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13 luglio 2011
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19 aprile 2016
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Art. 42. Computo metrico estimativo e quadro economico
(art. 44, d.P.R. n. 554/1999) 1. Il computo metrico estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione e l'aggiornamento del computo metrico estimativo redatto in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni precisati all'articolo 41.
2. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantita' delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 41. Le quantita' totali delle singole lavorazioni sono ricavate da dettagliati computi di quantita' parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. Le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s). Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.
3. Nel quadro economico, redatto secondo l'articolo 16, confluiscono:
a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui all'articolo 15, comma 9, nonche' l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
b) l'accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia;
c) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano particellare allegato al progetto;
d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'articolo 16.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
(art. 44, d.P.R. n. 554/1999) 1. Il computo metrico estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione e l'aggiornamento del computo metrico estimativo redatto in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni precisati all'articolo 41.
2. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantita' delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 41. Le quantita' totali delle singole lavorazioni sono ricavate da dettagliati computi di quantita' parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. Le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s). Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.
3. Nel quadro economico, redatto secondo l'articolo 16, confluiscono:
a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui all'articolo 15, comma 9, nonche' l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
b) l'accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia;
c) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano particellare allegato al progetto;
d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'articolo 16.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
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- 1. Diritto Amministrativohttps://www.ildirittoamministrativo.it/ · 32.557556
[…] Le questioni giuridiche La pronuncia in esame trae origine dalla questione di legittimità costituzionale dell'art. 55-quater, comma 3-quater, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 116/2016, in attuazione dell'art. 17, comma 1, lett. s), della legge delega n. 124/2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. […]
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Giurisprudenza • 41
- 1. TAR Cagliari, sez. II, sentenza 09/11/2021, n. 761Provvedimento: […] trasmesso a mezzo pec e pubblicata in pari data sul sito dell'amministrazione ex art. 76 CCP, mercé il quale, in relazione alla “PROCEDURA APERTA PER APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AREE DEGLI EX BACINI FANGHI DI FLOTTAZIONE PROSPICIENTI PORTO BUGGERRU” CUP D61E13000010002 - CIG 82561939FD”, è stata resa nota l'aggiudicazione all'ATI con cooptazione così costituita: ED TE S.r.l. (Impresa capogruppo mandataria), NT Costruzioni Generali S.r.l. (Impresa Cooptata), […] Con compatibilità di attuazione, in parallelo, di plurime lavorazioni, […]Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso·
- coerenza tra i documenti di gara·
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