TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 828/2021
Il giorno 23/01/2025, nella causa iscritta al n RG 828 /2021
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 828/2021 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Roma alla Parte_1 C.F._1
Piazza Melozzo da Forlì n.9, con l'avv. AZZARITO FRANCESCO ), dal C.F._2 quale rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE contro
), elettivamente domiciliato in Viale Somalia n. 289 CP_1 C.F._3
00199 Roma con l'avv. AGRESTI SILVIO ) dal quale rappresentato e difeso C.F._4 giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
CONVENUTO-OPPOSTO
), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._5
PIAZZA MELOZZO DA FORLI', 9 00196 ROMA con l'avv. AZZARITO FRANCESCO, dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 di 6 1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo immediatamente Parte_1 esecutivo n. 1291/2020, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 21.12.2020, con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 8.000,00, oltre interessi e spese CP_1 del procedimento monitorio, in virtù dell'assegno bancario n. 5043662461-06 del 7.8.2020 tratto su
Ubi Banca quale adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione relativo all'immobile in Fregene, via Sestri Levante n. 133, stipulato dal figlio dell'opponente P_
.
[...]
A sostegno dell'opposizione, ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Civitavecchia in virtù della clausola di deroga stabilita all'art. 8 del contratto di locazione;
nel merito, ha esposto che l'assegno in questione è stato rilasciato, privo di data, a garanzia del pagamento dei canoni di locazione dall'8 maggio 2020 al 30 luglio 2020, che è stato adempiuto;
l'odierna convenuta- opposta avrebbe poi arbitrariamente imputato l'assegno a garanzia delle obbligazioni relative ad altro contratto di locazione, avente ad oggetto lo stesso immobile per il periodo dal 1° agosto 2020 al 27 settembre 2020; ha quindi eccepito la nullità dell'assegno in bianco per contrasto con norme imperative.
Si è costituita eccependo in via preliminare l'irritualità della opposizione CP_1 proposta con citazione anziché con ricorso ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c. e contestando nel merito l'avversa ricostruzione dei fatti;
in particolare, ha esposto che l'assegno de quo è stato emesso a garanzia delle obbligazioni nascenti dal primo contratto di locazione, solo formalmente intestato ad in quanto in realtà l'immobile è stato goduto per tutto il periodo da Parte_1 [...]
; alla scadenza, le parti hanno concordato una proroga della durata della locazione, Controparte_2 imputando l'assegno a garanzia delle relative obbligazioni, che sono rimaste inadempiute sia per quanto riguarda il canone di € 7.500,00 pattuito per il secondo periodo, sia per quanto riguarda le spese relative ai consumi di acqua, gas ed elettricità, sia infine in virtù dei danni arrecati all'immobile, stante il mancato pagamento del deposito cauzionale previsto in contratto per € 2.000,00; infine, la convenuta-opposta ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa Controparte_2 quale condebitore in solido delle obbligazioni nascenti dal contratto di locazione.
Autorizzata la chiamata, si è costituito , sostenendo di aver locato Controparte_2
l'immobile dal 1° agosto con nuovo ed autonomo contratto e di aver dovuto rilasciare l'immobile dopo solo una settimana dall'inizio della locazione;
avendo versato al momento della sottoscrizione il complessivo importo di € 2.500,00 (€ 500,00 quale anticipo ed € 2.000,00 quale deposito cauzionale) ha ritenuto che tale somma fosse satisfattiva;
ha quindi eccepito la propria carenza di legittimazione
3 di 6 passiva, svolgendo domanda subordinata riconvenzionale di risarcimento danni per la complessiva somma di € 8.850,00.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'espletamento di prove orali;
all'esito, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. L'opposizione è inammissibile.
Invero, vertendosi pacificamente in materia di locazioni, il rito applicabile è quello previsto dagli artt. 447 bis e 414 e seguenti c.p.c., per cui l'opposizione doveva essere proposta a mezzo di ricorso depositato in Cancelleria entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, a partire dalla sentenza emessa a
Sezioni Unite n. 2714 del 14/03/1991, l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447 bis c.p.c., deve ritenersi tempestiva anche se erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, qualora entro il termine previsto dall'art. 641 c.p.c. avvenga l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria dell'atto di citazione o di una copia di esso (cd. velina) purché, in quest'ultimo caso, segua poi il deposito dell'originale dell'atto (cfr. da ultimo Cass. civ. n. 21671 del 19/09/2017).
Orbene, nel caso di specie, se il decreto ingiuntivo risulta notificato in data 25.1.2021 (come sostenuto dalla stessa opponente in citazione), l'opposizione è stata erroneamente proposta con atto di citazione, il quale è stato depositato in Cancelleria solo in data 9.3.2021, pertanto tardivamente rispetto allo scadere del termine ex art. 641 c.p.c. tra la notifica del decreto ingiuntivo e il deposito dell'atto di opposizione (che ricadeva in data 8.3.2021).
In tale contesto, l'opposizione de quo non può neppure essere esaminata ai sensi dell'art 650
c.p.c..
Di fatto tale normativa disciplina e riconosce le ipotesi di opposizione tardiva solo nei casi in cui l'intimato non abbia avuto conoscenza tempestiva del decreto ingiuntivo per l'irregolarità della notifica, per caso fortuito o forza maggiore;
ipotesi che, nel caso di specie, non ricorrono né sono stati comprovati o comunque dedotti da parte opponente.
Ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione promossa dalla parte opponente, per tardività dell'opposizione poiché spirato i termini di cui all'art. 647 c.p.c. con conseguente conferma del decreto opposto.
4 di 6 3. La domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta-opposta nei confronti del terzo chiamato è inammissibile.
Invero, secondo un consolidato principio giurisprudenziale, nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale (cfr. tra le tante Cass. civ. n. 16564 del 22/06/2018 e Cass. civ. n. 5415 del
25/02/2019; in tal senso si v. Cass. civ. n. 27124 del 25/10/2018: “La domanda di arricchimento senza causa è inammissibile, ove proposta dall'opposto nel giudizio incardinato ai sensi dell'art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo dallo stesso conseguito per il pagamento di prestazioni professionali, non potendo egli far valere in tale sede domande nuove, rispetto a quella di adempimento contrattuale posta alla base della richiesta di provvedimento monitorio, salvo quelle conseguenti alla domande ed alle eccezioni in senso stretto proposte dall'opponente, determinanti un ampliamento dell'originario "thema decidendum" fissato dal ricorso ex art. 633 c.p.c.”).
Nel caso di specie, l'atto di opposizione non contiene alcun ampliamento del thema decidendum fissato dal ricorso monitorio, né risultano proposte dall'opponente domande o eccezioni riconvenzionali.
Inoltre, l'obbligazione dedotta a fondamento della domanda nei confronti di P_
trova la propria fonte nel medesimo rapporto di locazione posto a fondamento del
[...] ricorso per decreto ingiuntivo e, pertanto, il terzo chiamato ben avrebbe potuto essere destinatario della pretesa monitoria sin dalla proposizione del ricorso, senza che l'esigenza di estensione del contraddittorio sia effettivamente derivata dalle difese dell'opponente.
La domanda riconvenzionale nei confronti di deve quindi essere Controparte_2 dichiarata inammissibile.
La domanda riconvenzionale svolta da quest'ultimo in via subordinata nei confronti della convenuta-opposta resta invece assorbita.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del
5 di 6 d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1291/2020, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 21.12.2020, così decide:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta-opposta;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta-opposta, che liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- condanna la convenuta-opposta al pagamento delle spese di lite in favore del terzo chiamato, che liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
6 di 6