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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/06/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3651/2023 del R.G. Lavoro e Previdenza, avente ad
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento
T R A
rappresentata e difesa da se stessa;
Parte_1
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Visconti;
RESISTENTE
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Romano;
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.6.2023, la parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi la nullità/inefficacia e/o infondatezza della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento n.
10020220022861080000 notificata il 19.1.2023, avente ad oggetto contributi e sanzioni anni 2015- 2018 di competenza della per un importo complessivo di € 12.221,00. Ha dedotto CP_1 la violazione del termine di decadenza per la iscrizione a ruolo, la nullità della notifica della
“intimazione di pagamento” in quanto proveniente da indirizzo del mittente non presente nei pubblici registri, la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti gli Enti convenuti chiedendo, ciascuno per quanto di competenza, il rigetto del ricorso per inammissibilità e infondatezza della opposizione.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 13.6.2025.
Deve anzitutto precisarsi che, sebbene nel ricorso si faccia genericamente riferimento ad una
“cartella di intimazione di pagamento”, nella specie l'atto impugnato -come risultante dalla documentazione prodotta dalla stessa parte ricorrente, all. 1- è la cartella di pagamento n.
10020220022861080000 notificata il 19.1.2023 avente ad oggetto contributi e sanzioni anni 2015-
2018 di competenza della CP_1
Tanto premesso, giova anzitutto precisare in linea generale che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24 comma 6 del d.lgs. n. 46 del 1999, da proporre dinanzi al giudice del lavoro nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) da proporre dinanzi al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 comma 1 c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 comma 2 c.p.c.e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., da proporre del precetto> per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli relativi alla notifica e alla motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso da proporre davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 comma 2 c.p.c.) o meno (art. 617 comma 1 c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14 marzo 2005 n.
35 convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80.
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24 comma 5 del citato d.lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso in opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato “anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4 comma 2 ter del d.l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre
2002 n. 265.
Il concessionario del servizio di riscossione deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che nel caso di esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento).
Fatte queste premesse occorre inquadrare la odierna domanda: la parte opponente si duole, per un verso, della cartella esattoriale per vizi formali della stessa -vizio della notifica, nullità per omessa notifica degli atti presupposti e decadenza per violazione dei termini di iscrizione a ruolo- (con ciò configurando una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nei confronti della quale
è legittimato passivo il concessionario della riscossione, ) e, per Controparte_2 altro verso, della infondatezza della pretesa creditoria per prescrizione dei crediti azionati, maturata anche successivamente alla notifica dell'atto (con ciò configurando una opposizione ex art. 24 d.lgs.
46/99 ed ex art. 615 c.p.c., ovvero al merito della pretesa, nei confronti della quale è legittimato passivo l'Ente impositore, nel caso di specie la . Controparte_1
Si precisa che, come affermato dalla Corte di Cassazione “l'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo attiene alla regolarità della cartella esattoriale opposta, costituente un estratto del ruolo, e, come tale, configura un'opposizione agli atti esecutivi” (art. 617 c.p.c.; cfr, Cass., nn. 25757/2008;
18207/2003 6756/2012).
Ebbene, come detto, le contestazioni di vizi formali della cartella, essendo qualificabili come opposizione agli atti esecutivi, devono essere proposte, ai sensi del novellato testo dell'art. 617 c.p.c., entro venti giorni dalla notifica della cartella esattoriale (cfr. Cass. 21863/2004).
Tale impostazione trova autorevole conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al
D.Lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso D.Lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella stessa.
Alla luce di tali rilievi, nella specie, i motivi dell'opposizione inerenti la regolarità formale della cartella –aventi quale legittimato passivo l' risultano Controparte_2 inammissibili in quanto proposti oltre il termine di venti giorni dalla notifica della cartella esattoriale: ed infatti, come dedotto dalla ricorrente e risultante dalla documentazione versata in atti, la cartella di pagamento risulta notificata il 19.1.2023 ed il ricorso depositato in data 29.6.2023 (161 giorni dalla notifica).
Anche il termine di quaranta giorni contemplato dal citato art. 24 d.lgs. 46/99 deve ritenersi perentorio in quanto finalizzato a delimitare nel tempo la facoltà del contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali non versati ed a consentire, in tempi ragionevolmente brevi, la costituzione di un titolo definitivo a favore dell'ente creditore. Ed invero una volta spirato il termine di cui si tratta senza che il contribuente abbia proposto opposizione, il credito iscritto a ruolo si consolida e non è più contestabile potendo il contribuente esclusivamente far valere (mediante opposizione ex art. 615 c.p.c.) fatti estintivi sopravvenuti alla formazione e notifica del titolo.
Tale opzione interpretativa è da ritenersi pacifica in giurisprudenza, avendo la Suprema Corte affermato che “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del decreto legislativo n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (ex plurimis Cass. 4506/2007,
18145/2012).
Nella specie, come detto, la cartella di pagamento risulta notificata al ricorrente il 19.1.2023 mentre l'opposizione è stata proposta con ricorso depositato in data 29.6.2023 e, pertanto, (anche) oltre il termine perentorio di 40 giorni. Ne consegue la inammissibilità della opposizione ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/99.
Per quanto concerne la opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (non soggetta a termine) se ne rileva la infondatezza in quanto è evidente che dalla (incontestata e documentata) data di notifica della cartella di pagamento (19.1.2023) non è decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto per i crediti contributivi dall'art. 3 comma 9 L. 335/1995.
Le spese di lite vengono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza e liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo le tariffe vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: 1. dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e dell'art. 24 d.lgs.
46/99;
2. rigetta la opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c.;
3. condanna la parte ricorrente al pagamento in favore delle parti convenute delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte, nella misura di € 1.686,00 oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge.
