Rigetto
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 29/12/2025, n. 10372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10372 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10372/2025REG.PROV.COLL.
N. 05062/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5062 del 2023, proposto da
A.R.Bi. Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Striano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 02101/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Striano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. Marco RI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’attuale società appellante per l'annullamento dell’ordinanza dirigenziale n°43/2021 prot. n°16949 del 16/11/2021, relativa alla demolizione e ripristino delle opere abusive, notificata in data 06.12.2021, opere consistenti in una “tettoia con struttura in acciaio e copertura in lamiera, delle dimensioni di 180 mq circa, posta a copertura dei posti auto scoperti”.
2. La società appellante ripropone le censure disattese dal Tar, mentre il comune si è costituito in questo grado di giudizio, resistendo al gravame.
3. Il TAR ha respinto il ricorso, svolgendo le seguenti argomentazioni.
4. “Presso il fondo in proprietà della ricorrente è stata constatata l’avvenuta realizzazione, senza previo rilascio di alcun titolo abilitativo, delle seguenti opere edilizie: “tettoia con struttura in acciaio e copertura in lamiera, delle dimensioni di 180 mq circa, posta a copertura dei posti auto scoperti”.
5. La consistenza delle opere appena descritte, come emergente dalla relazione di sopralluogo e dalle fotografie ad essa allegate, è tale da implicare una stabile trasformazione del territorio, e da richiedere, di conseguenza, il previo rilascio del permesso di costruire (cfr. relazione del 15.11.2021 di cui alla produzione di parte resistente), restando a tal fine irrilevante la circostanza dell’apertura su tre lati del manufatto. Si tratta, infatti, di una copertura di ampie dimensioni (appunto, di estensione pari a 180 mq), di carattere permanente, posta su pali di acciaio e con copertura in lamiera.
6. La decisione appellata ricorda che in termini, di recente, è stato affermato il principio secondo cui: “La realizzazione senza permesso di costruire di una tettoia sorretta da pilastrini in ferro, la quale per caratteristiche funzionali e dimensionali determina una significativa e permanente alterazione dello stato dei luoghi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 31 ss. d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 13/10/2022, n. 8750); ed ancora: “Gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire solo laddove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono; tali strutture necessitano del permesso di costruire quando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio e alle parti dello stesso su cui vengono inserite o, comunque, una durevole trasformazione del territorio con correlativo aumento del carico urbanistico” (cfr. T.A.R. , Napoli, sez. IV, 13/07/2022 , n. 4706).
7. Il TAR ha poi sostenuto che neppure coglie nel segno il secondo motivo di gravame, con il quale si lamenta il difetto di invio della comunicazione di avvio del procedimento, posto che, per consolidata giurisprudenza, trattandosi di atto dovuto e vincolato, tale adempimento non è necessario: “L'ordinanza di demolizione va emanata senza indugio e, in quanto tale, non deve essere preceduta da comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche, secondo un procedimento di natura vincolata tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato, che si ricollega ad un preciso presupposto di fatto, cioè l'abuso, di cui peraltro l'interessato non può non essere a conoscenza, rientrando direttamente nella sua sfera di controllo. Peraltro, non può dubitarsi dell'operatività dell'art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. n. 241/1990 , a mente del quale il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, qualora l'Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (cfr. T.A.R. , Napoli , sez. VII , 07/11/2022 , n. 6909).
8. In via preliminare, il collegio deve valutare la richiesta di sospensione del presente giudizio, proposta dall’appellante.
9. A sostegno dell’istanza, l’appellante deduce che presso il TAR per la Campania, sede di Napoli, pende il giudizio n. 2256/2023, avente ad oggetto la nota n. 3030 del 1 marzo 2023, con cui il comune di Striano ha annullato la SCIA n. 18114, riguardante “la medesima tettoia di cui all’ordinanza di demolizione che viene in evidenza nel presente giudizio di appello.
10. L’istanza non può essere accolta, poiché la valutazione di legittimità del contestato provvedimento di demolizione non è affatto condizionata dall’esito del giudizio relativo alla successiva SCIA. È vero semmai il contrario: il provvedimento di cui al ricorso n. 2256/2023 si basa proprio sulla precedente ordinanza di demolizione.
11. Nel merito, l’appello, che ripropone le censure respinte dal primo giudice, è infondato.
12. La parte ricorrente insiste sul carattere pertinenziale dell’opera, desumibile, a suo dire, dalla circostanza che si tratta di una tettoia aperta integralmente su tre lati e, parzialmente su uno. Pertanto, sostiene l’appellante, il manufatto non richiederebbe il permesso edilizio, a nulla rilevando le sue consistenti dimensioni.
13. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, gli interventi consistenti nell’installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell’immobile cui accedono; tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all’edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite (TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 20 novembre 2023, n. 2654).
14. Cons. Stato, Sez. II, 16 maggio 2024, n. 4366, Una tettoia di oltre 400 mq. non può essere considerata alla stregua di mero "elemento di arredo delle aree pertinenziali", ai fini di escludere la necessità del permesso di costruire. Il concetto di pertinenza edilizia ha in realtà una portata assai più ristretta dell'omologo istituto civilistico e la necessità del permesso di costruire si ricava dall'essere il manufatto di notevoli dimensioni esterno alla sagoma dell'edificio principale.
15. Per realizzare una tettoia per posti auto è necessario il permesso di costruire, quando la struttura non è temporanea (come nella specie, in quanto destinata ad autonoma attività), incidendo così sull'assetto del territorio e creando una superficie coperta in modo stabile e permanente. Solo le costruzioni facilmente rimovibili e senza ancoraggi al suolo possono farsi rientrare nell'edilizia libera (Cons. giust. amm. Sicilia, 18 marzo 2024, n. 207).
16. Con riguardo al secondo motivo di gravame, è sufficiente ricordare che la giurisprudenza consolidata esclude che nel procedimento sanzionatorio edilizio debbano essere applicate le regole riguardanti la comunicazione di avvio del procedimento, di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990, tenendo conto del carattere vincolato del provvedimento sanzionatorio.
17. Il collegio non ha ragione di discostarsi da tale indirizzo interpretativo, in assenza di deduzioni difensive idonee ad inficiare la conclusione cui è pervenuta la giurisprudenza dominante.
18. Privo di pregio è anche l’ulteriore motivo riferito al capo concernente la condanna alle spese, trattandosi di conseguenza fisiologicamente riconducibile al principio della soccombenza.
19. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, liquidandole in euro quattromila.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco RI, Presidente, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco RI |
IL SEGRETARIO