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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr. Gennaro Iacone Presidente dr. Maria Chiodi Consigliere dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'1.04.2025
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 880/2024 Ruolo generale Lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. G. Marone Parte_1
APPELLANTE
E
– in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore - , in persona del Direttore Generale p.t. Controparte_2
APPELLATI CONTUMACI
In fatto e diritto
Con ricorso depositato davanti al Tribunale di Napoli Nord l'odierna parte appellante, premesso di essere docente a tempo determinato con supplenze annuali, lamentava la mancata erogazione in suo favore della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 e del relativo DPCM, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente); la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva
1999/70, degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. e degli artt. 3,35 e 97 Cost.
Ebbene, il docente domandava la condanna dell'amministrazioni a corrispondere la "Carta Elettronica del Docente" per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021;
2021/2022, 2022/2023, disapplicando il D.P.C.M. del 2016 che escludeva i precari da tale elargizione, con condanna dell'Amministrazione al pagamento della somma di euro 3500,00.
Il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda.
In particolare, pur dando atto della sussistenza del diritto dei docenti precari ad ottenere il medesimo sostegno alla formazione, con sentenza n. 4391/2023 depositata in data 24 ottobre 2023, il Giudice di prime cure affermava che «non appare tuttavia fondata la domanda di condanna al pagamento dell'equivalente valore economico della carta, così come formulata dalla parte ricorrente nelle conclusioni. La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma – come dedotto dalla stessa ricorrente- la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.
Del resto, è testualmente previsto dalla normativa regolamentare che l'utilizzo della Carta del docente è subordinato all'attivazione di credenziali elettroniche e alla generazione di un bonus utilizzabile per l'acquisto di prodotti specifici e spendibile a decorrere dall'anno scolastico di riferimento. Si tratta di somme vincolate e non cumulabili, di limitato utilizzo nel tempo dal momento che è possibile accumulare il credito della carta del docente esclusivamente per due anni, trascorsi
i quali il bonus viene automaticamente azzerato. Inoltre, per ogni acquisto è necessario generare un buono virtuale da presentare agli esercenti autorizzati, che consente di esercitare una forma di controllo sulle spese effettuate da ciascun beneficiario. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata, in quanto la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non appare suscettibile di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario. La condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente, laddove accolta non realizzerebbe nei confronti dei docenti a termine un trattamento corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo. La soluzione proposta dalla ricorrente, difatti, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi, realizzando in questo caso una forma di discriminazione alla “rovescia” (…).
Avverso la sentenza in oggetto ha proposto appello il ricorrente chiedendo il riconoscimento del bonus lamentando una erronea valutazione del petitum della causa da parte del giudice di prime cure.
Le Amministrazioni, cui il ricorso è stato notificato telematicamente, non si sono costituite in giudizio, sì rimanendo contumaci.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo con contestuale motivazione.
******
Nel primo grado del Giudizio, è stato sostanzialmente evidenziato come la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21) abbia deciso che la normativa nazionale, che riserva ai soli docenti a tempo indeterminato un vantaggio finanziario di
500 euro all'anno per la formazione continua, attraverso la "Carta del docente", viola il principio di non discriminazione stabilito nell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro richiede, infatti, che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che la disparità di trattamento sia giustificata da ragioni oggettive.
La mera natura temporanea del rapporto di lavoro non può costituire di per sé una ragione oggettiva per giustificare una differenza di trattamento. Il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842 del 18.3.2022) ha poi annullato un decreto che escludeva i docenti a tempo determinato dal beneficio della Carta del docente, sottolineando che la disciplina prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Categoria deve essere letta in modo complementare rispetto alla legge nazionale sulla formazione dei docenti e che la Carta del docente dovrebbe essere destinata anche ai docenti a tempo determinato.
Tale orientamento è stato da ultimo ribadito dalla Cassazione civile nella sentenza n. 29961/2023 secondo cui “ La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, secondo circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
Nonostante il riconoscimento del principio di diritto su indicato il giudice di prime cure ha respinto la domanda ritenendo di non poter addivenire ad una condanna al pagamento di una somma pari al valore della Carta Docenti per gli anni di cui è causa.
La Corte, pur condividendo tale statuizione, ritiene non di meno possibile, nel caso in esame, una condanna di adempimento in forma specifica.