Salerno, 13.6.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3651/2023 del R.G. Lavoro e Previdenza, avente ad
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento
T R A
rappresentata e difesa da se stessa;
Parte_1
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Visconti;
RESISTENTE
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Romano;
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.6.2023, la parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi la nullità/inefficacia e/o infondatezza della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento n.
10020220022861080000 notificata il 19.1.2023, avente ad oggetto contributi e sanzioni anni 2015- 2018 di competenza della per un importo complessivo di € 12.221,00. Ha dedotto CP_1 la violazione del termine di decadenza per la iscrizione a ruolo, la nullità della notifica della
“intimazione di pagamento” in quanto proveniente da indirizzo del mittente non presente nei pubblici registri, la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti gli Enti convenuti chiedendo, ciascuno per quanto di competenza, il rigetto del ricorso per inammissibilità e infondatezza della opposizione.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 13.6.2025.
Deve anzitutto precisarsi che, sebbene nel ricorso si faccia genericamente riferimento ad una
“cartella di intimazione di pagamento”, nella specie l'atto impugnato -come risultante dalla documentazione prodotta dalla stessa parte ricorrente, all. 1- è la cartella di pagamento n.
10020220022861080000 notificata il 19.1.2023 avente ad oggetto contributi e sanzioni anni 2015-
2018 di competenza della CP_1
Tanto premesso, giova anzitutto precisare in linea generale che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24 comma 6 del d.lgs. n. 46 del 1999, da proporre dinanzi al giudice del lavoro nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) da proporre dinanzi al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 comma 1 c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 comma 2 c.p.c.e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., da proporre del precetto> per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli relativi alla notifica e alla motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso da proporre davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 comma 2 c.p.c.) o meno (art. 617 comma 1 c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14 marzo 2005 n.
35 convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80.
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24 comma 5 del citato d.lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso in opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato “anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4 comma 2 ter del d.l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre
2002 n. 265.
Il concessionario del servizio di riscossione deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che nel caso di esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento).
Fatte queste premesse occorre inquadrare la odierna domanda: la parte opponente si duole, per un verso, della cartella esattoriale per vizi formali della stessa -vizio della notifica, nullità per omessa notifica degli atti presupposti e decadenza per violazione dei termini di iscrizione a ruolo- (con ciò configurando una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nei confronti della quale
è legittimato passivo il concessionario della riscossione, ) e, per Controparte_2 altro verso, della infondatezza della pretesa creditoria per prescrizione dei crediti azionati, maturata anche successivamente alla notifica dell'atto (con ciò configurando una opposizione ex art. 24 d.lgs.
46/99 ed ex art. 615 c.p.c., ovvero al merito della pretesa, nei confronti della quale è legittimato passivo l'Ente impositore, nel caso di specie la . Controparte_1
Si precisa che, come affermato dalla Corte di Cassazione “l'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo attiene alla regolarità della cartella esattoriale opposta, costituente un estratto del ruolo, e, come tale, configura un'opposizione agli atti esecutivi” (art. 617 c.p.c.; cfr, Cass., nn. 25757/2008;
18207/2003 6756/2012).
Ebbene, come detto, le contestazioni di vizi formali della cartella, essendo qualificabili come opposizione agli atti esecutivi, devono essere proposte, ai sensi del novellato testo dell'art. 617 c.p.c., entro venti giorni dalla notifica della cartella esattoriale (cfr. Cass. 21863/2004).
Tale impostazione trova autorevole conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al
D.Lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso D.Lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella stessa.
Alla luce di tali rilievi, nella specie, i motivi dell'opposizione inerenti la regolarità formale della cartella –aventi quale legittimato passivo l' risultano Controparte_2 inammissibili in quanto proposti oltre il termine di venti giorni dalla notifica della cartella esattoriale: ed infatti, come dedotto dalla ricorrente e risultante dalla documentazione versata in atti, la cartella di pagamento risulta notificata il 19.1.2023 ed il ricorso depositato in data 29.6.2023 (161 giorni dalla notifica).
Anche il termine di quaranta giorni contemplato dal citato art. 24 d.lgs. 46/99 deve ritenersi perentorio in quanto finalizzato a delimitare nel tempo la facoltà del contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali non versati ed a consentire, in tempi ragionevolmente brevi, la costituzione di un titolo definitivo a favore dell'ente creditore. Ed invero una volta spirato il termine di cui si tratta senza che il contribuente abbia proposto opposizione, il credito iscritto a ruolo si consolida e non è più contestabile potendo il contribuente esclusivamente far valere (mediante opposizione ex art. 615 c.p.c.) fatti estintivi sopravvenuti alla formazione e notifica del titolo.
Tale opzione interpretativa è da ritenersi pacifica in giurisprudenza, avendo la Suprema Corte affermato che “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del decreto legislativo n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (ex plurimis Cass. 4506/2007,
18145/2012).
Nella specie, come detto, la cartella di pagamento risulta notificata al ricorrente il 19.1.2023 mentre l'opposizione è stata proposta con ricorso depositato in data 29.6.2023 e, pertanto, (anche) oltre il termine perentorio di 40 giorni. Ne consegue la inammissibilità della opposizione ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/99.
Per quanto concerne la opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (non soggetta a termine) se ne rileva la infondatezza in quanto è evidente che dalla (incontestata e documentata) data di notifica della cartella di pagamento (19.1.2023) non è decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto per i crediti contributivi dall'art. 3 comma 9 L. 335/1995.
Le spese di lite vengono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza e liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo le tariffe vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: 1. dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e dell'art. 24 d.lgs.
46/99;
2. rigetta la opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c.;
3. condanna la parte ricorrente al pagamento in favore delle parti convenute delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte, nella misura di € 1.686,00 oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge.
Salerno, 13.6.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca D'Antonio