Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 24/12/2025, n. 3726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3726 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03726/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01849/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1849 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Caruso e Gianluca Di Barca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Albo Nazionale Gestori Ambientali Comitato Nazionale, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, con domicilio ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del provvedimento emesso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Albo Nazionale Gestori Ambientali – Comitato Nazionale del 28.06.2024, avente numero protocollo 120182, che ha disposto il rigetto del ricorso presentato dall’odierno ricorrente contro la cancellazione dall’Albo, comunicato a mezzo p.e.c. in data 28.06.2024, nei confronti del sig. -OMISSIS-, che si produce;
- di tutti gli atti a questi preliminari, annessi, connessi, presupposti o successivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali Comitato Nazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa IU ND OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, titolare dell’omonima impresa individuale, premesso di operare nel settore edilizio-ambientale e di essere titolare dell’Attività artigiana di piccola impresa di lavori edili, stradali e movimento di terra e autotrasporti conto terzi (albo imprese artigiane A.I.A. n. -OMISSIS-) nonché dell’Attività di vendita all’ingrosso di materiali per l’edilizia, inerti, cemento, rete idrica e fognante con mezzi meccanici, ha esposto in fatto quanto segue:
- l’impresa del ricorrente veniva iscritta nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- con nota prot. n. 0004849 del 5.02.2024, veniva comunicata l’informativa interdittiva, ai sensi degli artt. 84 e 91 del d. lgs. n. 159/2011, emessa dal Prefetto di Enna nei confronti della suddetta impresa, sulla scorta di elementi desumibili da un procedimento penale in cui era contestata a -OMISSIS- l’ipotesi di reato ex art. 648 bis c.p.;
- con ricorso r.g. 321/2024, il deducente impugnava, innanzi a questo T.A.R., il provvedimento interdittivo della Prefettura;
- con la nota del 26.02.2024 avente n. prot. 5087, l’Ente intimato comunicava, a seguito della nota della Prefettura, l’avvio del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 21 d.m. 120/2014, assegnando il termine di trenta giorni dalla notifica per produrre osservazioni difensive;
- in riscontro, il ricorrente, con nota del 25.03.2024, presentava proprie osservazioni;
- con il provvedimento del 19.04.2024 avente n. prot. 11374, l’Ente resistente, Sezione Regionale Sicilia, comunicava la cancellazione dell’impresa dal relativo albo;
- con ricorso del 17.05.2024, il deducente impugnava il provvedimento in questione dinanzi al Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, che, con il provvedimento del 28.06.2024, avente numero protocollo 120182, disponeva il rigetto del ricorso.
Con il gravame in esame, parte ricorrente ha impugnato tale ultimo atto, deducendo i seguenti motivi: “ Eccesso di potere per arbitrarietà, carenza di motivazione, difetto di istruttoria, irragionevolezza, erroneità dei presupposti, travisamento di fatti, illogicità ed ingiustizia manifesta, sviamento dalla causa tipica. mancata motivazione .”.
Ritiene il ricorrente che, nel caso di specie, mancherebbero i presupposti per la cancellazione inflitta poiché la misura contestata non avrebbe il carattere della definitività.
Il provvedimento impugnato, inoltre, sarebbe illegittimo in quanto carente di motivazione.
2. In data 27 novembre 2025 la difesa erariale si è costituita, con atto di mera forma, per il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e per l’Albo Nazionale Gestori Ambientali Comitato Nazionale.
3. In data 12 dicembre 2025 parte ricorrente ha depositato documentazione (atto di appello avverso la sentenza n. 4281 del 2024 di questo T.A.R., che ha rigettato il ricorso proposto dal ricorrente avverso l’interdittiva; dispositivo penale di assoluzione per il ricorrente).
4. Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2025, il difensore di parte ricorrente ha preliminarmente contestato la costituzione avversaria; ha, inoltre, dichiarato che il procedimento penale (rg. n. 622/2023), incoato innanzi al Tribunale di Enna nei confronti del ricorrente, si è concluso con l’assoluzione di quest’ultimo e, in considerazione della pendenza dell’appello (rg. n. 815/2025) avverso la citata sentenza di primo grado n. 4281 del 2024, ha chiesto il rinvio della trattazione della causa; dopo la discussione dei difensori, il ricorso è stato posto in decisione.
5. L’odierno giudizio verte sugli asseriti vizi concernenti l’attività conseguenziale all’informativa antimafia e, in particolare, sui vizi dedotti avverso l’atto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Albo Nazionale Gestori Ambientali, che ha respinto il ricorso proposto dall’odierno ricorrente avverso il provvedimento di cancellazione dall’Albo delle categorie 2-bis e 4 classe F, assumendone la vincolatività a fronte della citata interdittiva. L’atto presupposto di quello impugnato nel presente giudizio è costituito, pertanto, dall’informativa antimafia. oggetto di ricorso innanzi a questo T.A.R. (R.G. 321/2024), conclusosi con la sentenza di rigetto n. 4281 del 2024.
6. In via preliminare, va dato atto della genericità e dell’infondatezza della contestazione mossa dalla parte ricorrente alla costituzione dell’amministrazione intimata, peraltro evocata in giudizio dalla stessa.
7. Sempre in via preliminare, ritiene il Collegio che non sussistono i presupposti per accogliere l’istanza di rinvio del difensore di parte ricorrente, motivata dalla pendenza del giudizio di appello avverso la citata sentenza di questo T.A.R. n. 4281/2024 (che non risulta sospesa), non rientrando la circostanza dedotta tra i casi eccezionali di cui all’art. 73, co. 1-bis, c.p.a., che, soli, giustificano il rinvio della trattazione della causa.
8. Con l’unico motivo del ricorso in esame, che attiene alla contestata cancellazione dall’Albo delle categorie 2-bis e 4 classe F, parte ricorrente contesta il potere dell’amministrazione di procedere in tal senso, ove l’atto presupposto sia una informativa antimafia non basata su pronunciamenti penali definitivi e ancora sub iudice .
8.1. La tesi è infondata.
La giurisprudenza (cfr. Cons. St., sez. III, 3 marzo 2021 n. 1827) ha da tempo chiarito che anche le attività soggette al rilascio di autorizzazioni, licenze o a s.c.i.a. (e anche l’iscrizione agli albi in questione) soggiacciono alle informative antimafia e che è pertanto ormai superata la rigida bipartizione e la tradizionale alternatività tra comunicazioni antimafia, applicabili alle autorizzazioni, e informazioni antimafia, applicabili ad appalti, concessioni, contributi ed elargizioni (Cons. Stato, sez. III, 8 marzo 2017, n. 1109; 4 marzo 2019, n. 1500).
Già nel parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 3088 del 17 novembre 2015, si era in particolare evidenziato che " le perplessità di ordine sistematico e teleologico sollevate in ordine all'applicazione di tale disposizione anche alle ipotesi in cui non vi sia un rapporto contrattuale - appalti o concessioni - con la pubblica amministrazione non hanno ragion d'essere, posto che anche in ipotesi di attività soggette a mera autorizzazione l'esistenza di infiltrazioni mafiose inquina l'economia legale, altera il funzionamento della concorrenza e costituisce una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubbliche ".
8.2. Il chiaro indirizzo ermeneutico seguito dal Consiglio di Stato ha poi trovato l'autorevole conforto della Corte costituzionale, la quale, nella sentenza n. 4 del 18 gennaio 2018, ha chiarito che " nel contesto del D. Lgs. n. 159 del 2011, e sulla base della legge delega n. 136 del 2010, nulla autorizza a pensare che il tentativo di infiltrazione mafiosa, acclarato mediante l'informazione antimafia interdittiva, non debba precludere anche le attività di cui all'art. 67, oltre che i rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, se così il legislatore ha stabilito ".
