC (cfr. Allegato 4 - Ricevuta di avvenu- ta consegna);
- che la comunicazione prodotta dalla odierna opponente e redatta dalla società TB SO RL non ha e non può avere alcuna valenza probatoria, stante il contenuto - a dir poco incline e generico - della stessa. Dalla visura alla C.C.I.A.A. (cfr. Allegato 10) emerge, infatti, che tale ultima società non ha alcun requisito o abilitazione tale da poter certificare il malfunzionamento del sistema di posta elettronica cer- tifica - cui la odierna opponente è obbligata di munirsi per legge - la cui competenza è riservata solo ed esclusivamente al relativo Gestore Ministeriale;
- che, in altri termini, solo il Gestore della PEC, ricompreso nell'elenco dell' Controparte_6 (es. , , è in grado di poter certificare ufficialmente un eventuale malfun- CP_7 Controparte_8 zionamento della casella PEC dovuto ad un problema tecnico temporaneo e solo a tale certificazione può essere attribuita valenza probatoria in ambito giuridico, e ne deriva l'inammissibilità e/o irrilevanza della prova testimoniale articolata da controparte nel proprio atto introduttivo, in quanto - come detto -
l'eventuale presenza di un virus informatico nel sistema aziendale non giustifica la richiesta di rimessio- ne in termini ed al più, poteva essere dimostrata solo tramite un'apposita certificazione rilasciata dal ge- store della PEC;
- che La presenza di un virus informatico nel sistema configura semmai un'ipotesi di responsabilità del soggetto titolare della casella PEC e ciò in quanto risulterebbero violate le norme di autoresponsabilità previste in materia, tra cui, quella di dotarsi di un valido software antivirus;
- che Sul punto, la Corte di Cassazione, richiamando il principio secondo il quale “la notificazione esegui- ta via PEC si perfeziona per il destinatario al momento della generazione della ricevuta di avvenuta con- segna del messaggio”, ha determinato un filone giurisprudenziale molto rigoroso e sempre meno tolle- rante delle disattenzioni o superficialità nella gestione della posta elettronica certificata, reputando che rientri nella normale diligenza dell'interessato non solo l'adozione delle infrastrutture occorrenti per la corretta lettura dei messaggi, ma anche l'osservanza dei compiti di manutenzione, consistenti nella co- stante verifica della capienza della casella, della durata del rapporto di fornitura del servizio con il provi- der scelto e del funzionamento del sistema antivirus e antispam. La violazione di tali regole di autore- sponsabilità impedisce al soggetto di sollevare fondate censure in ordine alla validità ed efficacia delle notifiche telematiche a lui destinate (ex pluribus Cass. Civ. ord. 6 luglio 2016, n. 13817 - Trib. Milano, ord., 20 aprile 2016 - Cass. ord. n.22352/2015);
pagina 11 di 16 - che Cass n.13917/2016 ha ribadito che: “Ciascun imprenditore (individuale o collettivo), es- sendo tenuto per legge a dotarsi di un indirizzo PEC, ha l'onere di provvedere con idonei stru- menti e programmi alla diligente gestione e manutenzione della propria casella PEC, non po- tendo altrimenti censurare la validità ed efficacia delle notificazioni telematiche a lui destinate né invocare la cd. forza maggiore per chiedere fondatamente la rinnovazione delle medesime” ed ancora “… tale doverosa – e nient'affatto straordinaria - diligenza si estende all'utilizzo di dispo- sitivi di vigilanza e controllo ed all'adozione di misure anti-intrusione, nonché alla verifica dei messaggi in arrivo (ivi inclusi quelli smistati nella casella di posta indesiderata)”;
- che La ratio di tale principio - logica e del tutto condivisibile a questa difesa - è quella di evitare che chiunque possa richiedere - a propria convenienza - la rimessione in termini o la ripetizione di una notifi- ca, adducendo di non aver potuto leggere una notifica PEC a causa della presenza di un virus informatico nel proprio computer ed allegando, a sostegno di tale richiesta, una propria relazione di parte;
- che risulta oltremodo inverosimile anche solo ipotizzare che una società come la odierna opponente - operante nel settore delle opere pubbliche e manutenzioni stradali - abbia potuto subire una problema- tica del genere che, stando al tenore “catastrofico” della comunicazione prodotta, avrebbe quantomeno paralizzato la propria attività, lasciandola isolata dal resto del mondo, per un periodo di tempo così pro- lungato (ndr. fine giugno 2024 - metà settembre 2024);
- che Tra l'altro, pur volendo ritenere attendibile siffatta dichiarazione, dalla stessa, stante la sua estre- ma genericità in relazione alle cause, al tipo, al periodo ed agli effetti dei lamentati malfunzionamenti, non solo non è possibile evincere con certezza che la società opponente non abbia potuto avere cono- scenza della specifica notificazione avente ad oggetto il provvedimento di fissazione udienza ex art. 548 cpc, ma (e se pure così fosse), neanche è possibile ritenere dimostrato che tale impossibilità non sia sta- ta causata dalla inadeguatezza o dall'inefficienza del sistema informatico di cui è dotata;
- che A tal riguardo, la Suprema Corte - in un caso simile a quello di specie - ha affermato che “la parte non può invocare la rimessione nei termini allegando il malfunzionamento della rete informatica dello studio professionale, a causa di un virus informatico, che avrebbe criptato tutti i dati ed impedito l'accesso all'account di posta elettronica, non consentendo di visionare la notifica della sentenza impu- gnata, ben potendo il difensore effettuare le consultazioni tramite l'utilizzo di altro computer, non colle- gato alla rete informatica dello studio professionale.” (Cass. 19384/2023) ed ancora “Alla nozione di cau- sa non imputabile è estraneo, invece, il dedotto malfunzionamento della casella di posta elettrica certifi- cata, rientrante nella sfera di dominio dell'interessato ovvero della sua sfera di organizzazione professio- nale, sicché l'istante avrebbe potuto evitare di incorrere nella suddetta decadenza usando l'ordinaria di- ligenza v. Cass. n. 1393/2018, secondo cui affinché sia possibile concedere la rimessione in termini a cau- sa di problemi informatici relativi alla notificazione della sentenza tramite PEC, non è sufficiente presen- tare una generica documentazione di un tecnico privato che affermi la mera presenza di problemi di rice- zione” (Cass. 9065/2024);.
- che La società opponente, quindi, facendo ricorso alla normale diligenza, ben poteva accede- re con le proprie credenziali PEC in un altro computer - estraneo al sistema aziendale - e pren- dere visione e contezza delle notifiche a lei destinata, e l'infondatezza della motivazione addotta dalla società opponente è dimostrata anche dalla circostanza che, contrariamente a quanto lamentato anche nel presente giudizio di merito, il provvedimento di udienza fissato dall'adito G.E. ai sensi dell'art. 548 c.p.c. è stato regolarmente e validamente notificato a mezzo PEC in data 28/06/2024 ad essa oppo- nente, come da ricevuta di avvenuta consegna (cfr. Allegato 4).
- che, ai fini del corretto funzionamento della posta elettronica certificata, occorre tanto che il gestore del mittente, quanto quello del destinatario siano provvisti di un punto di accesso, di un punto di rice- zione e di un punto di consegna;
Il punto di accesso è il sistema che fornisce i servizi di accesso per l'invio e la lettura dei messaggi di posta elettronica certificata, nonché i servizi di identificazione ed ac- cesso dell'utente, di verifica della presenza di virus informatici all'interno del messaggio e di emissione della ricevuta di accettazione;
il punto di ricezione è il sistema che riceve il messaggio all'interno di un dominio di posta elettronica certificata, effettua controlli sulla provenienza e sulla correttezza del mes- saggio ed emette la ricevuta di presa in carico, imbusta eventuali messaggi errati in una “busta di ano-
pagina 12 di 16 malia” e verifica - anch'esso - la presenza di eventuali virus informatici all'interno dei messaggi;
il punto di consegna, infine, è il sistema che compie la consegna del messaggio nella cartella di posta elettronica certificata del titolare destinatario, verifica la provenienza e la correttezza del messaggio ed emette, a seconda dei casi, la ricevuta di avvenuta consegna (cd. RdAC) o l'avviso di mancata consegna;
- che, qualora nella fase di ricezione, il gestore PEC del destinatario evidenzi la presenza di un virus in- formatico nel messaggio di posta certificata, il sistema genera un avviso di rilevazione virus da restituire al gestore PEC del mittente;
- che, in tema perfezionamento delle notificazioni telematiche, la Suprema Corte di Cassazione, richia- mando un orientamento consolidato in materia, ha statuito che “il documento trasmesso per via telema- tica si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore” e che a norma dell'art. 6, comma 3, D.P.R. n.68/2005 (regole tecniche sulla PEC) “la ricevuta di avvenuta consegna for- nisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario” (tra le tante. Cass. n.14874/2021 - Cass. n.31045/2021 - Cass. n.15001/2021);
- che Ciò comporta che, se al mittente perviene una ricevuta di avvenuta consegna, il messaggio è stato inoppugnabilmente messo a disposizione del destinatario nella sua casella di posta e ciò indipendente- mente dall'effettiva lettura dello stesso (che a nulla rileva sotto il profilo giuridico);
- che Dal punto di vista tecnico, inoltre, va rimarcato l'onere e l'obbligo dell'impresa, che per legge è tenuta a munirsi di un indirizzo PEC, di manutenere correttamente e gestire con estrema attenzione il proprio account eventualmente anche delegando l'incombente a soggetti terzi, sostenendo (all'occor- renza) costi che sono da considerarsi pienamente inerenti all'attività d'impresa. Nel caso di specie, in considerazione del quadro normativo e giurisprudenziale che precede, non può che ritenersi valida ed efficace la notifica PEC del 28/06/2024 relativa al provvedimento di fissazione udienza ex art. 548 c.p.c., come si evince dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio che i produce anche in tale giudizio (cfr. Allegato 4);
- che, quindi, non può ritenersi assolto l'onere della prova incombente sulla società in CP_2 merito alla mancata conoscenza dell'udienza del 23/09/2024 (circostanza che, come chiarito, non può essere demandata a testimoni), determinando l'inammissibilità della domanda, non sussistendo i pre- supposti di cui all'art. 548, ult. co. c.p.c., ed in ogni caso l'infondatezza della stessa;
In via subordinata e salvo gravame:
B) Sulla dichiarazione resa arbitrariamente da essa opponente nella fase sommaria - Inammis- sibilità della domanda per nuovi motivi resi nel presente giudizio di merito - Mutatio libelli
- che nel corso della prima fase “sommaria”, attinente la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, la società - bypassando la decisione del G.E. in merito alla richiesta di rimessio- CP_2 ne in termini per rendere la propria dichiarazione - ne ha comunque arbitrariamente anticipato il conte- nuto, a suo dire negativo;
- che l'opposizione all'esecuzione ex art. 617 c.p.c. promossa da avverso CP_2 l'ordinanza di assegnazione somme è caratterizzata da una struttura bifasica – fase cautelare e fase di merito – aventi identico tema decidendum, ovvero oggetto del contendere, e non posso- no essere introdotte nuove questioni né si può modificare il thema decidendum, trattandosi di inammissibile mutatio libelli, rispetto alla quale gli opposti dichiarano di non accettare il contrad- dittorio;
- che nella fase cautelare la società opponente, nel riportarsi arbitrariamente ad altra dichiara- zione resa in una antecedente procedura esecutiva - anch'essa pendente innanzi il Tribunale di Fermo (R.G.E. 213/2024) - ha dato atto di “di avere già corrisposto, in anticipo (quando poi contrat- tualmente è previsto il pagamento di un canone mensile posticipato), in data 28.02.2024 il canone di lo- cazione sino alla mensilità di dicembre 2025 del contratto di affitto di ramo d'azienda del 03.08.2023, mediante bonifico bancario;
e saldando, quindi, in anticipo, tutti gli importi sino alla prima scadenza utile per il rinnovo o la disdetta del medesimo contratto” (cfr. ALL H di controparte - Allegato 13) mentre pagina 13 di 16 nella presente fase di merito aggiunge di non essere debitrice nei confronti della debitrice ese- cutata, non solo per il pagamento di € 40.000,00, effettuato con bonifico 28.2.24, a titolo di ca- none fisso di locazione “del 2024 e 2025” (cfr. pag. 9 atto di citazione), ma anche per una serie di compensazioni intercorse tra le stesse parti e di essere ad oggi creditrice della esecutata;
- che Tale variazione solleva interrogativi sulla credibilità delle circostanze rappresentate ex adverso, a maggior ragione che contrattualmente - tra la e la - è previsto il pagamento di un ca- CP_2 CP_1 none mensile posticipato (fine mese);
- che, in ossequio ai principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non è consentito al giudice del merito di una opposizione esecutiva (sia che si tratti di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) accogliere l'opposizione stessa sulla base di una ragione diversa da quelle poste dall'opponente alla base dell'originario ricorso al giudice dell'esecuzione, così come non è ammissibile la proposizione di nuovi motivi di opposizione in corso di causa, neanche laddove si tratti della radicale nullità o inesistenza del titolo esecutivo e, finanche, della sopravvenuta caducazione dello stesso (cfr., in proposito, ex multis: Corte di cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18761 del 07/08/2013, Rv. 627504 – 01; Corte di cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/07/2011, Rv. 618875 – 01; il principio è stato di re- cente ribadito dalle Sezioni Unite: Corte di cassazione, Sez. Un., Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 – 01).
