Articolo 22 della Legge 4 agosto 1965, n. 1103
Articolo 21Articolo 23
Versione
16 ottobre 1965
Art. 22.
Il diploma di abilitazione conseguito ai sensi dei precedenti articoli 20 e 21, abilita alla continuazione dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica e deve essere considerato, a tutti gli effetti, equipollente al diploma di abilitazione di cui al precedente articolo 10.
Entrata in vigore il 16 ottobre 1965