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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/05/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G.1014 / 2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2022 / 1014 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 20 maggio 2025, alle ore 9:25, innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per l'avv. TRIBULATO FILADELFO , oggi sostituito dall'avv. VITO Parte_1
COSENTINO Per l'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO , oggi sostituito dall'avv. DE LUCA CP_1
CRISTINA
I difensori delle parti chiedono concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere alla luce dell'avvenuto pagamento della sanzione come rideterminata dall' , con compensazione CP_1 delle spese di lite.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.1014 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 20/05/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1014 /2022 tra
(C.F. ) in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della società (C.F. ) , Parte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in LENTINO Cortile Tribulato n. 14 , presso lo studio dell'avv.
TRIBULATO FILADELFO e TRIBULATO ANTONINO, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F.: ; Controparte_2 P.IVA_2
P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso P.IVA_3 dall'Avv. Manlio GALEANO e dall'Avv. Lucio Cornelio VIGILANTI, giusta procura generale del
21 luglio 2015 (rep. n. 80974) per Notar di Roma, elettivamente domiciliato in Persona_1
Siracusa al n. 90 di Corso Gelone presso l'Ufficio Legale della Direzione provinciale;
CP_1
-resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.4.2022 in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della società “ proponeva opposizione avverso Parte_2
l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000258287 e l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000254856, con le quali veniva intimato agli opponenti di pagare le sanzioni amministrative nella misura specificata in ricorso per omesso versamento delle ritenute previdenziali per le annualità 2014 e 2015. A
2 fondamento del ricorso deduceva l'insussistenza del credito in considerazione del diritto degli opponenti di usufruire dei benefici derivanti dalla definizione agevolata e contestava, in ogni caso, la quantificazione delle somme dovute.
L' , resistendo al ricorso, ne chiedeva il rigetto. CP_1
Con note depositate in data 10.5.2024 l' produceva i provvedimenti di rideterminazione delle CP_1
sanzioni ex art. 23, comma 1, D.L. 04.05.2023, n.48 convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio
2023 n. 85 e con note del 16.3.2025 documentava che il procedimento amministrativo veniva definito con l'annullamento delle ordinanze ingiunzione n. OI-00254856 e n. OI-000281647 oggetto del presente giudizio di opposizione.
All'odierna udienza le parti, dato atto dell'avvenuto pagamento da parte opponente delle sanzioni come rideterminate dall' , chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere CP_1
con compensazione delle spese di lite.
All'esito dell'udienza odierna la causa, previa discussione orale, viene decisa mediante lettura della presente sentenza.
Preliminarmente, va osservato che per costante giurisprudenza, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice (cfr. ex multis, Cass. 1950/2003;
Cass. 11931/2006; Cass 16150/2010).
Ebbene, nel caso di specie, le concordi conclusioni delle parti in ordine alla cessazione della materia del contendere per essere stato interamente pagato dalle opponenti l'importo dovuto a titolo di sanzioni (come rideterminate dall' ) non può che condurre alla consequenziale declaratoria. CP_1
Quanto alle spese di lite, avendo le parti chiesto concordemente di disporne la compensazione integrale, non può che provvedersi in senso conforme.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 1014/2022 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Siracusa, 20/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2022 / 1014 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 20 maggio 2025, alle ore 9:25, innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per l'avv. TRIBULATO FILADELFO , oggi sostituito dall'avv. VITO Parte_1
COSENTINO Per l'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO , oggi sostituito dall'avv. DE LUCA CP_1
CRISTINA
I difensori delle parti chiedono concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere alla luce dell'avvenuto pagamento della sanzione come rideterminata dall' , con compensazione CP_1 delle spese di lite.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.1014 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 20/05/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1014 /2022 tra
(C.F. ) in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della società (C.F. ) , Parte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in LENTINO Cortile Tribulato n. 14 , presso lo studio dell'avv.
TRIBULATO FILADELFO e TRIBULATO ANTONINO, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F.: ; Controparte_2 P.IVA_2
P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso P.IVA_3 dall'Avv. Manlio GALEANO e dall'Avv. Lucio Cornelio VIGILANTI, giusta procura generale del
21 luglio 2015 (rep. n. 80974) per Notar di Roma, elettivamente domiciliato in Persona_1
Siracusa al n. 90 di Corso Gelone presso l'Ufficio Legale della Direzione provinciale;
CP_1
-resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.4.2022 in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della società “ proponeva opposizione avverso Parte_2
l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000258287 e l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000254856, con le quali veniva intimato agli opponenti di pagare le sanzioni amministrative nella misura specificata in ricorso per omesso versamento delle ritenute previdenziali per le annualità 2014 e 2015. A
2 fondamento del ricorso deduceva l'insussistenza del credito in considerazione del diritto degli opponenti di usufruire dei benefici derivanti dalla definizione agevolata e contestava, in ogni caso, la quantificazione delle somme dovute.
L' , resistendo al ricorso, ne chiedeva il rigetto. CP_1
Con note depositate in data 10.5.2024 l' produceva i provvedimenti di rideterminazione delle CP_1
sanzioni ex art. 23, comma 1, D.L. 04.05.2023, n.48 convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio
2023 n. 85 e con note del 16.3.2025 documentava che il procedimento amministrativo veniva definito con l'annullamento delle ordinanze ingiunzione n. OI-00254856 e n. OI-000281647 oggetto del presente giudizio di opposizione.
All'odierna udienza le parti, dato atto dell'avvenuto pagamento da parte opponente delle sanzioni come rideterminate dall' , chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere CP_1
con compensazione delle spese di lite.
All'esito dell'udienza odierna la causa, previa discussione orale, viene decisa mediante lettura della presente sentenza.
Preliminarmente, va osservato che per costante giurisprudenza, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice (cfr. ex multis, Cass. 1950/2003;
Cass. 11931/2006; Cass 16150/2010).
Ebbene, nel caso di specie, le concordi conclusioni delle parti in ordine alla cessazione della materia del contendere per essere stato interamente pagato dalle opponenti l'importo dovuto a titolo di sanzioni (come rideterminate dall' ) non può che condurre alla consequenziale declaratoria. CP_1
Quanto alle spese di lite, avendo le parti chiesto concordemente di disporne la compensazione integrale, non può che provvedersi in senso conforme.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 1014/2022 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Siracusa, 20/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
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