In via ancora più subordinata e salvo gravame:
C) Accertamento dell'obbligo del terzo e della sussistenza del credito assegnato - Violazione vincolo di indisponibilità ex art. 546 c.p.c.
- che, in via ancora subordinata e fermo restante quanto già eccepito, dalla ricostruzione effet- tuata dalla società opponente, il giudizio relativo alla sussistenza del credito assegnato non può che essere positivo;
- che il contratto di affitto di ramo di azienda stipulato tra debitrice esecutata e terzo pignorato, ha una durata stabilita in 5 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione (03/08/2023) e fino al 5 dicembre 2028 (cfr. Allegato 8 - Art. 6) Durata); che la quota fissa di canone di affitto è pattuita in € 40.000,00 (quarantamila/00) annui, da corrispondersi in 12 (dodici) rate mensili (€ 3.333,33) (cfr. Allegato 8 Art. 7.2), per un totale quindi pari a complessivi € 213.333,32 (€ 13.333,32 pe- riodo settembre - dicembre 2023 + € 200.000,00 periodo gennaio 2024 - dicembre 2028);
- che le parti hanno pattuito di aver tenuto conto, nella determinazione del canone di affitto, della con- sistenza del magazzino, valutato per un importo complessivo di € 135.537,99. In riferimento a detto ma- gazzino, le parti hanno poi convenuto, all'art. 7.4, che verrà effettuato un inventario annuale e, secondo l'utilizzo dello stesso, si procederà alla contabilizzazione di quanto utilizzato. Ciò fino all'esaurimento del magazzino;
- che non è dato comprendere, quindi, secondo quale criterio la rifacendosi alla dichiara- CP_2 zione ex art. 547 c.p.c. resa in altra procedura esecutiva (R.G.E. 219/2024 Tribunale di Fermo), abbia di- chiarato “di non essere allo stato debitrice, nei confronti di di alcuna somma e di alcuna cosa CP_1 e/o prestazione……di avere già corrisposto, in anticipo, in data 28.02.2024 il canone di locazione sino alla mensilità di dicembre 2025 del contratto di affitto di ramo d'azienda del 03.08.2023, mediante bonifico bancario;
e saldando, quindi, in anticipo, tutti gli importi sino alla prima scadenza utile per il rinnovo o la disdetta del medesimo contratto” (cfr. ALL H di controparte), a fronte di una scadenza utile per il rin- novo o disdetta del contratto pattuita tra le parti fino al giorno 5 dicembre 2028 e non certamen- te a dicembre 2025;
- che con il richiamato contratto di affitto di ramo di azienda le parti hanno convenuto il diritto dell'AR di compensare il pagamento dei canoni di affitto, con qualsiasi credito liquido ed esigibile o futuro alla stessa spettante nei confronti della ED (cfr. Art.
7.5 Allegato 8); tuttavia è altret- tanto vero che l'odierna opponente, a seguito di verbale di ricognizione del 30/09/2024, formalizzato quindi successivamente alla notifica del pignoramento presso terzi ed a distanza di una settimana dalla notifica dell'impugnata ordinanza di assegnazione ex art. 543 c.p.c., è incorsa nella violazione degli ob- blighi previsti dall'art. 546 c.p.c.. operando artatamente ed illegittimamente una compensazione per €
pagina 14 di 16 94.840,78 tra le spese sostenute dalla in favore della debitrice esecutata ed i canoni dovuti CP_2 alla società per le annualità 2026 e 2027 di cui al contratto di affitto di ramo di azienda (cfr. CP_1 all. doc. 11 di controparte);
- che l'art. 546 cpc - rubricato “obblighi del terzo” - statuisce che “dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro”.
- che il pignoramento presso terzi che ha originato l'ordinanza oggetto di impugnazione è stato rego- larmente notificato alla in data 08/03/2024 a mezzo UNEP del Tribunale di Fermo (cfr. Al- CP_2 legato 1); da quel giorno, quindi, la società opponente era assoggettata agli obblighi di custodia previsti dall'art. 546 c.p.c., con la conseguenza che qualora avesse reso una dichiarazione mendace o effettuato un pagamento in favore del debitore esecutato in violazione degli obblighi di cui al richiamato articolo, avrebbe - così facendo - commesso un illecito aquiliano ai sensi dell'art. 2043 c.c., per il quale sarebbe tenuto a risarcire i danni cagionati al creditore pignorante (Cass. n.6843/2015).
- che nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, il vincolo di indisponibilità si produce ex art. 546 c.p.c., con la notificazione dell'atto di pignoramento e genera l'inopponibilità, rispetto al creditore pignorante, di qualsiasi fatto sopravvenuto a detta notificazione, che determini l'estinzione totale o parziale del credito, sicché l'esecuzione deve proseguire, procedendosi all'assegnazione delle somme oggetto dell'impugnata ordinanza, con la conseguenza che il ter- zo pignorato dovrà effettuare il pagamento assegnatario (cfr. Cass. n.12602/2007);
- che la ratio di tale principio di diritto va individuata nell'art. 2917 cc, ai sensi del quale l'estinzione del credito pignorato per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell'esecuzione, norma che non si riferisce soltanto ai fatti volontari (quali il pagamento, la no- vazione, la rimessione), ma a qualunque causa estintiva si sia verificata, in quanto, come detto, il pignoramento comporta l'indisponibilità del credito pignorato, che resta, pertanto, insensibile a tutte le posteriori cause di estinzione, ivi compresa la compensazione per effetto della coesi- stenza di reciproci crediti e debiti verificatasi dopo il pignoramento (Cass. 10683/2014), deri- vandone quindi l'indisponibilità delle somme dovute dal terzo pignorato al debitore e la necessa- ria conseguente dichiarazione di inefficacia dei fatti estintivi sorti successivamente a quella da- ta, che si producono fin dalla notifica del pignoramento ex art. 543 cpc (Cass. 5529/2011);
- che pertanto, in via ancora più subordinata, chiedono che venga accertata la sussistenza del credito assegnato con l'impugnata ordinanza ed il relativo obbligo del terzo.
Si è infine costituita , per dare atto di non avere ragioni creditorie nei confronti della CP_1 terza pignorata - né a titolo di 'canone fisso, né a titolo di 'canone variabile', né per CP_2 'magazzino' né ad altro titolo, come ampiamente argomentato e documentato da stessa CP_2 nei propri atti e documenti, che conferma, e come da pattuizioni intervenute tra e CP_1 CP_9[...
nel predetto contratto (doc. 2 ), ivi incluse tutte le modalità di esecuzione di tale CP_2 contratto nonché le compensazioni contrattuali ivi stabilite tra le parti, e dunque attuate, le quali sono per l'appunto opponibili al pignoramento promosso da , in quanto il contratto di Pt_2 affitto di ramo d'azienda e le relative pattuizioni sono antecedenti e pertanto immuni a tale pi- gnoramento – ed aderire alle difese ed alle domande dell'opponente.
Con decreto ex art. 171 bis cpc emesso in data 14.3.25 il GI designato dr.ssa Rocchi ha delega- to a questo got trattazione e decisone della causa, ed alla udienza di prima comparizione delle parti 8.5.25 la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria orale, è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note conclusive e note spese.
* L'opposizione proposta ex artt. 617 e 548/3 cpc è inammissibile, per l'insussistenza di ciascuno pagina 15 di 16 dei presupposti (incolpevole omissione della dichiarazione di quantità, caso fortuito o forza maggiore).
Come già osservato dalla difesa degli opposti, ben avrebbe potuto avvalersi del termi- CP_2 ne di 10 giorni fissatole dall'art. 547 cpc, risultando esserle stato regolarmente notificato l'atto di pignoramento presso terzi in data 8.3.24 a mezzo UNEP del Tribunale di Fermo (doc 1 degli opposti) e risultando, peraltro, aver predisposto (v. all.to H dell'opponente) analoga CP_2 dichiarazione per altra procedura esecutiva presso terzi (atto di pignoramento presso terzi noti- ficatole in data 8.3.24 ad istanza di spedita al procuratore del procedente con Parte_5 pec 25.6.24.