Innanzi tutto preme rimarcare che il petitum sostanziale formulato vada necessariamente definito sulla base della complessiva valutazione dell'atto introduttivo individuando il bene della vita di cui si chiede tutela sulla base di una lettura non meramente formalistica.
Ed infatti costituisce ius receptum che «la qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice di merito sulla base dei fatti dedotti dall'attore. E' stato infatti ripetutamente affermato che il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurandola ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale» (cfr. Cass. civ.,
Sez. II, 2 maggio 2023 n. 13920; Sez. VI, 7 gennaio 2016 n. 118; Sez. III, 12 dicembre 2014 n. 26159;
Sez. I, 14 novembre 2011 n. 23794).
Orbene da una lettura complessiva dell'atto introduttivo del giudizio emerge che l'odierno appellante aveva inteso contestare l'inadempimento contrattuale dell'obbligo, incombente sull'Amministrazione scolastica quale parte datoriale, di sostenere la formazione professionale del personale docente in attuazione delle prescrizioni introdotte dalla disciplina pattizia e dell'art. 1, co.
121 della L.13 luglio 2015 n. 107 norma sottoposta tuttavia ad una interpretazione costituzionalmente orientata nonché conforme ai principi euro-unitari, con conseguente disapplicazione dei provvedimenti che circoscrivono l'accesso al beneficio della cd. Carta Docenti soltanto in favore dei dipendenti di ruolo.
L'azione proposta va qualificata come un'azione di adempimento ed era indubbiamente volta ad ottenere l'accertamento del diritto a percepire l'importo aggiuntivo in parola e, per l'effetto, la conseguente condanna del resistente a riconoscere tale beneficio per ciascuna annualità CP_1
spettante, evidentemente con le modalità precipue previste dalla cornice amministrativa che, in relazione a tale aspetto, non è stata oggetto di specifica contestazione dal resistente.
Al riguardo, infatti, veniva utilizzato il lemma “erogazione” (come formalmente indicato nelle conclusioni), che richiama un concetto più ampio siccome connesso alla fornitura (id est, quale messa a disposizione) di beni e/o attività rispetto ai termini di significato più circoscritto erroneamente evocati nella sentenza gravata.
Del resto, vale sottolineare che, in senso contrario alla ricostruzione del petitum sostanziale operata dal Giudice di prime cure, nell'introdurre i motivi di ricorso veniva testualmente affermato che «la ricorrente intende adire codesto on.le Tribunale onde ottenere il riconoscimento e l'attribuzione della Carta in relazione agli anni di servizio pre-ruolo svolti» (pag. 6): la locuzione “attribuzione”, invero, è idonea a sgombrare il campo da qualsiasi equivoco di sorta, ed è pertanto idonea a riconoscere la elargizione del bonus per tutti gli anni scolastici di cui è causa.
La domanda va, indi, accolta nei termini che precedono.
In ordine alle spese di lite si osserva quanto segue.
L'art. 92 comma 2 CPC stabilisce che “se vi è soccombenza reciproca o concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”. Irrilevante è la modifica normativa introdotta dall'art. 13 comma 2 del D.L. 132/2014 (conv. in legge
162/2014) siccome dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n.77/2018 della Corte
Costituzionale.
Ciò premesso ritiene il Collegio che nel caso in esame sia giusta la compensazione delle spese di lite se sol si consideri che all'epoca della proposizione del ricorso giudiziario il riconoscimento del diritto di cui è causa non era affatto pacifica nel diritto interno.
Invero solo con la pronuncia della Corte di Cassazione cit. è stato riconosciuto – in sede di legittimità
– il diritto dei docenti precari al riconoscimento del bonus di cui è causa
Si consideri poi che nel caso in esame si è di fronte ad un accoglimento parziale essendo inaccoglibile la domanda principale diretta ad ottenere il pagamento di una somma di danaro.
Le spese del doppio grado di giudizio vengono pertanto compensate.
PQM
La Corte così decide: accoglie parzialmente l'appello e, per lo effetto, condanna il appellato all'assegnazione in CP_1
favore del ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per tutti gli anni scolastici di cui è causa secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, con conseguente emissione, in suo favore, dei buoni elettronici, ciascuno di importo di € 500,00; compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Il Consigliere est.
