Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/06/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 00429/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00505/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
Sezione Staccata di Reggio IA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 505 del 2024, proposto da
Fra.Le.Do.Ri. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosario Maria Infantino, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Reggio IA, via S. Caterina Trav. Priv. 21;
contro
Regione IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giulia De Caridi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Bovalino, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliana Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AG Gioielli S.r.l. e ER CA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione per opere abusive n. 10 del 21.05.2024, notificata il successivo 27.05.2024, nonché di tutti gli accertamenti prodromici effettuati dal Comune richiamati
nel citato provvedimento, ivi compreso il provvedimento prot. n. 9587 del 19.06.2023 avente ad oggetto “Prat. Cod. SUE n. 731 – richiesta di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del DPR 380/2001 e smi per la realizzazione di un corpo di fabbrica di pertinenza di un’attività commerciale, con struttura in acciaio, sito in via XXIV Maggio nel Comune di Bovalino (RC)”; le note della Regione IA – Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici prot. n. 231616 del 16.05.2022 e prot. n. 9279 del 07.07.2022 richiamate nel citato ordine di demolizione ma dal contenuto ignoto, nonché ancora – per quanto di interesse - il verbale di sopralluogo del 06.12.2022 prot. n. 1855 del 07.12.2022 e la relativa relazione non conosciuti né mai comunicati e richiamati sempre nel predetto ordine di demolizione ed ancora di ogni atto prodromico e conseguenziale anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione IA e del Comune di Bovalino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto notificato il 25.7.2024 e depositato il 6.9.2024 la Fra.Le.Do.Ri. s.r.l. ha esposto:
-) la società ricorrente è proprietaria di un corpo di fabbrica di pertinenza di un'attività commerciale, con struttura in acciaio, sito in Via XXIV Maggio nel Comune di Bovalino che insiste sulla particella n. 804 del foglio n. 14 del predetto Comune, ricadente in Zona B2 del PRG comunale vigente, insistente su terreno di proprietà della AG Gioielli s.r.l., con sede in Bovalino;
-) per detto manufatto è intervenuto il 14.2.2023 un primo ordine di demolizione per assenza di titolo edilizio, a seguito del quale il 19.5.2023 la ricorrente ha proposto una prima istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 , a sua volta rigettata con provvedimento del 19.6.2023 per superamento degli indici di edificabilità fondiaria dell’opera;
-) in data 23.4.2024 la ricorrente riproponeva altro progetto con più ridotto indice di fabbricabilità fondiaria, rimesso il successivo 9.5.2024, anche all’ufficio SUE del Comune;
-) con nota del 21.6.2024 il Comune di Bovalino richiedeva alla Regione IA un parere interpretativo sulla normativa e, senza attendere il riscontro della Regione né pronunciarsi sull’istanza del ricorrente, in data 27.5.2024, dopo aver annullato in autotutela il precedente ordine di demolizione per difetto di notifica agli effettivi proprietari (ritenuti erroneamente coincidenti con l’esecutore dell’abuso odierno ricorrente) notificava un secondo ordine di demolizione, quivi impugnato, nel quale, senza pronunciarsi sulla seconda istanza di sanatoria, ordinava comunque la demolizione del manufatto.
1.1- Avverso detto provvedimento la ricorrente insorge per i seguenti motivi:
I) In via preliminare – Nullità dell’ordine di demolizione per difetto di notifica al proprietario.
Afferma la ricorrente che il Comune di Bovalino avrebbe omesso la notifica dell’atto al proprietario dell’area ove insiste l’abuso di proprietà della AG Gioielli s.r.l. e non della ricorrente ovvero dei Signori AG e LO, cui l’ordine di demolizione è stato, invece, notificato.
II) Violazione di legge. Eccesso di potere. Violazione ed errata interpretazione del PRG comunale così come approvato con decreto del Presidente della Regione n. 1269 del 29/09/1986. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per illogicità ed irregolarità.
La ricorrente –ribadendo che ha ridotto le dimensioni dell’opera ai parametri di cui al P.R.G. e che il Comune resistente non ha evaso l’ultima istanza di sanatoria– ritiene frutto di un errore applicativo della norma di cui al P.R.G. comunale l’assunto per cui nelle ZTO di tipo B recanti indice di fabbricabilità fondiaria superiore a 3,00 mc/mq. l’intervento edilizio debba esser subordinato alla redazione di piani particolareggiati ovvero di piani volumetrici, risulterebbe.
In particolare, sostiene la ricorrente che il succitato riferimento normativo è preordinato alla formazione degli strumenti urbanistici generali e non alle singole istanze di carattere edilizio, in quanto il P.R.G. attualmente vigente riguarda l’attuazione diretta e non abbisognevole di piani particolareggiati, né deve essere dimostrato il soddisfacimento del D.M. 1444/68; soggiunge la ricorrente che, in caso contrario, la norma sarebbe in sé contraddittoria, prevedendo, per un verso, un indice di fabbricabilità fondiaria 4 mc./mq. per la Zona B2 e, per altro verso, che in caso di indice di fabbricabilità superiore a 3,00 sia necessaria l’adozione di piani particolareggiati o di piani volumetrici.