Resta così confermato documentalmente dalla stessa opponente che il dedotto virus non ha impedito a di spedire in data 25.6.24 una pec al procuratore costituito di altro proce- CP_2 dente e che, quindi, il suo servizio di posta elettronica certificata era funzionante.
Le spese devono seguire la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore dell'avv. Boccia, dichiaratosene antistatario.
Nel rapporto processuale con il debitore esecutato le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispo- ne:
1) dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta da in pers. leg. CP_2 rappr.te p.t.;
2) condanna la parte opponente a rimborsare le spese di lite degli opposti, che si liquidano in favore dell'avv. Boccia, dichiaratosene antistatario, in € 5.077,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti;
3) dichiara integralmente compensate le spese fra l'opponente ed il debitore esecutato.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 13,54 non pre- senti le parti nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 20/06/2025
Il got avv. AU DA
pagina 16 di 16
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 20/06/2025, ad ore 9,10, innanzi al got AU DA sono comparsi:
per parte attrice opponente l'avv. oggi sostituita dall'avv. Massimo Meconi Parte_1
per parte l'avv. RAFFAELE OC, oggi sostituito dall'avv. Stefano Parte_2 Simonetti
per Raffaele Boccia, in giudizio personalmente, l'avv. Stefano Simonetti, quale sostituto proces- suale.
per nessuno CP_1
Parte attrice opponente precisa le conclusioni come segue:
In principalità: per le ragioni esposte in atti e previ i succitati accertamenti, annullare e/o dichiarare pri- va di ogni effetto l'Ordinanza resa nella procedura R.G.E. 229/2024 dal G.E. del Tribunale di Fermo all'udienza del 23.09.2024, anche nella parte in cui dispone l'estinzione della procedura esecutiva, di- sponendo all'uopo che il terzo pignorato renda la propria dichiarazione, per iscritto ex art. 547 c.p.c., oppure nell'apposita udienza da rifissarsi all'uopo, con istanza al suddetto GE, ex art. 548 c.p.c. (even- tualmente coincidente con l'udienza ex art. 618, 1° co., c.p.c.);
In ogni caso: annullare e/o dichiarare priva di ogni effetto l'Ordinanza resa nella procedura R.G.E.
229/2024 dal G.E. del Tribunale di Fermo all'udienza del 23.09.2024, comunicata dal creditore proce- dente con pec del 23.09.2024, previo accertamento e declaratoria della insussistenza del credito asse- gnato a e all'Avv. Raffaele Boccia nell'opposta Ordinanza, non essendo Parte_2 CP_2 (terza pignorata) debitrice di alcuna somma (né già scaduta, e quindi ad oggi non assegnabile, né a sca- dere in futuro, e quindi non assegnabile neppure “ora per allora”) e di nessuna obbligazione di paga- mento nei confronti della debitrice esecutata , per nessun titolo e per nessuna ragione;
sicché CP_1 accertare e dichiarare che nulla è dovuto da per effetto dell'Ordinanza di assegnazione del CP_2 23.09.2024;
In via istruttoria: senza inversione dell'onere della prova, e con ogni più ampia riserva istruttoria nel pro- sieguo, ammettersi prova per testi, con i testimoni di seguito indicati, sui seguenti capitoli di prova orale:
1) Vero che al tempo dei fatti di causa (giugno 2024) la posta elettronica di veniva prelevata CP_2 dal server aziendale su cui era installato il sistema di posta Microsoft Exchange;
2) Vero che sul predetto server era attivo il filtro antimalware fornito da Microsoft;
3) Vero che il predetto filtro, dotato delle funzionalità previste per l'uso sui server di posta aziendali, si aggiornava automaticamente più volte a settimana, in conformità con gli aggiornamenti rilasciati da Mi- crosoft;
4) Vero che, oltre all'antivirus di Microsoft, al tempo dei fatti di causa (giugno 2024) era installato a monte del server aziendale (prima dell'arrivo dei messaggi di posta al server stesso) un dispositivo hardware prodotto da (modello Web Filter 410, n. serie BAR-SF-733501) – come da Controparte_3 doc. 12 che viene rammostrato al teste – con funzione di filtraggio e gateway di sicurezza per tutti i mes- saggi in ingresso;
5) Vero che il predetto apparato, autonomo e indipendente dalla rete aziendale, aggiornava quotidia-
pagina 1 di 16 namente le funzioni di protezione contro le intrusioni, di scansione dei messaggi e dei relativi allegati, nonché di eliminazione automatica degli elementi critici;
6) Vero che durante il fine settimana del 22 e 23 giugno 2024 si è verificato il blocco del server azienda- le, il danneggiamento degli archivi, l'impossibilità di accedere ad internet ed ai sistemi di posta ordinari e certificati (PEC);
7) Vero che i tecnici dell'impresa informatica TB SO S.r.l.s. di CO (BI) sono intervenuti lo stesso 22 giugno e hanno subito proceduto alla pulizia delle postazioni di lavoro presenti negli uffici di ed al ripristino del server aziendale;
CP_2
8) Vero che, a poche ore dal ripristino completo di tutto il sistema, completato il 25 giugno, hanno inizia- to a verificarsi nuovamente il blocco del server, il danneggiamento degli archivi appena ripristinati,
l'impossibilità di utilizzare internet e di ricevere ed inviare PEC;
9) Vero che, nei giorni dal 22 al 30 giugno 2024, clienti e fornitori di hanno ricevuto da CP_2 quest'ultima messaggi di posta elettronica ordinaria e messaggi PEC, provenienti dall'indirizzo
[...]
con contenuto e con allegati privi di senso;
Email_1
10) Vero che, nei giorni dal 22 al 30 giugno 2024, ai clienti e fornitori di che inviavano messaggi CP_2 PEC all'indirizzo tali messaggi risultavano “consegnati” (con l'apposita “ricevuta di av- Email_2 venuta consegna”) ma non venivano visualizzati dal personale di sul portale del gestore delle CP_2 pec ' , di conseguenza, non venivano scaricati sul server aziendale di;
Pt_3 CP_2
11) Vero che i tecnici TB SO S.r.l.s. di CO (BI), infatti, hanno verificato che il virus danneggia- va e cancellava istantaneamente i messaggi pec sul portale del gestore 'ARUBA';
12) Vero che i suddetti problemi (capp. 6-11), nonostante gli interventi di pulizia e ripristino eseguiti dai tecnici, si sono protratti fino alla fine del mese di giugno 2024, in modo discontinuo e saltuario;
13) Vero che i suddetti problemi (capp. 6-11) si sono saltuariamente ripetuti anche nei mesi di luglio ed agosto 2024 e che il sistema informatico di è stato completamente sistemato a settembre 2024. CP_2
Si indicano quali testi:
1) , tecnico c/o TB SO S.r.l.s. di CO (BI), Via Paletta n. 5/D, su tutti Testimone_1
i capitoli di prova;
2) Via Sacconi n. 41 – Porto San Giorgio (AP), fornitore di , sui capp. Testimone_2 CP_2
9, 10, 12, 13;
3) Via Bergamasca n. 4 – Fermo (FM), fornitore di , sui capp. 9, 10, 12, 13; Testimone_3 CP_2
4) , Via Roma n. 100 – Roasio (BI), cliente, sui capp. 9, 10, 12, 13; Testimone_4
5) , Via Martiri della Libertà n. 10 – Sordevolo (BI), cliente di , sui capp. 9, 10, 12, Testimone_5 CP_2 13;
6) , Frazione Piana n. 19 – Valdilana (BI), dipendente di , su tutti i capitoli di Testimone_6 CP_2 prova;
7) , Via Clemente Vercellone n. 78 /a – Sordevolo (BI), dipendente di , su tutti i Testimone_7 CP_2 capitoli di prova.
I testi nn. 1, 4, 5, 6, 7 da escutersi tramite prova delegata ex art. 203 c.p.c..
Si chiede già sin d'ora di essere ammessi alla prova contraria diretta, sui capitoli avversari eventualmen- te ammessi, con i sopra elencati testi.
In ogni caso, con vittoria di spese della presente opposizione (da liquidarsi in base al tariffario ex D.M. 55/2014 ss.mm. – valore causa 'crediti per i quali si procede pari ad € 4162,83 + € 1588,94') e con annul- lamento del capo condannatorio delle spese di cui all'Ordinanza resa in data 29.11.2024 dal G.E. nella precedente 'fase cautelare', stante la fondatezza della presente opposizione e delle inerenti ragioni cau- telari che necessitavano la sospensione del provvedimento opposto.
Parte e parte OC precisano le conclusioni come segue: Pt_2
pagina 2 di 16 Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa conclusione, documentazione e deduzione:
a) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla società ai sensi CP_2 dell'art. 548, ult. comma, c.p.c. per mancanza dei presupposti applicativi;
b) nel merito, rigettare l'opposizione proposta dalla società n quanto infondata in fatto ed in CP_2 diritto, oltre che non provata e confermare l'efficacia e la validità dell'ordinanza di assegnazione del
23/09/2024 in favore della società e del sottoscritto avvocato (creditore intervenu- Parte_2 to);
d) condannare, infine, la società in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese CP_2 e competenze processuali per il presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario, sia in qualità di difensore della opposta che in qualità di difensore di sé stesso, come Parte_2 da note spese allegate.
