Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 05/06/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
ss
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott. Annalisa Petrosino, ha pronunciato all'udienza del 5.6.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 849 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentate e difese, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Paolo Novellini, presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliate;
ricorrenti
E in persona del curatore p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Rosalba D'Angelo, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.12.2024 le signore , , Parte_1 Parte_2
e (d'ora in poi le ricorrenti per brevità), nelle loro rispettive qualità Parte_3 Parte_4
di moglie e figlie di deceduto in data 4.5.2022, hanno convenuto in giudizio Persona_1
datrice di lavoro del signor per sentirla condannare al CP_1 Persona_1 risarcimento del danno non patrimoniale “jure proprio”, patito a seguito della perdita del prossimo congiunto.
Hanno dedotto che: il signor era dipendente di dal 4.9.1994 con mansioni di Pt_2 CP_1
addetto alla cabina di verniciatura;
il signor è deceduto dopo essere stato rinvenuto a terra Pt_2 privo di coscienza, in data 3.5.2022, sul posto e durante l'orario di lavoro;
il decesso del signor
conforme alle prescrizioni dettate dal d.lgs. n. 81/2008.
In punto di quantificazione del danno non patrimoniale, hanno fatto riferimento ai valori riportati nella Tabella predisposta dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano aggiornati al 2024, allegando che il nucleo familiare del signor , alla data dell'infortunio, era costituito Persona_1
dalla moglie e dalle loro tre figlie, tutte conviventi. Hanno dunque chiesto la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno parentale, quantificato nella complessiva somma di euro
1.454.892,00.
A seguito di regolare notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza a (di seguito la resistente Controparte_1
per semplicità), la resistente si è tardivamente costituita in giudizio.
Ha esposto che in data antecedente al deposito del ricorso è stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società con sentenza n. 36/2024 del 25-30.9.2024. CP_1
Ha eccepito, in via preliminare, la inammissibilità e/o improcedibilità delle domande risarcitorie delle ricorrenti, in quanto non può darsi corso a giudizi di cognizione nei riguardi di una società in liquidazione giudiziale al di fuori del procedimento di verificazione dello stato passivo, quando le domande di accertamento (o costitutive) presupposte – che, in mancanza della procedura concorsuale, sarebbero demandate alla cognizione del giudice del lavoro – siano strumentali alle domande di condanna al pagamento di somme di denaro.
Parte ricorrente nulla ha replicato in proposito (vd. verbale di udienza del 27.5.2025).
Il rilievo sulla improcedibilità delle domande delle ricorrenti è fondato.
Al riguardo nella giurisprudenza di legittimità è stato precisato: “Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento, qualora difetti un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa e sia domandato un accertamento del diritto di credito risarcitorio, in via strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura, la cognizione spetta al giudice fallimentare. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'improseguibilità dell'originaria domanda di un dirigente, assunto con contratto a tempo determinato e poi licenziato, che aveva agito davanti al giudice del lavoro, rivendicando la sola tutela risarcitoria nei confronti dell'impresa, fallita in corso di causa)” (vd. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 30512 del
28/10/2021).
Nella parte motiva della sentenza n. 30512/2021 cit. si legge: “7. Orbene, la peculiarità della fattispecie, a parere del Collegio, imponeva, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di merito, che l'accertamento del credito, in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 51 e 52 legge fall., fosse valutato dal giudice delegato al fallimento perché l'accertamento della ingiustificatezza del recesso aveva mero carattere strumentale rispetto all'effettivo bene della vita (risarcimento del danno e differenze retributive) perseguito dall'originario ricorrente (Cass. n. 9306/1996; Cass. n.
11235 del 1994).
8. Al caso in esame non possono, infatti, applicarsi i principi di cui alle pregevolissime ricostruzioni delle sentenze di questa Corte n. 7990 del 2018 (relativa ad una ipotesi tutelabile con l'art. 18 legge n. 300 del 1970 ante riforma) e n. 16443 del 2018 (riguardante sempre la tutela di cui all'art. 18 dopo la riforma di cui alla legge n. 92 del 2012).
9. La pretesa, carne azionata nel presente giudizio, investiva, invece, in modo diretto la procedura fallimentare e non è possibile operare la distinzione tra il giudice del rapporto (cui spetta la cognizione di ogni controversia avente ad oggetto lo status del lavoratore) ed il giudice del concorso (cui è riservato l'accertamento, con la relativa qualificazione, dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro, in funzione della partecipazione al concorso) affermata nei suddetti precedenti di legittimità. 10. Non vi è, invero, nel caso in esame, alcun interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, ma solo lo strumentale accertamento di diritti patrimoniali per la partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito.”.