2- Con atto depositato il 30.9.2024 si è costituito il Comune di Bovalino per resistere al ricorso eccependo:
-) in rito, l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica al controinteressato. individuato nel “ Condominio Sirio ” (parte lesa dall’abuso), e ai proprietari del bene sul quale insiste il manufatto abusivo (ossia LO AR e negli eredi del defunto AG PP CO);
-) nel merito, l’infondatezza del ricorso.
3- Con atto depositato il 15.10.2024 si è costituita la Regione IA eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque l’infondatezza del ricorso.
4- È seguito il deposito di documenti da parte del Comune resistente (21.11.2024) e della Regione IA (24.3.2025), di memorie da parte della ricorrente con richiesta di rinvio della trattazione del ricorso (3.4.2025) e della Regione IA (4.4.2025) nonché replica del Comune resistente (15.4.2025).
5- All’udienza pubblica del 7.5.2025 parte ricorrente ha insistito nel rinvio della controversia nelle more del pronunciamento sull’istanza di sanatoria, cui si è opposto il Comune resistente. Il ricorso è stato quindi spedito in decisione.
DIRITTO
6- Preliminarmente va disattesa l’istanza di rinvio formulata da parte ricorrente.
6.1- La giurisprudenza osserva che “ Ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. la domanda di rinvio della trattazione dell'udienza deve fondarsi su 'situazioni eccezionali', che possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite; la decisione spetta al giudice, che ha la disponibilità dell'organizzazione e dei tempi del processo, dovendo rispettare il principio del giusto processo e della ragionevole durata del medesimo, tanto più nel processo amministrativo, in cui non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 7.10.2024, n.8024).
6.2- Orbene, parte ricorrente ha motivato l’istanza di rinvio sull’opportunità di attendere la conclusione dell’ iter procedimentale relativo all’istanza di sanatoria di cui alla SCIA edilizia presentata nelle more del contenzioso il 27.3.2025 ed in atto pendente presso il Comune di Bovalino, la quale, se ad essa favorevole, renderebbe superflua la prosecuzione della causa e, se sfavorevole, supererebbe quello precedente onerando la ricorrente stessa di procedere ad una nuova impugnazione con motivi aggiunti.
6.3- Non di meno, alla luce della predetta giurisprudenza le suddette esigenze non concretano “situazioni eccezionali” incidenti su fondamentali esigenze di difesa che giustifichino il rinvio, tenuto conto che l’eventuale adozione di un provvedimento sfavorevole legittimerebbe la ricorrente ad attivarsi processualmente anche a mezzo di autonoma e distinta impugnazione. In assenza di nocumento alla difesa di parte ricorrente, non sussistono i presupposti per accordare la suddetta richiesta di rinvio.
7- Va rigettata l’istanza di estromissione formulata dalla Regione IA per difetto di legittimazione passiva, tenuto conto che tra gli atti impugnati ve ne sono alcuni che, a prescindere dalla natura non provvedimentale, sono comunque promananti da detta amministrazione.
8- Il Collegio ritiene anche di poter tralasciare lo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica al condominio “Sirio”, atteso che intanto il ricorso è stato notificato a CA ER nella qualità di condomina controinteressata e si può prescindere dall’eventuale integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49, co. 2, c.p.a., in ragione dell’esito del ricorso.
Solo per completezza, gli eredi AG – LO, in quanto individuati quali destinatari dell’ordine di demolizione perché proprietari del suolo su cui sorge l’abuso (v. appresso, § 10) non sono controinteressati bensì cointeressati e dunque onerati di provvedere all’impugnazione del provvedimento lesivo (in argomento, v. T.A.R. IA, Reggio IA, sez. I, 27.1.2025 n. 64, T.A.R. Catania, Sez. II, 18.11.2024, n. 3816).
9- Nel merito, il ricorso è manifestamente infondato.
10- Viene scrutinato il primo motivo, che è infondato.
10.1- E’ noto che “ I destinatari della sanzione demolitoria, in forma congiunta, sono il proprietario ed il responsabile dell'abuso, come emerge dall'art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. n. 380/2001 ” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 21/10/2024, n.2787).
10.2- Orbene, parte ricorrente assume che la proprietà del manufatto su cui insiste l’abuso sia posta in capo alla AG Gioielli s.r.l. e non degli eredi AG – LO indicati nel provvedimento impugnato.
10.3- Vi è però da osservare anzitutto che la stessa ricorrente non offre elementi utili a sostenere detta tesi – che inficerebbe il provvedimento, seguendo detta prospettazione, per travisamento dei destinatari dello stesso – non essendo all’uopo sufficiente il deposito della visura camerale della AG Gioielli s.r.l. (all. 2 alla produzione del 6.9.2024), da cui invero nulla si ricava in proposito e non risultando altresì allegati elementi idonei a ritenere travisate le risultanze del Comune resistente e intestare la proprietà del suolo alla predetta società.