Parte deve ritenersi associata alle conclusioni di . CP_1 CP_2
Dopo breve discussione orale, nel corso della quale i presenti si riportano alle difese tutte ed alle note conclusive depositate, alle ore 9,15, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo e di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono
- a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 3 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got AU DA, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la se- guente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1788/2024 promossa da:
, , in pers. leg. rappr.te p.t. Controparte_2 P.IVA_1 con l'avv. con domicilio eletto presso il difensore Parte_1
Email_3 ATTRICE OPPONENTE contro
, in pers. leg. rappr.te p.t. Parte_2 P.IVA_2 con l'avv. RAFFAELE OC e domicilio eletto presso il difensore
Email_4
RAFFAELE OC, C.F._1 in giudizio personalmente ex art. 86 cpc e domiciliato presso il proprio studio
Email_4
CONVENUTI OPPOSTI
, in pers. leg. rappr.te p.t. CP_1 P.IVA_3 con l'avv. ANDREA AFFATATO e con domicilio eletto presso l'avv. Francesca Russo
Email_5
DEBITRICE ESECUTATA
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata in data 28.12.24 al terzo pignorato, al creditore procedente ed al suo procuratore antistatario, la debitrice esecutata ha introdotto il merito CP_2 dell'opposizione ex art. 617 e 548, ultimo comma, cpc promossa con ricorso depositato in data 14.10.24 avverso l'ordinanza di assegnazione somme emessa dal GE in data 23.9.24 nella pro-
pagina 4 di 16 cedura esecutiva presso terzi n. 229/2024 R.G.E., per effetto della mancata comparizione del terzo pignorato ( ) all'udienza ex art. 548 cpc, (All. A), comunicatale dal creditore proce- CP_2 dente con pec 23.09.2024 (All. B), con cui è stato disposto: «vista la mancata dichiarazione del terzo pignorato , visto l'art. 548 cpc (…) ASSEGNA al creditore procedente CP_2 [...] e al creditore intervenuto Avv. RAFFAELE OC la somma di Euro Parte_2 3333,33 mensili dovuta dal terzo pignorato al debitore, sino alla concorrenza CP_2 dei crediti per i quali si procede pari ad € 4162,83 + € 1588,94, oltre interessi maturati e matu- randi e oltre spese di procedura, come sopra liquidate [«le spese di procedura in favore dell'Avv. RAFFAELE OC quale Procuratore del creditore procedente Parte_2 nella misura di Euro 898,00 per compensi, Euro 166,00 per esborsi, oltre accessori nella
[...] misura di legge, oltre rimborso forfettario, oltre eventuali spese di notificazione e registrazione della presente ordinanza;
le spese di procedura in favore dell'Avv. RAFFAELE OC quale Procuratore del creditore intervenuto Avv. RAFFAELE OC nella misura di Euro 898,00 per compensi, Euro 0,00 per esborsi, oltre accessori nella misura di legge, oltre rimborso forfettario, oltre eventuali spese di notificazione e registrazione della presente ordinanza»].
L'opposizione è fondata sulla deduzione di non avere avuto effettiva cognizione dell'udienza del 23.09.2024 avanti il GE e di non avervi potuto, di conseguenza, comparire, a causa di un mal- funzionamento del proprio servizio di posta elettronica certificata.
Fissata e celebrata l'udienza 18.11.24 (All. D), in esito il G.E. ha rigettato l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento opposto con ordinanza 29.11.24 (All. E), comunicata dalla can- celleria in data 2.12.24 (All. F), in cui il GE, oltre a condannare al pagamento delle CP_2 spese legali di “€ 898,00, (DM n. 55/2014 e successive modifiche, procedure esecutive presso terzi, per consegna e rilascio, in forma specifica, scaglione da € 1100,01 ad € 5200,00, valori medi), oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario come per legge”, ha assegnato il termine perentorio di 30 giorni per l'introduzione della presente causa di merito.
L'opponente ha dedotto:
- che l'art. 548 c.p.c. prevede che, qualora il terzo pignorato non compaia all'udienza fissata ad hoc per rendere la propria dichiarazione, oppure qualora il terzo compaia, ma rifiuti di rendere la dichiarazione, il credito del debitore verso il terzo “si considera” non contestato ed il GE pronun- cia ordinanza di assegnazione “se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credi- to”, il che configura una mera presunzione semplice, vieppiù derivante da una c.d. fictio juris consi- stente nella mancata comparizione del terzo all'udienza; in più, il medesimo art. 548 c.p.c. prevede espressamente che il credito pignorato “si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione”;
- che ex art. 548 c.p.c., dunque, l'assegnazione del G.E. così disposta ha soltanto efficacia endoproces- suale, limitata a quella specifica procedura esecutiva, e non è suscettibile di integrare un provvedimento capace di fare stato tra le parti, né di poter quindi dar luogo alla formazione di un giudicato sull'an o sul quantum del preteso debito del terzo nei confronti dell'esecutato (Corte Costituzionale, sent. n. 172/2019; Trib. Alessandria, 07/04/2021, n. 272);
- che pertanto, poiché l'ordinanza di assegnazione non ha alcuna valenza preclusiva al di fuori del pro- cesso esecutivo con riferimento all'esistenza del credito, non essendosi formato in sede esecutiva alcun accertamento incontrovertibile né suscettibile di giudicato (cfr. Semplificazioni e compli- Parte_4 cazioni nell'espropriazione presso terzi, in Riv. Esecuzione forzata 2013), il terzo può sempre agire anche con l'opposizione all'esecuzione qualora il creditore procedente metta in esecuzione l'Ordinanza di as- segnazione nei suoi confronti, ovvero con un apposito giudizio di accertamento negativo del preteso de- bito del terzo nei confronti del debitore esecutato, ovvero con la ripetizione dell'indebito nei confronti CP_ dello stesso creditore procedente ( , Processo civile efficiente, Torino, 2014);
- che Corte Cost. n. 172/19 ha ritenuto che:
a) “l'ordinanza in questione «produce effetti ai [soli] fini del procedimento in corso e dell'esecu- zione fondata sul provvedimento di assegnazione» e non dà quindi luogo alla formazione di un giudicato sull'an o sul quantum del debito del terzo nei confronti dell'esecutato. Per cui resta in facoltà del terzo pignorato anche il successivo esercizio di un'azione di ripetizione per indebito
pagina 5 di 16 oggettivo”;
b) “avverso l'esecuzione, che venga poi proposta sulla base dell'ordinanza di assegnazione, il terzo può ancora avvalersi della opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.”;
- che ex art. 548, ult. co., c.p.c., avverso tale ordinanza è azionabile opposizione ex art. 617 c.p.c. nel caso in cui il terzo deduca di non aver conosciuto la comunicazione della fissazione dell'udienza ex art. 548 c.p.c. per irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore;
- di aver pertanto proposto opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione, non avendo cono- sciuto la fissazione dell'udienza 23.9.24, nella quale sarebbe comparsa per rendere la propria dichiarazione negativa, non essendo debitrice della debitrice esecutata;
CP_1
- di formulare pertanto ogni più ampia riserva di azionare autonoma opposizione e/o autonomo accertamento negativo e/o azione di ripetizione di indebito nel caso in cui il creditore CP_5[...
/ Avv. Boccia proceda ad intentare esecuzione nei confronti di sulla base CP_2 dell'ordinanza di assegnazione 23.9.24;
- di non aver avuto effettiva conoscenza dell'udienza 23.9.24 e di non avervi potuto comparire, a causa di un eccezionale attacco informatico da parte di un virus del tipo cryptolocker che ha bypassato il sistema anti-virus e provocato il blocco dei suoi server aziendali, il danneggiamento degli archivi ivi presenti e l'impossibilità di utilizzare internet, nonché i sistemi di posta ordinari e certificati (PEC) ad essi collegati, nel periodo dal 22 al 24 giugno 2024;
- che, ripristinato tutto il sistema in data 25 giugno ad opera dei tecnici dell'impresa informatica TB SO S.r.l.s. di CO (BI), entro poche ore i blocchi informatici si sono poi ripresen- tati fino al 15 settembre 2024 (All. G);
- che tali blocchi hanno determinato l'impossibilità di utilizzare internet e di ricevere e inviare PEC, tanto che clienti e fornitori di hanno iniziato a ricevere messaggi email e PEC CP_2 provenienti dalla medesima, ma contenenti messaggi privi di senso e allegati sospetti, mentre sul server di scarico della propria posta certificata non venivano visualizzate le PEC, che veni- vano anche cancellate sul portale del gestore, mentre ai mittenti venivano invece date come consegnate;
- che i tecnici hanno ipotizzato che il virus cryptolocker danneggiasse e cancellasse istanta- neamente i messaggi in entrata, oltre ad inviare casualmente messaggi in uscita;
- di non aver pertanto, senza alcuna colpa, potuto leggere la pec con la quale il creditore proce- dente le comunicava la fissazione dell'udienza al 23.9.24 e di aver solo con la notifica dell'ordinanza dello stesso 23.9.24 (all. B cit.), avuto conoscenza, ormai tardiva, della data dell'udienza e dell'ormai già intervenuta assegnazione delle somme a suo danno;
- che, anche ove avesse avuto effettiva notizia dell'udienza 23.9.24, avrebbe reso dichiarazione negativa, non essendo debitrice di alcuna somma nei confronti della debitrice esecutata , CP_1 come già dichiarato ex art. 547 c.p.c. in data 25.6.24 (All. H) – il giorno in cui il sistema era stato appena ripristinato dai tecnici – nel parallelo antecedente pignoramento presso terzi n. 213/24 R.G.E. Tribunale di Fermo, promosso da Parte_5
- di non aver quindi potuto dare atto nella procedura n. 229/24 R.G.E., iscritta a ruolo da
[...]