Come nel caso esaminato dalla Suprema Corte, anche in questo giudizio la domanda di accertamento della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. è finalizzata ad ottenere un ristoro dei danni – in ipotesi – patiti dalla moglie e dalle figlie del lavoratore, a seguito del decesso del prossimo congiunto.
Il menzionato principio di diritto ha trovato conferma pure nella recente sentenza n. 27796 del
2024, nella quale la Corte di Cassazione ha affermato: “7. E' costante l'affermazione di questa S.C. secondo cui, rispetto ai profili lavoristici, «deve distinguersi tra domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale)», in quanto «per le prime va riconosciuta la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera ... la regola della improcedibilità o improseguibilità della domanda» (tra le molte, v. più di recente, Cass. 20 agosto 2013, n. 19271;
Cass. 19 giugno 2017, n. 15066). Vanno tuttavia ben chiariti i termini entro cui sono ammesse azioni di accertamento in forme diverse dalla verificazione del passivo, nella liquidazione coatta amministrativa di cui al d. lgs. n. 267 del 1942, o nel fallimento, come anche ora nella liquidazione giudiziale o nella l.c.a. quale regolata dal Codice della Crisi, trattandosi di discipline del tutto sovrapponibili. 7.1 È noto come le azioni aventi ad oggetto il riconoscimento di diritti pecuniari possono essere iniziate o condotte in sede esterna al concorso - pur dovendosi coordinare comunque con corrispondenti insinuazione al passivo necessarie per partecipare ai riparti - solo in casi eccezionali, imposti dalle norme (art. 88 d.p.r. 602/1973 per i crediti tributari;
art. 96, co. 2, n. 3 l. fall. per i diritti già oggetto di sentenza in sede di cognizione ordinaria al momento di apertura del concorso, da intendersi per esteso alla l.c.a.: Cass. 22 settembre 2023, n. 27163) o inevitabili per struttura dell'ordinamento (crediti soggetti ad altra giurisdizione: Cass., SS.UU., 16 maggio
2008, n. 12371 Cass. 29 gennaio 1999, n. 789). Ciò in ragione primariamente di esigenze di contraddittorio tra i creditori, regolato attraverso il sistema delle contestazioni ed impugnazioni dei crediti altrui in sede di verificazione endoconcorsuale.
7.2 Quanto alle azioni di mero accertamento o costitutive, se ne afferma l'ammissibilità, se non funzionali alla partecipazione al concorso, ma il punto va chiarito, anche a fronte di un assunto della Corte territoriale in ordine ad una generalizzata possibilità di accesso alla tutela di accertamento in sede di cognizione ordinaria pur in pendenza di l.c.a. Infatti, qualunque azione contro una delle procedure qui in esame ha riflessi sul concorso, perché quanto meno comporta, oltre all'impegno processuale, rischi sul piano delle spese di lite che sono destinate in caso di soccombenza a dover essere considerate, in via tra l'altro prededucibile e dunque con preferenza sugli altri creditori. Ma poi, in generale, ogni accertamento patrimoniale o pronuncia di natura costitutiva, imponendo alle procedure di riconoscere diritti di terzi, ha riflessi patrimoniali e comporta pertanto conseguenze rispetto al concorso, dovendosi ritenere che di regola, se vi è interesse di chi agisce ad una certa pronuncia, essa inevitabilmente abbia incidenza patrimoniale sull'impresa o sull'ente in procedura, perché così non può non essere.
Il punto non sta dunque tanto nell'interferenza con il concorso dei creditori – difficilmente destinata a mancare - ma nella necessità che sussista un interesse specifico, non realizzabile altrimenti, che imponga l'accertamento di situazioni di terzi in ambito diverso da quello della verificazione. Si tratta del resto della coniugazione ed integrazione, rispetto al caso specifico, del comune e risalente principio per cui l'azione di mero accertamento è sempre ammessa, ma deve ricorrere un interesse giuridicamente tutelato rispetto ad essa (Cass., S.U., 29 gennaio 1966 n. 347;
Cass. 17 febbraio 1970, n. 376; di recente, Cass. 16 luglio 2018, n. 18819). Solo quell'interesse giustifica in effetti l'alterazione delle regole sull'accertamento endoconcorsuale, che individuano presupposti ineludibili e strutturali di rito e non riguardano in senso stretto la competenza (Cass. 2 agosto 2011, n. 16867; Cass. 20 settembre 2013, n. 21669; Cass. 24 gennaio 2023, n. 2090), afferendo alla tutela più completa del contraddittorio con i creditori.