8.3. Il principio è stato sviluppato anche dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. A.P. n. 3 del 6 aprile 2018), la quale ha ulteriormente chiarito che il provvedimento di cd. "interdittiva antimafia" determina una particolare forma di incapacità giuridica, e dunque la insuscettibilità del soggetto (persona fisica o giuridica), che di esso è destinatario, ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi, interessi legittimi) che determinino (sul proprio cd. lato esterno) rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione riconducibili a quanto disposto dall'art. 67 d. lgs.159/2011, n. 159.
8.4. Tali considerazioni hanno trovato successiva conferma nella sentenza della Corte Costituzionale 57/2020, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 89-bis e 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
8.5. Osserva inoltre il Collegio che l’equiparazione quoad effectum tra comunicazione e informazione antimafia è positivamente stabilita dall’art. 89-bis del codice, mentre gli effetti anche sui provvedimenti abilitativi sono positivamente sanciti dall’art. 67 del medesimo Codice.
La giurisprudenza ha già chiarito che le conseguenze in termini di decadenza sulle autorizzazioni (e sui contributi già erogati e sull’iscrizione agli Albi in oggetto) dei provvedimenti interdittivi antimafia discendono dall’esigenza di elevare il livello della tutela dell'economia legale dall'aggressione criminale. Ciò tramite la sottoposizione a controllo non solo dei rapporti amministrativi che danno accesso a risorse pubbliche, ma anche di quelli che consentono l’esercizio di attività economiche, subordinandole al controllo preventivo della pubblica amministrazione e stabilendo che, anche in ipotesi di attività private soggette a mera autorizzazione, l’esistenza di infiltrazioni mafiose inquina l’economia legale, altera il funzionamento della concorrenza e costituisce una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubbliche.
Questo orientamento si è poi consolidato con la giurisprudenza successiva secondo cui l’art. 89-bis, d.lgs. 159 del 2011 – inserito nel corpo del codice antimafia dall’art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 153 del 2014 – s’interpreta nel senso che l’informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche nelle ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale con la Pubblica amministrazione. Per questo profilo, quindi, la revoca delle autorizzazioni (e la cancellazione da Albi, quale quello in questione), benché abilitanti l’esercizio dell'attività imprenditoriale nei confronti dei privati, discende direttamente, secondo il meccanismo vincolante di cui all’art. 67, dall’adozione dell’informazione interdittiva antimafia ed è legata alla perduranza di quest'ultima (cfr. da ultimo TAR Campania n. 3162/2024; id 5564/2024).
9. Quanto al censurato difetto di motivazione, esso non è riscontrabile nel caso di specie in quanto il provvedimento è adeguatamente motivato con il richiamo all’interdittiva che ne costituisce il presupposto e con la natura vincolata dell’atto emesso.
10. Infine, la circostanza addotta dal difensore circa la sopravvenuta assoluzione del ricorrente nel procedimento penale nel quale era imputato (invero allegata oltre i termini di cui all’art. 73, co. 1, del cod. proc. amm.), non può, in ogni caso, indurre a diversa soluzione rispetto a quanto sin qui ritenuto, atteso che trattasi di decisione successiva al provvedimento impugnato con riferimento al quale vige il principio del tempus regit actum ; inoltre, l’interdittiva che fonda il provvedimento in questione, allo stato, non risulta annullata da pronuncia giurisdizionale (né sospesa) o da ulteriore atto della Prefettura. Resta chiaramente salva la possibilità per l’interessato di chiedere alle amministrazioni competenti gli eventuali aggiornamenti in sede amministrativa alla luce di sopravvenienze allo stesso favorevoli.
11. In conclusione, la contestata cancellazione dall’Albo in questione costituisce corretta applicazione delle norme e dei principi richiamati, sicché il ricorso deve essere respinto.
12. Le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni altra persona, fisica e giuridica, menzionata nella presente sentenza.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SE NN NE, Presidente
IU ND OT, Consigliere, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU ND OT | SE NN NE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.