nemmeno che pende altro precedente pignoramento (appunto con R.G.E. Parte_2 213/2024) contro la medesima debitrice esecutata e nei confronti della medesima terza pignora- ta;
CP_2
- che pertanto sussiste il presupposto di cui all'art. 548 c.p.c., ult. co., c.p.c., a monte della pre- sente opposizione all'ordinanza di assegnazione 23.9.24;
- che nella precedente fase cautelare il creditore procedente ha sostenuto che la notificazione a mezzo pec del provvedimento che fissava ex art. 548 c.p.c. l'udienza 23.9.24 per la comparizio- ne di , al fine di rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., gli risulta 'correttamente CP_2 consegnata' nella casella pec di quest'ultima, così che tale notifica deve ritenersi 'giuridicamen- te valida ed efficace', richiamando giurisprudenza che, in materia di notificazioni, pone specifici obblighi di diligente gestione e manutenzione della casella PEC ad ogni soggetto obbligato a detenerla, tanto che, secondo controparte, “la presenza di un virus informatico nel sistema configura un'ipotesi di responsabilità del soggetto titolare della casella di posta elettronica certificata”;
pagina 6 di 16 - che la giurisprudenza formatasi sul tema generale delle “notificazioni” non appare idonea a vestire congruamente la fattispecie per cui è causa. Infatti, non può sostenersi che la c.d. fictio confessio insita nella mancata comparizione del terzo pignorato all'udienza ex art. 548 c.p.c. (assenza che dà luogo all'emissione dell'Ordinanza di assegnazione) possa a propria volta fondarsi su un'altra fictio juris, vale a dire quella della presunzione che la comunicazione della predetta udienza debba “ritenersi conosciuta” dal terzo - in forza dei generali principi vigenti in materia di notificazioni - dal punto di vista del notifican- te (vale a dire, nel caso delle notificazioni a mezzo pec, quando il notificante abbia ricevuto il messaggio informatico di 'avvenuta consegna'). In altri termini, nella fattispecie che ci occupa non può minimamen- te acconsentirsi ad una lettura normativa che fondi e giustifichi l'emissione dell'Ordinanza ex art. 548 c.p.c. (che attribuisce al creditore un diritto nei confronti di un soggetto terzo, senza alcuna indagine ed alcun accertamento) su una presunzione fondata su un'altra presunzione, vale a dire su una 'doppia pre- sunzione';
- che, infatti, per nozione generale ex art. 2727 cc, la “presunzione” è la deduzione attraverso la quale si induce da un fatto certo l'esistenza di un fatto ignoto, sicché l'effettiva conoscenza da parte del terzo della data dell'udienza deve costituire quel fatto, reale e certo, dal quale possa appunto presumersi che la sua mancata comparizione equivale ad un riconoscimento;
ciò tanto più che “il giudice non deve am- mettere che presunzioni gravi, precise e concordanti” (art. 2729 c.c.). Dall'altro lato, la fictio confessio di cui all'art. 548 c.p.c. scaturisce all'evidenza dalla presunzione che il terzo pignorato, in quanto volonta- riamente non comparso all'udienza, non abbia scientemente ritenuto di rendere alcuna dichiarazione
(oppure, ove comparso, abbia “rifiutato” di rendere la dichiarazione), così appunto da “riconoscere”, implicitamente, di essere debitore del debitore esecutato;
- che All'evidenza, quindi, l'unica possibilità di validamente presumere un rapporto debitorio del terzo nei confronti del debitore esecutato è appunto quella che il terzo abbia, consapevolmente e a ragion veduta, inteso non comparire a quell'udienza, pur essendo egli effettivamente a conoscenza della fissa- zione della stessa;
- che non appare possibile, invocando i principi coniati nella generale materia delle 'notificazioni' degli atti giudiziari del processo, sbarrare ex abrupto il passo al terzo pignorato che, con l'impugnazione ex art. 548, ult. co., eccepisca di non avere avuto effettiva cognizione della notificazione pec dell'udienza;
- che, ove fosse ammesso un simile sbarramento (vale a dire: “il messaggio ricevuto dal creditore relati- vo all'avvenuta 'consegna' della pec nella casella del destinatario supera ed assorbe, 'senza se e senza ma', ogni possibile eccezione del destinatario”) il rimedio di cui all'art. 548, ult. co., c.p.c. non trovereb- be alcuna concreta applicazione;
ciò con reviviscenza di ogni più che fondato dubbio di illegittimità costi- tuzionale della normativa in vigore (la quale - va rammentato - ha, con ampie critiche degli studiosi e operatori del diritto, sostituito il precedente sistema ai sensi del quale la mancata dichiarazione del ter- zo dava luogo ad un sub-procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo, con piena garanzia del relativo contraddittorio);
- che non potranno “trovare nemmeno accoglimento gli argomenti suggestivi del creditore procedente, a detta del quale la società TB SO RL (che ha resocontato, non certo in modo 'generico', l'attacco informatico subito da : vd. All. G cit.) “non ha e non può avere alcuna valenza probato- CP_2 ria”, poiché tale società, pur operando nel settore informatico ed occupandosi della gestione e pro- grammazione di siti e-commerce, software gestionali per le imprese e fornitura hardware, “non ha alcun requisito o abilitazione tale da poter certificare il malfunzionamento del sistema di posta elettronica cer- tifica - cui la odierna opponente è obbligata di munirsi per legge - la cui competenza è riservata esclusi- vamente al relativo Gestore”; sicché, a detta di controparte, solo tale gestore può “certificare un even- tuale malfunzionamento della casella PEC dovuto ad un problema tecnico temporaneo e solo a tale cer- tificazione può essere attribuita valenza probatoria in ambito giuridico”;
- che un virus informatico, quando colpisce un sistema di server aziendale, non viene certamente rileva- to dal “gestore” del servizio Pec, che è del tutto esterno ed estraneo ai server e sistemi di qualsivoglia azienda. Né risulta affatto vera l'illazione del creditore procedente che non fosse munita di un CP_2 sistema antivirus, come verrà puntualmente dimostrato in istruttoria;
- di operare nel settore delle opere pubbliche e manutenzioni stradali per le Pubbliche Ammini-
pagina 7 di 16 strazioni ed eseguendo nello specifico opere di pronta manutenzione stradale, bitumatura di strade, autostrade e opere fluviali;
- che pure (debitrice esecutata) è società operante nei medesimi settori, oltre che CP_1 nel settore dei servizi di rimozione neve e trattamenti preventivi antigelivi (doc. 1);
- di aver stipulato con in data 28.7.23 il contratto di affitto di ramo d'azienda a rogito CP_1 Notaio Rep. n. 179.834, Racc. n. 35.935, registrato presso l'agenzia delle Persona_1 Entrate di Biella al num. 4369/23 (doc. 2), iscritto in Camera di Commercio (iscrizione del 04.08.2023 – vd. visura camerale doc. 1 cit., pag. 7), che ex art. 2556 cc è pienamente efficace ed opponibile nei confronti dei terzi, contrariamente a quanto affermo da controparte ai fini dell'ottenimento dell'ordinanza di assegnazione, e prevede:
1. un canone d'affitto composto da una componente fissa, pari ad Euro 40.000,00 annui da cor- rispondersi in n. 12 rate mensili posticipate previa emissione di apposita fattura, oltre ad una componente variabile da versarsi trimestralmente secondo gli incassi delle singole opere (pag. 6 contratto d'affitto d'azienda doc. 2 cit.);
2. un “magazzino” valutato in Euro 135.537,99 (cfr. pagg. 17-18 doc. 2 cit.) che può CP_2 utilizzare – corrispondendo a , annualmente, il prezzo della merce utilizzata, previo CP_1 inventario congiunto – oppure acquistare;
- di aver già pagato in data 28.2.24 € 40.000,00 a titolo di canone di locazione del 2024 e del 2025, come si evince dalla relativa distinta di bonifico (doc. 3), che ha regolarmen- CP_1 te fatturato in pari data (doc. 4), essendo interesse di questa accelerare il rilancio delle proprie attività non oggetto dell'affitto di ramo d'azienda, incassando quanto più possibile dalle opera- zioni intraprese;
- di aver interesse a ridurre il più possibile eventuali esposizioni future della società, anche al fine di migliorare il proprio “rating” societario;
- che, peraltro, qualora non fosse creditrice nei confronti di (vd. infra) per anticipi, quali ad CP_1 es. le spese per le manutenzioni straordinarie dei mezzi, le liquidazioni dei TFR ai dipendenti ecc. (i quali anticipi, per espressa previsione contrattuale di cui all'atto pubblico di affitto del ra- mo d'azienda, sono da compensarsi con i canoni fissi e variabili dell'affitto e con altre somme, quali ad es. quelle per il magazzino: cfr. doc. 2 artt. 7.5, 7.7, 8.2, 10.2), si sarebbe già provvedu- to anche al pagamento dell'annualità 2026;
- che non sussistono poi crediti di nei confronti nemmeno con riferimento CP_1 CP_2 alla “canone variabile”, che nell'atto pubblico è suddiviso in due diverse categorie e, più nello specifi- co, attiene alla percentuale del 3% degli appalti già aggiudicati a all'atto della sottoscrizione CP_1 dell'affitto del ramo d'azienda, nonché alla percentuale dell'1% per le nuove aggiudicazioni, per le quali risulterà aggiudicataria solo grazie all'utilizzo dei requisiti SOA di CP_2 CP_1
- che, per quanto attiene alla quota del 3%, nell'atto pubblico viene bene specificato che la suddetta quota è da applicare “sugli importi incassati e di propria competenza, non oggetto di subappalto”, previ- sione così inserita perché al momento della firma vi era in corso di aggiudicazione l'appalto denominato
”SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIABILITA' A SEGUITO DI INCIDENTI (…)
IN SITUAZIONI DI EMERGENZA. CIG: 99214786A6” per il quale non era stata precisata la quota di CP_1
appalto che era in “dubbio”, tanto che - come si evince dal doc.
7 - l'ATI è stato escluso dalle
[...] procedure di gara;
- di essere – in sintesi – creditrice di per l'importo di € 156.727,97 (somma TFR + CP_1 manutenzioni eseguite) che deve considerarsi compensato “oggi per allora”, come da atto pub- blico di affitto di ramo d'azienda registrato e iscritto in CCIAA, importo che subirà ulteriori incre- menti (in primis per la manutenzione), ed è dunque pienamente sufficiente a coprire tutti i cano- ni futuri, l'importo del magazzino e - visto l'esiguo importo del canone variabile (1% sulle aggiu- dicazioni ottenute usufruendo dei requisiti SOA di - anche eventuali canoni varia- CP_1 bili.
Si sono costituiti il creditore procedente e il suo procuratore antistatario avv. Boccia Pt_2 per contrastare l'avversa opposizione e chiederne il rigetto, documentando:
pagina 8 di 16 - che con atto di pignoramento presso terzi depositato innanzi all'intestato Tribunale (Sezione Esecuzio- ni Mobiliari) e debitamente notificato alla debitrice esecutata in data 13/03/2024 ed al terzo pignorato (odierna opponente) in data 08/03/2024, la società ha chiesto di procedere al pigno- Parte_2 ramento delle somme a qualsiasi titolo dovute dalla società (terzo pignorato) alla società CP_2
(debitrice esecutata), fino alla concorrenza del proprio credito di € 4.162,83, di cui all'atto di CP_1 precetto notificato in data 21/02/2024 ed in virtù del titolo esecutivo prodotto, oltre spese ed onorari di esecuzione;
- che in tale procedura esecutiva - n. 229/2024 R.G.E. - è intervenuto anche l'avv. Boccia con atto depositato in data 07/05/2024, chiedendo di essere ammesso - in qualità di creditore privilegiato - alla distribuzione delle somme ricavate dall'esecuzione intrapresa, fino alla concorrenza dell'importo di
€ 1.588,94, quale credito dovuto, in qualità di attributario, in virtù di quanto statuito nella sentenza n.437/2023 del Giudice di Pace di Vicenza, oltre alle competenze legali per la procedura esecutiva (cfr. Allegato 11);
- che l'atto di pignoramento presso terzi è stato ritualmente notificato alla società (ter- CP_2 zo pignorato) in data 08/03/2024, ma, ciò nonostante, la stessa non ha mai reso la propria dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. (cfr. Allegato 1);
- che la creditrice procedente, inoltre, nel rispetto di quanto statuito dal nuovo comma 5 dell'art. 543 c.p.c., ha ritualmente notificato a mezzo PEC in data 22/04/2024, sia alla debitrice esecutata che al terzo pignorato, l'avvenuta iscrizione a ruolo della presente procedura esecutiva, comunicando il numero di R.G.E. ed allegando la comunicazione della Cancelleria con la quale era stata indicata la prima udienza fissata per il giorno 26/06/2024 (cfr. Allegato 2 con ricevute PEC Allegato 2.1 e Allegato 2.2.);
- che all'udienza 26.6.24 l'adito G.E. Dott.ssa Ascenzi Maria Chiara, preso atto della mancata dichiara- zione del terzo pignorato e della sua assenza, ha rinviato l'udienza, ai sensi dell'art. 548 c.p.c., per il giorno 23/09/2024 (cfr. Allegato 3);
- che tale provvedimento di rinvio è stato ritualmente notificato a mezzo PEC in data 28/06/2024 alla società - come da ricevute di accettazione ed avvenuta consegna depositate telematica- CP_2 mente (cfr. Allegato 4 con ricevute PEC),
- che all'udienza 23/9/24 il G.E., vista la mancata dichiarazione del terzo pignorato ha CP_2 proceduto ai sensi dell'art. 548 c.p.c., assegnando al creditore procedente ed al sot- Parte_2 toscritto creditore intervenuto la somma di € 3.333,33 mensili dovuti dal terzo pignorato al CP_2 debitore, sino alla concorrenza dei crediti per i quali si procede pari ad € 4.162,83 + 1.588,94, oltre inte- ressi maturati e maturandi e oltre spese di procedura (cfr. Allegato 5);
- che L'adito G.E. è giunta a tale determinazione in considerazione del contratto di affitto di ramo di azienda - prodotto dalla creditrice procedente - stipulato tra la società debitrice ed il terzo CP_1 pignorato con atto per TA (Repertorio n.179.834 - Raccolta n. CP_2 Persona_1 35.935) del 03/08/2023 (cfr. art.