10.4- Di contro, all’interno del provvedimento impugnato il Comune resistente enuclea dettagliatamente le risultanze istruttorie da cui si ricava la proprietà del suolo in capo ai signori AG PP CO e LO AR e, per essi, ai soggetti ivi distintamente elencati come eredi.
10.5- In particolare, dall’atto di compravendita del 16.4.1981 tra i coniugi AG PP CO e LO AR da una parte e R.M.G.G.S.V. (dante causa della società ricorrente) dall’altra, all’art. 3 del contratto i venditori si sono riservati “la proprietà esclusiva di tutte le aree scoperte annesse nell’intero complesso edilizio” (all. n. 7 alla produzione del Comune di Bovalino del 30.9.2024) e dal successivo atto di compravendita del locale negozio intervenuto il 21.1.2022 tra la R.N.G.G.S.V. e la società ricorrente viene ribadito (all’art. 2) che i danti causa della prima avevano riservato la proprietà delle aree scoperte dell’intero complesso edilizio (all. n. 8 alla medesima produzione).
10.6- Su tali elementi, si ribadisce, parte ricorrente non formula alcuna censura o deduzione specifica, né, si soggiunge per completezza, nulla controdeduce a seguito delle difese del Comune resistente nel senso di puntualizzare quanto dianzi esposto, né poi parte ricorrente ha formulato alcuna contestazione sull’individuazione dei soggetti ivi elencati quali eredi dei coniugi AG – LO e dunque proprietari del suolo.
10.7- In conclusione, avendo l’amministrazione resistente rivolto l’ordine di demolizione sia all’esecutore dell’abuso sia ai soggetti che, in base alla propria istruttoria, siano configurabili quali proprietari del suolo su cui esso insiste, detto provvedimento sfugge alle censure di parte ricorrente.
11- Viene quindi scrutinato il secondo motivo, che è parimenti infondato.
11.1- Come si evince dalla sua piana lettura, l’impugnato ordine di demolizione ha ad oggetto l’edificio realizzato in aderenza al condominio “Sirio” in ampliamento del locale commerciale a bar e ristorante “Il Glicine” –per come accertato da sopralluogo– con struttura portante verticale con scatolari in acciaio preverniciati di dimensioni di cm. 20x20 infissa alla base su una platea di fondazione in conglomerato cementizio armato, sormontato da struttura obliqua per sorreggere il tetto di lastre di rame lavorate a tegola a lamina lunettata curva elettrosaldate alla struttura portante, con infissi e vetri in acciaio e ferro lavorati e vetrina in stile liberty con sopraluce curvo specchiato, elettrosaldato alla struttura portante, così come le due porte d’ingresso, costituente manufatto agganciato al suolo in maniera stabile. Prosegue il Comune resistente nel senso che detto manufatto, di superficie coperta complessiva di mq 128,00 e volume di 441,60, giusta art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, costituisce nuova costruzione assoggettata all’art. 31 del medesimo D.P.R., in quanto in assenza di permesso di costruire.
11.2- Tanto chiarito, le doglianze prospettate da parte ricorrente non colgono nel segno, essendo esse incentrate sulla sanabilità del manufatto, questione estranea all’odierno contenzioso e dunque irrilevante nella presente controversia, mentre, di contro, l’esistenza del manufatto, per come indicato nel provvedimento impugnato e non contestato dalla ricorrente, e l’assenza, all’attualità, di alcun titolo edificatorio per i manufatti oggetto di contestazione costituiscono presupposti sufficienti, in assenza di specifiche doglianze sul punto, per giustificare l’adozione dell’ordine di demolizione (in argomento, ex plurimis, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 21.10.2024, n.2787).
11.3- Irrilevante è poi, sempre nell’economia dell’odierna controversia, l’avvenuta presentazione di un’istanza di sanatoria ancora non definita, dal momento che, come osserva la giurisprudenza, “ La presentazione della richiesta di sanatoria non incide sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione ma solo sulla sua efficacia ” (Consiglio di Stato, Sez. II, 9.9.2024, n.7486).
11.4- Sempre per completezza, l’enfasi posta da parte ricorrente in ordine all’omessa definizione della seconda istanza di sanatoria presentata dal ricorrente il 9.5.2024 è irrilevante, non comportando un eventuale silenzio valore di assenso sull’istanza stessa, mentre quanto all’ulteriore SCIA in sanatoria presentata il 27.3.2025 risulta un preavviso di rigetto da parte dal Comune ricorrente (all. 002 alla produzione del Comune del 15.4.2025).
12- In conclusione, il ricorso va rigettato.
13- Le spese seguono la soccombenza e vanno riconosciute nei confronti del Comune di Bovalino e della Regione IA, per essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA Sezione Staccata di Reggio IA definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società ricorrente alle spese processuali in favore del Comune di Bovalino e della Regione IA, liquidandole, per ciascuna di esse, in euro 1.500,00, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio IA nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore
PP Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico Gaglioti | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO