Articolo 1 della Legge 5 gennaio 1955, n. 10
Articolo 2
Versione
10 febbraio 1955
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di 700 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1953-54 per provvedere alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita' naturali, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389 , convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833 e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 .
Entrata in vigore il 10 febbraio 1955