7 - Determinazione del corrispettivo), in virtù del quale l'AR ( corrisponde alla ED ( ) un canone di affitto annuo di € 40.000,00, me- CP_2 CP_1 diante il pagamento di 12 rate mensili (pari, per l'appunto, ad € 3.333,33 mensili);
- che Avverso la predetta ordinanza di assegnazione somme, notificata al terzo pignorato in data 23/09/2024 (cfr. Allegato 6) la società ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. CP_2 617 c.p.c. (cfr. Allegato 9), lamentando di non essere stata mai “notiziata” dell'udienza del 23/09/2024, a causa dell'asserita impossibilità di poter utilizzare i propri sistemi di posta ordinaria e certificata (PEC) per via di un blocco dei server aziendali e - di conseguenza - non aver potuto rendere la propria dichiara- zione. Pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della prefata ordinanza, ne ha chiesto, altre- sì, l'integrale annullamento, nonché la remissione nei termini per rendere la propria dichiarazione, anti- cipandone - in ogni caso e senza alcuna autorizzazione - il presunto contenuto negativo (a suo dire);
- che con provvedimento 29.11.24, il G.E. dott.ssa Maria Chiara Ascenzi - ritenendo non provata la circostanza esposta dalla odierna opponente - ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia ese- cutiva dell'ordinanza ex art. 533 c.p.c. del 23/09/2024, concedendo termine perentorio di trenta giorni per incardinare il giudizio di merito (cfr. Allegato 7);
pagina 9 di 16 Gli opposti hanno dedotto:
In via preliminare:
A) Inammissibilità della domanda - inapplicabilità dell'art. 548/3 cpc
- che l'art. 548 c.p.c. addossa al terzo pignorato un vero e proprio onere consistente nel comparire all'udienza fissata “ad hoc” ai sensi del richiamato articolo al fine di rendere la propria dichiarazione;
si tratta di un onere in quanto dalla sua violazione discende l'obbligo per il Giudice di reputare non conte- stato il credito pignorato (cd. ficta confessio);
- che, ai fini dell'operatività del meccanismo di “non contestazione” previsto dall'art. 548c.p.c., non è sufficiente che il terzo ometta di rendere la propria dichiarazione nonostante la sua convocazione ad un'apposita udienza successiva alla prima, ma è necessario anche che l'allegazione del creditore (nell'atto di pignoramento) consenta l'identificazione del credito pignorato (circostanza pacifica nella fattispecie in esame);
- che solo ricorrendo tali presupposti il credito va inteso come non contestato e il giudice dell'esecuzione deve procedere alla sua assegnazione, con provvedimento suscettibile di impugnazione (mediante opposizione ex art. 617 c.p.c.) da parte del terzo pignorato soltanto se sussistano le circostan- ze previste dal secondo comma del citato art. 548 - ovvero solo se il terzo pignorato “prova di non aver- ne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggio- re”;
- che tali circostanze, quindi, costituiscono il presupposto indefettibile per l'ammissibilità dell'opposizione stessa avverso l'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30090 del 26/10/2021);
- che pertanto, se il terzo non rende alcuna dichiarazione a seguito dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 548 c.p.c. il credito pignorato, come indicato dal creditore, si considera “non contestato ai fini del pro- cedimento in corso e dell'esecuzione forzata sul provvedimento di assegnazione”, a condizione però - come detto - che l'allegazione del creditore procedente consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore;
- che l'unico caso in cui NON opera la cd. ficta confessio si manifesta quando nell'atto di pignoramento manca la specificazione del credito. In merito, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.13478/2023, ha statuito che non è necessario che con la propria istanza il creditore indichi analiticamente il rapporto di cui si chiede l'accertamento, ma è sufficiente enunciare, quantomeno, la tipologia del rapporto stesso;
- che nel caso di specie, tale condizione è stata ampiamente rispettata dalla società Parte_2 avendo la stessa identificato con esattezza il credito di appartenenza del debitore esecutato producendo in giudizio il contratto di affitto di ramo di azienda stipulato in data 03/08/2023 tra la società debitrice ed il terzo pignorato dal quale emerge (cfr. Allegato 8 art.
7 - Determinazione CP_1 CP_2 del corrispettivo) che l'AR ( corrisponde alla ED ( ) un canone di CP_2 CP_1 affitto annuo di € 40.000,00, mediante il pagamento di 12 rate mensili (pari ad € 3.333,33 mensili), ra- gion per cui l'adito G.E. ha correttamente emesso ex art. 548 cpc e stante l'omessa dichiarazio- ne del terzo, l'ordinanza di assegnazione oggetto della presente opposizione (cfr. Allegato 5);
- che la presente opposizione è inammissibile per carenza dei requisiti richiesti dall'art. 548/3 cpc (Cass n. 30090/2021) non avendo il terzo pignorato dato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'udienza fissata ex art. 548 (del 23/09/2024) “per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”, come già accertato dal G.E. nella precedente fase sommaria con provvedimento del 29/11/2024 (cfr. Allegato 7);
A.
1 - Sulla denunciata presenza di un virus informatico - Regolarità della notifica del provvedi- mento di fissazione udienza ex art. 548 c.p.c.
- che l'atto di pignoramento presso terzi è stato regolarmente notificato alla odierna opponente in data 8.3.24 a mezzo UNEP del Tribunale di Fermo (doc 1) e, ciò nonostante, alcuna dichiara- zione è stata resa alla creditrice procedente nel termine di 10 giorni di cui all'art. 547 cpc;
- che in data 22.4.24 la debitrice esecutata hanno ricevuto la notifica dell'avviso CP_2 di iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, nel rispetto dell'art. 543/5 cpc, comunicando il pagina 10 di 16 numero di R.G.E. della procedura ed allegando la comunicazione della Cancelleria con la quale era stata indicata la prima udienza delle parti fissata per il giorno 26/06/2024 (doc 2), sicché contrariamente a quanto tenta di far trasparire dal proprio atto di opposizione, CP_2 era perfettamente a conoscenza della pendenza della procedura esecutiva 229/2024 R.G.E., nonché del giorno fissato per la prima udienza (26/06/2024) ed avrebbe potuto tranquillamente rendere la propria dichiarazione;
- che nell'ambito di applicazione dell'art. 548/3 cpc, essendo richiamate le ipotesi di nullità della notifica, trovano applicazione le regole generali in materia di nullità, sicché l'opposizione dovrà es- sere dichiarata inammissibile se la notifica abbia comunque consentito al terzo - come nel caso in esame
- di conoscere la pendenza del processo esecutivo e le conseguenze previste in caso di omessa dichiara- zione;
-che l'odierna attrice lamenta di non aver potuto rendere la propria dichiarazione ex art. 547 c.p.c. in quanto - a suo dire - non avrebbe avuto notizia dell'udienza del 23/09/2024 (fissata ai sensi dell'art. 548 c.p.c.) e ciò a causa di un virus che avrebbe determinato il blocco dei propri server aziendali e reso im- possibile - tra le altre cose - l'utilizzo dei sistemi di posta ordinaria e certificata (PEC) ed Al fine di rende- re credibile la propria ricostruzione, la produce in atti, anche in tale fase, una comunica- CP_2 zione (cfr. ALL G di controparte - Allegato 12), proveniente dalla società TB SO RL nella quale si legge che le problematiche che avrebbero interessato i server aziendali della tra cui la CP_2 possibilità di fruire della PEC, si sarebbero manifestate proprio nel periodo in cui la creditrice proceden- te ha perfezionato la notifica del provvedimento di fissazione udienza ex art. 548 c.p.c., la quale - con- trariamente a quanto ritenuto ex adverso - è da ritenersi perfettamente valida ed efficace, come certifi- cato dalla ricevuta di avvenuta consegna del relativo messaggio PEC (cfr. Allegato 4 - Ricevuta di avvenu- ta consegna);
- che la comunicazione prodotta dalla odierna opponente e redatta dalla società TB SO RL non ha e non può avere alcuna valenza probatoria, stante il contenuto - a dir poco incline e generico - della stessa. Dalla visura alla C.C.I.A.A. (cfr. Allegato 10) emerge, infatti, che tale ultima società non ha alcun requisito o abilitazione tale da poter certificare il malfunzionamento del sistema di posta elettronica cer- tifica - cui la odierna opponente è obbligata di munirsi per legge - la cui competenza è riservata solo ed esclusivamente al relativo Gestore Ministeriale;
- che, in altri termini, solo il Gestore della PEC, ricompreso nell'elenco dell' Controparte_6 (es. , , è in grado di poter certificare ufficialmente un eventuale malfun- CP_7 Controparte_8 zionamento della casella PEC dovuto ad un problema tecnico temporaneo e solo a tale certificazione può essere attribuita valenza probatoria in ambito giuridico, e ne deriva l'inammissibilità e/o irrilevanza della prova testimoniale articolata da controparte nel proprio atto introduttivo, in quanto - come detto -
l'eventuale presenza di un virus informatico nel sistema aziendale non giustifica la richiesta di rimessio- ne in termini ed al più, poteva essere dimostrata solo tramite un'apposita certificazione rilasciata dal ge- store della PEC;
- che La presenza di un virus informatico nel sistema configura semmai un'ipotesi di responsabilità del soggetto titolare della casella PEC e ciò in quanto risulterebbero violate le norme di autoresponsabilità previste in materia, tra cui, quella di dotarsi di un valido software antivirus;
- che Sul punto, la Corte di Cassazione, richiamando il principio secondo il quale “la notificazione esegui- ta via PEC si perfeziona per il destinatario al momento della generazione della ricevuta di avvenuta con- segna del messaggio”, ha determinato un filone giurisprudenziale molto rigoroso e sempre meno tolle- rante delle disattenzioni o superficialità nella gestione della posta elettronica certificata, reputando che rientri nella normale diligenza dell'interessato non solo l'adozione delle infrastrutture occorrenti per la corretta lettura dei messaggi, ma anche l'osservanza dei compiti di manutenzione, consistenti nella co- stante verifica della capienza della casella, della durata del rapporto di fornitura del servizio con il provi- der scelto e del funzionamento del sistema antivirus e antispam. La violazione di tali regole di autore- sponsabilità impedisce al soggetto di sollevare fondate censure in ordine alla validità ed efficacia delle notifiche telematiche a lui destinate (ex pluribus Cass. Civ. ord. 6 luglio 2016, n. 13817 - Trib. Milano, ord., 20 aprile 2016 - Cass. ord. n.22352/2015);
