Versione
10 febbraio 1955
10 febbraio 1955
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di 700 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1953-54 per provvedere alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita' naturali, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389 , convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833 e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 .
E' autorizzata la spesa di 700 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1953-54 per provvedere alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita' naturali, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389 , convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833 e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 .