7.3 Tale condizione si realizza non per qualsivoglia azione, ma solo quando si tratti di azioni che in concreto non possano trovare spazio in una sede, come la verificazione endoconcorsuale, che è in sé costruita per l'accertamento di crediti o di diritti alla restituzione o immobiliari, nei soli riguardi dell'impresa o ente in procedura. Si può in proposito pensare ad accertamenti immobiliari che impongano il contraddittorio con terzi estranei al concorso – non realizzabile nel procedimento di verificazione –
e altri casi possono sicuramente emergere nella complessa possibile casistica. In particolare, vanno svolti in sede di cognizione ordinaria gli accertamenti riguardanti l'assetto dei rapporti pendenti che proseguono o comunque intercorrono, per instaurazione successiva, con la procedura (v. anche
Cass. 7 febbraio 2020, n. 2990). È infatti a quest'ultimo proposito che si ammette la cognizione al di fuori del concorso anche rispetto alle situazioni lavoristiche. Ciò però non in via indiscriminata, per quanto si è sopra detto, ma solo in ragione di un interesse specifico ed altrimenti non tutelabile.
Si consente quindi l'azione di reintegrazione per licenziamento illegittimo (Cass. 30 marzo 2018, n.
7990), quale controversia riguardante lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, estesa per ragioni specifiche e non generalizzabili alla fissazione delle misure delle indennità conseguenti ai sensi dell'art. 18 legge n. 300 del 1970 quale novellato dalla legge n. 92 del 2012 (Cass. 21 giugno 2018, n. 16443). Si consente altresì, tradizionalmente, l'azione di accertamento del diritto ad una certa qualifica nell'azienda (Cass. 20 agosto 2009, n. 18557; Cass. 6 ottobre 2017, n. 23418), proprio perché la verificazione non fornisce tutele ripristinatorie in forma specifica e dunque non permetterebbe di soddisfare l'interesse del lavoratore a riprendere in concreto l'attività presso l'azienda, pur se in procedura, ed a farlo con le caratteristiche proprie, sul piano professionale, che gli spettano. Ogni altro diritto o credito (retributivo, risarcitorio, indennitario etc.), anche dei lavoratori, non può essere accertato se non attraverso la verificazione (Cass. 28 ottobre 2021, n. 30512), che è processo scevro da limiti sul piano cognitivo che impongano di privilegiare forme diverse o alternative. È dunque da escludere una generalizzata possibilità – al di fuori della casistica eccezionale di cui sopra o di altre ipotesi in cui emerga quell'interesse specifico altrimenti non tutelabile - di convenire le procedure in via di accertamento di diritti in sede ordinaria.”.
Nel caso di specie, al momento dell'instaurazione del giudizio, era già in liquidazione CP_1 giudiziale (aperta nel settembre 2024) e non vi era più alcun rapporto con il lavoratore (deceduto nel maggio 2022). Dunque, non vi era alcun interesse a realizzare le situazioni da accertare nel concreto esercizio dell'attività del datore di lavoro e non vi erano i presupposti per configurare un interesse a un'azione di mero accertamento al di fuori della cognizione propria del concorso.
Quanto al piano creditorio, non si apprezza l'esistenza dei presupposti eccezionali per una cognizione extraconcorsuale – ossia la richiesta di una tutela ripristinatoria in forma specifica (come una domanda di reintegrazione nel posto di lavoro ovvero una qualsiasi altra domanda di accertamento del diritto a un determinato status del lavoratore o a una specifica qualifica nell'azienda) – in quanto la parte ricorrente ha agito al solo scopo di ottenere il riconoscimento di un diritto di credito risarcitorio. Ragion per cui le domande delle ricorrenti non potevano essere proposte innanzi a questo Giudice, investendo in modo diretto la procedura fallimentare e, pertanto, dovendo essere valutate dal
Giudice delegato alla liquidazione giudiziale.
La mancata opposizione della parte ricorrente alla eccezione sollevata dalla parte resistente e la natura meramente processuale della presente pronuncia suggeriscono di compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona così provvede:
1) dichiara l'improseguibilità delle domande risarcitorie proposte dalle ricorrenti;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Cremona, 5.6.2025.
Il Giudice
Annalisa Petrosino