pagina 11 di 16 - che Cass n.13917/2016 ha ribadito che: “Ciascun imprenditore (individuale o collettivo), es- sendo tenuto per legge a dotarsi di un indirizzo PEC, ha l'onere di provvedere con idonei stru- menti e programmi alla diligente gestione e manutenzione della propria casella PEC, non po- tendo altrimenti censurare la validità ed efficacia delle notificazioni telematiche a lui destinate né invocare la cd. forza maggiore per chiedere fondatamente la rinnovazione delle medesime” ed ancora “… tale doverosa – e nient'affatto straordinaria - diligenza si estende all'utilizzo di dispo- sitivi di vigilanza e controllo ed all'adozione di misure anti-intrusione, nonché alla verifica dei messaggi in arrivo (ivi inclusi quelli smistati nella casella di posta indesiderata)”;
- che La ratio di tale principio - logica e del tutto condivisibile a questa difesa - è quella di evitare che chiunque possa richiedere - a propria convenienza - la rimessione in termini o la ripetizione di una notifi- ca, adducendo di non aver potuto leggere una notifica PEC a causa della presenza di un virus informatico nel proprio computer ed allegando, a sostegno di tale richiesta, una propria relazione di parte;
- che risulta oltremodo inverosimile anche solo ipotizzare che una società come la odierna opponente - operante nel settore delle opere pubbliche e manutenzioni stradali - abbia potuto subire una problema- tica del genere che, stando al tenore “catastrofico” della comunicazione prodotta, avrebbe quantomeno paralizzato la propria attività, lasciandola isolata dal resto del mondo, per un periodo di tempo così pro- lungato (ndr. fine giugno 2024 - metà settembre 2024);
- che Tra l'altro, pur volendo ritenere attendibile siffatta dichiarazione, dalla stessa, stante la sua estre- ma genericità in relazione alle cause, al tipo, al periodo ed agli effetti dei lamentati malfunzionamenti, non solo non è possibile evincere con certezza che la società opponente non abbia potuto avere cono- scenza della specifica notificazione avente ad oggetto il provvedimento di fissazione udienza ex art. 548 cpc, ma (e se pure così fosse), neanche è possibile ritenere dimostrato che tale impossibilità non sia sta- ta causata dalla inadeguatezza o dall'inefficienza del sistema informatico di cui è dotata;
- che A tal riguardo, la Suprema Corte - in un caso simile a quello di specie - ha affermato che “la parte non può invocare la rimessione nei termini allegando il malfunzionamento della rete informatica dello studio professionale, a causa di un virus informatico, che avrebbe criptato tutti i dati ed impedito l'accesso all'account di posta elettronica, non consentendo di visionare la notifica della sentenza impu- gnata, ben potendo il difensore effettuare le consultazioni tramite l'utilizzo di altro computer, non colle- gato alla rete informatica dello studio professionale.” (Cass. 19384/2023) ed ancora “Alla nozione di cau- sa non imputabile è estraneo, invece, il dedotto malfunzionamento della casella di posta elettrica certifi- cata, rientrante nella sfera di dominio dell'interessato ovvero della sua sfera di organizzazione professio- nale, sicché l'istante avrebbe potuto evitare di incorrere nella suddetta decadenza usando l'ordinaria di- ligenza v. Cass. n. 1393/2018, secondo cui affinché sia possibile concedere la rimessione in termini a cau- sa di problemi informatici relativi alla notificazione della sentenza tramite PEC, non è sufficiente presen- tare una generica documentazione di un tecnico privato che affermi la mera presenza di problemi di rice- zione” (Cass. 9065/2024);.
- che La società opponente, quindi, facendo ricorso alla normale diligenza, ben poteva accede- re con le proprie credenziali PEC in un altro computer - estraneo al sistema aziendale - e pren- dere visione e contezza delle notifiche a lei destinata, e l'infondatezza della motivazione addotta dalla società opponente è dimostrata anche dalla circostanza che, contrariamente a quanto lamentato anche nel presente giudizio di merito, il provvedimento di udienza fissato dall'adito G.E. ai sensi dell'art. 548 c.p.c. è stato regolarmente e validamente notificato a mezzo PEC in data 28/06/2024 ad essa oppo- nente, come da ricevuta di avvenuta consegna (cfr. Allegato 4).
- che, ai fini del corretto funzionamento della posta elettronica certificata, occorre tanto che il gestore del mittente, quanto quello del destinatario siano provvisti di un punto di accesso, di un punto di rice- zione e di un punto di consegna;
Il punto di accesso è il sistema che fornisce i servizi di accesso per l'invio e la lettura dei messaggi di posta elettronica certificata, nonché i servizi di identificazione ed ac- cesso dell'utente, di verifica della presenza di virus informatici all'interno del messaggio e di emissione della ricevuta di accettazione;
il punto di ricezione è il sistema che riceve il messaggio all'interno di un dominio di posta elettronica certificata, effettua controlli sulla provenienza e sulla correttezza del mes- saggio ed emette la ricevuta di presa in carico, imbusta eventuali messaggi errati in una “busta di ano-
pagina 12 di 16 malia” e verifica - anch'esso - la presenza di eventuali virus informatici all'interno dei messaggi;
il punto di consegna, infine, è il sistema che compie la consegna del messaggio nella cartella di posta elettronica certificata del titolare destinatario, verifica la provenienza e la correttezza del messaggio ed emette, a seconda dei casi, la ricevuta di avvenuta consegna (cd. RdAC) o l'avviso di mancata consegna;
- che, qualora nella fase di ricezione, il gestore PEC del destinatario evidenzi la presenza di un virus in- formatico nel messaggio di posta certificata, il sistema genera un avviso di rilevazione virus da restituire al gestore PEC del mittente;
- che, in tema perfezionamento delle notificazioni telematiche, la Suprema Corte di Cassazione, richia- mando un orientamento consolidato in materia, ha statuito che “il documento trasmesso per via telema- tica si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore” e che a norma dell'art. 6, comma 3, D.P.R. n.68/2005 (regole tecniche sulla PEC) “la ricevuta di avvenuta consegna for- nisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario” (tra le tante. Cass. n.14874/2021 - Cass. n.31045/2021 - Cass. n.15001/2021);
- che Ciò comporta che, se al mittente perviene una ricevuta di avvenuta consegna, il messaggio è stato inoppugnabilmente messo a disposizione del destinatario nella sua casella di posta e ciò indipendente- mente dall'effettiva lettura dello stesso (che a nulla rileva sotto il profilo giuridico);
- che Dal punto di vista tecnico, inoltre, va rimarcato l'onere e l'obbligo dell'impresa, che per legge è tenuta a munirsi di un indirizzo PEC, di manutenere correttamente e gestire con estrema attenzione il proprio account eventualmente anche delegando l'incombente a soggetti terzi, sostenendo (all'occor- renza) costi che sono da considerarsi pienamente inerenti all'attività d'impresa. Nel caso di specie, in considerazione del quadro normativo e giurisprudenziale che precede, non può che ritenersi valida ed efficace la notifica PEC del 28/06/2024 relativa al provvedimento di fissazione udienza ex art. 548 c.p.c., come si evince dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio che i produce anche in tale giudizio (cfr. Allegato 4);
- che, quindi, non può ritenersi assolto l'onere della prova incombente sulla società in CP_2 merito alla mancata conoscenza dell'udienza del 23/09/2024 (circostanza che, come chiarito, non può essere demandata a testimoni), determinando l'inammissibilità della domanda, non sussistendo i pre- supposti di cui all'art. 548, ult. co. c.p.c., ed in ogni caso l'infondatezza della stessa;
In via subordinata e salvo gravame:
B) Sulla dichiarazione resa arbitrariamente da essa opponente nella fase sommaria - Inammis- sibilità della domanda per nuovi motivi resi nel presente giudizio di merito - Mutatio libelli
- che nel corso della prima fase “sommaria”, attinente la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, la società - bypassando la decisione del G.E. in merito alla richiesta di rimessio- CP_2 ne in termini per rendere la propria dichiarazione - ne ha comunque arbitrariamente anticipato il conte- nuto, a suo dire negativo;
- che l'opposizione all'esecuzione ex art. 617 c.p.c. promossa da avverso CP_2 l'ordinanza di assegnazione somme è caratterizzata da una struttura bifasica – fase cautelare e fase di merito – aventi identico tema decidendum, ovvero oggetto del contendere, e non posso- no essere introdotte nuove questioni né si può modificare il thema decidendum, trattandosi di inammissibile mutatio libelli, rispetto alla quale gli opposti dichiarano di non accettare il contrad- dittorio;
- che nella fase cautelare la società opponente, nel riportarsi arbitrariamente ad altra dichiara- zione resa in una antecedente procedura esecutiva - anch'essa pendente innanzi il Tribunale di Fermo (R.G.E. 213/2024) - ha dato atto di “di avere già corrisposto, in anticipo (quando poi contrat- tualmente è previsto il pagamento di un canone mensile posticipato), in data 28.02.2024 il canone di lo- cazione sino alla mensilità di dicembre 2025 del contratto di affitto di ramo d'azienda del 03.08.2023, mediante bonifico bancario;
e saldando, quindi, in anticipo, tutti gli importi sino alla prima scadenza utile per il rinnovo o la disdetta del medesimo contratto” (cfr. ALL H di controparte - Allegato 13) mentre pagina 13 di 16 nella presente fase di merito aggiunge di non essere debitrice nei confronti della debitrice ese- cutata, non solo per il pagamento di € 40.000,00, effettuato con bonifico 28.2.24, a titolo di ca- none fisso di locazione “del 2024 e 2025” (cfr. pag. 9 atto di citazione), ma anche per una serie di compensazioni intercorse tra le stesse parti e di essere ad oggi creditrice della esecutata;
- che Tale variazione solleva interrogativi sulla credibilità delle circostanze rappresentate ex adverso, a maggior ragione che contrattualmente - tra la e la - è previsto il pagamento di un ca- CP_2 CP_1 none mensile posticipato (fine mese);
- che, in ossequio ai principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non è consentito al giudice del merito di una opposizione esecutiva (sia che si tratti di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) accogliere l'opposizione stessa sulla base di una ragione diversa da quelle poste dall'opponente alla base dell'originario ricorso al giudice dell'esecuzione, così come non è ammissibile la proposizione di nuovi motivi di opposizione in corso di causa, neanche laddove si tratti della radicale nullità o inesistenza del titolo esecutivo e, finanche, della sopravvenuta caducazione dello stesso (cfr., in proposito, ex multis: Corte di cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18761 del 07/08/2013, Rv. 627504 – 01; Corte di cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/07/2011, Rv. 618875 – 01; il principio è stato di re- cente ribadito dalle Sezioni Unite: Corte di cassazione, Sez. Un., Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 – 01).