Dott. Maria Chiodi
Il Presidente
Dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr. Gennaro Iacone Presidente dr. Maria Chiodi Consigliere dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'1.04.2025
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 880/2024 Ruolo generale Lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. G. Marone Parte_1
APPELLANTE
E
– in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore - , in persona del Direttore Generale p.t. Controparte_2
APPELLATI CONTUMACI
In fatto e diritto
Con ricorso depositato davanti al Tribunale di Napoli Nord l'odierna parte appellante, premesso di essere docente a tempo determinato con supplenze annuali, lamentava la mancata erogazione in suo favore della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 e del relativo DPCM, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente); la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva
1999/70, degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. e degli artt. 3,35 e 97 Cost.
Ebbene, il docente domandava la condanna dell'amministrazioni a corrispondere la "Carta Elettronica del Docente" per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021;
2021/2022, 2022/2023, disapplicando il D.P.C.M. del 2016 che escludeva i precari da tale elargizione, con condanna dell'Amministrazione al pagamento della somma di euro 3500,00.
Il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda.
In particolare, pur dando atto della sussistenza del diritto dei docenti precari ad ottenere il medesimo sostegno alla formazione, con sentenza n. 4391/2023 depositata in data 24 ottobre 2023, il Giudice di prime cure affermava che «non appare tuttavia fondata la domanda di condanna al pagamento dell'equivalente valore economico della carta, così come formulata dalla parte ricorrente nelle conclusioni. La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma – come dedotto dalla stessa ricorrente- la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.
Del resto, è testualmente previsto dalla normativa regolamentare che l'utilizzo della Carta del docente è subordinato all'attivazione di credenziali elettroniche e alla generazione di un bonus utilizzabile per l'acquisto di prodotti specifici e spendibile a decorrere dall'anno scolastico di riferimento. Si tratta di somme vincolate e non cumulabili, di limitato utilizzo nel tempo dal momento che è possibile accumulare il credito della carta del docente esclusivamente per due anni, trascorsi
i quali il bonus viene automaticamente azzerato. Inoltre, per ogni acquisto è necessario generare un buono virtuale da presentare agli esercenti autorizzati, che consente di esercitare una forma di controllo sulle spese effettuate da ciascun beneficiario. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata, in quanto la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non appare suscettibile di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario. La condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente, laddove accolta non realizzerebbe nei confronti dei docenti a termine un trattamento corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo. La soluzione proposta dalla ricorrente, difatti, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi, realizzando in questo caso una forma di discriminazione alla “rovescia” (…).
Avverso la sentenza in oggetto ha proposto appello il ricorrente chiedendo il riconoscimento del bonus lamentando una erronea valutazione del petitum della causa da parte del giudice di prime cure.
Le Amministrazioni, cui il ricorso è stato notificato telematicamente, non si sono costituite in giudizio, sì rimanendo contumaci.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo con contestuale motivazione.
******
Nel primo grado del Giudizio, è stato sostanzialmente evidenziato come la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21) abbia deciso che la normativa nazionale, che riserva ai soli docenti a tempo indeterminato un vantaggio finanziario di
500 euro all'anno per la formazione continua, attraverso la "Carta del docente", viola il principio di non discriminazione stabilito nell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro richiede, infatti, che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che la disparità di trattamento sia giustificata da ragioni oggettive.
La mera natura temporanea del rapporto di lavoro non può costituire di per sé una ragione oggettiva per giustificare una differenza di trattamento. Il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842 del 18.3.2022) ha poi annullato un decreto che escludeva i docenti a tempo determinato dal beneficio della Carta del docente, sottolineando che la disciplina prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Categoria deve essere letta in modo complementare rispetto alla legge nazionale sulla formazione dei docenti e che la Carta del docente dovrebbe essere destinata anche ai docenti a tempo determinato.
Tale orientamento è stato da ultimo ribadito dalla Cassazione civile nella sentenza n. 29961/2023 secondo cui “ La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, secondo circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
Nonostante il riconoscimento del principio di diritto su indicato il giudice di prime cure ha respinto la domanda ritenendo di non poter addivenire ad una condanna al pagamento di una somma pari al valore della Carta Docenti per gli anni di cui è causa.
La Corte, pur condividendo tale statuizione, ritiene non di meno possibile, nel caso in esame, una condanna di adempimento in forma specifica.
Innanzi tutto preme rimarcare che il petitum sostanziale formulato vada necessariamente definito sulla base della complessiva valutazione dell'atto introduttivo individuando il bene della vita di cui si chiede tutela sulla base di una lettura non meramente formalistica.
Ed infatti costituisce ius receptum che «la qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice di merito sulla base dei fatti dedotti dall'attore. E' stato infatti ripetutamente affermato che il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurandola ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale» (cfr. Cass. civ.,
Sez. II, 2 maggio 2023 n. 13920; Sez. VI, 7 gennaio 2016 n. 118; Sez. III, 12 dicembre 2014 n. 26159;
Sez. I, 14 novembre 2011 n. 23794).
Orbene da una lettura complessiva dell'atto introduttivo del giudizio emerge che l'odierno appellante aveva inteso contestare l'inadempimento contrattuale dell'obbligo, incombente sull'Amministrazione scolastica quale parte datoriale, di sostenere la formazione professionale del personale docente in attuazione delle prescrizioni introdotte dalla disciplina pattizia e dell'art. 1, co.
121 della L.13 luglio 2015 n. 107 norma sottoposta tuttavia ad una interpretazione costituzionalmente orientata nonché conforme ai principi euro-unitari, con conseguente disapplicazione dei provvedimenti che circoscrivono l'accesso al beneficio della cd. Carta Docenti soltanto in favore dei dipendenti di ruolo.
L'azione proposta va qualificata come un'azione di adempimento ed era indubbiamente volta ad ottenere l'accertamento del diritto a percepire l'importo aggiuntivo in parola e, per l'effetto, la conseguente condanna del resistente a riconoscere tale beneficio per ciascuna annualità CP_1
spettante, evidentemente con le modalità precipue previste dalla cornice amministrativa che, in relazione a tale aspetto, non è stata oggetto di specifica contestazione dal resistente.
Al riguardo, infatti, veniva utilizzato il lemma “erogazione” (come formalmente indicato nelle conclusioni), che richiama un concetto più ampio siccome connesso alla fornitura (id est, quale messa a disposizione) di beni e/o attività rispetto ai termini di significato più circoscritto erroneamente evocati nella sentenza gravata.
Del resto, vale sottolineare che, in senso contrario alla ricostruzione del petitum sostanziale operata dal Giudice di prime cure, nell'introdurre i motivi di ricorso veniva testualmente affermato che «la ricorrente intende adire codesto on.le Tribunale onde ottenere il riconoscimento e l'attribuzione della Carta in relazione agli anni di servizio pre-ruolo svolti» (pag. 6): la locuzione “attribuzione”, invero, è idonea a sgombrare il campo da qualsiasi equivoco di sorta, ed è pertanto idonea a riconoscere la elargizione del bonus per tutti gli anni scolastici di cui è causa.
La domanda va, indi, accolta nei termini che precedono.
In ordine alle spese di lite si osserva quanto segue.
L'art. 92 comma 2 CPC stabilisce che “se vi è soccombenza reciproca o concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”. Irrilevante è la modifica normativa introdotta dall'art. 13 comma 2 del D.L. 132/2014 (conv. in legge
162/2014) siccome dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n.77/2018 della Corte
Costituzionale.
Ciò premesso ritiene il Collegio che nel caso in esame sia giusta la compensazione delle spese di lite se sol si consideri che all'epoca della proposizione del ricorso giudiziario il riconoscimento del diritto di cui è causa non era affatto pacifica nel diritto interno.
Invero solo con la pronuncia della Corte di Cassazione cit. è stato riconosciuto – in sede di legittimità
– il diritto dei docenti precari al riconoscimento del bonus di cui è causa
Si consideri poi che nel caso in esame si è di fronte ad un accoglimento parziale essendo inaccoglibile la domanda principale diretta ad ottenere il pagamento di una somma di danaro.
Le spese del doppio grado di giudizio vengono pertanto compensate.
PQM
La Corte così decide: accoglie parzialmente l'appello e, per lo effetto, condanna il appellato all'assegnazione in CP_1
favore del ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per tutti gli anni scolastici di cui è causa secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, con conseguente emissione, in suo favore, dei buoni elettronici, ciascuno di importo di € 500,00; compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Il Consigliere est.
Dott. Maria Chiodi
Il Presidente
Dott. Gennaro Iacone