In via ancora più subordinata e salvo gravame:
C) Accertamento dell'obbligo del terzo e della sussistenza del credito assegnato - Violazione vincolo di indisponibilità ex art. 546 c.p.c.
- che, in via ancora subordinata e fermo restante quanto già eccepito, dalla ricostruzione effet- tuata dalla società opponente, il giudizio relativo alla sussistenza del credito assegnato non può che essere positivo;
- che il contratto di affitto di ramo di azienda stipulato tra debitrice esecutata e terzo pignorato, ha una durata stabilita in 5 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione (03/08/2023) e fino al 5 dicembre 2028 (cfr. Allegato 8 - Art. 6) Durata); che la quota fissa di canone di affitto è pattuita in € 40.000,00 (quarantamila/00) annui, da corrispondersi in 12 (dodici) rate mensili (€ 3.333,33) (cfr. Allegato 8 Art. 7.2), per un totale quindi pari a complessivi € 213.333,32 (€ 13.333,32 pe- riodo settembre - dicembre 2023 + € 200.000,00 periodo gennaio 2024 - dicembre 2028);
- che le parti hanno pattuito di aver tenuto conto, nella determinazione del canone di affitto, della con- sistenza del magazzino, valutato per un importo complessivo di € 135.537,99. In riferimento a detto ma- gazzino, le parti hanno poi convenuto, all'art. 7.4, che verrà effettuato un inventario annuale e, secondo l'utilizzo dello stesso, si procederà alla contabilizzazione di quanto utilizzato. Ciò fino all'esaurimento del magazzino;
- che non è dato comprendere, quindi, secondo quale criterio la rifacendosi alla dichiara- CP_2 zione ex art. 547 c.p.c. resa in altra procedura esecutiva (R.G.E. 219/2024 Tribunale di Fermo), abbia di- chiarato “di non essere allo stato debitrice, nei confronti di di alcuna somma e di alcuna cosa CP_1 e/o prestazione……di avere già corrisposto, in anticipo, in data 28.02.2024 il canone di locazione sino alla mensilità di dicembre 2025 del contratto di affitto di ramo d'azienda del 03.08.2023, mediante bonifico bancario;
e saldando, quindi, in anticipo, tutti gli importi sino alla prima scadenza utile per il rinnovo o la disdetta del medesimo contratto” (cfr. ALL H di controparte), a fronte di una scadenza utile per il rin- novo o disdetta del contratto pattuita tra le parti fino al giorno 5 dicembre 2028 e non certamen- te a dicembre 2025;
- che con il richiamato contratto di affitto di ramo di azienda le parti hanno convenuto il diritto dell'AR di compensare il pagamento dei canoni di affitto, con qualsiasi credito liquido ed esigibile o futuro alla stessa spettante nei confronti della ED (cfr. Art.
7.5 Allegato 8); tuttavia è altret- tanto vero che l'odierna opponente, a seguito di verbale di ricognizione del 30/09/2024, formalizzato quindi successivamente alla notifica del pignoramento presso terzi ed a distanza di una settimana dalla notifica dell'impugnata ordinanza di assegnazione ex art. 543 c.p.c., è incorsa nella violazione degli ob- blighi previsti dall'art. 546 c.p.c.. operando artatamente ed illegittimamente una compensazione per €
pagina 14 di 16 94.840,78 tra le spese sostenute dalla in favore della debitrice esecutata ed i canoni dovuti CP_2 alla società per le annualità 2026 e 2027 di cui al contratto di affitto di ramo di azienda (cfr. CP_1 all. doc. 11 di controparte);
- che l'art. 546 cpc - rubricato “obblighi del terzo” - statuisce che “dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro”.
- che il pignoramento presso terzi che ha originato l'ordinanza oggetto di impugnazione è stato rego- larmente notificato alla in data 08/03/2024 a mezzo UNEP del Tribunale di Fermo (cfr. Al- CP_2 legato 1); da quel giorno, quindi, la società opponente era assoggettata agli obblighi di custodia previsti dall'art. 546 c.p.c., con la conseguenza che qualora avesse reso una dichiarazione mendace o effettuato un pagamento in favore del debitore esecutato in violazione degli obblighi di cui al richiamato articolo, avrebbe - così facendo - commesso un illecito aquiliano ai sensi dell'art. 2043 c.c., per il quale sarebbe tenuto a risarcire i danni cagionati al creditore pignorante (Cass. n.6843/2015).
- che nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, il vincolo di indisponibilità si produce ex art. 546 c.p.c., con la notificazione dell'atto di pignoramento e genera l'inopponibilità, rispetto al creditore pignorante, di qualsiasi fatto sopravvenuto a detta notificazione, che determini l'estinzione totale o parziale del credito, sicché l'esecuzione deve proseguire, procedendosi all'assegnazione delle somme oggetto dell'impugnata ordinanza, con la conseguenza che il ter- zo pignorato dovrà effettuare il pagamento assegnatario (cfr. Cass. n.12602/2007);
- che la ratio di tale principio di diritto va individuata nell'art. 2917 cc, ai sensi del quale l'estinzione del credito pignorato per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell'esecuzione, norma che non si riferisce soltanto ai fatti volontari (quali il pagamento, la no- vazione, la rimessione), ma a qualunque causa estintiva si sia verificata, in quanto, come detto, il pignoramento comporta l'indisponibilità del credito pignorato, che resta, pertanto, insensibile a tutte le posteriori cause di estinzione, ivi compresa la compensazione per effetto della coesi- stenza di reciproci crediti e debiti verificatasi dopo il pignoramento (Cass. 10683/2014), deri- vandone quindi l'indisponibilità delle somme dovute dal terzo pignorato al debitore e la necessa- ria conseguente dichiarazione di inefficacia dei fatti estintivi sorti successivamente a quella da- ta, che si producono fin dalla notifica del pignoramento ex art. 543 cpc (Cass. 5529/2011);
- che pertanto, in via ancora più subordinata, chiedono che venga accertata la sussistenza del credito assegnato con l'impugnata ordinanza ed il relativo obbligo del terzo.
Si è infine costituita , per dare atto di non avere ragioni creditorie nei confronti della CP_1 terza pignorata - né a titolo di 'canone fisso, né a titolo di 'canone variabile', né per CP_2 'magazzino' né ad altro titolo, come ampiamente argomentato e documentato da stessa CP_2 nei propri atti e documenti, che conferma, e come da pattuizioni intervenute tra e CP_1 CP_9[...
nel predetto contratto (doc. 2 ), ivi incluse tutte le modalità di esecuzione di tale CP_2 contratto nonché le compensazioni contrattuali ivi stabilite tra le parti, e dunque attuate, le quali sono per l'appunto opponibili al pignoramento promosso da , in quanto il contratto di Pt_2 affitto di ramo d'azienda e le relative pattuizioni sono antecedenti e pertanto immuni a tale pi- gnoramento – ed aderire alle difese ed alle domande dell'opponente.
Con decreto ex art. 171 bis cpc emesso in data 14.3.25 il GI designato dr.ssa Rocchi ha delega- to a questo got trattazione e decisone della causa, ed alla udienza di prima comparizione delle parti 8.5.25 la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria orale, è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note conclusive e note spese.
* L'opposizione proposta ex artt. 617 e 548/3 cpc è inammissibile, per l'insussistenza di ciascuno pagina 15 di 16 dei presupposti (incolpevole omissione della dichiarazione di quantità, caso fortuito o forza maggiore).
Come già osservato dalla difesa degli opposti, ben avrebbe potuto avvalersi del termi- CP_2 ne di 10 giorni fissatole dall'art. 547 cpc, risultando esserle stato regolarmente notificato l'atto di pignoramento presso terzi in data 8.3.24 a mezzo UNEP del Tribunale di Fermo (doc 1 degli opposti) e risultando, peraltro, aver predisposto (v. all.to H dell'opponente) analoga CP_2 dichiarazione per altra procedura esecutiva presso terzi (atto di pignoramento presso terzi noti- ficatole in data 8.3.24 ad istanza di spedita al procuratore del procedente con Parte_5 pec 25.6.24.
Resta così confermato documentalmente dalla stessa opponente che il dedotto virus non ha impedito a di spedire in data 25.6.24 una pec al procuratore costituito di altro proce- CP_2 dente e che, quindi, il suo servizio di posta elettronica certificata era funzionante.
Le spese devono seguire la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore dell'avv. Boccia, dichiaratosene antistatario.
Nel rapporto processuale con il debitore esecutato le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispo- ne:
1) dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta da in pers. leg. CP_2 rappr.te p.t.;
2) condanna la parte opponente a rimborsare le spese di lite degli opposti, che si liquidano in favore dell'avv. Boccia, dichiaratosene antistatario, in € 5.077,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti;
3) dichiara integralmente compensate le spese fra l'opponente ed il debitore esecutato.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 13,54 non pre- senti le parti nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 20/06/2025
Il got avv. AU DA
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